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PROPOSTA DI LEGGE N. 48

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Academic year: 2022

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PROPOSTA DI LEGGE N. 48

presentata dai consiglieri Dal Zovo, Capozzella, Sergo, Ussai il 17 aprile 2019

<<Disposizioni per la transizione della Regione Friuli Venezia Giulia verso un’economia verde, circolare e sostenibile attraverso la promozione, la coltivazione e la trasformazione

della canapa industriale (Cannabis sativa L.)>>

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ripristino della coltivazione della canapa industriale (Cannabis sativa L.) e la sua trasformazione in prodotti ad alto valore aggiunto.

La canapa è infatti una coltura da reddito per i molteplici impieghi dei suoi derivati in diversi settori produttivi: dall’alimentare, grazie alle proprietà nutraceutiche dell’olio e della farina che contengono sostanze con comprovate caratteristiche benefiche per la salute, al tessile e alla bioedilizia. Questa proposta di legge sostiene la diffusione della conoscenza dei possibili usi dei derivati della canapa e la formazione di operatori nei diversi settori nella quale può essere utilizzata. Fornisce inoltre un supporto tecnico ai canapicoltori attraverso l’Università e l’ERSA, sostiene l’impianto di un centro di prima trasformazione della canapa, incoraggia l’innovazione e l’aggregazione delle imprese.

L’articolo 1 inquadra il riferimento teorico della legge: la transizione dell’economia regionale verso un paradigma economico di produzione e consumo sostenibile e responsabile. Questa legge attua lo spostamento del dibattito dall’ambito teorico e concettuale a quello della sperimentazione e dell’attuazione di specifiche misure: la Regione promuove la canapa come agente di green economy, come volano economico di cambiamento. Affinché la transizione avvenga infatti è necessaria un’azione coerente da parte di tutti i livelli di governo e dei soggetti operanti sul territorio (imprese, parti sociali, cittadini) con misure economiche, legislative, tecnologiche e di educazione che si pongano come obiettivo la riduzione del consumo di energia e di risorse naturali, e la promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili.

Non di secondo piano, a supportare la proposta di favorire sul territorio regionale il ripristino della coltivazione della canapa industriale è il suo valore ecologico. Come da ultimo documentato dallo “Studio conoscitivo dei cambiamenti climatici e di alcuni loro impatti in Friuli Venezia Giulia” del 2018, redatto da ARPA FVG quale supporto alla predisposizione di una strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, è probabile che i cambiamenti, in particolare l’aumento medio della temperatura, la diminuzione delle piogge e la conseguente minore disponibilità idrica nei terreni, determineranno la modifica del panorama colturale e del paesaggio, e potrebbero determinare la necessità di sostituire alcune specie con altre maggiormente tolleranti allo stress. Potrebbe verificarsi una diminuzione della produttività agricola e un aumento dei costi di produzione per la necessità di ripristinare delle condizioni fisico/chimiche del terreno, specialmente il contenuto di humus. Potrebbe essere necessario anche un adeguamento delle strategie di difesa alle crittogame e una intensificazione delle pratiche per il contenimento degli insetti. Questi eventi potrebbero avere un’incidenza territoriale generalizzata, ma particolarmente rilevante - dice ancora lo studio - nella bassa pianura friulana, in special modo lungo la fascia costiera che potrà essere soggetta anche ad un graduale processo di salinizzazione per l’aumento del livello del mare e per eventuali fenomeni di subsidenza del terreno. Le qualità agronomiche della canapa la rendono una coltura in grado di ridurre l’impatto ambientale in agricoltura, perché ha una ridotta necessità di pesticidi o diserbanti, è poco esigente in materia di suolo e fertilizzanti, tollera una certa salinità, ed è in grado di produrre contemporaneamente semi dall’alto valore nutrizionale e fibra di buona qualità per molteplici scopi industriali. È una coltura dinamica che si adatta a diverse condizioni agro-ambientali e lascia nel suolo un grande quantitativo di materiale organico utile per il mantenimento del contenuto di sostanza organica nel terreno. Inoltre, la canapa è in grado di tollerare l’accumulo di metalli pesanti e può quindi avere un ruolo nella fitodepurazione dei siti inquinati.

L’articolo 2, in conformità con quanto previsto dalla legge 242/2016 definisce quali sono le varietà di Cannabis sativa L. ammesse a coltivazione sul territorio regionale, introduce e definisce con chiarezza

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economiche che producono beni ed energia da materie prime biologiche trasformate tramite tecnologie innovative ed efficienti; e infine <<fitorimedio>>, cioè la tecnica di bonifica delle matrici inquinate basata sulla capacità di alcune specie vegetali di assimilare, accumulare e degradare i contaminanti. L’articolo 3 chiarisce che la coltivazione della canapa sul territorio regionale è consentita esclusivamente utilizzando seme certificato e che il sostegno regionale è escluso per chi intenda coltivare la canapa come biomassa a fini energetici.

L’articolo 4 esplicita gli interventi che la Regione intraprende per promuovere la coltivazione, trasformazione e commercializzazione della canapa. Gli interventi della Regione mettono a sistema le conoscenze, le esperienze accumulate e i risultati delle sperimentazioni effettuate dagli enti di ricerca regionali negli ultimi anni. Tali interventi vengono descritti in dettaglio negli articoli successivi, dal 5 al 10.

L’Articolo 5 prevede che la Regione promuova la divulgazione della conoscenza delle proprietà e dei possibili utilizzi della canapa e dei suoi derivati al fine di accrescerne la domanda. Promuove tra i cittadini anche la conoscenza delle differenze tra le sottospecie della specie Cannabis sativa L., - la Cannabis sativa L. ssp. indica (Lam.) E. Small & Cronquist (comunemente detta marihuana) e la Cannabis sativa L. ssp. Sativa -, anche avvalendosi della collaborazione con le forze dell’ordine. L’Articolo 6 promuove la formazione degli addetti nei diversi settori di utilizzo della canapa, dall’alimentare, alla bioedilizia e al tessile, affinché si crei un circuito vizioso di prodotti a base di canapa ad alto valore aggiunto. L’articolo 7 delega a una convenzione tra Regione, ERSA, Università e aziende agricole regionali la predisposizione di un progetto pilota di sostegno tecnico alla coltivazione. La ricerca sulle varietà migliori per il Friuli Venezia Giulia ha fornito negli ultimi anni dati e risultati probanti, frutto di progetti di sperimentazione e collaudo di diverse cultivar di canapa da fibra e da olio. Con i diversi interventi del progetto pilota si intende fornire alle aziende agricole sostegno concreto per orientarle nelle scelte agronomiche più appropriate. L’articolo 8 prevede che la Regione si faccia parte attiva nella attuazione di un impianto regionale di prima trasformazione degli steli e dei semi di canapa per dare loro ‘valore aggiunto’. Attualmente, la bassa efficienza (50-65%) delle metodologie più economiche di spremitura dei semi lasciano il pannello ricco di olio e poco stabile chimicamente. Il mercato dell’olio di canapa è crescente, e il suo prezzo si attesta mediamente sui 40-60 Euro/litro. L’articolo 9 quindi intende porre le basi per il potenziamento della competitività del sistema produttivo legato alla canapa. La Regione sostiene economicamente l’innovazione delle micro imprese del settore manifatturiero operanti nella trasformazione dei derivati della canapa e ne favorisce, attraverso contributi finanziari, l’aggregazione e la collaborazione con altri soggetti del sistema dell’innovazione e della conoscenza. L’articolo 10 prevede che ai fini della valorizzazione della produzione e della tracciabilità del prodotto di canapa l’ERSA possa concedere l’uso del marchio regionale Agricoltura Qualità Ambiente (AQUA).

L’articolo 11 prevede che la Regione promuova l’avvio di progetti sperimentali di fitorimedio attraverso la canapa, specie in grado di tollerare l’accumulo di metalli pesanti, in particolare cadmio e nichel, nel proprio apparato radicale. Nonostante non abbia le caratteristiche di una specie

“iperaccumulatrice”, i dati sperimentali relativi alle tecniche di fitorimedio di suoli poveri e inquinati hanno dimostrato che la canapa ha una grande adattabilità a diverse condizioni del suolo e del clima, ha radici profonde, è una coltura industriale con molte applicazioni non alimentari, è una eccellente coltura da rinnovo e da rotazione ai fini del miglioramento della qualità del suolo.

L’articolo 12 prevede che venga istituito presso la direzione regionale in materia di risorse agricole un registro regionale delle coltivazioni di canapa, affinché possa essere monitorato l’incremento delle superfici. Ai fini della tutela del coltivatore e di tutti i cittadini, il registro delle coltivazioni di canapa dovrà

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L’articolo 13 deputa il Corpo Forestale regionale a effettuare i controlli e a erogare le eventuali sanzioni previste per la violazione delle disposizioni di legge, secondo le indicazioni della Legge 242/2016.

L’articolo 14 detta le disposizioni per la valutazione dell’efficacia della legge. L’articolo 15 dispone la norma finanziaria e definisce le modalità di attuazione della presente proposta di legge. Infine, l’articolo 16 determina l’entrata in vigore della norma il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR regionale.

Questa proposta di legge che attraverso la promozione, la coltivazione e la trasformazione della canapa industriale punta a delineare uno scenario futuro per la transizione della Regione verso un’economia verde, circolare e sostenibile e si coordina con gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previste dalla Comunicazione della Commissione europea "EUROPA 2020" del 3 marzo 2010, è coerente con le strategie definite a livello europeo e nazionale in materia di bioeconomia, e in accordo con la Strategia nazionale delle green community di cui all’articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n.

221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali). In particolare, coglie le opportunità che offre la legge n. 242 del 2 dicembre 2016 che permette la libera coltivazione delle varietà indicate nel “Catalogo comune delle specie di piante agricole” dell’Unione europea. Nel caso specifico della canapa, le varietà di cui è consentita la coltivazione e commercializzazione sono caratterizzate da valori di delta-9- tetraidrocannabinolo 1 (THC) inferiori allo 0,2%, e non rientrano pertanto tra quelle a cui si applicano le disposizioni sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope che in Italia sono disciplinati dal dpr 9 ottobre 1990, n. 309. A seguito della legge statale, a livello regionale sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi. La Campania ha promulgato la legge regionale 5/2017 e i successivi indirizzi operativi per la realizzazione e presentazione dei progetti pilota per favorire la coltura della canapa e le relative filiere produttive. Anche la regione Lazio con la legge regionale 1/2017 e la regione Puglia con la legge regionale 21/2017 hanno promosso la coltivazione, la trasformazione e commercializzazione della canapa attraverso il sostegno a una serie di “progetti pilota”. In realtà, anche prima della legge del 2016, due regioni avevano deliberato il sostegno alla canapicoltura: la Toscana con la legge regionale 12/2003, e l’Emilia Romagna con la legge regionale 8/2007. Altre proposte di legge sono state depositate in Basilicata, Molise e più di recente nella regione Veneto.

Confidando nel voto favorevole di questo Consiglio regionale.

DAL ZOVO CAPOZZELLA SERGO USSAI

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INDICE Art. 1 - (Finalità e oggetto)

Art. 2 - (Definizioni)

Art. 3 - (Coltivazione della canapa sul territorio regionale) Art. 4 - (Interventi della Regione)

Art. 5 - (Misure di divulgazione e sensibilizzazione) Art. 6 - (Percorsi di formazione)

Art. 7 - (Progetto pilota)

Art. 8 - (Centro di prima trasformazione) Art. 9 - (Sostegno alla filiera della canapa) Art. 10 - (Certificazione di qualità)

Art. 11 - (Progetti sperimentali di bonifica tramite fitorimedio) Art. 12 - (Registro delle coltivazioni di canapa)

Art. 13 - (Controlli)

Art. 14 - (Clausola valutativa) Art. 15 - (Norma finanziaria) Art. 16 - (Entrata in vigore)

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Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove e sostiene azioni in favore di coloro che operano nella coltivazione e nella filiera della canapa (Cannabis sativa L.) al fine di contribuire alla transizione del sistema regionale di produzione e di consumo verso un’economia verde che favorisca l’uso di materie prime rinnovabili in modo efficiente e circolare, nel rispetto delle priorità di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva previste dalla comunicazione della Commissione europa (COM(2010) 2020 final) - (Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva), coerentemente con le strategie definite a livello europeo e nazionale in materia di bioeconomia, e in accordo con la Strategia nazionale delle green community di cui all’articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali).

2. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il valore economico della canapa quale coltura in grado di fornire prodotti alimentari e non alimentari ad alto valore aggiunto, il valore ecologico nel recupero della fertilità dei suoli, nonché il valore nutraceutico dei suoi derivati.

Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) <<Cannabis sativa L.>> (di seguito, canapa): pianta oleaginosa e da fibra le cui varietà ammesse a coltivazione sono iscritte nel <<Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole>>, ai sensi della direttiva 2002/57/CE del consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, le quali non rientrano nell’ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

b) <<Economia verde>>: sistema economico a basse emissioni di anidride carbonica, efficiente nell’utilizzo delle risorse e socialmente inclusiva;

c) <<Bioeconomia>>: insieme di attività economiche che producono beni ed energia da materie prime biologiche trasformate tramite tecnologie innovative ed efficienti;

d) <<Tecnologie verdi>>: metodi e tecniche di lavorazione riciclabili e riutilizzabili, che riducono l’impiego di solventi organici tossici;

e) <<Fitorimedio>>: tecnica di bonifica che consiste nell’impiego di piante per rimuovere composti ed elementi inquinanti da suoli, sedimenti e altre matrici contaminate.

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Art. 3

(Coltivazione della canapa sul territorio regionale)

1. La coltivazione della canapa sul territorio regionale è consentita utilizzando esclusivamente seme certificato.

2. Ai soggetti che per le finalità della presente legge coltivano canapa è riconosciuto il diritto all’utilizzazione della semente autoprodotta per l’anno successivo.

3. L’uso della canapa come biomassa a fini energetici è consentito alle aziende che si occupano della lavorazione e trasformazione della canapa esclusivamente ai fini dell’autoproduzione energetica degli scarti derivanti dalle lavorazioni e comunque in impianti non superiori a 150 kW.

Art. 4

(Interventi della Regione) 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione:

a) promuove tra i cittadini la conoscenza delle caratteristiche, delle proprietà e degli usi della canapa e dei suoi derivati attraverso le misure di divulgazione e sensibilizzazione di cui all’articolo 5;

b) favorisce la qualificazione delle competenze degli addetti alla lavorazione della canapa nei settori dell’economia verde e della bioeconomia attraverso i percorsi di formazione di cui all’articolo 6;

c) sostiene il miglioramento della produzione agricola e assicura l’accompagnamento tecnico agli agricoltori attraverso il progetto pilota di cui all’articolo 7;

d) sostiene la produzione di prodotti derivati dalla canapa ad alto valore aggiunto attraverso la creazione del centro di prima trasformazione di cui all’articolo 8;

e) sostiene lo sviluppo di filiere produttive tramite le misure per la ricerca, l’innovazione e l’aggregazione delle imprese di cui all’articolo 9;

f) promuove la valorizzazione dei prodotti a base di canapa attraverso la certificazione di qualità di cui all’articolo 10;

g) sostiene l’utilizzo della canapa quale strumento di fitorimedio e rigenerazione dei suoli attraverso i progetti sperimentali di cui all’articolo 11.

Art. 5

(Misure di divulgazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove la conoscenza della pianta di canapa e della molteplicità di impiego dei suoi derivati ai fini di incoraggiarne l’utilizzo e favorire la diffusione di modelli di economia verde e circolare.

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2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) concorre alla realizzazione di eventi di sensibilizzazione dei cittadini alla consapevolezza degli impatti ambientali e sociali delle proprie scelte di consumo;

b) promuove iniziative informative in merito alla canapa e al suo valore ecologico e nutrizionale, nonché alla normativa di riferimento, in collaborazione con le associazioni, gli enti operanti nel settore e le forze dell’ordine;

c) promuove iniziative dimostrative sull’impiego della canapa e dei suoi derivati nel campo alimentare, della bioedilizia, dell’industria tessile, dell’industria della carta, e delle bioplastiche.

Art. 6

(Percorsi di formazione)

1. La Regione promuove iniziative di formazione ai fini di favorire l’acquisizione e la qualificazione delle competenze legate all’economia verde, alla coltivazione e alla trasformazione della canapa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove:

a) nelle Università, incontri e progetti transdisciplinari mirati a acquisire strumenti per generare proposte innovative basate su un uso responsabile e sostenibile di risorse biologiche e di processi biotecnologici;

b) negli enti e istituti di formazione professionale, corsi mirati a acquisire e aggiornare capacità tecniche e professionali per la trasformazione dei componenti della canapa in prodotti ad alto valore aggiunto nell’industria alimentare, della bioedilizia, del tessile e della carta;

c) nelle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo agrario e alberghiero, specifici progetti e interventi mirati alla formazione di operatori specializzati nella coltivazione, nella trasformazione e nella sperimentazione di prodotti derivati dalla canapa.

3. La Regione assicura, anche attraverso la struttura regionale competente in materia di attività produttive, la formazione dei tecnici e degli amministratori locali in merito a proposte e politiche innovative di economia verde e bioeconomia circolare, anche ai fini della rigenerazione di terre marginali e siti industriali dismessi.

Art. 7 (Progetto pilota)

1. La Regione attiva e realizza un progetto pilota relativo al miglioramento degli aspetti produttivi e ambientali della coltivazione della canapa.

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2. Il progetto pilota di cui al comma 1 si articola nei seguenti interventi:

a) realizzazione di campi sperimentali e dimostrativi presso aziende agricole regionali per l’avvio della coltivazione in pieno campo o protetta;

b) selezione delle varietà di canapa ritenute più idonee al territorio regionale ed eventuale iscrizione al registro italiano delle sementi;

c) progettazione, realizzazione e sperimentazione applicata di attrezzature e macchinari idonei per la meccanizzazione delle fasi di raccolta, movimentazione del prodotto e lavorazione della canapa;

d) realizzazione di seminari informativi, progetti dimostrativi e scambi di buone pratiche, volti a diffondere tra i soggetti interessati i risultati della ricerca e della sperimentazione;

e) stesura di un elenco regionale di buone pratiche colturali e di raccolta, nonché di protocolli di trasformazione in relazione ai principali prodotti da ottenere.

3. Ai fini dell’attuazione degli interventi di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, tramite l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA FVG, uno o più accordi o protocolli di intesa con Università e/o altri istituti di ricerca e le aziende agricole.

Art. 8

(Centro di prima trasformazione)

1. Per favorire l’integrazione fra i processi agricoli e i processi industriali, la Regione, in armonia con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sostiene la costruzione di un Centro regionale di prima trasformazione, per la lavorazione delle fibre di canapa e per l’estrazione dell’olio di canapa attraverso tecnologie verdi.

2. Ai fini di cui al comma 1, con regolamento regionale da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate:

a) le modalità di allestimento e di gestione dell’impianto;

b) le caratteristiche tecniche dell’impianto.

Art. 9

(Sostegno alla filiera della canapa)

1. Ai fini del potenziamento della competitività del sistema produttivo regionale legato alla canapa, la Regione sostiene l’innovazione delle micro imprese di cui all’allegato I del regolamento (UE) n.

651/2014, della Commissione del 17 giugno 2014 del settore manifatturiero operanti nella trasformazione dei derivati della canapa e ne favorisce l’aggregazione e la collaborazione con altri soggetti del sistema dell’innovazione e della conoscenza.

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2. Per le finalità di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, contributi alle imprese di cui al comma 1 che, anche in collaborazione con Università, Centri ed Enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell’ambito dell’innovazione e della ricerca, attuano i seguenti interventi:

a) attività di ricerca e sperimentazione di polimeri biocompatibili e/o biodegradabili e l’utilizzo di fibre di canapa per la produzione di composti di nuova formulazione;

b) attività di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative per l’utilizzo della canapa, in particolare nei settori della bioedilizia, dell’alimentare, del tessile e della carta di pregio;

c) attivazione di procedure di industrializzazione e di ottenimento dei brevetti dei risultati della ricerca;

d) costituzione di progetti di filiera di cui all’articolo 58 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.

Art. 10

(Certificazione di qualità)

1. Al fine di valorizzare la produzione di canapa l’ERSA FVG può concedere l’uso del marchio regionale Agricoltura Qualità Ambiente (AQUA) istituito dalla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), e registrato in conformità alla disciplina nazionale e dell’Unione europea sui marchi collettivi di qualità.

2. Le modalità di gestione e di concessione dell’utilizzo del marchio AQUA sono stabilite dal regolamento d’uso del marchio collettivo previsto dagli articoli 11 e 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), e dall’articolo 67 del regolamento (CE) n.

207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario. Il disciplinare tecnico di produzione è adottato in conformità al regolamento d’uso del marchio collettivo.

3. Le finalità previste dal comma 1 sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale nell’ambito delle funzioni attribuite ad ERSA FVG dall’articolo 2 della legge regionale 21/2002.

Art. 11

(Progetti sperimentali di bonifica tramite fitorimedio)

1. La Regione sostiene la realizzazione di progetti sperimentali di coltivazione della canapa per attività di fitorimedio al fine di procedere alla bonifica e rigenerazione di terreni inquinati da agenti chimici persistenti.

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2. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 12

(Registro regionale delle coltivazioni di canapa)

1. Al fine di monitorare la produzione della canapa sul territorio regionale è istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, il Registro regionale delle coltivazioni di canapa, di seguito Registro.

2. Il Registro è costituito dall’inventario cartografico georeferenziato delle coltivazioni di canapa ed è pubblicato sul sito internet della Regione.

3. Ai fini dell’iscrizione del proprio terreno al Registro, entro 30 giorni dall’impianto della coltura, gli operatori sono tenuti a darne comunicazione alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole.

Art. 13 (Controlli)

1. Le Guardie Forestali Regionali sono autorizzate a effettuare i necessari controlli sulle coltivazioni di canapa secondo le modalità previste dall’articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).

Art. 14 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale controlla l’attuazione della presente legge regionale e analizza i risultati ottenuti nell’ambito della promozione della conoscenza, della coltivazione, e della commercializzazione della canapa.

2. Ai fini del comma 1, trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dettagliata contenente:

a) i dati aggiornati in merito all’estensione delle coltivazioni di canapa nel territorio regionale e le relative variazioni rispetto agli anni precedenti;

b) le tipologie degli interventi di divulgazione di cui all’articolo 5 e di formazione di cui all’articolo 6 realizzati sul territorio regionale;

c) lo stato di attuazione degli interventi del progetto pilota di cui all’articolo 7 e del Centro regionale di prima trasformazione di cui all’articolo 8, nonché le eventuali difficoltà riscontrate nella realizzazione degli stessi;

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d) le tipologie degli interventi realizzati ai sensi dell’articolo 9 e i soggetti che hanno beneficiato dei contributi;

e) la descrizione dei progetti sperimentali di coltivazione della canapa per attività di fitorimedio di cui all’articolo 11;

f) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.

3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica sul sito del Consiglio regionale unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.

Art. 15 (Norma finanziaria)

1. Per le finalità previste dall’articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l’anno 2019 e di 50.000 euro rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019 -2021.

2. All’onere di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di complessivi 300.000 euro, suddivisi rispettivamente in 200.000 euro per l’anno 2019, 50.000 per l’anno 2020 e 50.000 per l’anno 2021, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/970090)

3. Per le finalità previste dall’articolo 8, è autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l’anno 2019 e di 100.000 euro rispettivamente per gli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019 -2021.

4. All’onere di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di complessivi 450.000 euro, suddivisi rispettivamente in 250.000 euro per l’anno 2019, 100.000 per l’anno 2020 e 100.000 per l’anno 2021, dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/970090)

5. Per le finalità previste dall’articolo 9, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l’anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019 -2021.

6. All’onere di cui al comma 5, si provvede mediante prelevamento di complessivi 200.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/970090)

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7. Per le finalità previste dall’articolo 11, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l’anno 2019 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019 -2021.

8. All’onere di cui al comma 7, si provvede mediante prelevamento di complessivi 50.000 euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021. (S/970090)

Art. 16 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

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NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall’articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, è il seguente:

Art. 72.

(Strategia nazionale delle Green community)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle Green community.

2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:

a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell’anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;

b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;

c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l’eolico, la cogenerazione e il biometano;

d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;

e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;

f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;

g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);

h) integrazione dei servizi di mobilità;

i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni

(15)

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 58 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3, è il seguente:

Art. 58

(Politiche di sostegno allo sviluppo delle filiere)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i progetti di filiera delle imprese aderenti ad aggregazioni composte da un numero minimo di cinque imprese costitute nelle forme del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), dell'accordo di progetto scritto, del contratto di consorzio ex articolo 2602 e seguenti del codice civile, o del contratto di rete disciplinato dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5(Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito del settore lattiero - caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e quelli delle società di capitali con almeno cinque imprese socie.

2. La Giunta regionale, individuate le filiere di cui all'articolo 56, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Piano di sviluppo del settore industriale di cui all' articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2013, n.

23 (Legge finanziaria 2014), ripartisce le risorse a disposizione e adotta specifici bandi recanti criteri e modalità per l'accesso ai contributi.

3. Sono ammissibili a contributo le iniziative relative a progetti di filiera che, attraverso la condivisione di risorse, attività e conoscenze, in particolare in materia di innovazione, di organizzazione e di internazionalizzazione e anche al fine di consolidare e ampliare le catene di fornitura locali, hanno a oggetto anche congiuntamente:

a) la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione in modo coordinato di nuovi prodotti o di interventi di miglioramento di prodotti esistenti dandone anche un'immagine distintiva;

b) il coordinamento e l'integrazione di fasi del ciclo produttivo e/o delle azioni di distribuzione, promozione e penetrazione in nuovi mercati;

c) lo sviluppo coordinato di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico con particolare riguardo all'utilizzo delle tecnologie abilitanti;

d) lo sviluppo di interventi integrati di eco innovazione (risparmio energetico e idrico, riduzione delle emissioni in atmosfera, riduzione della produzione di rifiuti);

e) la valorizzazione e l'inserimento di personale altamente qualificato.

4. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3 i bandi possono prevedere, tra l'altro, l'ammissibilità delle spese relative a:

a) acquisizione di servizi volti ad aumentare il livello di informatizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie per le comunicazioni;

b) allestimento di esposizioni temporanee dimostrative di macchine, attrezzature e prototipi con elevato contenuto tecnologico innovativo, attinenti la filiera produttiva;

c) promozione commerciale di prodotti, in particolare prodotti innovativi, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;

d) indagini esplorative sui mercati tradizionali ed emergenti, studi e analisi di mercato per l'individuazione di aree target e di settore;

e) servizi di supporto all'internazionalizzazione e attività volte a favorire la partecipazione a missioni economiche e fiere internazionali all'estero in forma aggregata;

(16)

f) consulenza per la realizzazione di centri di assistenza post vendita all'estero presso showroom anche temporanei appartenenti alla stessa categoria di filiera o di distretto;

g) riconversione del ciclo lavorativo e interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili su più siti produttivi, quali interventi basati anche su audit energetici, nonché progetti di simbiosi industriale e progetti finalizzati alla mobilità sostenibile delle merci;

h) realizzazione di test di campionari e prototipi presso centri prova, laboratori universitari, parchi scientifici regionali o imprese aderenti all'aggregazione di filiera;

) conseguimento di certificazioni di processo e prodotto, inclusi i sistemi di gestione ambientali e i sistemi di tracciabilità della filiera;

j) introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi aziendali;

k) sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi, nuovi o già esistenti, con caratteristiche di elevata innovatività e maggior valore aggiunto;

l) formazione delle risorse umane qualificate;

m) acquisizione di competenze qualificate, anche tramite l'assunzione di assegnisti di ricerca;

n) acquisizione di servizi specialistici per l'elaborazione di piani di riconversione industriale;

o) introduzione e implementazione di tecnologie abilitanti finalizzate ad aumentare il valore della catena del sistema produttivo, innovando i processi, i prodotti e i servizi della filiera produttiva;

p) costituzione di reti di imprese.

5. I criteri di valutazione dei progetti tengono conto, tra l'altro:

a) delle aggregazioni di imprese promosse dalle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali composte esclusivamente da soggetti privati;

b) della capacità di aggregazione, attestata anche dalla numerosità delle imprese aderenti al progetto di filiera, della capacità di crescita, del coinvolgimento del mondo della ricerca, degli obiettivi di internazionalizzazione, della partecipazione di imprese certificate, dei tempi di realizzazione e dell'introduzione di nuovi prodotti, processi e servizi;

c) dell'utilizzo nei progetti di tecnologie abilitanti, tra le quali le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché delle aggregazioni di imprese promosse dall'Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale delle tecnologie digitali.

6. I bandi di cui al comma 2 possono prevedere una o più delle iniziative di cui al comma 3.

7. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di <<de minimis>>, nel rispetto della normativa europea in materia di finanziamenti alle imprese o ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014.

7 bis. In ordine alle iniziative di cui al comma 3, limitatamente alle spese di cui al comma 4, lettera g), esprime il proprio parere l'organo di cui all' articolo 15 della legge regionale 26/2005.

Note all’articolo 10

- Il testo degli articolo 11 e 157 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è il seguente:

Art. 11.

(Marchio collettivo)

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

(17)

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

omissis

Art. 157.

(Domanda di registrazione di marchio collettivo)

1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'articolo 156, comma 1, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11.

- Il testo degli articoli da 66 a 74 del regolamento (CE) N. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009 sul marchio comunitario, è il seguente

Articolo 66

(Marchi comunitari collettivi)

Possono costituire marchi comunitari collettivi i marchi comunitari così designati all’atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese.

Possono depositare marchi comunitari collettivi le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico. 2. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), possono costituire marchi comunitari collettivi, ai sensi del paragrafo 1, segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi. Un marchio collettivo non autorizza il titolare a vietare a un terzo l’uso nel commercio di siffatti segni o indicazioni, purché detto uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere opposto a un terzo abilitato a utilizzare una denominazione geografica. 3. Salvo disposizione contraria degli articoli da 67 a 74, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai marchi comunitari collettivi.

(18)

Articolo 67

(Regolamento per l’uso del marchio)

1 La domanda di marchio comunitario collettivo deve essere accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento d’uso.

2 Nel regolamento d’uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all’associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l’utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. Il regolamento d’uso di un marchio di cui all’articolo 66, paragrafo 2, deve autorizzare le persone i cui prodotti o servizi provengano dalla zona geografica in questione a diventare membri dell’associazione titolare del marchio.

Articolo 68 (Rigetto della domanda)

1 Oltre agli impedimenti alla registrazione di un marchio comunitario, previsti dagli articoli 36 e 37, la domanda di marchio comunitario collettivo viene respinta se non soddisfa alle disposizioni dell’articolo 66 o dell’articolo 67, ovvero se il regolamento d’uso è contrario all’ordine pubblico o al buon costume.

2 La domanda di marchio comunitario collettivo viene inoltre respinta se il pubblico rischia di essere indotto in errore circa il carattere o il significato del marchio, in particolare quando questo non sembri un marchio collettivo.

3 La domanda non viene respinta se il richiedente, mediante una modificazione del regolamento d’uso, soddisfa alle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2.

Articolo 69 (Osservazioni dei terzi)

Oltre ai casi di cui all’articolo 40, ogni persona o gruppo menzionato in detto articolo può presentare all’Ufficio osservazioni scritte fondate sul motivo specifico per il quale, ai sensi dell’articolo 68, la domanda di marchio comunitario collettivo dovrebbe essere respinta.

Articolo 70 (Utilizzazione del marchio)

L’utilizzazione del marchio comunitario collettivo, fatta da ogni persona abilitata a utilizzare detto marchio, è conforme alle disposizioni del presente regolamento, sempre che siano soddisfatte le altre condizioni imposte dal medesimo in ordine all’utilizzazione dei marchi comunitari.

Articolo 71

(Modifica del regolamento d’uso del marchio)

1 Il titolare del marchio comunitario collettivo deve sottoporre all’Ufficio ogni modifica del regolamento d’uso.

2 Della modifica non si fa menzione nel registro se il regolamento d’uso modificato è contrario alle disposizioni dell’articolo 67 o comporta uno degli impedimenti di cui all’articolo 68.

3 Al regolamento d’uso modificato si applica l’articolo 69.

4 Ai fini dell’applicazione del presente regolamento le modificazioni del regolamento d’uso prendono

(19)

Articolo 72

(Esercizio dell’azione per contraffazione)

1. Le disposizioni dell’articolo 22, paragrafi 3 e 4, relative ai diritti dei licenziatari si applicano a ogni persona abilitata a utilizzare un marchio comunitario collettivo.

2. Il titolare di un marchio comunitario collettivo può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell’utilizzazione non autorizzata dello stesso.

Articolo 73 (Motivi di decadenza)

Oltre alle cause di decadenza previste all’articolo 51, il titolare del marchio comunitario collettivo è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, quando:

a) il titolare non prende misure ragionevoli per prevenire un’utilizzazione del marchio non compatibile con le eventuali condizioni previste dal regolamento d’uso, della cui modifica si sia fatta menzione, se del caso, nel registro;

b) il modo in cui il titolare ha utilizzato il marchio rischia di indurre in errore il pubblico ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 2;

c) la modifica del regolamento d’uso è stata iscritta nel registro in contrasto con le disposizioni dell’articolo 71, paragrafo 2, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni con una nuova modifica del regolamento d’uso.

Articolo 74 (Motivi di nullità)

Oltre ai motivi di nullità di cui agli articoli 52 e 53, il marchio comunitario collettivo, se la sua registrazione non è conforme alle disposizioni dell’articolo 68, è dichiarato nullo su domanda presentata all’Ufficio o sulla base di una domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, salvo che il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni procedendo a una modifica del regolamento d’uso.

- Il testo dell’articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 - Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità - Riferimento art. 10, comma 3

Art. 2 (Funzioni dell'ERSA)

1. L'ERSA è autorizzato a presentare domanda per la registrazione del marchio collettivo, ai sensi degli articoli 2 e 22 del regio decreto 929/1942, come modificati, rispettivamente, dall'articolo 3 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 480/1992.

2. L'ERSA, inoltre, con propria deliberazione, approvata dalla Giunta regionale, individua i tipi di prodotto da ammettere al marchio e approva i relativi disciplinari di produzione, nonché le modifiche degli stessi, nei quali sono previsti i metodi di ottenimento del prodotto necessari per diminuire l'impatto ambientale dei processi produttivi e tutelare la salute del consumatore.

(20)

Nota all’articolo 13

- Il testo dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242, è il seguente:

Art. 4 (Controlli e sanzioni)

1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni di canapa, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

2. Il soggetto di cui al comma 1 svolge i controlli a campione secondo la percentuale annua prevista dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Nel caso di campionamento eseguito da parte del soggetto individuato dal soggetto di cui al comma 1, le modalità di prelevamento, conservazione e analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

4. Qualora gli addetti ai controlli, ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i campionamenti con prelievo della coltura, sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali controverifiche.

5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni di cui alla presente legge.

6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.

7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

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