• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 79

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 79"

Copied!
1
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 79

a iniziativa dei Consiglieri Latini, Ciccioli, Marcozzi, Marinelli, Rossi, Baiocchi

Modifiche alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 19

(Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è diretta a superare alcuni problemi determinati, nella realtà regio- nale, dalla crescente ed anomala concentrazione in mano a pochi operatori economici del mercato dei servizi dell’energia elettrica e del gas.

È cresciuto in maniera significativa, infatti, il numero delle imprese che si occupano dell’eroga- zione di più servizi pubblici, le cosiddette “multiutility”, che esercitano, in alcuni casi, abusi di posi- zione dominante.

Tale fenomeno produce danni significativi nel contesto marchigiano, caratterizzato da una capil- lare presenza di imprese artigiane che assicurano qualificati servizi sul territorio.

Si tratta, in particolare, del danno ai consumatori e agli utenti, i quali vedono una riduzione della qualità dell’assistenza e della presenza della rete territoriale, nonché alle piccole imprese artigiane.

In questa prospettiva la medesima proposta introduce nella legge regionale 20 aprile 2015, n. 19 (Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termini degli edifici) l’articolo 5 bis, il quale dispone che, al fine di garantire la tutela dei consumatori e degli utenti, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale di cui al comma 34 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) che svolgono le attività disciplinate dalla stessa legge devono avvalersi, per tali attività, esclusivamente di personale dipendente abilitato ai sensi del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concer- nente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicem- bre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'in- terno degli edifici) ed istituire, nel comune in cui svolgono l’attività, un ufficio con personale dedicato in via esclusiva ai servizi di post-contatore.

La proposta non comporta alcun onere finanziario ed organizzativo a carico della Regione.

Riferimenti

Documenti correlati

L’articolo 3 introduce, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, misure a sostegno delle vittime del dovere, vale a dire: esenzione

e) gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario e per gli interventi di bonifica di competenza privata. L’articolo 5 definisce giuridicamente il consorzio di bonifica

- l’articolo 3 riconosce il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale assicu- randogli il sostegno e l’affiancamento necessari per prestare

La novella legislativa in esame ha introdotto nella normativa di settore la possibilità per i soggetti iscritti all’AIRE ( Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un

26 (Riordino del servizio sanitario regionale), che si rende necessaria per uniformare le denominazioni delle strutture dell’Agenzia regionale sanitaria a quelle delle strutture

la parità e la non discriminazione tra donne e uomini sono valori essenziali allo stesso concetto di democrazia; essi costituiscono principi fondamentali degli ordinamenti

Il presente progetto di legge è volto ad introdurre un principio maggiormente democratico che tenga conto del risultato del referendum consultivo ed in particolare modo la

questa legge ha lo scopo di migliorare l'organizzazione delle strutture pubbliche e private attra- verso l'inserimento di figure professionali, i farmacisti ospedalieri, preposte