Analisi
Vi trasmettiamo in via informale una bozza dello schema di disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea legge europea 2019-2020.
Per quanto di stretto interesse, e da una prima analisi, vi segnaliamo che l’articolo 4
“Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali – Procedura di infrazione n. 2018/2295” prevede:
• Riconoscimento qualifiche professionali: si modifica il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 206/2007 al fine di ridefinire l’ambito di applicazione del decreto stesso in modo coerente con la direttiva europea sulle qualifiche
(2013/55/UE), stabilendo che il decreto legislativo si applica, ove compatibile, ai tirocini professionali effettuati al di fuori del territorio nazionale da tutti i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e non solo dagli italiani, come previsto dalla normativa attualmente in vigore. L’articolo 17-bis, infatti, prevede che, laddove l’accesso ad una professione regolamentata sia subordinato al compimento di un tirocinio professionale, l’autorità competente riconosca il tirocinio svolto in un altro Stato membro dell’Unione europea e tenga conto di quello svolto in un Paese terzo.
• Regime dei diritti acquisiti per Ostetriche (lett g.): si modifica l’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, per garantire il corretto recepimento dell’articolo 23 della direttiva qualifiche, secondo il quale anche le ostetriche, al pari dei medici, degli infermieri e di tutte le professioni elencate nell’allegato V della direttiva, hanno la possibilità di beneficiare del c.d. “regime dei diritti acquisiti”, quel particolare regime di riconoscimento automatico connesso con un pregresso
esercizio dell’attività di almeno tre anni.
• Formazione specialistica medica (lett. h): si specifica per tutte le specializzazioni mediche (indicate nell’allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3 del d.lgs. n. 2016 del 2007, e, segnatamente, alla fine della lettera c) che la formazione comporta la
partecipazione personale del medico in formazione specialistica alle attività e alle responsabilità relative ai servizi presso cui segue la formazione. Si opera un
adeguamento alla normativa europea affinché la formazione che si svolge a tempo pieno in luoghi appositi riconosciuti dalle autorità competenti implica la
partecipazione del medico in formazione specialistica a tutte le attività mediche della struttura in cui essa avviene, anche alle guardie, in modo che lo
specializzando dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività per tutta la durata della settimana di lavoro e per tutto l'anno, secondo modalità fissate dalle competenti autorità
• Formazione medica generale (lett. i): secondo la normativa europea la
formazione specifica in medicina generale dovrebbe avvenire a tempo pieno sotto il controllo delle autorità o degli organi competenti e dovrebbe essere di natura più
pratica che teorica. Questo principio in Italia è stato recepito e attuato, ma nel decreto legislativo n. 207/2006 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) la normativa al riguardo non è stata richiamata integralmente. Con questo intervento normativo si richiamano tutte le norme necessarie.
Timing
Il provvedimento sarà all’esame di un prossimo pre-Consiglio dei Ministri. Una volta approvata dal CDM sarà trasmessa al Parlamento per l’avvio dell’esame.
Ulteriori informazioni
La legge europea contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.