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Novità fiscali del 22/09/2009: posta elettronica certificata: indagine del Cndcec, aspetti critici sull adozione della PEC

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Novità fiscali del 22/09/2009: posta elettronica certificata: indagine del Cndcec, aspetti critici sull’adozione della PEC

Pubblicato il 22 settembre 2009

posta elettronica certificata: indagine del Cndcec, aspetti critici sull’adozione della PEC; i collaboratori a progetto sono già tutelati dal Legislatore; agevolazioni nel settore delle accise;

controlli fiscali con l’uso del redditometro: collaborazione tra GDF e Comuni; stop alle compensazioni I.V.A. indebite

Indice:

1) Modello 730: Adeguati i compensi per il 2008

2) Posta elettronica certificata: Indagine del Cndcec, aspetti critici sull’adozione della Pec 3) I collaboratori a progetto sono già tutelati dal Legislatore

4) Agevolazioni nel settore delle accise

5) Controlli fiscali con l’uso del redditometro: Collaborazione tra GDF e Comuni 6) Stop alle compensazioni indebite

1) Modello 730: Adeguati i compensi per il 2008

Il Decreto 13.05.2009 (pubblicato sulla G.U. n. 217 del 18.09.2009) ha rivalutato i compensi spettanti ai centri di assistenza fiscale ed ai sostituti d’imposta per l’assistenza fiscale prestata nell’anno 2008.

In particolare tale decreto ha stabilito che:

– il compenso spettante ai sostituti d’imposta per ciascun modello 730/2008 elaborato e trasmesso sia elevato da euro 12,34 a euro 12,73;

– il compenso spettante ai CAF per ciascun modello 730/2008 elaborato e trasmesso sia elevato da euro 15,43 a euro 15,92.

Infine, in relazione alla predisposizione e all’elaborazione delle dichiarazioni in forma congiunta

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il suddetto compenso spetta in misura doppia.

2) Posta elettronica certificata: Indagine del Cndcec, aspetti critici sull’adozione della Pec

Il professionista, appena entrato in vigore il nuovo obbligo, dovrà leggere quotidianamente la propria Pec in modo da non lasciare decorrere i termini legali previsti per opporsi agli atti ricevuti (notificati) nel proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

I professionisti, iscritti in Ordini professionali, devono, infatti, dotarsi di indirizzo di Pec e comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza entro il 29.11.2009.

L’obbligo di dotarsi di Pec è già in vigore per le Pubbliche amministrazioni e per le nuove imprese societarie in sede di iscrizione presso il Registro delle imprese; per le imprese societarie già iscritte alla data del 29.11.2009 l’obbligo decorrerà dal 29.11.2011.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in data 21.09.2009, ha pubblicato sul proprio sito ( www.cndcec.it ) un documento, curato dalla commissione

“Normativa e adempimenti tecnologici studi professionali”, che si sofferma sul nuovo obbligo denominato “Pec” introdotto per gli iscritti agli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

La Pec (posta elettronica certificata) funziona in modo simile a un normale indirizzo di posta elettronica, ma viene equiparata alla raccomandata con ricevuta di ritorno (D.P.R. 11.02.2005, n. 68).

Il citato documento approfondisce alcuni aspetti critici dell’adozione e dell’utilizzo della Pec, inquadrando l’argomento in un contesto generale internazionale, in particolare in una Europa che si sta muovendo talvolta in altre direzioni, e in una Italia in cui, secondo le indagini effettuate, agli Ordini professionali che sembra si stiano dotando degli strumenti necessari per gestire tale cambiamento, si contrappone un elevato numero di iscritti che invece sembra non possedere ancora piena consapevolezza delle implicazioni connesse a questo strumento.

La Pec richiede una maggiore attenzione nell’uso degli strumenti di comunicazione elettronica, imponendo un cambiamento radicale nelle abitudini di verifica delle comunicazioni da parte degli operatori, e ciò in quanto le mail ricevute in questa modalità hanno valore legale con la conseguenza che i termini di notifica decorrono dalla data in cui le email vengono ricevute.

Il documento del CNDCEC evidenzia che il sistema italiano è “fuori standard” e, quindi, assolutamente inconciliabile con quello di altri Paesi ancorché sviluppato con specifiche volte a colmare un preesistente gap tecnologico rispetto ad altri contesti industrializzati.

Infatti, il comma 6 dell’art. 16 del D.L. n. 185/2008 offre una possibilità alternativa all’utilizzo della Pec, prevedendo l’adozione di “analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del

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contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali”.

La lacuna è stata, quindi, preventivata dallo stesso legislatore che ha previsto in particolare con la L. n. 69/2009 un’alternativa al modello italiano di Pec con indirizzi analoghi che garantiscano l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Questo spiraglio potrebbe – sottolinea il documento – offrire una via d’uscita rispetto alle problematiche riguardo il rapporto tra i diversi sistemi di comunicazione certificata a livello internazionale.

3) I collaboratori a progetto sono già tutelati dal Legislatore

Ai collaboratori a progetto non mancano tutele di tipo normativo, economico, previdenziale e assicurativo.

E’ quanto viene evidenziato in una nota del Consiglio Nazione dei Consulenti del Lavoro del 21.09.2009, secondo cui il lavoratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti, ma non può svolgere attività in concorrenza con i committenti né diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla loro organizzazione, né compiere atti che possano danneggiare l’attività dei committenti.

Rileva la nota che ai lavoratori a progetto non viene applicato il principio della retribuzione sufficiente:

– Il compenso corrisposto al lavoratore a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei CCNL di riferimento.

– Eventi quali malattia, infortunio e gravidanza non comportano l’estinzione del rapporto di collaborazione ma la sua sospensione.

– In caso di malattia e infortunio la durata del contratto non viene prorogata e pertanto esso si estingue alla scadenza. Tuttavia, il committente può recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a 1/6 della durata stabilita nel contratto, nel caso in cui la durata sia determinata, ovvero superiore a 30 nel caso di contratti di durata determinabile.

Il co.co.pro. interessato all’evento della malattia e qualora vi sia effettivamente astensione dal lavoro, a determinate condizioni, fa domanda di integrazione economica all’INPS entro il termine di prescrizione di un anno.

In caso di maternità, la durata del contratto è prorogata per un periodo di 180 giorni.

Le lavoratrici a progetto non possono prestare attività lavorativa durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto. Infine, la nota ricorda che con la

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contribuzione all’INPS dello 0,72% le co.co.pro. hanno diritto a una indennità di maternità previa domanda alla competente Gestione separata.

Evidenzia che anche il contratto di collaborazione coordinata e continuativa rientra nell’ambito delle situazioni meritevoli di dispensa dal servizio militare o sostitutivo civile.

La nota avverte che, poiché ai lavoratori a progetto non si applica il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori impedisce la corresponsione delle prestazioni di previdenza e assistenza.

Pertanto, le suddette prestazioni spettano qualora i contributi siano correttamente versati.

4) Agevolazioni nel settore delle accise

L’Assonime con la nota del 18.09.2009 ha riepilogato le agevolazioni nel settore delle accise per favorire l’impiego, come carburanti, del bioetanolo e di altri prodotti di origine agricola.

Rileva l’Assonime che con la nota del 09.09.2009, l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che il giorno 05.10.2009 scadrà il termine di presentazione delle domande per partecipare all’assegnazione delle quote di biocarburanti che, per il 2009, possono beneficiare dell’applicazione di aliquote di accisa ridotte ai sensi dell’art. 22-bis, comma 5, del testo unico delle accise.

L’agevolazione rientra nell’ambito di un programma di durata triennale (1° gennaio 2008-31 dicembre 2010) finalizzato ad “incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che determinano un ridotto impatto ambientale”; a tal fine, viene prevista l’applicazione di aliquote ridotte di accisa sui seguenti prodotti, impiegati come carburanti, da soli o in miscela con prodotti energetici:

a) bioetanolo di origine agricola;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola;

c) additivi prodotti da biomasse per benzina;

d) additivi prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel;

e) riformulanti prodotti da biomasse per benzina;

f) riformulanti prodotti da biomasse per gasolio, escluso il biodiesel.

La comunicazione dell’Agenzia delle Dogane viene dopo l’emanazione del Decreto Interministeriale n. 128 del 05.08.2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04.09.2009, che contiene il regolamento di attuazione della disciplina agevolativa in esame.

Il regolamento stabilisce, tra l’altro, le modalità di partecipazione al programma agevolativo, i

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criteri di ripartizione dei benefici fiscali tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti e delle relative miscele ai fini del loro impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti.

Infine, l’Assonime ha ricordato che i principali contenuti del regolamento erano stati anticipati dall’Agenzia delle Dogane con la nota del 07.08.2009, nell’ambito delle istruzioni per la presentazione delle domande di partecipazione all’assegnazione delle quote di biocarburanti agevolate per l’anno 2009.

5) Controlli fiscali con l’uso del redditometro: Collaborazione tra GDF e Comuni

Selezionati per i controlli, in particolare, i contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito di imposta.

Ciò tramite il cd. “accertamento sintetico” con cui viene inteso l’accertamento eseguito con il redditometro, cioé dello strumento induttivo che mette a confronto i beni posseduti con il reddito dichiarato dalla persona fisica.

Sono interessati anche i Comuni che hanno il compito di segnalare alle Entrate eventuali situazioni di particolare rilevanza di cui sono a conoscenza.

A tal fine, è stata la circolare n. 244 del 25.08.2009 del Comando Generale delle Guardia di Finanzia ha focalizzare le priorità nella azione di contrasto all’evasione fiscale e alla criminalità finanziaria da svolgere entro il 31.12.2009, con lo strumento degli indicatori di capacità contributiva, conosciuto come redditometro.

Per le verifiche fiscali delle fiamme gialle viene previsto che nei confronti dei contribuenti con volume di affari fino a 7,5 milioni di euro dovranno essere svolte ben 14.275 delle 26.900 verifiche programmate.

Le finalità primarie sono quelle di snidare i finti poveri, cioè coloro che dichiarano poco o niente nelle dichiarazioni dei redditi, per poi scoprire che sono possessori di beni immobili e di altri beni di lusso.

I controlli verranno effettuati ad es. su coloro che hanno redditi inesistenti o minimi, ma possiedono immobili, residenze secondarie, auto di grossa cilindrata, barche o altri beni di lusso.

Nel mirino anche viaggi, crociere, frequenza di case da gioco, circoli privati, hobby costosi e altri

“lussi” per misurare la capacità contributiva del contribuente.

Nuovi indici di capacità contributiva

Agli elementi di capacità contributiva già noti, si vanno ad aggiungere altri elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva, da considerare nel quadro della ricostruzione sintetica del reddito; possono rilevare ad esempio il pagamento di consistenti rate

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di mutuo o canoni di locazione finanziaria (leasing), auto di lusso o natanti da diporto, spese per la ristrutturazione di immobili e per arredi di lusso, il pagamento di quote di iscrizione in circoli o club esclusivi e le rette per scuole private particolarmente costose. Oggetto di attenta verifica saranno anche i frequenti viaggi o crociere.

6) Stop alle compensazioni indebite

Sono stati scovati 30 milioni di euro dall’Agenzia delle Entrate. Finti nonni e manager, nonchè società “fantasma” sono finiti nella rete del Fisco.

Alla luce compensazioni indebite per 30 milioni di euro e somme non dichiarate per 180 milioni.

Così la task force antifrode dell’Agenzia delle Entrate mette a segno un’operazione che ha coinvolto oltre 60 verificatori in varie regioni d’Italia e interessato 40 società operanti nel settore dei servizi.

Nel mirino dell’Agenzia sono finiti crediti Iva sospetti per un ammontare di 30 milioni di euro e ricavi non dichiarati per oltre 180 milioni, relativi agli anni 2006 e 2007.

In molti casi si tratta di società amministrate da presunti “nonni manager” ultraottantenni, che impiegano centinaia di dipendenti e operano per uno o due anni per poi scomparire misteriosamente nel nulla.

Sono stati effettuati numerosi accessi che hanno interessato sedi legali, unità locali e alcuni studi professionali.

L’operazione, che si è concentrata negli ultimi giorni, ha visto coinvolti i nuclei antifrode della direzione centrale Accertamento e delle direzioni regionali del Lazio, della Toscana, della Campania e della Calabria, che hanno svolto le indagini in Lazio, Toscana, Emilia, Piemonte, Calabria e Campania.

L’azione coordinata e simultanea dei diversi nuclei degli uffici antifrode regionali si inserisce nella più ampia strategia di contrasto alle compensazioni indebite lanciata negli scorsi mesi.

Due gli obiettivi: mettere fine all’utilizzo delle compensazioni di imposta in maniera patologica, come se fossero un bancomat, e combattere le frodi più complesse attraverso l’analisi di posizioni di rischio.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 19.09.2009)

A cura di Vincenzo D’Andò

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