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Nuove norme in materia di Covid-19 Webinar del 21 gennaio Avv. Marco Esposito

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Academic year: 2022

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Nuove norme in materia di Covid-19

Webinar del 21 gennaio 2022 Avv. Marco Esposito

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Obbligo vaccinale del personale scolastico

Art. 4-ter D.L. 44/2021 (modificato dall’art. 2 D.L. 172/2021):

u Chi è obbligato al vaccino personale: scolastico (anche non paritarie), dei servizi educativi, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei centri di istruzione e formazione professionale, del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS).

u Valore del vaccino requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative

u Assenza di Green Pass se manca il certificato oppure la prenotazione deve essere mostrato, entro 5 giorni: A) certificato vaccinale, B) attestazione di omissione o differimento, richiesta di vaccino entro 20 giorni (entro 3 giorni dal vaccino documentazione attestante l’effettuazione)

u Conseguenze atto di accertamento della violazione da comunicare all’interessato e alla ragioneria. Sospensione dal lavoro senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto. Nessuna retribuzione o altri emolumenti

u Termine sospensione Comunicazione al DS dell’avvio o conclusione del ciclo vaccinale

u Nota M.I. 1927 del 17.12.2021: I non «vaccinabili» possono essere adibiti ad altre mansioni.

(D.L. 44/2021 art. 4 c.7), oppure il medico competente, coordinandosi con l’RSPP, può indicare prescrizioni ulteriori ai soggetti non vaccinabili (FFP2, visiere, DDI, ecc.)

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Verifiche e adempimenti

u La verifica viene effettuata con gli strumenti noti (SIDI e Verifica C19)

u Possono prestare servizio coloro che hanno effettuato le vaccinazioni (ciclo vaccinale o richiamo) oppure che hanno effettuato la richiesta da eseguirsi entro 20 giorni oppure che sono esentati.

u In mancanza: il DS chiede la presentazione della documentazione (green pass o prenotazione), da presentarsi entro 5 giorni

u In caso di successiva vaccinazione, il soggetto entro 3 giorni, deve trasmettere la certificazione attestante la vaccinazione al DS

u In mancanza di quanto sopra: il DS comunica all’interessato l’accertamento della violazione, contenente la sospensione dal servizio, che durerà fino alla comunicazione di avvenuta vaccinazione e comunque non oltre 6 mesi dal 15 dicembre 2021

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Obbligo vaccinale per i «non presenti»

u Nota MI 1889 del 07.12.2021: «Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale»

u Nota MI 1927 del 17.12.2021: L’obbligo vaccinale (Green Pass rafforzato) non si applica al personale

«il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare»

u Nota MI 1929 del 20.12.2021: «le procedure di verifica dell’avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso alta amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l’astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e /o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l’inidoneità temporanea o permanente al lavoro»

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Cosa si intende per infermità?

u Per infermità deve intendersi qualsiasi malattia, del corpo o della mente, che colpisca l’organismo umano. Dall’infortunio alla «febbre stagionale»

u Anche la malattia «classica» deve quindi considerarsi infermità.

u Es: art. 68 c. 1 D.P.R. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.): «L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, l'esistenza di una malattia, che impedisca temporaneamente la regolare prestazioni del servizio»

u Es: art. 5 L. 300/1990 (statuto dei lavoratori): «Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente»

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Il rientro in servizio e le questioni si riservatezza

u IMPORTANTE: alla base della riservatezza c’è sempre l’INFORMATIVA (chiara e trasparente) di come verranno utilizzati (ed eventualmente conservati) i dati.

u Art. 4 ter prevede che la sospensione sia efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio o completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo (booster); ma prevede anche che, in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'interessato trasmetta al DS entro tre giorni dalla somministrazione, «la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale»

u Secondo il garante invece, il DS «è legittimato all’acquisizione del documento che attesta la sottoposizione a una prestazione sanitaria specialistica, che il dipendente, in base alla legge e nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, è tenuto a produrre. Resta salvo che ove dalla attestazione prodotta dal dipendente sia possibile risalire al tipo di prestazione sanitaria da questo ricevuta, l’amministrazione scolastica, salva la conservazione del documento in base agli obblighi di legge, dovrà astenersi dall’utilizzare tali informazioni per altre finalità, nel rispetto dei principi di protezione dei dati(v. tra gli altri, il principio di limitazione della finalità di cui all’art. 5, par.1, lett.

b), del Regolamento UE 2016/679) e non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione»

u Per gli studenti la nota MI 14 del 10.01.2022 afferma che «i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato» e che

«l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni»

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Domanda 1

u Un Assistente tecnico è stato sospeso dal servizio perché non in regola con l’obbligo vaccinale:

A) Ha rifiutato sia la raccomandata a mano contenente la sospensione, sia la successiva raccomandata1. Ho inviato la comunicazione alla pec dell’avvocato al quale il lavoratore aveva conferito procura.

E’ corretto procedere comunque alla trasmissione della sospensione alla ragioneria dello Stato? Da quale data?

B) Lo stesso chiede l’assegno alimentare ai sensi del DPR N. 3 del 10.01.57 e dell’art. 500 del TU 297/1994.

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Domanda 2

u come regolarsi coi dipendenti i quali, in prossimità della scadenza della copertura vaccinale o del differimento vaccinale, si assentano a qualsiasi titolo (sia per pochi giorni sia per periodi lunghi): è possibile attivare la sospensione?

Esistono altre soluzioni?

u nel caso di quarantena viene attivata la DAD per tutta la classe, e quindi anche gli alunni non contatti stretti, oppure è possibile far frequentare questi ultimi in presenza, considerando che il Piano DDI d'Istituto prevede che solo chi è a casa perché positivo o contatto stretto sia destinatario di DaD?

u considerando i numerosi docenti assenti, quali alternative ci sono per svolgere regolarmente le lezioni? ai sensi dell'organico dell'autonomia possiamo impiegare docenti di altri ordini di scuola a coprire in presenza il personale assente? hanno senso lezioni a distanza svolte da docenti supplenti temporanei?

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Domanda 3

u Una docente di religione a tempo determinato che ha chiesto congedo biennale retribuito per assistenza a familiare portatore di Handicap L. 104, art. 3, comma 3 a partire dal 7/12/2021 fino al 31/08/2022 è necessario procedere per richiedere, così come previsto dal D.L. 172 del 26/11/2021 l'obbligo vaccinale? Decorsi i termini, qualora non presenti documentazione valida, occorre procedere con la sospensione del dipendente?

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Domanda 4

u 1. RIENTRO personale con 3 vaccini, positivo, dopo quanti giorni? con tampone?

u 2. 20 giorni tra ricezione raccomandata e prenotazione per vaccino: nelle regioni dove c'è accesso diretto alla vaccinazione, possiamo non considerarli? Il dipendente è obbligato a vaccinarsi con accesso diretto?

u 3.prima della scadenza dei 5 giorni dopo che ha ricevuto la raccomandata, chi non vuole vaccinarsi non entra comunque a scuola. Posso considerarla assenza non giustificata? Scaduti i 5 giorni farò sospensione.

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Grazie per l’attenzione

Avv. Marco Esposito avv.espositomarco@gmail.com

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