Comune di Rovellasca
Piazza Dr. G. Vincenzi, 1 22069 ROVELLASCA Co UFFICIO TRIBUTI tel. 02 96961831/32 – fax 02 96740297 mail tributi@comune.rovellasca.co.it sito www.comune.rovellasca.co.it
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) 2016
TASI – Tributo per i servizi indivisibili
SOGGETTI E IMMOBILI INTERESSATI
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione dei terreni agricoli e dell’abitazione principale e relative pertinenze, escluse le abitazioni di cat. A/1 A/8 e A/9.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
L’occupante/detentore è obbligato a versare la TASI nella misura del 15%
dell’ammontare complessivo dell’imposta. Il restante 85% deve essere versato dal possessore. Per l’occupante di immobili residenziali (cat. A) non è dovuta la TASI.
ABITAZIONE PRINCIPALE esente dal 2016
Si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
E’ equiparata, inoltre, all’abitazione principale:
- l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione o di divorzio;
- l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato;
- altre tipologie di cui all’art. 4 del Regolamento TASI approvato con delibera CC n.
12 del 4.4.2016, consultabile sul sito comunale.
Per beneficiare di tali equiparazioni all’abitazione principale, è necessario presentare, entro il 30 giugno dell’anno successivo, apposita dichiarazione.
COMODATO GRATUITO
Con la legge di stabilità 2016 sono state soppresse le impostazioni valide per gli anni precedenti introducendo una riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- il comodante (chi concede il bene) deve avere la residenza anagrafica nonché dimorare abitualmente a Rovellasca
- il comodatario (chi riceve il bene) deve utilizzare l’immobile come abitazione principale (avere la residenza e dimora abituale, con uno stato di famiglia anagrafico distinto da quello del comodante)
- il comodante può possedere, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile ad uso abitativo in Italia, corrispondente alla propria abitazione principale, ubicato nel comune di Rovellasca (risoluzione Ministero delle Finanze n.
1/DF/2016)
- il contratto di comodato deve essere registrato
- sono esclusi gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9
- il comodante deve presentare entro il 30 giugno 2017 la dichiarazione IMU su modello ministeriale (non sono più valide le autocertificazioni degli scorsi anni).
L’agevolazione si applica dalla data di decorrenza indicata nel contratto di comodato.
Il contratto di comodato può essere registrato presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle
Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione presentando:
per la forma scritta:
- almeno due copie del contratto con firma in originale
- marca da bollo da € 16,00 per ogni copia con data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del contratto
- copia del documento di identità del comodante e del comodatario
- versamento dell’imposta di registro di € 200,00 con modello F23 (codice tributo 109T) - modello 69 compilato per la richiesta di registrazione
per la forma verbale:
- modello 69 compilato in duplice copia
- versamento dell’imposta di registro di € 200,00 con modello F23 (codice tributo 109T) BASE
IMPONIBILE
E’ quella prevista per l’applicazione dell’IMU. Per i fabbricati è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie C/2 C/6 C/7 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3 C/4 C/5 80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5) 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
ALIQUOTE TIPOLOGIA ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (una sola per ciascuna
categoria C/2, C/6 e C/7) e assimilazioni esente
Abitazione principale categorie A/1, A/8 A/9 e relative pertinenze (una
sola per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) 2,00 per mille
Unità immobiliari categoria A/10 (uffici e studi privati) 1,60 per mille Unità immobiliari categoria C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori per
arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) 1,60 per mille
Unità immobiliari categoria D (produttivi) tranne D/10 1,60 per mille Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati 1,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille
Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica 0 (zero)
Altri immobili DIVERSI da quelli indicati ai precedenti punti e aree
fabbricabili, compresi gli immobili concessi in comodato 0 (zero)
TERMINI DI VERSAMENTO
La TASI si versa in due rate scadenti la prima il 16 giugno 2016 e la seconda il 16 dicembre 2016. E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016.
I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, oppure on-line, utilizzando il modello F24 compilando la sezione “IMU ed altri tributi locali”, con l’indicazione dei codici tributo sotto indicati e del codice del Comune di Rovellasca H601
Gli importi dei versamenti sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno è inferiore a € 12,00. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
TASI abitazione principale e relative pertinenze 3958
TASI fabbricati rurali ad uso strumentale 3959
TASI aree fabbricabili 3960
TASI altri fabbricati 3961
IMU – Imposta Municipale propria
SOGGETTI E IMMOBILI INTERESSATI
Proprietari di immobili, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili; il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
ESENZIONI Sono esenti:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abita- zione principale dai soci assegnatari e a studenti universitari soci assegnatari;
- i fabbricati destinati ad alloggi sociali di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 22.4.2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione, annul- lamento o scioglimento del matrimonio;
- l’unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale delle Forze Armate e di Polizia, del Corpo dei vigili del fuoco;
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato;
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola.
ABITAZIONE PRINCIPALE
L’IMU non si applica sull’abitazione principale, ad eccezione di quella classificata in categoria A/1, A/8 o A/9, e sulle pertinenze della stessa nella misura di una per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
E’ equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, presentando apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla variazione.
Per l’abitazione principale l’imposta è dovuta (con aliquota ridotta e applicando la detrazione di € 200,00) solo se appartenente ad una delle categorie A/1, A/8 e A/9.
COMODATO GRATUITO
Con la legge di stabilità 2016 sono state soppresse le impostazioni valide per gli anni precedenti introducendo una riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria) concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che la utilizzano come abitazione principale, purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- il comodante (chi concede il bene) deve avere la residenza anagrafica nonché dimorare abitualmente a Rovellasca
- il comodatario (chi riceve il bene) deve utilizzare l’immobile come abitazione principale (avere la residenza e dimora abituale, con uno stato di famiglia anagrafico distinto da quello del comodante)
- il comodante può possedere, oltre a quello concesso in comodato, un solo immobile ad uso abitativo in Italia, corrispondente alla propria abitazione principale, ubicato nel comune di Rovellasca (risoluzione Ministero delle Finanze n.
1/DF/2016)
- il contratto di comodato deve essere registrato
- sono esclusi gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9
- il comodante deve presentare entro il 30 giugno 2017 la dichiarazione IMU su modello ministeriale (non sono più valide le autocertificazioni degli scorsi anni).
L’agevolazione si applica dalla data di decorrenza indicata nel contratto di comodato.
Il contratto di comodato può essere registrato presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione presentando:
per la forma scritta:
- almeno due copie del contratto con firma in originale
- marca da bollo da € 16,00 per ogni copia con data precedente o uguale alla data di sottoscrizione del contratto
- copia del documento di identità del comodante e del comodatario
- versamento dell’imposta di registro di € 200,00 con modello F23 (codice tributo 109T) - modello 69 compilato per la richiesta di registrazione
per la forma verbale:
- modello 69 compilato in duplice copia
- versamento dell’imposta di registro di € 200,00 con modello F23 (codice tributo 109T) BASE
IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie C/2 C/6 C/7 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3 C/4 C/5 80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5) 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per 135.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio, comunque non inferiore ai valori minimi determinati con deliberazione GC n. 153 del 26.11.2013:
ZONA P.G.T. VALORE COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE Lotto libero residenziale VA – AU come da
Tav. 2 PGT e tabella pag. 22 DP.r o con accesso diretto e indipendente da via pubblica
€ 160,00 / mc
Consolidato urbano Residenziale VA - AU € 120,00 / mc Volume residuo
inf. a 200 mc 0,80 Particolari caratt.
geometriche * 0,70
Interventi di demolizione / ricostruzione:
NAF € 200,00 / mc
VA – AU € 160,00 / mc
IA € 90,00 / mq
Lotto libero produttivo IA (superficie
catastale) € 90,00 / mq
ATR e PL in fase di completamento da Prg € 150,00 / mc ATP / ATS (superficie territoriale) € 80,00 / mq
Piani iniziativa pubblica valore di
assegnazione
* Si considerano la dimensione del lotto, la distanza dai confini o dai fabbricati esistenti su lotti adiacenti, conformazioni particolari, pendenza del terreno, ecc. che riducono sensibilmente la capacità edificatoria.
Le rendite sono consultabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate - Servizi catastali – Consultazione rendite www.agenziaentrate.gov.it .
L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
ALIQUOTE Tipologia Aliquota Aliquota base per tutti gli immobili salvo quelli previsti ai punti
successivi 10,2 per mille
Unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta di primo grado utilizzata come abitazione principale e relative pertinenze
8,6 per mille
base imponibile al 50%
Immobili classificati in categoria A/10 (uffici e studi privati) 8,6 per mille
Immobili classificati in categoria C/1 (negozi e botteghe), C/3
(laboratori per arti e mestieri) C/4 (fabbricati per esercizi sportivi) 8,6 per mille
Immobili classificati in categoria catastale D tranne D/10 8,6 per mille
Abitazione principale categoria A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze 4,0 per mille DETRAZIONE Dall'imposta dovuta per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità' immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
TERMINI DI VERSAMENTO
L’IMU è versata in autoliquidazione in due rate scadenti la prima il 16 giugno 2016 e la seconda il 16 dicembre 2016. E’ consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2016.
E’ riservato allo Sato il gettito dell’IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille.
I versamenti possono essere eseguiti presso tutti gli sportelli bancari e postali, oppure on-line, utilizzando il modello F24 oppure con apposito bollettino postale intestato all’Agenzia delle Entrate. In caso di utilizzo del modello F24, va compilata la sezione
“IMU ed altri tributi locali”, con l’indicazione dei codici tributo sotto indicati e del codice del Comune di Rovellasca H601
Gli importi dei versamenti sono arrotondati all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Il versamento non va effettuato se l’imposta dovuta per tutto l’anno è inferiore a € 12,00.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
IMU abitazione principale categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 3912
IMU terreni agricoli 3914
IMU aree fabbricabili 3916
IMU altri fabbricati 3918
IMU fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D quota Stato quota Comune
3925 3930
(aggiornato al 22.4.2016)
E’ disponibile sul sito del Comune www.comune.rovellasca.co.it il collegamento per il calcolo dell’IMU e della TASI con la stampa del relativo modello F24.
Si prega di prestare particolare attenzione alle aliquote e alle percentuali di possesso.
Per qualsiasi informazione, l’Ufficio Tributi è aperto al pubblico nei seguenti orari:
martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30
telefono
02 96961831 – 02 96961832
fax 02 96740297 mail tributi@comune.rovellasca.co.itIL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA – TRIBUTI
Francesca Bruno
Comune di Rovellasca
Piazza Dr. G. Vincenzi, 1 22069 ROVELLASCA Co UFFICIO TRIBUTI tel. 02 96961831/32 – fax 02 96740297 mail tributi@comune.rovellasca.co.it sito www.comune.rovellasca.co.it
RIEPILOGO ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2016
TIPOLOGIA ALIQUOTA IMU ALIQUOTA
TASI *
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative
pertinenze (una sola per ciascuna categoria C/2 C/6 C/7) esente esente
Abitazione principale categoria catastale A/1 A/8 A/9 erelative pertinenze
(una sola per ciascuna categoria C/2 C/6 C/7)4,00
per milledetrazione € 200,00
2,00
per milleUnica unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado
che la utilizzano come abitazione principalee relative pertinenze con contratto registrato
8,60
per millebase imponibile al 50%
0
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto daanziani o disabili residenti in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata
esente esente
Casa coniugale assegnata al coniuge
a seguito diprovvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
esente esente
Unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla carriera prefettizia
esente esente
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e a studenti universitari soci assegnatari
esente esente
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22.4.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
esente esente
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
allavendita e non locati
esente 1,60
per milleUnità immobiliare iscritta nella categoria catastale A/10
(ufficie studi privati)
8,60
per mille1,60
per mille *Unità immobiliare iscritta nella categoria catastale C/1
(negozi e botteghe), C/3
(laboratori per arti e mestieri), C/4
(fabbricati e locali per esercizi sportivi)8,60
per mille1,60
per mille *Unità immobiliare
iscritta nella categoriaD
(produttivi) tranne D/108,60
per mille1,60
per mille *Fabbricati rurali ad uso strumentale
(con funzioni produttiveconnesse alle attività agricole)
esente 1,00
per milleAltri immobili (seconde case, dal secondo garage in poi, ecc.)
10,20
per mille0
Aree fabbricabili
10,20
per mille0
Terreni agricoli posseduti da soggetti diversi da coltivatori diretti
e IAP iscritti alla previdenza agricola