• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 86

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 86"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 86 a iniziativa del Consigliere Latini

Individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata a promuovere e salvaguardare la memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di medesima matrice.

Al riguardo il Comune di Staffolo, che ha avuto un significativo percorso in merito, può essere individuato come riferimento regionale. In tale Comune e, in particolare nella piazza principale, in- fatti, è stato realizzato un monumento, denominato "Muro della Memoria", lungo 8 metri, che ricorda i nomi delle 381 vittime del terrorismo e delle stragi degli anni di piombo. Ai piedi del muro è presente un’installazione in bronzo, dedicata alla memoria del carabiniere Domenico Ricci.

Proprio Domenico Ricci, nato a Staffolo, fu tra i primi ad essere investito dai proiettili del com- mando brigatista nella strage di via Fani del 16 marzo del 1978, mentre era alla guida dell’auto in cui viaggiava Aldo Moro.

Si tratta di un modo per non dimenticare una stagione tragica e per fare in modo che non si ripeta.

La proposta di legge si compone di tre articoli.

L’articolo 1 riconosce il Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vit- time del terrorismo e delle stragi di medesima matrice.

L’articolo 2 indica, tra le azioni che la Regione può mettere in campo, la promozione e l’organiz- zazione di iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale sul tema delle vittime di terrorismo e delle stragi di medesima matrice, nonché a sostenere con contributi la realizzazione di iniziative connesse alla memoria delle vittime di terrorismo.

Dà mandato, inoltre, all’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale di or- ganizzare le iniziative e di determinare le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi.

L’articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie prevedendo, per ciascuno degli 2022 e 2023, lo stanziamento di euro 20.000,00.

(2)

Riferimenti

Documenti correlati

- l’articolo 3 riconosce il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale assicu- randogli il sostegno e l’affiancamento necessari per prestare

L’articolo 2 stabilisce, ai fini della valutazione degli effetti della presente legge, che la Giunta regionale presenti ogni 3 anni alla competente Commissione

La presente modifica dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005 prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la sostituzione delle parole “al Parlamento” con le

Con l'intervento normativo in esame la Regione intende destinare una quota dei canoni riscossi dai titolari di concessioni di aree appartenenti al demanio idrico,

Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione Marche..

La proposta di legge, muovendo dalla volontà di rispondere alle mutate esigenze sociali, introduce una volontà di tutelare i giovani, in particolare riservando una

La novella legislativa in esame ha introdotto nella normativa di settore la possibilità per i soggetti iscritti all’AIRE ( Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) di un

la proposta di legge in esame è diretta ad istituire e rendere operante, a livello regionale, la Rete delle dimore, ville, parchi e giardini di valore storico e culturale