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Sentenze riconoscimento titolo

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Academic year: 2022

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Sentenze riconoscimento titolo

- Sentenze Tar -

TAR Lazio | Sezione terza bis

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Sentenza n. 3499/2021 del 28/04/2021 Studio legale: avv. A.R. Borganzone avv. P. Zinzi

Oggetto della causa: diniego riconoscimento titolo estero Romania

Conclusione: il TAR ha fatto presente che, con la sentenza 2828/2020, la giustificazione del provvedimenti di diniego si limita a richiamare le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno. Le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno"

(cfr. CGUE n. 675/2018).

TAR Lazio | Sezione terza bis

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Sentenza n. 11588/2020 del 24/03/2021 Studio legale: avv. A.R. Borganzone avv. P. Zinzi

Oggetto della causa: ottemperanza della sentenza del TAR Lazio sez. III bis n.

12260/2020 del 20/11/2020

Conclusione: Il Collegio rileva che con la sentenza non è assegnato un termine entri cui l’amministrazione deve provvedere al rinnovo del procedimento sull’istanza presentata da parte ricorrente per il riconoscimento del titolo conseguito in Romania. Il Collegio fissa il termine di 60 giorni affinchè il MIUR provveda, in caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza.

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TAR Lazio | Sezione terza bis | Sentenza n.

4899/2021

Oggetto della causa: annullamento del decreto di rigetto inviato al ricorrente per determinate classi di concorso, in quanto la richiesta difetta dei requisiti di legittimazione al riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania, e annullamento dell’avviso del MIUR nella parte in cui illegittimamente ritiene che i titoli denominati “…Nivel I e Nivel II” conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE

Conclusione: Il TAR ha annullato i provvedimenti del Miur con i quali erano state respinte le istanza di riconoscimento delle abilitazioni conseguite in Romania. Il TAR ha anche annullato i provvedimenti dei vari Uffici Scolastici Regionali che avevano escluso dal concorso straordinario 2018 i ricorrenti abilitati in Romania.

In particolare è stata annullata la nota del Miur n. 5636/2019 del 2 aprile 2019. Va ricordato che tale provvedimento si limitava a recepire in maniera apodittica dei

“chiarimenti” dell’Autorità Rumena sui percorsi di formazione denominati

“Programului de Studii psicopedagogiche, Nivel Nivel II”, affermando che: […] Il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania. Inoltre, il Ministero rumeno specifica che

“l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore/post secondaria sia studi universitari”.

Gli studi legali, quello italiano e quello rumeno, hanno evidenziato che tale provvedimento era sicuramente frutto di un errore di traduzione o interpretazione della corrispondente nota ministeriale rumena, stante il palese carattere discriminatorio verso i cittadini dell’Unione Europea che avessero conseguito la laurea in un paese membro diverso dalla Romania.

La sentenza del Tar Lazio sede di Roma ha smontato la tesi del Ministero affermando che “l’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può

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servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno (in Italia gli alunni con bisogni educativi speciali sono inseriti in classi comuni, mentre in Romania in classi speciali) non possono costituire l’unico motivo per negare il riconoscimento delle specializzazioni, in quanto tali differenze attengono esclusivamente al “quomodo”

dell’erogazione del servizio, ma non riguardano l’effettiva competenza professionale dei docenti. Nell sentenza si legge: “Sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che l’atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE”.

Sono stati annullati, infine, i provvedimenti di alcuni Uffici Scolastici Regionali con i quali i ricorrenti erano stati esclusi dal concorso agevolato ex DDG n. 85/2018. In particolare è stato annullato il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 26182 del 22/07/2019 e provvedimento dell’Ufficio Scolastico per la Campania n. 17751 del 31/07/2019.

TAR Lazio | Sezione terza bis | Sentenza n.

1178/2021 del 28/01/2021

Oggetto della causa: mancato riconoscimento da parte del MIUR della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania

Conclusione: prodotta la documentazione che attesta il conseguito diritto all’insegnamento nel sistema scolastico preuniversitario romeno, c.d.

“Adeverintia”, non può negarsene il riconoscimento nell’ordinamento nazionale, in qualità di Paese membro dell’Unione Europea, per il mancato riconoscimento della laurea conseguita in Italia. Ciò in quanto “l’eventuale errore delle autorità rumene sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana; ciò, in particolare, nel caso di specie, laddove il titolo di studio reputato insufficiente dalle Autorità di altro Stato membro è la laurea conseguita presso un’università italiana” (Cons. Stato, sentenza n. 1198/2020)”.

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TAR Lazio | Sezione terza bis | Sentenza n.

7792/2020 del 07/07/2020

Oggetto della causa: annullamento del provvedimento a mezzo del quale il MIUR ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania

Conclusione: le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno. L’atto del MIUR in argomento difetta di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt.

11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE.

TAR Lazio | Sezione terza bis | Sentenza n.

7616/2020 del 02/07/2020

Oggetto della causa:

Conclusione: Nel procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno, conseguita in uno stato membro dell’Unione Europea (nel caso di specie, in Romania), non è rilevante l’analisi del livello di integrazione tra i due Paesi nell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno, mentre assume rilievo la valutazione delle competenze

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amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita in Romania.

Conclusione: La sentenza n. 1198/220 del Consiglio di Stato, ha precisato come le norme della direttiva 2005/36/CE devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle delle formazioni continue a tempo pieno. L’atto del MIUR difetta di motivazione, atteso che non risulta possibile assumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente.

TAR Lazio | Sezione terza bis | Sentenza n.

6392/2020 del 11/06/2020

Oggetto della causa: Titolo abilitativo all’insegnamento di sostegno:

diniego del riconoscimento

Conclusione: Per il diniego del riconoscimento del titolo abilitativo all’insegnamento di sostegno, non costituiscono motivazioni valide le differenze sussistenti nell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno tra lo Stato in cui l’abilitazione è stata conseguita e il nostro ordinamento; ciò in quanto per il riconoscimento del titolo, così come per il suo diniego, è necessario che venga svolta un’istruttoria sul livello professionale del richiedente, ovvero un’effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite nel corso della formazione.

TAR Lazio | Sezione terza bis | Sentenza n.

5316/2020 del 20/05/2020

Oggetto della causa: Abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguita in Romania

Conclusione: Il procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguita in Romania, non è fondato sull’analisi del livello di integrazione tra i due Paesi nella gestione del servizio pubblico in argomento, bensì sulla

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valutazione delle competenze complessivamente e concretamente conseguite dall’abilitante.

TAR Lazio | Sezione terza bis | Sentenza n. 14964/2019 del 06/02/2020 Studio legale: avv. A.R. Borganzone avv. P. Zinzi

Oggetto della causa: annullamento del provvedimento del USR Sicilia per esclusione dalla graduatoria di merito per classe concorso A045 e

Sostegno

- Sentenze Consiglio di Stato -

Consiglio di Stato | Sezione sesta | Sentenza n. 4259/2020 del 23/10/2020

Studio legale: avv. A.R. Borganzone avv. P. Zinzi

Oggetto della causa: Riforma della sentenza breve del TAR Lazio n.

1593/2020 (domanda di annullamento del provvedimento di portata generale del MIUR con il quale veniva rigettata la richiesta di riconoscimento dell’abilitazione acquisita in Romania, nonché il conseguente diniego del riconoscimento dei titoli abilitativi conseguiti in Romania e al conseguente esercizio dell’insegnamento in Italia)

Conclusione: L’appello è infondato in quanto non appare contestato che l’appellato sia in possesso del titolo di studio della laurea conseguito in Italia e dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania. Il riconoscimento dell’operatività di quest’ultimo in Italia viene negato dal MIUR sulla scorta della valutazione delle autorità rumene, che escludono il riconoscimento delle qualifiche professionali per coloro che non hanno conseguito il titolo in Romania. Il MIUR ha negato ciò basandosi su un presupposto confliggente con quanto attestato dalle autorità rumene, secondo cui deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di istruzione preuniversitaria in capo a coloro che, titolari di diploma di laurea conseguito all’estero e riconosciuto in Romania, abbiano frequentato e

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italiana. Le autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea.

Consiglio di Stato | Sezione sesta | Sentenza n. 6536/2020 del 05/10/2020

Studio legale: avv. A.R. Borganzone avv. P. Zinzi

Oggetto della causa: attestati di conformità degli studi sulla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania al fine di svolgere attività didattiche all’estero

Conclusione: Le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell'interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall'altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente (v., da ultimo, sentenza 16 maggio 2002, causa C-232/99, Commissione/Spagna,Racc. pag. I-4235, punto 21).

58 Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell'adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi (v. sentenze 14 settembre 2000,causa C-238/98, Hocsman, Racc. pag. I-6623, punti 23 e 31, e Commissione/Spagna, cit., punto 22)” (così, in termini, Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C313/01, Morgenbesser, punti 57-58). Trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per “consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale” (cfr., ancora, Corte di Giustizia U.E., 6 ottobre 2015, in causa C- 298/14, Brouillard, punto 55).

- MIUR -

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MIURAOODGOS prot. n.1791/R.U./U del 6 marzo 2014

Riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in paese non appartenente all’Unione europea (Moldavia), quali abilitanti all’esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

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