• Non ci sono risultati.

COMUNE DI TORREANO PROVINCIA DI UDINE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI TORREANO PROVINCIA DI UDINE"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COPIA

N. 16 del Reg. delib.

COMUNE DI TORREANO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza ordinaria di 1^ convocazione

OGGETTO: Determinazione aliquota addizionale IRPEF per l'anno 2014.

---

L’anno duemilaquattordici il giorno VENTINOVE del mese di AGOSTO alle ore 19.00 nella sala comunale, a seguito di convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

1. SABBADINI Roberto 2. GAVAGNIN Giovanni 3. BASSETTI Valter

4. CANTARUTTI dott.ssa Monica 5. MONUTTI Germano

6. DAVANZO dott. Domenico 7. BALUTTO Sara

8. BRAIDOTTI Nicolino 9. CUDICIO Luca 10. BRAIDA Luigino

e, pertanto, risultano presenti N. 10 Consiglieri

Sono assenti le Signore:

1. CUDICIO dott.ssa Alessandra 2. BENATI Ezia

3. TOSOLINI Lara

e, pertanto sono assenti N. 3 Consiglieri

Assiste il Segretario Comunale BONANNI dott.ssa Marcella.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. SABBADINI Roberto in qualità di SINDACO ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente deliberazione:

(2)

COMUNE DI TORREANO SERVIZIO TRIBUTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE OGGETTO: Determinazione aliquota addizionale IRPEF per l'anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che:

- con il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 è stata istituita l'addizionale comunale all’irpef a norma dell’art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

- la legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), all’art. 1, comma 142, modificando l’art. 1 del sopracitato D.Lgs. 360/1998, ha stabilito che è possibile variare l’aliquota di compartecipazione all’addizionale fino alla misura massima del 0,8%;

- il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall’art. 1, comma 142 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), testualmente recita: "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. …..";

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16.02.2007 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell’addizionale IRPEF nel Comune di Torreano;

- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.02.2007 è stata istituita l’addizionale comunale all’IRPEF nella misura del tre per mille (0,3%);

- tale aliquota è stata confermata dal Comune di Torreano negli anni successivi, tenuto conto che la normativa del settore (in particolare l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 112/2008, convertito dalla Legge 133/2008) aveva confermato, per il triennio 2009-2011 (ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011), la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (art. 1, comma 11), ha disposto invece che la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato non si sarebbe più applicata, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

- sempre lo stesso articolo stabilisce che "per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

- dal 2012 pertanto le Amministrazioni Comunali hanno piena facoltà di aumentare le aliquote dell'addizionale IRPEF sino allo 0,8%, oltreché di differenziarle in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

- con deliberazione consiliare n. 08 del 09.07.2013 si è deciso di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF dallo 0,3% allo 0,45% per l'anno 2013;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 16.06.2014 si è proposto al Consiglio Comunale la conferma per l'anno 2014 dell’addizionale in argomento nella misura dello 0,45%, stimando in euro 110.000,00 il gettito in entrata (sulla base dei dati storici degli ultimi anni e tenuto conto della crisi economica in essere):

tale aliquota riesce a garantire la quadratura del bilancio, il rispetto delle regole imposte dalla normativa regionale in materia di patto di stabilità e la copertura dei servizi erogati dal Comune;

RITENUTO pertanto di confermare l’addizionale comunale IRPEF per l’anno 2014 nella percentuale dello 0,45%, recependo la proposta della Giunta Comunale;

(3)

Considerato inoltre che:

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), dispone che "a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

P R O P O N E

- di confermare, per l’anno 2014, l'applicazione dell’addizionale all’IRPEF di cui al D.Lgs. 360/1998, ad una aliquota dello 0,45%;

- di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

- di dichiarare l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.

21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Torreano li, 08/07/2014

IL PROPONENTE

Il Responsabile del Servizio Tributi Varutti dott. Marco

F.TO VARUTTI

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del servizio, a norma dell’Art. 49 del D.Lgs 18-08- 2000 n. 267, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio Tributi Varutti dott. Marco

F.TO VARUTTI

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, a norma dell’art. 49 del D.Lgs.

267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Varutti dott. Marco

F.TO VARUTTI

IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la suestesa proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri;

UDITA l’illustrazione del Sindaco,

SENTITO l’intervento del Consigliere Comunale Sig. Cudicio Luca,

riportati nella registrazione elettromagnetica che - ai sensi del 6° comma dell'art. 47 del vigente Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale - costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata per l'eventuale ascolto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

(4)

VISTA la L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e accertata la competenza;

Con la seguente votazione, espressa nei modi di legge:

Presenti: N. 10 Favorevoli: N. 10 Contrari: N. - Astenuti: N. -

d e l i b e r a

1. di approvare la proposta in premessa richiamata ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta.

Successivamente il Consiglio Comunale con la seguente votazione, espressa nei modi di legge;

Presenti: N. 10 Favorevoli: N. 10 Contrari: N. - Astenuti: N. -

d e l i b e r a

- di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R.

21/2003.

(5)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

F.to Sabbadini F.to Bonanni

--- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente deliberazione è affissa all’albo pretorio per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03/09/2014 al 18/09/2014.

Addì, 03/09/2014

L’IMPIEGATO INCARICATO F.to Mauro

--- Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Addì,

VISTO: IL FUNZIONARIO INCARICATO

--- E che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

Addì, 19/09/2014

L’IMPIEGATO INCARICATO

Riferimenti

Documenti correlati

di concedere l'USO GRATUITO alle referenti sopracitate, del progetto di che trattasi, delle aule comprese le pertinenti aree di servizio della

DATO ATTO ALTRESI’ CHE, siccome rappresentato nel PROSPETTO ALLEGATO (A) di <<INDIVIDUAZIONE COSTI E COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI>>, i costi dei

10/82 stabilisce che i provvedimenti amministrativi rela- tivi alle funzioni sub - delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi visto il parere espresso dalla

- A) aliquota TASI nella misura dell’uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. - B) aliquota TASI nella misura dello zero per mille per i soggetti passivi

4) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivono nel bilancio di

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013 - MODIFICA DELLE SCADENZE PER IL

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) L.27/12/2013 N.147 DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2016. PARERE

Ai sensi dell'art. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnicadella proposta di deliberazione.. Il Sindaco innanzitutto comunica che sono pervenuti