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IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

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Academic year: 2022

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Comune di Rovellasca

Piazza Dr. G. Vincenzi, 1 22069 ROVELLASCA Co UFFICIO TRIBUTI tel. 02 96961831/32 – fax 02 96740297 mail tributi@comune.rovellasca.co.it sito www.comune.rovellasca.co.it

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2016

TASI – Tributo per i servizi indivisibili

SOGGETTI E IMMOBILI INTERESSATI

Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale e relative pertinenze, escluse le abitazioni di cat. A/1 A/8 e A/9.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.

L’occupante/detentore è obbligato a versare la TASI nella misura del 15%

dell’ammontare complessivo dell’imposta. Il restante 85% deve essere versato dal possessore. Per l’occupante di immobili residenziali (cat. A) non è dovuta la TASI.

ABITAZIONE PRINCIPALE esente dal 2016

Si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

E’ equiparata, inoltre, all’abitazione principale:

- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione o di divorzio;

- l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato;

- altre tipologie di cui all’art. 4 del Regolamento TASI approvato con delibera CC n.

12 del 4.4.2016, consultabile sul sito comunale.

Per beneficiare di tali equiparazioni all’abitazione principale, è necessario presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo, apposita dichiarazione.

COMODATO GRATUITO

Con la legge di stabilità 2016 sono state soppresse le impostazioni valide per gli anni precedenti introducendo una riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il comodante (chi concede il bene) deve avere la residenza anagrafica nonché dimorare abitualmente a Rovellasca

- il comodatario (chi riceve il bene) deve utilizzare l’immobile come abitazione principale (avere la residenza e dimora abituale, con uno stato di famiglia anagrafico distinto da quello del comodante)

- il comodante può possedere, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile ad uso abitativo in Italia, corrispondente alla propria abitazione principale, ubicato nel comune di Rovellasca (risoluzione Ministero delle Finanze n.

1/DF/2016)

- il contratto di comodato deve essere registrato

- sono esclusi gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9

- il comodante deve presentare entro il 30 giugno 2017 la dichiarazione IMU su modello ministeriale (non sono più valide le autocertificazioni degli scorsi anni).

L’agevolazione si applica dalla data di decorrenza indicata nel contratto di comodato.

Il contratto di comodato può essere registrato presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle

(2)

Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione presentando:

 per la forma scritta:

- almeno due copie del contratto con firma in originale

- marca da bollo da € 16,00 per ogni copia con data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del contratto

- copia del documento di identità del comodante e del comodatario

- versamento dell’imposta di registro di € 200,00 con modello F23 (codice tributo 109T) - modello 69 compilato per la richiesta di registrazione

 per la forma verbale:

- modello 69 compilato in duplice copia

- versamento dell’imposta di registro di € 200,00 con modello F23 (codice tributo 109T) BASE

IMPONIBILE

E’ quella prevista per l’applicazione dell’IMU. Per i fabbricati è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie C/2 C/6 C/7 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3 C/4 C/5 80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5) 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ALIQUOTE TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna

categoria C/2, C/6 e C/7) e assimilazioni esente

Abitazione principale categorie A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze (una

sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) 2,00 per mille

Unità immobiliari categoria A/10 (uffici e studi privati) 1,60 per mille Unità immobiliari categoria C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per

arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) 1,60 per mille

Unità immobiliari categoria D (produttivi) tranne D/10 1,60 per mille Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati 1,60 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille

Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica 0 (zero)

Altri immobili DIVERSI da quelli indicati ai precedenti punti e aree

fabbricabili, compresi gli immobili concessi in comodato 0 (zero)

TERMINI DI VERSAMENTO

La TASI si versa in due rate scadenti la prima il 16 giugno 2016 e la seconda il 16 dicembre 2016. E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016.

I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, oppure on-line, utilizzando il modello F24 compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali”, con l’indicazione dei codici tributo sotto indicati e del codice del Comune di Rovellasca H601

Gli importi dei versamenti sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno è inferiore a € 12,00. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

TASI abitazione principale e relative pertinenze 3958

TASI fabbricati rurali ad uso strumentale 3959

TASI aree fabbricabili 3960

TASI altri fabbricati 3961

(3)

IMU – Imposta Municipale propria

SOGGETTI E IMMOBILI INTERESSATI

Proprietari di immobili, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili; il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ESENZIONI Sono esenti:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abita- zione principale dai soci assegnatari e a studenti universitari soci assegnatari;

- i fabbricati destinati ad alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.4.2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione, annul- lamento o scioglimento del matrimonio;

- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale delle Forze Armate e di Polizia, del Corpo dei vigili del fuoco;

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato;

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola.

ABITAZIONE PRINCIPALE

L’IMU non si applica sull’abitazione principale, ad eccezione di quella classificata in categoria A/1, A/8 o A/9, e sulle pertinenze della stessa nella misura di una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, presentando apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione.

Per l’abitazione principale l’imposta è dovuta (con aliquota ridotta e applicando la detrazione di € 200,00) solo se appartenente ad una delle categorie A/1, A/8 e A/9.

COMODATO GRATUITO

Con la legge di stabilità 2016 sono state soppresse le impostazioni valide per gli anni precedenti introducendo una riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il comodante (chi concede il bene) deve avere la residenza anagrafica nonché dimorare abitualmente a Rovellasca

- il comodatario (chi riceve il bene) deve utilizzare l’immobile come abitazione principale (avere la residenza e dimora abituale, con uno stato di famiglia anagrafico distinto da quello del comodante)

- il comodante può possedere, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile ad uso abitativo in Italia, corrispondente alla propria abitazione principale, ubicato nel comune di Rovellasca (risoluzione Ministero delle Finanze n.

1/DF/2016)

- il contratto di comodato deve essere registrato

- sono esclusi gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9

- il comodante deve presentare entro il 30 giugno 2017 la dichiarazione IMU su modello ministeriale (non sono più valide le autocertificazioni degli scorsi anni).

L’agevolazione si applica dalla data di decorrenza indicata nel contratto di comodato.

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Il contratto di comodato può essere registrato presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione presentando:

 per la forma scritta:

- almeno due copie del contratto con firma in originale

- marca da bollo da € 16,00 per ogni copia con data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del contratto

- copia del documento di identità del comodante e del comodatario

- versamento dell’imposta di registro di € 200,00 con modello F23 (codice tributo 109T) - modello 69 compilato per la richiesta di registrazione

 per la forma verbale:

- modello 69 compilato in duplice copia

- versamento dell’imposta di registro di € 200,00 con modello F23 (codice tributo 109T) BASE

IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie C/2 C/6 C/7 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3 C/4 C/5 80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5) 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio, comunque non inferiore ai valori minimi determinati con deliberazione GC n. 153 del 26.11.2013:

ZONA P.G.T. VALORE COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE Lotto libero residenziale VA – AU come da

Tav. 2 PGT e tabella pag. 22 DP.r o con accesso diretto e indipendente da via pubblica

€ 160,00 / mc

Consolidato urbano Residenziale VA - AU € 120,00 / mc Volume residuo

inf. a 200 mc 0,80 Particolari caratt.

geometriche * 0,70

Interventi di demolizione / ricostruzione:

NAF € 200,00 / mc

VA – AU € 160,00 / mc

IA € 90,00 / mq

Lotto libero produttivo IA (superficie

catastale) € 90,00 / mq

ATR e PL in fase di completamento da Prg € 150,00 / mc ATP / ATS (superficie territoriale) € 80,00 / mq

Piani iniziativa pubblica valore di

assegnazione

* Si considerano la dimensione del lotto, la distanza dai confini o dai fabbricati esistenti su lotti adiacenti, conformazioni particolari, pendenza del terreno, ecc. che riducono sensibilmente la capacità edificatoria.

Le rendite sono consultabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate - Servizi catastali – Consultazione rendite www.agenziaentrate.gov.it .

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

(5)

ALIQUOTE Tipologia Aliquota Aliquota base per tutti gli immobili salvo quelli previsti ai punti

successivi 10,2 per mille

Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado utilizzata come abitazione principale e relative pertinenze

8,6 per mille

base imponibile al 50%

Immobili classificati in categoria A/10 (uffici e studi privati) 8,6 per mille

Immobili classificati in categoria C/1 (negozi e botteghe), C/3

(laboratori per arti e mestieri) C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) 8,6 per mille

Immobili classificati in categoria catastale D tranne D/10 8,6 per mille

Abitazione principale categoria A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze 4,0 per mille DETRAZIONE Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

TERMINI DI VERSAMENTO

L’IMU è versata in autoliquidazione in due rate scadenti la prima il 16 giugno 2016 e la seconda il 16 dicembre 2016. E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016.

E’ riservato allo Sato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille.

I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, oppure on-line, utilizzando il modello F24 oppure con apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate. In caso di utilizzo del modello F24, va compilata la sezione

“IMU ed altri tributi locali”, con l’indicazione dei codici tributo sotto indicati e del codice del Comune di Rovellasca H601

Gli importi dei versamenti sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno è inferiore a € 12,00.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

IMU abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 3912

IMU terreni agricoli 3914

IMU aree fabbricabili 3916

IMU altri fabbricati 3918

IMU fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota Stato quota Comune

3925 3930

(aggiornato al 22.4.2016)

E’ disponibile sul sito del Comune www.comune.rovellasca.co.it il collegamento per il calcolo dell’IMU e della TASI con la stampa del relativo modello F24.

Si prega di prestare particolare attenzione alle aliquote e alle percentuali di possesso.

Per qualsiasi informazione, l’Ufficio Tributi è aperto al pubblico nei seguenti orari:

martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30

telefono

02 96961831 – 02 96961832

fax 02 96740297 mail tributi@comune.rovellasca.co.it

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI

Francesca Bruno

(6)

Comune di Rovellasca

Piazza Dr. G. Vincenzi, 1 22069 ROVELLASCA Co UFFICIO TRIBUTI tel. 02 96961831/32 – fax 02 96740297 mail tributi@comune.rovellasca.co.it sito www.comune.rovellasca.co.it

RIEPILOGO ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016

TIPOLOGIA ALIQUOTA IMU ALIQUOTA

TASI *

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative

pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2 C/6 C/7) esente esente

Abitazione principale categoria catastale A/1 A/8 A/9 e

relative pertinenze

(una sola per ciascuna categoria C/2 C/6 C/7)

4,00

per mille

detrazione € 200,00

2,00

per mille

Unica unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado

che la utilizzano come abitazione principale

e relative pertinenze con contratto registrato

8,60

per mille

base imponibile al 50%

0

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da

anziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

esente esente

Casa coniugale assegnata al coniuge

a seguito di

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

esente esente

Unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia

esente esente

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e a studenti universitari soci assegnatari

esente esente

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22.4.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008

esente esente

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice

alla

vendita e non locati

esente 1,60

per mille

Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/10

(uffici

e studi privati)

8,60

per mille

1,60

per mille *

Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale C/1

(negozi e botteghe)

, C/3

(laboratori per arti e mestieri)

, C/4

(fabbricati e locali per esercizi sportivi)

8,60

per mille

1,60

per mille *

Unità immobiliare

iscritta nella categoria

D

(produttivi) tranne D/10

8,60

per mille

1,60

per mille *

Fabbricati rurali ad uso strumentale

(con funzioni produttive

connesse alle attività agricole)

esente 1,00

per mille

Altri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, ecc.)

10,20

per mille

0

Aree fabbricabili

10,20

per mille

0

Terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti

e IAP iscritti alla previdenza agricola

10,20

per mille

esente

*

La quota del 15% dovuta dall’occupante si applica solo agli immobili di cat. A/10 C/1 C/3 C/4 D

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