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ISTITUITI I NUOVI CODICI TRIBUTO PER LE COMPENSAZIONI IN F24

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Fiscale

ISTITUITI I NUOVI CODICI TRIBUTO PER LE COMPENSAZIONI IN F24

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 10 febbraio 2015

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015, ha istituito i nuovi codici tributo per compensare, nel Mod. F24, le somme restituite ai percipienti a seguito di conguaglio di assistenza fiscale (Mod. 730) nonché le eccedenze di ritenute e di imposte sostitutive e le restituzioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno e di fine rapporto.

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015, ha istituito i codici tributo per compensare, nel Mod. F24,

 le somme restituite ai percipienti a seguito di conguaglio di assistenza fiscale (Mod. 730) nonché

 le eccedenze di ritenute e di imposte sostitutive.

L’obbligo di utilizzo in compensazione tramite Mod. F24 degli importi in esame (crediti derivanti da Mod. 730 rimborsati e eccedenze di ritenute/imposte sostitutive) è stato introdotto dall’art. 15 , comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs n.

175/2014 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali - cfr. Aggiornamento AP n.

408/2014).

DECORRENZA DELL’OBBLIGO

L’obbligo di compensazione orizzontale mediante Mod. F24 dei crediti 730 e delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive riguarda

 tutte le compensazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015 indipendentemente dall’anno di formazione delle stesse,

sempreché le stesse impattino su ritenute relative al periodo d'imposta 2015.

I “CONFINI” DELLA COMPENSAZIONE IN F24

Ciò che va evidenziato come premessa a quanto in seguito illustrato è che la compensazione orizzontale nel Mod. F24

 delle somme restituite a seguito di conguaglio da assistenza fiscale nonché

 delle eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive e delle somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro costituisce semplicemente una diversa modalità espositiva delle suddette compensazioni rispetto a quanto avveniva fino al 2014 quando le somme in esame venivano scomputate direttamente dalle ritenute disponibili nel mese prima ancora di andare in F24 (ed era pertanto necessario compilare il Prospetto ST per spiegare le compensazioni effettuate).

Ciò implica che alla compensazione orizzontale nel Mod. F24 di tali somme continuano ad applicarsi le regole e i limiti applicati in passato alla compensazione verticale.

In particolare, con riferimento ai crediti 730, anche nel 2015, i sostituti d’imposta effettueranno i relativi rimborsi ai percipienti mediante una corrispondente riduzione delle ritenute (IRPEF e addizionali) disponibili nel mese a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle ritenute operate sui compensi erogati a tutti i percipienti.

Il rimborso dei suddetti crediti e, quindi, la relativa compensazione nel Mod. F24, non potranno, dunque, eccedere l’importo complessivo delle ritenute da versare nel singolo mese.

Rimane, inoltre, confermato che, nel 2015, il sostituto d’imposta, analogamente a quanto accadeva in passato, non potrà:

 rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati;

 né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi a

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scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

Con riferimento alle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive e alla restituzione dei crediti emersi in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, la relativa compensazione orizzontale nel Mod. F24, analogamente a quanto previsto in precedenza per la compensazione verticale,

 sarà allargata nel senso che un credito di IRPEF 1001 o 1004 o 1040 potrà essere compensato con un debito di addizionale regionale (codice tributo 3802) o con un debito di addizionale comunale a saldo ovvero in acconto (codici tributo 3848 e 3847) e viceversa. Ciò significa che l’eccedenza esposta nella colonna a credito di una sezione (ad esempio, nella Sezione “Imu e altri tributi locali”) potrà essere compensata con gli importi a debito esposti, oltre che nella medesima sezione, anche nelle altre due (Sezione “Erario” e Sezione “Regioni”);

 dovrà, comunque, avvenire nel limite del monte ritenute disponibile nel mese. In sostanza, benché la compensazione delle predette eccedenze venga evidenziata nel Mod. F24, la stessa deve essere esposta e, dunque, effettuata nel limite delle ritenute indicate nella delega (IRPEF 1001, 1004, 1002, 1012, 1040, 1038, ecc.; imposte sostitutive 1053, 1712, 1713 ecc.; addizionali regionali e comunali 3802, 3847, 3848).

Non sarà, pertanto, possibile utilizzare ai fini della compensazione in oggetto contributi previdenziali, premi INAIL, IVA, IRAP, IRES, ecc.

A tale riguardo, occorre evidenziare che rimane confermata la possibilità di utilizzare i codici tributo 6781, 6782 e 6783 per la compensazione dell’eccedenza risultante dal Mod. 770. Ciò che differenzia in modo sostanziale le due modalità di recupero delle eccedenze (entrambe da effettuarsi nel Mod.

F24) è che la compensazione delle somme mediante l'esposizione dei codici tributo 6781, 6782 e 6783

 non è subordinata al rispetto del limite del monte ritenute disponibile (in questo caso, infatti, la compensazione può coinvolgere anche ulteriori importi indicati nel Mod. F24 quali i contributi previdenziali, i premi assicurativi, l'IVA, l'IRAP, ecc.);

 può avvenire solo una volta terminato il periodo d'imposta nel quale l'eccedenza si è generata (e non, dunque, già nel corso dello stesso).

Preme, infine, evidenziare che con riferimento ad entrambe le categorie di importi a credito da compensare obbligatoriamente nel Mod. F24, la compensazione non concorre alla determinazione del limite di compensazione attualmente fissato in 700.000 euro per ciascun anno solare dall’art. 34, comma 1, Legge n. 388/2000.

CODICI TRIBUTO PER COMPENSAZIONE CREDITI 730

Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il Mod. F24, le somme rimborsate ai percipienti a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:

 “1631” denominato “Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.

175/2014”;

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 “3796” denominato “Somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.

175/2014”;

 “3797” denominato “Somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n.

175/2014”.

L’Agenzia ha, dunque, optato per l’istituzione di nuovi codici tributo a livello aggregato in luogo dell’attivazione a credito dei codici tributo 730 già esistenti per il versamento degli importi a debito.

In altri termini, tutte le somme derivanti dal Mod. 730 (compreso il Mod. 730 integrativo e rettificativo), rimborsate ai percipienti e

 riconducibili all’Erario quale Ente impositore, saranno esposte nel Mod. F24, ai fini della relativa compensazione, utilizzando il codice tributo 1631;

 riconducibili ad una stessa Regione quale Ente impositore, saranno esposte nel Mod.

F24, ai fini della relativa compensazione, utilizzando il codice tributo 3796;

 riconducibili ad uno stesso Comune quale Ente impositore, saranno esposte nel Mod. F24, ai fini della relativa compensazione, utilizzando il codice tributo 3797.

Nella tabella di seguito riportata, si riepilogano, per ciascun nuovo codice tributo istituito a livello aggregato, le tipologie di importi a credito ad esso riconducibile.

CODICE TRIBUTO A CREDITO TIPOLOGIA IMPORTO

1631

Saldo IRPEF (codice tributo a debito 4731) Acconto IRPEF (codice tributo a debito 4730)

Acconto 20% su redditi tassazione separata (codice tributo a debito 4201)

Imposta sostitutiva incremento produttività (codice tributo a debito 1057)

Cedolare secca locazioni saldo (codice tributo a debito 1846)

Cedolare secca locazioni acconto (codice tributo a debito 1845)

Contributo solidarietà (codice tributo a debito 1619) 3796 Addizionale regionale (codice tributo a debito 3803)

3797

Acconto addizionale comunale (codice tributo a debito 3845)

Saldo addizionale comunale (codice tributo a debito 3846)

Compilazione del Mod. F24

In sede di compilazione del Mod. F24, il codice tributo 1631 è esposto nella sezione

“Erario” indicando l’importo ad esso associato nella colonna “importi a credito compensati”.

Nel campo “anno di riferimento”, va evidenziato l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

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Si ipotizzi che il sostituto d’imposta abbia rimborsato ai percipienti, con le retribuzioni del mese di ottobre 2015 (corrisposte il 27 ottobre), i seguenti importi a credito derivanti dai Mod. 730-4 pervenuti:

saldo IRPEF 2014 pari a euro 450,00;

cedolare secca locazioni 2014 pari a euro 120,00.

Si ipotizzi, inoltre, che, a seguito di un Mod. 730 rettificativo pervenuto, il sostituto d’imposta abbia rimborsato al percipiente interessato il seguente importo:

prima rata acconto cedolare secca 2015 pari a euro 65,00.

Con riferimento al mese di ottobre, lo stesso sostituto d’imposta deve versare ritenute 1001 per un importo pari a euro 1.500,00.

Il Mod. F24 del 16 novembre 2015 sarà così compilato:

Poiché le somme a credito rimborsate derivanti da 730 sono relative a periodi d’imposta diversi (il 2014 per il saldo IRPEF e la cedolare secca locazioni, il 2015 per la prima rata acconto cedolare secca locazioni) si è resa necessaria la compilazione di due distinti righi per il medesimo codice tributo (1631):

 nel primo, con anno di riferimento 2014, è stato indicato l’importo complessivo di euro 570,00 dato dalla somma di euro 450,00 relativi alla restituzione del saldo IRPEF e di euro 120,00 relativi alla restituzione della cedolare secca locazioni;

 nel secondo, con anno di riferimento 2015, è stato indicato l’importo di euro 65,00 relativi alla restituzione della prima rata accanto cedolare secca locazioni.

In sede di compilazione del Mod. F24, il codice tributo 3796 è esposto nella sezione

“Regioni” indicando l’importo ad esso associato nella colonna “importi a credito compensati” e contestualmente il codice regione desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Le somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale devono pertanto essere evidenziate nel Mod. F24 separatamente per Regione o Provincia Autonoma.

Nel campo “anno di riferimento”, va evidenziato l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

Si ipotizzi che il sostituto d’imposta abbia rimborsato ai percipienti, con le retribuzioni del mese di luglio 2015 (corrisposte il 27 luglio), i seguenti importi a credito derivanti dai Mod. 730-4 pervenuti:

addizionale regionale IRPEF 2014 (Regione Lombardia) pari a euro 50,00;

addizionale regionale IRPEF 2014 (Regione Toscana) pari a euro 30,00;

addizionale regionale IRPEF 2014 (Regione Veneto) pari a euro 80,00.

Con riferimento al mese di luglio, lo stesso sostituto d’imposta deve versare ritenute 1001 per un importo pari a euro 800,00 e le rate di addizionale regionale IRPEF 2014 (Regione Veneto) per euro 120,00 (codice tributo da utilizzare 3802).

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Il Mod. F24 del 20 agosto 2015 sarà così compilato:

Poiché le somme di addizionale regionale IRPEF rimborsate derivanti da 730 sono relative a Regioni diverse (Lombardia, Toscana e Veneto) si è resa necessaria la compilazione di distinti righi della sezione “Regioni” del Mod. F24 per il medesimo codice tributo (3796):

nel primo è stato indicato l’importo di euro 50,00 associato alla Regione Lombardia (codice regione 10);

nel secondo è stato indicato l’importo di euro 30,00 associato alla Regione Toscana (codice regione 17);

nel terzo è stato indicato l’importo di euro 80,00 associato alla Regione Veneto (codice regione 21).

In relazione all’esempio in esame, occorre infine evidenziare che la compensazione degli importi coinvolge non solo la Sezione “Regioni” ma anche la Sezione “Erario”.

In sede di compilazione del Mod. F24, il codice tributo 3797 è esposto nella sezione “Imu e altri tributi locali” indicando l’importo ad esso associato nella colonna “importi a credito compensati” e contestualmente il codice catastale identificativo del comune di riferimento desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internetwww.agenziaentrate.gov.it. Le somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale devono pertanto essere evidenziate nel Mod. F24 separatamente per Comune.

Nel campo “anno di riferimento”, va evidenziato l’anno d’imposta cui si riferiscono le somme rimborsate.

Si ipotizzi che il sostituto d’imposta abbia rimborsato ai percipienti, con le retribuzioni del mese di ottobre 2015 (corrisposte il 27 ottobre), i seguenti importi a credito derivanti dai Mod. 730-4 pervenuti:

saldo addizionale comunale IRPEF 2014 (Comune di Borgosesia) pari a euro 40,00;

saldo addizionale comunale IRPEF 2014 (Comune di Ivrea) pari a euro 30,00.

Con riferimento al mese di ottobre, lo stesso sostituto d’imposta deve versare ritenute 1001 per un importo pari a euro 500,00 e le rate di addizionale comunale IRPEF saldo 2014 (Comune di Borgosesia) per euro 28,00 (codice tributo da utilizzare 3848) nonché le rate di addizionale comunale IRPEF acconto 2015 (Comune di Borgosesia) per euro 25,00 (codice tributo da utilizzare 3847). Il Mod. F24 del 16 novembre 2015 sarà così compilato:

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Poiché le somme di addizionale comunale IRPEF rimborsate derivanti da 730 sono relative a Comuni diversi (Borgosesia e Ivrea) si è resa necessaria la compilazione di distinti righi della sezione “Imu e altri tributi locali” del Mod. F24 per il medesimo codice tributo (3797):

 nel primo è stato indicato l’importo di euro 40,00 associato al Comune di Borgosesia (codice comune B041);

 nel secondo è stato indicato l’importo di euro 30,00 associato al Comune di Ivrea (codice comune E379).

In relazione all’esempio in esame, occorre infine evidenziare che la compensazione degli importi coinvolge non solo la Sezione “Imu e altri tributi locali” ma anche la Sezione “Erario”.

CODICI TRIBUTO PER ECCEDENZE DI VERSAMENTO

Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il Mod. F24, le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo:

 “1627” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;

 “1628” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;

 “1629” denominato “Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;

 “1669” denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”;

 “1671” denominato “Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014”.

Anche in questo caso, l’Agenzia ha, dunque, optato per l’istituzione di nuovi codici tributo a livello aggregato .

In altri termini, tutte le somme derivanti da eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive nonché da crediti emersi in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, rimborsate ai percipienti e

 riconducibili all’Erario quale Ente impositore, saranno esposte nel Mod. F24, ai fini della relativa compensazione, utilizzando il codice tributo

1627 se relative a ritenute da lavoro dipendente e assimilato,

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1628 se relative a ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,

1629 se relative a ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive;

 riconducibili ad una stessa Regione quale Ente impositore, saranno esposte nel Mod. F24, ai fini della relativa compensazione, utilizzando il codice tributo 1669;

 riconducibili ad uno stesso Comune quale Ente impositore, saranno esposte nel Mod. F24, ai fini della relativa compensazione, utilizzando il codice tributo 1671.

Nella tabella di seguito riportata, si riepilogano, per ciascun nuovo codice tributo istituito a livello aggregato, le principali tipologie di importi a credito ad esso riconducibili.

CODICE TRIBUTO A CREDITO TIPOLOGIA IMPORTO

1627

IRPEF codice tributo a debito 1001 IRPEF codice tributo a debito 1004 IRPEF T/S codice tributo a debito 1002 IRPEF SU TFR codice tributo a debito 1012

Imposta sostituiva incremento produttività codice tributo a debito 1053

Contributo di solidarietà codice tributo a debito 1618 Imposta sostitutiva su rivalutazioni TFR – acconto codice tributo a debito 1712

Imposta sostitutiva su rivalutazioni TFR – saldo codice tributo a debito 1713

Ritenuta d’acconto 20% su pignoramento codice tributo a debito 1049 (si ritiene che il suddetto importo possa essere ricondotto al codice tributo 1627)

1628

IRPEF codice tributo a debito 1040 IRPEF codice tributo a debito 1038 IRPEF codice tributo a debito 1019 IRPEF codice tributo a debito 1020

1629 Ritenute a titolo di acconto su utili distribuiti da società 1669 Addizionale regionale codice tributo a debito 3802

1671

Acconto addizionale comunale codice tributo a debito 3847

Saldo addizionale comunale (codice tributo a debito 3848

Compilazione del Mod. F24

In sede di compilazione del Mod. F24, i codici tributo 1627, 1628 e 1629 sono esposti nella sezione “Erario” indicando l’importo ad essi associato nella colonna “importi a credito compensati”.

Nel campo “anno di riferimento”, va evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento in eccesso, nel formato “AAAA”.

Si ipotizzi che il sostituto d’imposta abbia rimborsato ai percipienti, in sede di conguaglio di fine anno 2014, euro 400,00 a titolo di credito IRPEF 1001. Si ipotizzi, inoltre, che nel mese di febbraio 2015, lo stesso sostituto abbia rimborsato ulteriori

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180,00 a titolo di credito IRPEF 1001 in sede di conguaglio di fine rapporto ed abbia effettuato un versamento pari a euro 150,00 di IRPEF 1040 (su redditi di lavoro autonomo) non dovuto.

Nel mese di aprile 2015, il sostituto d’imposta in esame deve versare ritenute IRPEF 1001 sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per un importo pari a euro 800,00 e, contestualmente, provvede al recupero dei crediti da conguaglio rimborsati e dell’eccedenza di versamento di ritenute 1040. Il Mod. F24 del 16 aprile 2015 sarà così compilato:

Con riferimento alla compensazione dei crediti IRPEF da conguaglio e dell’eccedenza di versamento IRPEF, si è resa necessaria la compilazione di tre distinti righi:

nel primo, con anno di riferimento 2014 e codice tributo 1627, è stato indicato l’importo di euro 400,00 relativo alla restituzione del credito IRPEF emerso in sede di conguaglio di fine anno 2014;

nel secondo, con anno di riferimento 2015 e con codice tributo 1627, è stato indicato l’importo di euro 180,00 relativo alla restituzione del credito IRPEF emerso in sede di conguaglio di fine rapporto avvenuto nel mese di febbraio 2015;

 nel terzo, infine, con anno di riferimento 2015 e con codice tributo 1628, è stato indicato l’importo di euro 150,00 relativo all’eccedenza di versamento di ritenute IRPEF 1040 generatasi nel mese di febbraio 2015.

In sede di compilazione del Mod. F24, il codice tributo 1669 è esposto nella sezione

“Regioni” indicando l’importo ad esso associato nella colonna “importi a credito compensati” e contestualmente il codice regione desumibile dalla “Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome” pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Le somme a titolo di addizionale regionale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di eccedenze di versamento o crediti emersi in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto devono pertanto essere evidenziate nel Mod. F24 separatamente per Regione o Provincia Autonoma.

Nel campo “anno di riferimento”, va evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento in eccesso, nel formato “AAAA”.

Si ipotizzi che il sostituto d’imposta abbia rimborsato ai percipienti, in sede di conguaglio di fine rapporto avvenuto a dicembre 2014, un credito di addizionale regionale 2014 Veneto pari a euro 50,00.

Nel mese di febbraio, il sostituto d’imposta ha effettuato un versamento in eccesso di addizionale regionale Veneto pari a euro 70,00.

Nel mese di aprile 2015, il sostituto d’imposta in esame deve versare ritenute IRPEF 1001 sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti per un importo pari a euro 800,00 e le rate di addizionale 2014 Regione Veneto pari a euro 130,00.

Contestualmente, provvede al recupero dei crediti di addizionale regionale emersi in sede di conguaglio di fine rapporto relativo al mese di dicembre 2014.

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Il Mod. F24 del 16 aprile 2015 sarà così compilato:

Con riferimento alla compensazione dei crediti di addizionale regionale da conguaglio di fine rapporto e dell’eccedenza di versamento di addizionale regionale, si è resa necessaria la compilazione di tre distinti righi per il medesimo codice tributo 1669:

 nel primo, con anno di riferimento 2014 e codice tributo 1669, è stato indicato l’importo di euro 50,00 relativi alla restituzione del credito di addizionale regionale (Regione Veneto) emerso in sede di conguaglio di fine rapporto avvenuto nel mese di dicembre 2014;

 nel secondo, con anno di riferimento 2015 e con codice tributo 1669, è stato indicato l’importo di euro 70,00 relativi all’eccedenza di versamento di addizionale regionale (rate 2014 dovute alla Regione Veneto) generatasi nel mese di febbraio 2015.

In relazione all’esempio in esame, occorre infine evidenziare che la compensazione degli importi coinvolge non solo la Sezione “Regioni” ma anche la Sezione “Erario”.

In sede di compilazione del Mod. F24, il codice tributo 1671 è esposto nella sezione “Imu e altri tributi locali” indicando l’importo ad esso associato nella colonna “importi a credito compensati” e contestualmente, nella colonna “Codice ente/codice comune”, il codice catastale identificativo del comune di riferimento, desumibile dalla “Tabella dei Codici Catastali dei Comuni” pubblicata sul sito internetwww.agenziaentrate.gov.it. Le somme a titolo di addizionale comunale all’IRPEF rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di eccedenze di versamento o crediti emersi in sede di conguaglio di fine anno o fine rapporto devono pertanto essere evidenziate nel Mod. F24 separatamente per Comune.

Nel campo “anno di riferimento”, va evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento in eccesso, nel formato “AAAA”.

Si ipotizzi che il sostituto d’imposta abbia rimborsato ai percipienti, in sede di conguaglio di fine rapporto avvenuto a dicembre 2014 un credito di

saldo addizionale comunale IRPEF 2014 (Comune di Borgosesia) pari a euro 40,00;

saldo addizionale comunale IRPEF 2014 (Comune di Ivrea) pari a euro 30,00.

Con riferimento al mese di aprile 2015, lo stesso sostituto d’imposta deve versare ritenute 1001 per un importo pari a euro 500,00 e le rate di addizionale comunale IRPEF saldo 2014 (Comune di Borgosesia) per euro 28,00 (codice tributo da utilizzare 3848) nonché le rate di addizionale comunale IRPEF acconto 2015

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(Comune di Borgosesia) per euro 25,00 (codice tributo da utilizzare 3847).

Il Mod. F24 del 16 aprile 2015 sarà così compilato:

Poiché le somme di addizionale comunale IRPEF rimborsate sono relative a Comuni diversi (Borgosesia e Ivrea) si è resa necessaria la compilazione di distinti righi della sezione “Imu e altri tributi locali” del Mod. F24 per il medesimo codice tributo (1671):

 nel primo è stato indicato l’importo di euro 40,00 associato al Comune di Borgosesia (codice comune B041);

 nel secondo è stato indicato l’importo di euro 30,00 associato al Comune di Ivrea (codice comune E379).

In relazione all’esempio in esame, occorre infine evidenziare che la compensazione degli importi coinvolge non solo la Sezione “Imu e altri tributi locali” ma anche la Sezione “Erario”.

CODICI TRIBUTO PER CREDITI VARI

Per consentire ai sostituti d’imposta di compensare, mediante il Mod. F24, il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, nonché il credito di imposta per le ritenute IRPEF sulle retribuzioni al personale di bordo imbarcato su navi iscritte nel registro internazionale, si istituiscono i seguenti codici tributo:

 “1632” denominato “Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 12, c. 3, del TUIR”;

 “1633” denominato “Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta di cui all’art. 16, c. 1-sexies, del TUIR”;

 “1634” denominato “Credito d’imposta per ritenute Irpef su retribuzioni al personale di bordo di cui all’art. 4, c. 1, DL n. 457/1997”.

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito.

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