• Non ci sono risultati.

1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 86

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 86"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

1

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 86 a iniziativa del Consigliere Latini

Individuazione del Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vittime del terrorismo

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata a promuovere e salvaguardare la memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di medesima matrice.

Al riguardo il Comune di Staffolo, che ha avuto un significativo percorso in merito, può essere individuato come riferimento regionale. In tale Comune e, in particolare nella piazza principale, in- fatti, è stato realizzato un monumento, denominato "Muro della Memoria", lungo 8 metri, che ricorda i nomi delle 381 vittime del terrorismo e delle stragi degli anni di piombo. Ai piedi del muro è presente un’installazione in bronzo, dedicata alla memoria del carabiniere Domenico Ricci.

Proprio Domenico Ricci, nato a Staffolo, fu tra i primi ad essere investito dai proiettili del com- mando brigatista nella strage di via Fani del 16 marzo del 1978, mentre era alla guida dell’auto in cui viaggiava Aldo Moro.

Si tratta di un modo per non dimenticare una stagione tragica e per fare in modo che non si ripeta.

La proposta di legge si compone di tre articoli.

L’articolo 1 riconosce il Comune di Staffolo come riferimento regionale per la memoria delle vit- time del terrorismo e delle stragi di medesima matrice.

L’articolo 2 indica, tra le azioni che la Regione può mettere in campo, la promozione e l’organiz- zazione di iniziative dirette ad informare e sensibilizzare la comunità regionale sul tema delle vittime di terrorismo e delle stragi di medesima matrice, nonché a sostenere con contributi la realizzazione di iniziative connesse alla memoria delle vittime di terrorismo.

Dà mandato, inoltre, all’Ufficio di presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale di or- ganizzare le iniziative e di determinare le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi.

L’articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie prevedendo, per ciascuno degli 2022 e 2023, lo stanziamento di euro 20.000,00.

(2)

Riferimenti

Documenti correlati

L’articolo 3 introduce, nei limiti dello stanziamento annuo previsto dalla legge regionale di bilancio, misure a sostegno delle vittime del dovere, vale a dire: esenzione

e) gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario e per gli interventi di bonifica di competenza privata. L’articolo 5 definisce giuridicamente il consorzio di bonifica

Alla luce del mutato quadro di intervento sociale dei consultori, la Regione dovrebbe quindi emanare nuove norme in materia volte a riconoscere il ruolo fondamentale

- l’articolo 3 riconosce il caregiver familiare come un elemento della rete del welfare locale assicu- randogli il sostegno e l’affiancamento necessari per prestare

La presente modifica dell'articolo 21 della legge statutaria 1/2005 prevede, al comma 1 dell'articolo 1, la sostituzione delle parole “al Parlamento” con le

26 (Riordino del servizio sanitario regionale), che si rende necessaria per uniformare le denominazioni delle strutture dell’Agenzia regionale sanitaria a quelle delle strutture

la parità e la non discriminazione tra donne e uomini sono valori essenziali allo stesso concetto di democrazia; essi costituiscono principi fondamentali degli ordinamenti

Quindi l’articolo 7.1 disciplina quanto previsto dall’articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 24/2017, in particolare il Difensore civico, nella sua funzione di Garante per il