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Tenuta del Registro di Carico e Scarico

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Academic year: 2022

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Testo completo

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Tenuta del Registro di Carico

e Scarico

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2

Benvenuti:

Gestione rifiuti

Strumento informatico

Cobat

Academy

(3)

Da Google News, 11 febbraio 2022 «registro c/s

rifiuti»

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Regole non rispettate per il deposito temporaneo (Dlgs 152/06):

• Abbandono di rifiuti art 255: «sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3000 €.

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.»

• Gestione non autorizzata art 256: «pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2600 a 26000 € euro se si tratta di rifiuti non pericolosi»

• Discarica abusiva art 256 «arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5200 a 52000 € se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell’area»

4

Gestione operativa rifiuti - sanzioni

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• Mancata tenuta del registro rifiuti non pericolosi

sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600 a Euro 15.500.

• Mancata tenuta del registro rifiuti pericolosi sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 15.500 a Euro 93.000, nonché sanzione amministrativa accessoria della

sospensione da un mese a un anno della carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e della carica di amministratore.

• Trasporto senza formulario o con dati incompleti o inesatti sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 9300 €

• Per i rifiuti pericolosi si applica la pena di cui all’articolo 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, che prevede la reclusione fino a 2 anni) nei casi di trasporto di rifiuti senza formulario, informazioni inesatte o incomplete

Gestione amministrativa rifiuti - sanzioni

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6

Vantaggi di affidarsi a Cobat Academy

Integrazione con i servizi Cobat Risparmio di tempo

Aggiornamento continuo

Consulenza su misura

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Di cosa parleremo oggi

• Gestione amministrativa dei rifiuti

• Registro carico e scarico

• Formulari e ViViFIR

• RENTRI

• MUD 2022

• Gestione del magazzino

• Regole per il deposito temporaneo

• Gestione Cobat del registro

• Demo live

• Domande

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22/02/2022 8

La tracciabilità con registri e formulari

PRODUTTORE TRASPORTATORE IMPIANTO

Registro

c/s Registro

c/s Registro

c/s

MUD MUD MUD

Catasto nazionale rifiuti

FIR FIR

FIR

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È un registro cronologico di carico e scarico, bollato dalla Camera di Commercio, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto:

1. la quantità prodotta,

2. la natura e l’origine di tali rifiuti e

3. la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto,

4. gli estremi del formulario di identificazione rifiuti FIR

Il registro di carico e scarico

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Regole:

• Si conservano presso ogni

produttore, impianto di gestione rifiuti

• Oppure presso la sede operativa per trasportatori commercianti e intermediari

• Vanno conservati per 3 anni, per le discariche non c’è scadenza

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La conservazione dei registri

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Una foto, da fare entro 10 giorni

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FIR: quadruplice copia da compilare

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In basso i dati del rifiuto e il bollo

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Il ViViFIR non è una vera e propria digitalizzazione Si genera un formulario vidimato «virtualmente»

Si stampa il PDF in due copie

Una copia rimane al produttore, l’altra viaggia e rimane al destinatario Le altre due copie sono semplici fotocopie

14

ViViFIR, la vidimazione virtuale dei formulari

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Uno sguardo al futuro: il RENTRI

È un prototipo, quali punti fermi?

• La norma primaria non cambierà

• Doppio binario per non pericolosi

• Criteri gradualità per le piccole imprese

• Vidimazione virtuale tipo ViViFIR, no hardware

• Trasmissione dati asincrona, possibilità di correzioni

• Rimane il MUD

Cliccando su questo link si accede a un webinar sul RENTRI

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Il MUD 2022

Approvato con il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, va presentato con le modalità consuete (via telematica o via PEC) entro il 21 maggio 2022.

Le principali modifiche sono di seguito elencate:

• Sezione Anagrafica → nuova scheda "Riciclaggio" per i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzoe/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, che producono materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall'attività di recupero;

• Tra i soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani, sono stati inseriti i soggetti che per effetto dell'art. 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006, si occupano della raccolta di rifiuti urbani (art. 183, comma 1, lettera b ter), punto 2) conto terzi presso le utenze non domestiche che dovranno compilare alcune parti della Comunicazione, in particolare il "modulo RT-non Pub" (rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta) allegato alla scheda RU;

• La scheda "CG- costi di gestione" della Comunicazione Rifiuti Urbani è stata revisionata per garantire una maggiore facilità nella compilazione: in particolare è stata data la possibilità di inserire valori con tre cifre decimali e di inserire valori negativi ad alcune voci;

• Sono state apportate integrazioni alle ISTRUZIONI, con particolare riguardo alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate e per chiarire meglio la definizione riguardante i rifiuti urbani di cui all'art.

183, comma 1, lettera b ter), punto 2) del Dlgs 152/2006.

Vedi https://www.ecocamere.it/dettaglio/notizia/507/principali-novita-del-mud-2022

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«Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o

smaltimento è effettuato come

deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle

seguenti condizioni […] e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente»

Il Deposito temporaneo - Articolo 185 bis TUA

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Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive

modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti

conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il

predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

18

Prevenire le sanzioni → regole (185 bis)

Condizioni deposito temporaneo

Limite tempo /

volume

Imballaggi etichette

Categorie omogenee POPs

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«i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del

produttore dei rifiuti: con cadenza almeno

trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito»

Ideale per:

• Grandi quantitativi

• Necessità logistiche particolari Come dimostrarla?

• Registro c/s

• Formulari

• Coerenza tra documentazione e magazzino

Criterio temporale

Rifiuti Pericolosi

Rifiuti non pericolosi

3 ME SI

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«quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito

temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;»

Ideale per quantitativi modesti

Bisogna dare evidenza che nel corso dell’anno i limiti vengono rispettati (foto, documenti,

procedure)

Attenzione: art 2, lettera g, Dlgs 36/03 discarica

«qualsiasi area dove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno» → discarica abusiva

20

Criterio quantitativo

Rifiuti Pericolosi < 10 m3

Rifiuti non pericolosi + pericolosi < 30 m3

12 ME SI

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La norma prescrive che il deposito temporaneo sia effettuato «nel

rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose»

Ma i criteri del regolamento CLP 1272/2008 sono diversi!

E non bisogna dimenticare il Dlgs 81/08

Il Deposito temporaneo - etichettatura

(22)

Grazie

Maggiori informazioni su academy.cobat.it

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