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CITTÀ DI ALBA (PROVINCIA DI CUNEO)

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Academic year: 2022

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CITTÀ DI ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO) VERBALE DI DELIBERAZIONE

della GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 29/01/2021

OGGETTO: Ricorso prodotto da Intesa San Paolo Provis (C.F. 02658600875) avverso avviso di accertamento IMU anno 2015 N.1623 del 03/09/2020. Costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo.

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di gennaio alle ore 10.00 nella solita sala delle riunioni ed in collegamento videoconferenza con gli Assessori indicati.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 54 dello Statuto comunale vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta comunale nelle persone dei Signori

N. Cognome e nome Presente Assente

1. BO Carlo Sindaco X

2. BOFFA Carlotta Vice Sindaco X

3. ABELLONIO Fernanda Assessore X videoconferenza

4. BOLLA Emanuele Assessore X

5. BOSCHIAZZO Elisa Assessore X videoconferenza

6. FERRERO Bruno Assessore X videoconferenza

7. MARCARINO Marco Assessore X videoconferenza

8. REGGIO Massimo Assessore X

Con decreto n.15 in data 26 marzo 2020 il Sindaco ha disciplinato i criteri per lo svolgimento in videoconferenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020, n.18.

Le modalità ivi previste sono state rispettate.

Con l'intervento e l’opera del Signor D’AGOSTINO Francesco Segretario Generale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor BO Carlo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

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OGGETTO: Ricorso prodotto da Intesa San Paolo Provis (C.F. 02658600875) avverso avviso di accertamento IMU anno 2015 N.1623 del 03/09/2020.

Costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo.

L’Assessore alle Finanze riferisce:

La società Intesa San Paolo Provis s.p.a. (codice fiscale 02658600875) con sede in Milano, Via Montello n.18, risulta beneficiaria di una scissione di ramo d’azienda, avvenuta in data 22/09/2015 da parte della società Mediocredito Italiano S.p.A. (già San Paolo Leasint e Leasint s.p.a.) che era intestataria, con due altre società di leasing, di un complesso immobiliare in corso di costruzione (censito a catasto al Foglio 51 Numero 586), per una quota di un terzo.

Tale complesso immobiliare era stato precedentemente concesso in locazione finanziaria da parte delle tre società comproprietarie a favore della Fondazione Giovanni e Ottavia Ferrero Onlus, che, tuttavia, non ha mai dichiarato ne pagato l’IMU sull’immobile.

Nell’ambito dell’ordinaria attività di verifica, l’Ufficio ha riscontrato che per le annualità 2014 e 2015 la società Intesa San Paolo Provis s.p.a. non aveva versato quanto dovuto a titolo di IMU in relazione al suddetto immobile, mentre le altre due società comproprietarie avevano sempre regolarmente assolto il tributo dovuto.

L’atto di scissione parziale, sopra citato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.126 del 31/10/2015 specificava che “gli atti impositivi di natura fiscale, notificati successivamente alla data di effetto della Scissione, connessi o comunque riferibili a situazioni o eventi anteriori alla data di effetto della Scissione e che hanno per oggetto i beni trasferiti a Provis, i soli effetti economici, per oneri o imposte di natura reale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: ICI, IMU, Registro, Ipotecaria, Catastale), compresi interessi e sanzioni, derivanti dai suddetti atti impositivi, sono a carico della stessa Provis.”.

Il Settore Tributi, pertanto, in forza di tale espressa disposizione, ha notificato in data 21/10/2020 l’avviso di accertamento n.1623 del 03/09/2020 con il quale ha richiesto il pagamento dell’IMU dovuta per l’annualità 2015 ed ha contestualmente applicato la sanzione del 30% prevista dalla normativa.

In data 19/11/2020 la società ha notificato all’Ufficio suddetto il ricorso in oggetto, in cui chiede l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo all’annualità 2015 sopra citato, oltre alle spese di giudizio, motivando la richiesta con il fatto che l’immobile, concesso in leasing, non sarebbe stato restituito dall’utilizzatore, che, pertanto sarebbe il soggetto passivo del tributo.

La società San Paolo Provis s.p.a., tuttavia, è l’unico comproprietario a non effettuare il versamento dell’IMU per l’immobile oggetto di ricorso.

Il Settore Tributi ritiene, pertanto, corretto il proprio operato in quanto la società San Paolo Provis s.p.a. avrebbe dovuto versare il tributo al pari degli altri due istituti di credito comproprietari, anche in forza dell’atto di scissione parziale sopra citato che

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individua esplicitamente la società ricorrente quale soggetto a cui indirizzare gli atti accertativi dei tributi.

Alla luce di quanto esposto, il Settore Tributi ritiene quindi opportuno difendere il proprio operato costituendosi in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale, nonché impugnando l’eventuale sentenza sfavorevole avanti la Commissione Tributaria Regionale.

In relazione a quanto precede, la competente Ripartizione Ragioneria, Finanze, Programmazione, CED – Settore Tributi propone l’adozione del provvedimento in oggetto da parte della Giunta comunale.

Al riguardo è stato acquisito il prescritto parere in ordine alla sola regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente della Ripartizione Ragioneria, Finanze, Programmazione, CED, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000.

Quanto sopra premesso,

LA GIUNTA

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto, la cui assunzione è riservata alla competenza della Giunta comunale;

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;

Visto il parere espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000 e dato atto che dallo stesso non emerge alcun rilievo;

Visto l’art.48 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi a norma di legge,

D E L I B E R A

• di approvare la costituzione in giudizio del Sindaco pro-tempore, Dott. Carlo BO, avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di cui all’art.1 del D. Lgs. n.546/1992, per resistere al ricorso indicato in premessa;

• di autorizzare, sin d’ora, l’appello dello stesso Sindaco alla Commissione Regionale competente qualora la sentenza di 1° grado risultasse sfavorevole al Comune;

• di affidare l’assistenza e la difesa del Comune, tanto nel processo di 1° grado, quanto eventualmente in sede di appello, al dott. Massimo TOPPINO, nato ad Alba il 14/01/1966, Dirigente della Ripartizione Ragioneria, Finanze, Programmazione, C.E.D.;

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• di dare atto che, allo stato, il presente provvedimento non comporta alcun onere per il Comune, in quanto la gestione della controversia è svolta direttamente dal Settore Tributi senza conferimento di incarichi esterni.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.

* * * * * *

(5)

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to Bo

IL SEGRETARIO f.to D’Agostino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico dal 10.02.2021 al 24.02.2021 per giorni 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs.

18.8.2000, n.267.

Alba, 09.02.2021 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to D’Agostino

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, 3°

comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Alba, 09.02.2021 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to D’Agostino

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