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1 Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 25

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ATTI ASSEMBLEARI XI LEGISLATURA

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Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 25

a iniziativa dei Consiglieri Antonini, Serfilippi, Marinelli, Bilò, Biondi, Cancellieri, Marinangeli, Menghi

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N.36

“RIORDINO DEL SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE ABITATIVE”

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge modifica ed integra la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 36

“Riordino del sistema regionale delle politiche abitative”.

La modifica della normativa regionale che regola l’assegnazione delle case popolari era tra i nostri principali obiettivi programmatici. La proposta di legge, muovendo dalla volontà di rispondere alle mutate esigenze sociali, introduce una volontà di tutelare i giovani, in particolare riservando una quota pari all’8% degli alloggi disponibili ai nuclei familiari composti da soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando e una medesima quota ai nuclei familiari monoparentali, con uno o più figli a carico. È anche in quest’ottica che vanno recepite modifiche come l'introduzione tra i requisiti del richiedente per entrare nelle graduatorie di assegnazione la residenza da almeno due anni nel comune che emana il bando e da cinque anni nelle Marche.

Abbiamo ritenuto opportuno innalzare dal 25 al 30% la percentuale per l’eventuale riserva annuale di alloggi da assegnare a categorie speciali.

La proposta di legge pone, inoltre, grande attenzione anche alla promozione della legalità assegnando un 10% degli alloggi disponibili agli appartenenti alle Forze dell’Ordine, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che prestano servizio in regione.

Teniamo particolarmente a sottolineare che tra le cause di decadenza dell’assegnazione prevediamo la condanna, anche in via non definitiva, per reati consumati o tentati in materia di violenza familiare e che si intende escludere dall'accesso agli alloggi chiunque abbia riportato, negli ultimi dieci anni, una condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede una pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni.

La legge si compone di sei articoli.

L'articolo 1 interviene sui requisiti soggettivi necessari per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

L'articolo 2 modifica incrementando la percentuale prevista attualmente dalla legge di alloggi da assegnare a categorie speciali per far fronte a situazioni di particolare criticità. Nell'ipotesi in cui sono presenti alloggi per edilizia residenziale pubblica non utilizzati, il Comune può provvedere all'assegnazione mediante avviso pubblico sovracomunale.

L'articolo 3 prevede delle specifiche riserve in favore delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.

Inoltre, prevede riserve speciali per i giovani e per le famiglie monoparentali.

L'articolo 4 introduce una nuova ipotesi di causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, in particolare dando rilievo ai reati contro la violenza di genere.

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L'articolo 5 disciplina che a decorrere dalla data di dichiarazione di decadenza e fino al rilascio dell'alloggio è dovuto il pagamento del canone corrispondente alla fascia economica immediatamente superiore a quella di appartenenza.

L'articolo 6 estende il diritto di acquistare l'alloggio non solo all'assegnatario, ma anche ad un convivente appartenente al medesimo nucleo familiare.

L'articolo 7 è quello di invarianza finanziaria.

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