STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL COMUNALI - LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL
DECRETO CRESCITA” (D.L. 34/2019)
Fara in Sabina 18 giugno 2019
LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI
L’attuale assetto normativo della riscossione degli enti locali è frutto di numerosi interventi normativi succedutisi nel tempo, alla luce di scelte non sempre univoche del legislatore.
Da ciò deriva una disciplina estremamente stratificata, le cui fonti sono spesso rinvenibili in provvedimenti d’urgenza e fonti sono spesso rinvenibili in provvedimenti d’urgenza e che è stata nel tempo foriera di contenzioso e di incertezze interpretative.
Nel 2016 è stata disposta la complessiva riforma (D.L. n. 193
del 2016) della riscossione, con la soppressione di Equitalia
S.p.A. dal 1° luglio 2017 e l’istituzione dell’ente pubblico
economico strumentale Agenzia delle Entrate – Riscossione
(AER) - cui sono state attribuite le funzioni e gli asset di
Equitalia.
LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI
L’ Agenzia delle Entrate – Riscossione è un agente della riscossione abilitato ad operare attraverso le procedure della riscossione tramite ruolo: l’ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali di comuni, province e relative società partecipate .
In particolare, AER può continuare l’attività di riscossione per conto degli enti locali, senza il previo espletamento della selezione degli enti locali, senza il previo espletamento della selezione dell’affidatario, prevista dalla procedura ad evidenza pubblica, essendo sufficiente a tale scopo una semplice delibera consigliare dell’ente locale.
Dunque a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate. Con riferimento alla riscossione spontanea delle entrate locali, essa può avvenire in forma diretta, salvo affidamento ad AER.
LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI
Con riferimento alla riscossione coattiva, alla luce del suesposto quadro normativo gli enti locali possono:
• effettuare la riscossione coattiva in forma diretta, secondo le disposizioni del D.lg. n. 446 del 1997;
• ricorrere all’affidamento in house a società strumentali;
• affidare la riscossione coattiva ad Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi delle citate norme del decreto-legge n. 193 del 2016, ma non le sensi delle citate norme del decreto-legge n. 193 del 2016, ma non le attività di accertamento e liquidazione (articolo 35 del decreto-legge n.
50 del 2017) in quanto attività estranee alla missione istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione;
• affidare la riscossione coattiva a soggetti esterni (ai sensi dell’articolo 52, comma 5 del richiamato D.Lgs. 446/1997), tra i quali i concessionari
privati iscritti all'albo dei soggetti abilitati (di cui all'articolo 53 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997), previo esperimento di una procedura a evidenza pubblica secondo il Codice dei contratti pubblici (salva l'ipotesi di
affidamento in house).
LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI
Con riferimento alla gestione diretta, il richiamato articolo 52 del decreto-legge n. 446 del 1997 consente a comuni e province di disciplinare con regolamento tutte le entrate di propria pertinenza, sia di natura tributaria che patrimoniale, nonché e le relative forme di gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione.
L’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70/2011, alla liquidazione, accertamento e riscossione.
L’articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 70/2011, alla
lettera gg-quater) consente ai comuni, in sede di riscossione
delle entrate locali, di avvalersi dell’ingiunzione fiscale
rinforzata, ovvero quella disciplinata dal regio decreto n. 639
del 1910 ed integrata dalle disposizioni del D.P.R. n. 602 del
1973, se la gestione è svolta direttamente ovvero affidata in
concessione ai privati iscritti nell’apposito albo dei soggetti
abilitati.
D.L. 13/5/ 2011, N. 70 SEMESTRE EUROPEO PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ECONOMIA
ART. 7 SECONDO COMMA 2°
I Comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie
entrate, anche tributarie: 1) sulla base dell'ingiunzione
prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché
1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché
secondo le disposizioni del titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti
di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della
riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di
espropriazione forzata immobiliare;
LA RISCOSSIONE DEGLI ENTI LOCALI
Altro strumento tramite il quale attuare il prelievo del credito da riscuotere è la cartella di pagamento, se l’affidatario è Agenzia entrate - Riscossione (ordinaria procedura di riscossione tramite ruolo).
I due strumenti appaiono sostanzialmente in linea, con alcune differenze; di conseguenza, la scelta dei Comuni in ordine alla gestione della riscossione coattiva implica una preventiva valutazione gestione della riscossione coattiva implica una preventiva valutazione degli strumenti a disposizione dell’ente locale.
L’ingiunzione presenta infatti vantaggi sotto il profilo della rapidità e della snellezza delle procedure; dall’altro lato, l’ente AER ha la possibilità di accedere a un più ampio spettro di strumenti informativi, utili per l’attività di riscossione (accesso diretto a numerose banche dati, ovvero rapporti bancari, rapporti di lavoro presso l'Inps, e ai dati del PRA utili ad attivare le disposizioni sul pignoramento presso terzi ed altre misure cautelari).
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA I PRECEDENTI
Il decreto-legge n. 193 del 2016, che ha disciplinato la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, all’articolo 6-ter ha concesso agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, consistente nell’esclusione delle sanzioni, e ha demandato ai medesimi enti la relativa disciplina.
nell’esclusione delle sanzioni, e ha demandato ai medesimi enti la relativa disciplina.
Tale facoltà riguardava i carichi relativi a entrate non
riscosse, oggetto di provvedimenti di ingiunzione fiscale
notificati nel periodo compreso fra il 2000 ed il 2016
dall’ente territoriale ovvero da un concessionario incaricato
della riscossione, iscritto nell’apposito albo (previsto dalla
legislazione vigente, ovvero all’articolo 53 del decreto
legislativo n. 446 del 1997).
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA I PRECEDENTI
Successivamente, il decreto-legge n. 148 del 2017 (che ha esteso la definizione agevolata ai carichi affidati fino al 30 settembre 2017) ha riproposto la richiamata facoltà per gli enti territoriali, per le entrate non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017 (articolo 1, comma 11-quater).
Con riferimento invece alla cd. rottamazione ter (disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018) il Governo, rispondendo (il 19 decreto-legge n. 119 del 2018) il Governo, rispondendo (il 19 dicembre 2018) all'interrogazione in Commissione VI Finanze n. 5- 01133, ha rilevato che la definizione agevolata del decreto-legge n.
119 del 2018, che riguarda i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017, opera per le cartelle di pagamento relative ai tributi locali solo nel caso in cui l’ente territoriale abbia affidato l’attività di riscossione agli Agenti della riscossione, quali l’Agenzia entrate Riscossione.
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
La definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento è prevista dall’articolo 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34 (cd. “dl Crescita”). L’estensione alle ingiunzioni di pagamento del dispositivo recato dal decreto “Fiscale” (dl n. 119 del 2018) è stata richiesta dall’Anci con l’intento di ristabilire uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo (quindi esclusivamente con l’intervento coattiva mediante ruolo (quindi esclusivamente con l’intervento dell’agente della riscossione nazionale) e quelli per i quali sia stata utilizzata la procedura dell’ingiunzione.
In particolare, l’articolo 15 prevede la possibilità per gli enti territoriali di introdurre la definizione agevolata dei provvedimenti di ingiunzione fiscale emanati dagli enti stessi o dai concessionari della riscossione notificati negli anni dal 2000 al 2017, prorogando ancora una volta la prima definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento originariamente introdotta dal dl 193 del 2016.
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
In sostanza, l’art. 15 – con una formulazione che riprende il testo dell’articolo 6-ter del decreto-legge n.
193 del 2016 e dell’articolo 1, comma 11-quater del
decreto-legge n. 148 del 2017 - estende l’ambito
operativo della definizione agevolata alle entrate delle
regioni e degli enti territoriali, permettendo a detti enti
regioni e degli enti territoriali, permettendo a detti enti
di avvalersene non più nel solo caso di affidamento
dell’attività di riscossione agli Agenti della riscossione
(tra cui Agenzia dell’entrate – Riscossione), ma anche di
poterla deliberare per i provvedimenti notificati con
ingiunzione fiscale sino al 31 dicembre 2017, dunque
affidati ai concessionari privati o gestiti direttamente.
PERIODO DI NOTIFICA DELLE INGIUNZIONI
In merito al periodo di notifica delle ingiunzioni, è lo stesso previsto per la rottamazione delle cartelle, il 2000-2017. Ma, se è vero che non esistono più cartelle di pagamento per il periodo ante 2000, a seguito del loro annullamento avvenuto per legge (legge n. 228/2012, art.1, commi 527 e 528), per legge (legge n. 228/2012, art.1, commi 527 e 528), altrettanto non può dirsi per le ingiunzioni di pagamento, le quali potrebbero essere ancora valide se l’ente locale ha interrotto nei termini la prescrizione.
Per quanto marginali, tali debiti non sembrerebbero definibili
attraverso il dispositivo in esame.
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
Si tratta di una facoltà che deve essere esercitata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del dl Crescita e quindi entro lunedì 1°
luglio 2019 (poiché la scadenza effettiva – 30 giugno - è domenica), (nonostante sia scaduto il termine ordinario di esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate) mediante delibera del consiglio comunale adottata , ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, – con i medesimi atti e procedure con cui gli enti territoriali – con i medesimi atti e procedure con cui gli enti territoriali disciplinano (per gli aspetti di propria competenza) le medesime entrate.
Con la stessa delibera di adesione alla definizione agevolata, che deve essere munita del previo parere dell'organo di revisione che dovrà essere pubblicata entro trenta giorni dall’adozione nel sito internet istituzionale del Comune, gli enti territoriali stabiliscono anche l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate in questione.
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
Ai sensi del comma 2, il provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata deve contemplare i seguenti aspetti:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, fermo restando che in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 30 settembre 2021;
b) le modalità attraverso le quali il debitore può avanzare l’istanza di avvalersi della definizione agevolata;
c) il termine entro cui l’interessato è tenuto ad avanzare detta istanza, c) il termine entro cui l’interessato è tenuto ad avanzare detta istanza, nonché stabilire che detta istanza debba contenere il riferimento al numero di rate con cui si intende articolare il pagamento; la sussistenza di eventuali giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata; la dichiarazione con cui il debitore assume impegno di rinuncia ai giudizi in essere;
d) il termine entro cui l’ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all’istanza del debitore, comunicando a quest’ultimo l’ammontare complessivo delle entrate non riscosse al netto dei benefici riconosciuti dall’articolo in esame (cioè al netto delle sanzioni precedentemente applicate), l’ammontare di ciascuna rata e la scadenza delle stesse.
CASI DI ESCLUSIONE
Il quinto comma dell’art.15 dispone l’applicabilità dei commi 16 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, che riguardano casi in cui non è possibile il ricorso alla definizione agevolata.
Ai sensi del richiamato comma 16 dell’articolo 3,sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:
• alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (articolo 14
• alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999);
• ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
• alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
• alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA
Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applica limitatamente agli interessi, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute, ai sensi dell’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la il quale prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è
trasmesso all'esattore.
La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente
previsti dalle disposizioni vigenti.
LE SOCIETÀ IN HOUSE
Anche se non vengono espressamente richiamate le società in house dei Comuni che pur risultano affidatarie dell’attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali, ai sensi dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997, e per le quali non è necessariamente prevista l’iscrizione all’albo di cui al non è necessariamente prevista l’iscrizione all’albo di cui al successivo art. 53.
Trattandosi di società sulle quali i Comuni esercitano un
controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, si ritiene
che il Comune possa legittimamente disporre la definizione
agevolata anche per le ingiunzioni notificate da tali società.
MARGINI DI AUTONOMIA DEI COMUNI
L’art. 15 introduce una disciplina applicativa specifica e differenziata rispetto all’articolo 3 del Dl n. 119 del 2018 (che disciplina la rottamazione dei ruoli), che prevede l'abbuono delle sole sanzioni senza menzionare gli interessi di mora, mentre rimette alle decisioni delle amministrazioni locali la regolamentazione dei criteri e delle modalità di accesso alla definizione agevolata.
La formulazione dell’articolo lascia pertanto ampi margini di La formulazione dell’articolo lascia pertanto ampi margini di autonomia agli enti, rispetto ai criteri direttamente normati previsti dall’articolo 3 citato per i carichi inclusi nei ruoli affidati all’Agente della riscossione; infatti, l’articolo 15 in esame richiama espressamente, al comma 5, solo i commi 16 e 17 dell’art. 3 del dl n.
118 del 20181, i quali disciplinano i crediti esclusi dalla definizione agevolata e la previsione secondo cui per le sanzioni amministrative da Codice della strada la regolamentazione della definizione agevolata si applica solo agli interessi ed alle maggiorazioni semestrali di cui all’articolo 27 della legge n.689 del 1981.
MARGINI DI AUTONOMIA DEI COMUNI
Viene ritenuto che si deve ritenere possibile prevedere la definizione agevolata solo per determinate annualità e solo per alcune delle entrate di propria competenza. Così, a titolo di esempio, il Comune potrà:
• disporre la definizione solo per le ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2010, in ragione del carattere più vetusto dei crediti e della connessa minore probabilità di realizzo del dovuto;
crediti e della connessa minore probabilità di realizzo del dovuto;
• prevedere la definizione solo per alcune entrate, in ragione di criteri di opportunità quali le maggiori difficoltà specifiche (interpretazioni normative incerte, gravosità gestionale, ampiezza del contenzioso), anche di carattere meramente organizzativo, come nel caso dell’imposta di pubblicità gestita da un concessionario iscritto all’albo, in ragione, ad esempio, del fatto che si tratta di entrate riscosse da soggetti destinati a cambiare per effetto della temporaneità del contratto di concessione.
MARGINI DI AUTONOMIA DEI COMUNI
Sulla base delle considerazioni espresse in occasione della prima definizione agevolata disciplinata dal dl n. 193 del 2016, la discrezionalità, che va sempre ancorata a criteri razionali, rientra certamente – in assenza di disposizioni legislative speciali in materia – nella più generale potestà regolamentare riconosciuta al Comune
dall’art. 52 del d.lgs. n.446 del 1997.
Ciò è stato affermato dal Dipartimento delle finanze che all’interno Ciò è stato affermato dal Dipartimento delle finanze che all’interno dell’iniziativa Telefisco 2018 del Il Sole 24Ore, ha fornito la seguente risposta: «per quanto concerne, invece, la possibilità di circoscrivere la definizione agevolata solo ad alcune entrate o a determinate annualità, non si rinvengono motivi ostativi a tale possibilità, considerata l’ampia discrezionalità concessa dalla norma statale all’autonomia regolamentare degli enti locali. Gli aspetti che il legislatore ha voluto disciplinare rigorosamente, infatti, sono esaustivamente elencati nei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 6-ter in commento».
MARGINI DI AUTONOMIA DEI COMUNI
Con riferimento alle quote oggetto di abbattimento, diversamente dall’analoga definizione dei carichi iscritti nei ruoli di cui all’art. 3 del dl n. 119 del 2018, l’art. 15 limita la facoltà all’esclusione delle sole sanzioni, ma non anche degli interessi di mora previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva, o nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva, o nel regolamento generale sulle entrate.
Al riguardo, stante l’indisponibilità della pretesa
tributaria, che si riflette anche sugli oneri accessori,
quali le sanzioni e gli interessi, al Comune risulta
preclusa la possibilità di disporre per via regolamentare
la disapplicazione degli interessi.
MARGINI DI AUTONOMIA DEI COMUNI
La definizione agevolata si applica a tutte le entrate, anche non tributarie, tuttavia, per le entrate patrimoniali non è sempre prevista o applicabile una sanzione. Peraltro, va evidenziato che l’art. 15 richiama espressamente l’art. 3, comma 16 del dl n. 119 del 2018, il quale alla lettera d) esclude “le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali”.
contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali”.
Da una lettura sistematica del comma 1 dell’art. 15 e della lettera d) emerge chiaramente la volontà di non permettere la definizione agevolata delle poste di entrata costituite da sola sanzione, come quelle relative alle violazioni dei regolamenti comunali sanzionate ai sensi dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, mentre nell’ipotesi in cui la sanzione sia un accessorio alla pretesa comunale, come nel caso delle sanzioni irrogate per violazione connesse al Cosap, che ha natura patrimoniale e non tributaria, la definizione agevolata con abbattimento delle sanzioni deve ritenersi legittima.
MARGINI DI AUTONOMIA DEI COMUNI
D’altra parte, una diversa interpretazione, considerando che non sono oggetto di definizione gli interessi moratori, porterebbe a concludere che la previsione di definizione agevolata delle entrate non tributarie non si possa mai applicare e, pertanto, la norma sarebbe stata inutilmente applicare e, pertanto, la norma sarebbe stata inutilmente scritta, nonostante il perimetro ampio espressamente definito dal comma 1 dell’articolo 15, sopra richiamato.
Questa interpretazione è condivisa dal Dipartimento delle
finanze.
MARGINI DI AUTONOMIA DEI COMUNI
INTERPRETAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE 1
Il Dipartimento delle finanze, all’interno dell’iniziativa Telefisco 2018 del Il Sole 24Ore, ha fornito la seguente risposta: Nella definizione agevolata rientrano anche le entrate di natura patrimoniale e quindi anche il Cosap.
Tale conclusione si ricava direttamente dalla lettura dell’articolo 1, comma 11-quater del Dl n. 148 del 2017. Infatti, in detta disposizione viene previsto che gli enti territoriali possono stabilire con regolamento l’esclusione delle che gli enti territoriali possono stabilire con regolamento l’esclusione delle sanzioni relative alle entrate, anche tributarie.
È quindi chiara la volontà del legislatore di inserire nel novero delle entrate che possono essere ricomprese nel procedimento di definizione agevolata
quelle di carattere patrimoniale.
Si deve contestualizzare il rinvio al comma 10 dell’articolo 6 effettuato dal comma 5 dell’articolo 6-ter del Dl n. 193 del 2016 che viene a sua volta richiamato dal citato articolo 1, comma 11-quater.
La lettera e-bis) del comma 10 esclude dalla definizione agevolata «le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie…».
MARGINI DI AUTONOMIA DEI COMUNI
INTERPRETAZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE 2
Pertanto, al fine di attribuire a quest’ultima disposizione un significato compatibile con l’ambito applicativo della definizione agevolata previsto dall’articolo 6-ter del Dl n. 193 del 2016 e ribadito dall’articolo 1, comma 11-quater del Dl n. 148 del 2017 si precisa che tale esclusione riguarda solo le sanzioni di carattere non tributario che non sono collegate ad un’entrata, poiché in questo caso non si rispetterebbe la finalità della disciplina concernente la definizione rispetterebbe la finalità della disciplina concernente la definizione agevolata la quale prevede comunque il versamento di un importo con esclusione di quello relativo alle sanzioni.
In definitiva, le sanzioni relative al Cosap possono essere oggetto di definizione agevolata, poiché in ogni caso il soggetto passivo pagherebbe l’importo relativo alla somma dovuta a titolo di canone e interessi.
Al contrario, non possono rientrare nell’agevolazione in esame le sanzioni non collegate a entrate come nel caso in cui è stata irrogata la sanzione prevista dall’articolo 7-bis del Tuel .
MARGINI DI AUTONOMIA DEI COMUNI
Nonostante le ingiunzioni di pagamento già oggetto di
provvedimenti di rateizzazione non vengono espressamente
richiamate dall’art. 15, non si ravvisano ostacoli normativi ad
una regolamentazione simile a quella prevista per i carichi
inclusi nei ruoli, soprattutto alla luce dell’ampia possibilità che
inclusi nei ruoli, soprattutto alla luce dell’ampia possibilità che
la norma affida ai Comuni nella regolamentazione della
disciplina applicativa
MARGINI DI AUTONOMIA DEI COMUNI
In tema di rateizzazioni, per la definizione delle cartelle di pagamento è prevista l’applicazione di un tasso d’interesse pari al 2%, mentre per la definizione delle ingiunzioni la legge non prevede uno specifico tasso d’interesse, sicché il Comune dovrà applicare il tasso previsto nel proprio regolamento sulla riscossione previsto nel proprio regolamento sulla riscossione coattiva, o in altro regolamento comunale.
Si ritiene anche che sia possibile per il Comune stabilire
direttamente nel regolamento sulla definizione delle
ingiunzioni il tasso d’interesse, anche in coerenza con la
misura prevista dalla legge per la rottamazione delle
cartelle (2%).
TARDIVO VERSAMENTO
L’art. 15, comma 4, del dl n. 34 del 2019 dispone che «in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto».
di acconto dell'importo complessivamente dovuto».
Va in proposito osservato che, per la definizione delle cartelle di pagamento, l’art. 3, comma 14, del dl n. 119 del 2018 reca una disposizione pressoché identica, che però in sede di conversione in legge è stata integrata con l’aggiunta del comma 14-bis, il quale dispone che «nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi».
TARDIVO VERSAMENTO
A fronte di questa maggiore “apertura” del legislatore verso inadempimenti minori, perfettamente omologabili ai ritardi brevi nel pagamento delle definizioni agevolate delle ingiunzioni, si ritiene che il regolamento comunale possa – considerando il principio implicito enunciato con il comma 14-bis, finalizzato a mantenere il rapporto con il contribuente su un piano di collaborazione – determinare un breve 14-bis, finalizzato a mantenere il rapporto con il contribuente su un piano di collaborazione – determinare un breve
“intervallo di tolleranza” per i pagamenti effettuati oltre le
scadenze stabilite per ciascuna rata. Si può ipotizzare, in
proposito, una norma regolamentare del tipo: “Le sanzioni
previste dalla legge e dal presente regolamento, in caso di
ritardato pagamento, ivi compresa l’inefficacia della
definizione agevolata, si applicano soltanto ai ritardi
superiori al quinto giorno successivo a ciascuna scadenza”.
LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO
Con la deliberazione consiliare dovranno essere stabilite anche:
• il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;
• le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
• i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento,
• i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
• il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
• ACCANTONAMENTO DI UNA QUOTA DI GETTITO
TRIBUTARIO PER UTILIZZARLA TRIBUTARIO PER UTILIZZARLA
NEL POTENZIAMENTO DELLA
GESTIONE DELLE ENTRATE
IL COMMA 1091 DELL’ ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
Il comma 1091, articolo 1, della Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145), reintroduce nell’ordinamento delle entrate comunali un dispositivo che permette di accantonare una quota di gettito tributario per utilizzarla nel potenziamento della gestione delle entrate.
della gestione delle entrate.
Il potenziamento può comprendere l’alimentazione ulteriore –
e separata rispetto alle ordinarie modalità – del Fondo per gli
incentivi da destinare al personale impiegato nel
raggiungimento degli obiettivi del settore entrate.
IL COMMA 1091 DELL’ ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
«Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. …
IL COMMA 1091 DELL’ ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
“…. La quota destinata al trattamento economico accessorio,
al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico
dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione
integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli
obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle
attività connesse alla partecipazione del comune
all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali
attività connesse alla partecipazione del comune
all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali
non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il
beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del
trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente
disposizione non si applica qualora il servizio di
accertamento sia affidato in concessione».
IL COMMA 1091 DELL’ ARTICOLO 1 DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019
La ratio della norma è quella di assicurare risorse
specifiche per potenziare, in generale, l’attività di
acquisizione delle entrate comunali, considerato il
riferimento espresso agli “obiettivi del settore
entrate”; cosicché, sotto il profilo dell’utilizzo del
entrate”; cosicché, sotto il profilo dell’utilizzo del
Fondo, possono essere incentivati tutti gli obiettivi
assegnati al settore entrate, anche se afferenti a
poste non tributarie, ovvero variamente collocate
sotto il profilo dell’articolazione funzionale
dell’ente.
L’ALIMENTAZIONE DEL FONDO
Per quanto attiene al profilo dell’alimentazione del Fondo, la norma fa espresso riferimento alla riscossione dell’IMU e della Tari non spontanea, ma indotta da azioni dell’amministrazione.
Il montante di riferimento per determinare la provvista è “il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli è “il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente”.
La norma fa quindi riferimento esclusivo ai due tributi principali dei Comuni: l’IMU e la Tari con una scelta
“arbitraria” in quanto l’ente può aver recuperato somme
significative anche da altri tributi o entrate patrimoniali
MAGGIOR GETTITO
La nozione di “maggior gettito” non può che riferirsi al gettito aggiuntivo rispetto a quello che risulta ordinariamente acquisito sui due tributi menzionati, nelle forme proprie di ciascuno:
l’autoliquidazione a scadenze predeterminate dalla legge, nel caso dell’IMU, la richiesta comunale o del diverso soggetto preposto, generalmente mediante avviso bonario, nel caso della Tari.
In sostanza, per definire la portata del “maggiore gettito”, l’aggettivo In sostanza, per definire la portata del “maggiore gettito”, l’aggettivo deve riferirsi all’ammontare complessivamente incassato a seguito dell’attività di contrasto all’evasione, nelle varie modalità in cui tale attività può realizzarsi.
Per identificare il “maggior gettito”, dunque, non c’è alcun confronto intertemporale da effettuare, bensì dovranno essere considerate tutte le riscossioni diverse da quelle ordinarie, generate da attività di verifica e controllo poste in essere dal Comune.
GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO
La norma richiede che il gettito di riferimento sia accertato e riscosso nell’esercizio fiscale precedente.
La norma richiama altresì esplicitamente il “conto consuntivo
approvato” e richiede che il maggior gettito stesso sia “relativo
agli accertamenti” dei due tributi indicati. Il punto di
agli accertamenti” dei due tributi indicati. Il punto di
riferimento risulta quindi l’iscrizione nel bilancio comunale
delle riscossioni registrate nell’esercizio precedente e quindi
risultanti a rendiconto.
GETTITO ACCERTATO E RISCOSSO
Sarebbe illogico ritenere che l’alimentazione del fondo incentivante possa avvenire con riferimento ai soli atti di recupero che sono, al tempo stesso, emessi ed incassati nel medesimo anno, sia perché una parte consistente degli atti viene notificata nell’ultima parte dell’anno, ed è quindi incassata naturalmente l’anno successivo, sia perché si escluderebbero gli importi
oggetto di rateizzazione.
Considerando la ratio della norma, invece, si deve ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento all’importo riscosso da atti di recupero abbia voluto fare riferimento all’importo riscosso da atti di recupero
tributario relativi all’IMU e alla Tari.
Conseguentemente, quello che rileva è quanto riscosso in un determinato anno, indipendentemente dal periodo di emissione dell’atto. Si ritiene, dunque, che il parametro di riferimento ai fini dell’alimentazione del Fondo debba essere l’ammontare complessivo delle riscossioni sollecitate realizzate in un determinato anno. Questa lettura, permette anche di valorizzare le riscossioni coattive, che altrimenti rischierebbero di non essere incentivate, realizzandosi tale fase anche a distanza di anni dalla notifica degli atti di accertamento tributari.
RAVVEDIMENTO OPEROSO “ LUNGO”
Allo stato attuale non è possibile utilizzare come fonte di alimentazione le riscossioni sollecitate che si verificano in regime di “ravvedimento operoso lungo”. Si tratta di un istituto ormai molto diffuso, che può arrivare anche a coprire l’intero periodo concesso al Comune per la notifica degli atti di accertamento, a seconda della scelta regolamentare effettuata da ciascun ente.
Lo strumento si presta a contenere l’evasione attivando un rapporto di collaborazione con il contribuente “ritardatario” e attenuando le asprezze collaborazione con il contribuente “ritardatario” e attenuando le asprezze dei solleciti notificati, anche in termini di peso delle sanzioni applicabili.
Possono essere al limite considerati ai fini dell’alimentazione del Fondo ex comma 1091, i casi di riscossione in ravvedimento lungo che intervengano a seguito della notifica di un primo atto di accertamento.
Naturalmente, l’incremento delle riscossioni da ravvedimento lungo può essere oggetto di specifico obiettivo del settore entrate e quindi può rientrare negli obiettivi attesi dei programmi di incentivazione attivati a norma del comma 1091.
LA FINALIZZAZIONE DEL FONDO
La norma riserva la finalizzazione del Fondo “al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”. Viene ritenuto che la destinazione alle due finalità poste sullo stesso piano dalla congiunzione “e” (“risorse strumentali … e ... trattamento dalla congiunzione “e” (“risorse strumentali … e ... trattamento accessorio”) non obblighi l’ente a individuare ambedue i canali di utilizzo.
A seconda delle concrete condizioni delle dotazioni strumentali (e, correlativamente, della disponibilità di fondi ordinari per il trattamento accessorio), la regolamentazione comunale potrà stabilire l’utilizzo esclusivo per l’una o per l’altra finalità, ovvero la più congrua combinazione derivante dalle necessità contingenti.
PERSONALE DI LIVELLO DIRGENZIALE
La disposizione precisa altresì con chiarezza che questa particolare forma di trattamento accessorio non è sottoposta al limite di cui all’art. 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, con l’evidente scopo di canalizzare sugli obiettivi del settore entrate risorse aggiuntive e specifiche.
aggiuntive e specifiche.
Il secondo comma 2 dell’articolo 23 del D.lgs. n. 75 del
2017 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2017, che
l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
L’inclusione del personale con qualifica dirigenziale – per il quale è, quindi riconosciuto un importo aggiuntivo rispetto a quello già previsto a titolo d’indennità di risultato – porta a ritenere, per coerenza, che parimenti debba essere ricompreso anche il personale incaricato di posizione organizzativa.
di posizione organizzativa.
Rileva in tal senso anche la previsione contenuta
nell’articolo 11, comma 1, lett. h), del CCNL 21/05/2018,
secondo cui ai titolari di posizione organizzativa, in
aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato,
possono essere erogati anche i compensi accessori
espressamente previsti da specifiche disposizioni di
legge a favore del personale.
ARMONIZZAZIONE CON EVENTUALI ALTRI DISPOSITIVI INCENTIVANTI
Il trattamento accessorio specifico derivante dal comma 1091 andrà armonizzato con eventuali altri dispositivi incentivanti o comunque legati ai risultati, che possono essere già in vigore anche con riferimento alle entrate comunali.
In sede di contrattazione decentrata si debbono concordare
In sede di contrattazione decentrata si debbono concordare
meccanismi che evitino sovrapposizioni e salva la necessità
di assicurare l’armonizzazione del dispositivo ex comma 1091
con altri programmi di incentivazione, l’incentivo in
questione non ha carattere forzatamente sostitutivo della
produttività ordinariamente erogabile al dipendente, ma è
aggiuntivo e quindi cumulabile all’altro salario accessorio.
INTERPRETAZIONE DELL’IFEL
Il nuovo dispositivo di supporto delle entrate comunali si differenzia dalle regolamentazioni degli incentivi Ici previsti dall’art. 59 del D.lgs.
n. 446 del 1997, i quali potevano essere ancorati all’ammontare degli accertamenti definitivi, anche se non incassati, oppure potevano essere collegati ad una percentuale del riscosso spontaneamente.
Tuttavia, la differenza principale rispetto agli incentivi Ici riguarda l’impiego del Fondo di potenziamento e risiede nella circostanza che l’impiego del Fondo di potenziamento e risiede nella circostanza che la norma attuale non prevede un collegamento diretto tra l’ammontare degli incentivi riconosciuti al personale e l’attività specifica di accertamento e riscossione IMU e Tari.
In altri termini, l’incentivazione del personale non è necessariamente collegata all’attività di accertamento dell’evasione, e ciò perché le fasi dell’alimentazione e del riparto del Fondo sono autonome
INTERPRETAZIONE DELL’IFEL
Si ritiene anzitutto che non ci siano ostacoli ad attivare il meccanismo fin dal corrente anno 2019.
Il Fondo incentivante 2019 dovrà essere costituito avendo riguardo alle riscossioni da recupero IMU/Tari realizzate nel 2018 (l’anno precedente a quello di riferimento) e potrà essere utilizzato per incentivare gli riferimento) e potrà essere utilizzato per incentivare gli obiettivi del settore entrate previsti per il 2019 (l’anno di riferimento).
L’erogazione dell’incentivo avverrà nel 2020, nella
misura in cui saranno stati realizzati gli obiettivi 2019,
così come avviene in generale per tutti gli altri obiettivi
del Comune.
PERSONALE INCENTIVABILE
Il personale incentivabile non deve necessariamente essere identificato in quello assegnato all’ufficio tributi dell’ente, ma può comprendere personale di diversi uffici che in vario modo concorrono al raggiungimento degli obiettivi del “settore entrate”, espressione che la legge adotta – si deve ritenere – non in termini strettamente organizzativi, ma per richiamare la pertinenza con la gestione delle entrate comunali, a prescindere dall’articolazione funzionale che l’ente si è dato.
L’incentivazione in questione può costituire un valido strumento per L’incentivazione in questione può costituire un valido strumento per promuovere operativamente quelle integrazioni organizzative che l’ente non è ancora in grado di stabilire in modo organico, ovvero incentivare collaborazioni necessarie tra strutture diverse al fine di raggiungere obiettivi definiti a sostegno della proficua gestione delle entrate.
Il programma di potenziamento e di incentivazione può stabilire priorità ed orientamenti specifici con riferimento a obiettivi particolari connessi alle entrate comunali (alcune entrate invece che altre, aggiornamento di sistemi informativi, controlli territoriali ecc.).
VINCOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE
Il Comune deve avere approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL.
La condizione è comunque soddisfatta nel caso in cui l’ente approvi il bilancio di previsione entro i termini prorogati dal decreto ministeriale motivato previsto al comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 151 del Tuel e, comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 151 del Tuel e, quindi, per il 2019 occorre fare riferimento alla data del 31 marzo 2019.
Se il legislatore avesse voluto fare espresso riferimento
ai termini non prorogati ordinariamente previsti dal Tuel
lo avrebbe fatto in modo esplicito, indicando il termine
del 31 dicembre per il bilancio di previsione.
VINCOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE
L’ammontare delle somme destinate all’incentivazione, o più in generale al potenziamento del settore entrate, non può superare il 5 per cento del maggior gettito riscosso nell’anno precedente come risultante dal
rendiconto approvato.
Ne deriva che l’attivazione del programma di potenziamento e dell’incentivazione connessa potrà avvenire solo dopo l’approvazione del rendiconto, la cui scadenza è fissata dalla legge al 30 aprile successivo alla
chiusura dell’esercizio.
chiusura dell’esercizio.
L’importo del Fondo è considerato, per norma, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP a carico dell’Amministrazione. l’impiego delle risorse è consentito
“limitatamente all’anno di riferimento”.
Tale precisazione ha la funzione di evitare il trascinamento e cumulo di risorse da un anno all’altro, che si potrebbe verificare in caso di temporanea inerzia dell’ente o anche nel caso in cui l’ammontare complessivo dell’incentivo non sia erogabile interamente nell’anno per il superamento dei limiti di erogazione individuale, tenuto conto che l’importo attribuibile a ciascun dipendente a titolo di incentivazione specifica non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.
VINCOLI DEL REGOLAMENTO COMUNALE
Il Regolamento non riguarderà, pertanto, il contenuto del progetto, o la determinazione degli obiettivi da perseguire, o gli schemi di valutazione adottati in un dato anno, ma soltanto l’inquadramento dell’eventuale incentivazione nell’ambito della normativa speciale incentivazione nell’ambito della normativa speciale recata dal comma 1091.
Trattandosi di regolamento di organizzazione, al pari di
quello previsto per l’incentivo delle funzioni tecniche, il
provvedimento è di competenza della Giunta comunale,
ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.lgs. n. 267 del 2000.
LA RISCOSSIONE COATTIVA
Coerentemente con la ratio della norma, contribuiscono all’alimentazione del Fondo incentivante anche le riscossioni coattive realizzate nell’anno che hanno come presupposto un atto di accertamento notificato dal Comune.
Il regolamento comunale potrebbe decidere di
Il regolamento comunale potrebbe decidere di
valorizzare, con percentuali di provvista differenziate,
più la riscossione coattiva diretta attraverso
l’ingiunzione effettuata dall’ente, rispetto alla
riscossione coattiva esternalizzata, ovvero realizzata
tramite ruolo o concessione ad un concessionario
iscritto all’albo di cui all’art. 53 D.lgs. n. 446/1997.
ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO
Frequente è il caso di affidamento all’esterno di servizi di supporto all’attività di contrasto all’evasione, servizi che possono arrivare alla formazione dell’atto di accertamento, conservandosi però la responsabilità del provvedimento in capo al Comune, attraverso la firma provvedimento in capo al Comune, attraverso la firma del funzionario responsabile comunale.
Anche le entrate derivanti da tali atti di accertamento
possono contribuire all’alimentazione del Fondo, in
quanto i servizi esterni di supporto non configurano
l’istituto della concessione.
LE NOTIFICAZIONI
LA NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI
Soggetti abilitati alla notifica degli avvisi di accertamento :
• ufficiale giudiziario art. 137 e ss cpc
• messo comunale art. 10 L. 265/99, art. 60 dpr 600/73
• messo comunale tributario art 1 comma 158 L. 296/06
• agente postale in qualità di agente notificatore art. 148 cpc,
• agente postale in qualità di agente notificatore art. 148 cpc, art 14 L. 890/82
• agente postale ordinario art. 1 comma 161 L. 296/06
IL MESSO NOTIFICATORE TRIBUTARIO
Art. 1 comma 158 legge 296/06
Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di
quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, e successive modificazioni, nonché' degli atti di invito al
pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle
province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente
dell'ufficio competente, con provvedimento formale, puo'
nominare uno o più messi notificatori
IL MESSO NOTIFICATORE TRIBUTARIO
Art. 1 comma 159 legge 296/06
I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché' tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità
IL MESSO NOTIFICATORE TRIBUTARIO
Art. 1 comma 160 legge 296/06
Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio
dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e
del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del
servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e
servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e
delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire ne'
rappresentare da altri soggetti
LA NOTIFICAZIONE COME CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL’ATTO DI IMPOSIZIONE FISCALE
La notificazione è una mera condizione di efficacia e
non un elemento dell'atto di imposizione fiscale,
sicchè la sua nullità è sanata, a norma dell'art 156
c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento dello
scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida
scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida
sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte
del destinatario, può desumersi anche dalla
tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo,
dell'atto invalidamente notificato (Cass. 5057/2015)
LA NOTIFICAZIONE COME CONDIZIONE DI EFFICACIA DELL’ATTO DI IMPOSIZIONE FISCALE
Con riferimento alla supposta inesistenza, è stato precisato che, costituendo la notificazione dell'atto amministrativo d'imposizione tributaria una condizione integrativa dell'efficacia della decisione assunta dall'Ufficio finanziario e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto, sia il vizio di esistenza e perfezionamento dell'atto, sia il vizio di nullità della notifica sia quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti, ove l'atto, come desumibile nel caso di specie dalla proposta rituale impugnazione, abbia raggiunto Io scopo.
(Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-08-2015, n. 16610,654/2014,
Cass. 13852/2010 , Cass n. 22540 del 27/9/2017)
PRINCIPIO DI LEALTA’
La Cassazione, con la sentenza 16 marzo 2011, n. 6114 ha affermato che è necessario che da parte dell'Amministrazione vi sia un comportamento di lealtà e chiarezza nei rapporti con il contribuente e che la notifica degli atti sia sempre finalizzata a che la notifica degli atti sia sempre finalizzata a garantirne la conoscenza, intesa come "grado di conoscibilità il più elevato possibile".
Peraltro, questo è un principio già sancito dall'art. 6, L.
27 luglio 2000, n. 212, (Statuto dei diritti del
contribuente).
ART. 60.
NOTIFICAZIONI
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della
notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;
ART. 60.
NOTIFICAZIONI
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) in facoltà del contribuente di eleggere domicilio
presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di
domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate;
ART. 60.
NOTIFICAZIONI
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del
deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la
notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d),
l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
ART. 60.
NOTIFICAZIONI
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.
L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente.
Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello
delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello
dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della
dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di
codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività IVA.
ART. 60.
NOTIFICAZIONI
Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).