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Elementi di diritto dell Unione europea. Docente: Alessandro Maria Baroni

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(1)

dell dell Unione europea Unione europea

Docente: Alessandro Maria Baroni

(2)

•Il processo di integrazione europea: dalle origini al Trattato di Lisbona

•L’allargamento: criteri, diritto di recesso e prospettive

•La “forma di Stato” europea: principi, valori e competenze dell’Unione europea

•La struttura dell’Unione europea: assetto

istituzionale, quadro unico, personalità giuridica e rapporti con i cittadini.

•Le libertà di circolazione

•Politiche dell’Unione europea

•La Carta di Nizza dei diritti fondamentali

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•La “forma di governo dell’UE”: gli organi. Il Consiglio europeo, il Consiglio dei ministri, il Parlamento europeo, la Commissione

europea, la Corte di giustizia. Organi consultivi, BEI e agenzie.

•FOCUS: elezioni europee 2014

•FOCUS: il Comitato delle regioni

•Le fonti normative dell’Unione europea

•I rapporti tra fonti nazionali e fonti europee

•I rapporti tra organi europei e organi nazionali: fase ascendente e fase discendente. La l. n. 234 del 2012 e la l.r. toscana n. 26 del 2009.

•Amministrazione nazionale ed amministrazione europea

•Il ruolo della Corte di giustizia nella costruzione del diritto UE: il rinvio pregiudiziale.

•La nuova disciplina di bilancio e finanziaria

•Verso nuovi trattati europei?

(4)

Atlantico, NATO e COMECON.

• Dal Consiglio d’Europa all’integrazione europea:

federalisti, confederalisti e funzionalisti.

• 9 maggio 1950: la dichiarazione Schuman:

«L'Europa non potrà farsi una sola volta, né sarà

costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto.

L'unione delle nazioni esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania:

l'azione intrapresa deve concernere in prima linea la Francia e la Germania»

• 18 aprile 1951: nasce la CECA

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• 27 maggio 1952: nasce la CED, verso la futura CPE. Il tentativo fallito.

•L’iniziativa di Spaak e Monnet: mercato comune ed energia nucleare, nascono la CEE e l’EURATOM.

• 1965: la crisi della sedia vuota e il compromesso di Lussemburgo

• 1967: entra in vigore il Trattato sulla fusione degli esecutivi

1968: entra in vigore la tariffa doganale unica

• Dal Libro bianco per il completamento del mercato interno di Delors all’Atto unico europeo del 1986.

Obiettivi: integrare i mercati nazionali per la

realizzazione di un mercato unico; realizzare un mercato in

espansione e dinamico; garantire la necessaria flessibilità

nella gestione delle risorse umani materiali e finanziarie.

(6)

Mediazione tra proposta franco-tedesca fortemente europeista e tendente ad un’integrazione della CEE con il sistema di sicurezza dell’UEO e le resistenze

inglesi, decise ad opporsi a qualunque rafforzamento politico.

L’Italia e Benelux non volevano compromesso al ribasso.

Con voti contrari di Regno Unito, Danimarca e Grecia si decide la

convocazione di una CIG per la riforma dei Trattati a partire dal Libro bianco di Delors.

Nello stesso consesso si adotta la

bandiera europea come bandiera della

CEE.

(7)

L’ATTO UNICO EUROPEO (1986)

Aumentano decisioni a maggioranza a scapito dell’unanimità Istituzionalizzazione delle politiche comunitarie (FESR).

Amplia le competenze comunitarie, in particolare nei settori della ricerca e sviluppo, dell’ambiente e della politica estera comune.

Ampliamento dei poteri del Parlamento europeo (codecisione) Cooperazione in materia di politica estera (Consiglio europeo).

Obiettivo del mercato unico entro 31/12/1992.

«Uno spazio senza frontiere interne nel quale fosse assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali»

Il 1°/1/1993 cadono tutti gli ostacoli burocratici e tariffari alla circolazione di beni e servizi.

ACCORDI DI SCHENGEN (1985-1995)

(8)

MAASTRICHT DEL 1992 (TUE)

Nasce la struttura a pilastri:

1°: la dimensione comunitaria (TCE) 2°: politica estera e di

sicurezza comune (PESC)

3°: cooperazione in

materia di giustizia e

affari interni (GAI)

(9)

Nasce la cittadinanza europea.

L’obiettivo dell’unione economica e monetaria

1990-1993: liberalizzazione dei movimenti di capitali 1993-1998: convergenza economica (inflazione,

finanze pubbliche, tassi di interesse, cambi)

31 dicembre 1998: fissazione dei cambi in €uro

1° gennaio 1999: introduzione ufficiale dell’€uro

1° gennaio 2002: l’€uro entra in circolazione

(10)

Interviene in diversi settori, estendendo ulteriormente, rispetto a Maastricht, il campo d’azione dellepolitiche comunitarie, rafforza la cooperazione giudiziaria e di polizia Integra nel quadro istituzionale dell’UE le disposizioni

dell’Accordo di Schengen in materia di libera circolazione.

Si estende la procedura di codecisione e il ricorso a maggioranza da parte del Consiglio.

Il Presidente della Commissione assume un ruolo più incisivo nella guida nell’impulso dell’istituzione.

Il 3° pilastro è ridenominato: cooperazione di polizia giudiziaria e in materia penale

Si proclama che l’Unione europea si basa sui principi della libertà, della democrazia, del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

10

(11)

TRATTATO DI NIZZA (2001)

Adeguamento delle Istituzioni UE all’ampliamento del 2004.

Nuova ripartizione dei seggi tra gli Stati nelle varie Istituzioni.

Amplia poteri del Presidente della Commissione europea

Riduzione dei casi di decisione unanime da parte del Consiglio e nuova ripartizione dei voti

Modifiche all’ordinamento giudiziario

Nasce la procedura di preavviso in caso di violazione dei diritti fondamentali.

Riforma del sistema giurisdizionale.

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(12)

IL FALLIMENTO DELLA COSTITUZIONE EUROPEA

Il 29 ottobre 2004 viene firmato a Roma il “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”, destinato a sostituire i Trattati esistenti.

L’obiettivo è quello di attribuire carattere costituzionale alla costruzione europea.

Il testo riuniva in un unico documento i precedenti Trattati UE e CE e le successive modifiche ed era suddiviso in quattro parti. La prima conteneva i principi fondamentali e gli obiettivi dell’Unione, la seconda riproduceva la Carta dei diritti fondamentali, la terza riprendeva, sostanzialmente, tutte le disposizioni dei Trattati UE e CE sul funzionamento e sulle politiche dell’Unione, nella quarta trovavano collocazione le disposizioni generali e finali.

L’entrata in vigore del Trattato costituzionale viene bloccata da due referendum con esito negativo in Francia e nei Paesi Bassi.

12

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IL TRATTATO DI LISBONA (2007)

In vigore il 1° dicembre 2009, sostiuisce Trattato costituzionale con modifiche a TUE e modifica TCE in Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE).

Si pone fine alla struttura per pilastri.

Cambia l’assetto istituzionale, con l’ingresso tra le istituzioni del Consiglio europeo.

Si introduce il Presidente del Consiglio europeo con mandato di 2 anni e mezzo.

Si prevede l’avvio di politiche nuove, come l’energia, il clima, la lotta al terrorismo, l’immigrazione.

La procedura di codecisione diventa procedura legislativa ordinaria.

Dal 2014 il Consiglio vota a maggioranza qualificata secondo nuove regole.

Si attribuisce alla Carta di Nizza lo stesso valore giuridico dei Trattati e si prevede che l’Unione aderirà alla Cedu.

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(14)
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(16)

CRITERI DI COPENAGHEN

Elaborati dal Consiglio europeo tenutosi nella capitale danese nel 1993 in vista dell’allargamento ad est:

CRITERIO ”POLITICO”: presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti

dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro tutela;

CRITERIO ”ECONOMICO”: esistenza di un'economia di mercato affidabile e capacità di far fronte alle forze del

mercato e alla pressione concorrenziale all'interno dell'Unione Europea;

ADESIONE ALL’”ACQUIS” COMUNITARIO: accettare gli obblighi derivanti dall'adesione e, in particolare, gli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria.

Oggi procedura disciplinata all’art. 49 del TUE.

(17)

CLAUSOLA DI RECESSO (art. 50 TUE)

Il trattato di Lisbona prevede un meccanismo di recesso volontario e unilaterale dall'Unione europea. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo, il quale

presenta i suoi orientamenti per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del recesso.

Tale accordo è concluso a nome dell'Unione europea (UE) dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a

decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, al più tardi, due anni dopo la notifica del recesso. Il Consiglio può

decidere di prolungare tale termine.

Qualsiasi Stato uscito dall'Unione può chiedere di aderirvi

nuovamente, presentando una nuova procedura di adesione.

(18)
(19)

1981: Grecia 1986: Spagna e Portogallo

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(21)

2007: Bulgaria e Romania 2013: Croazia

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Prospettive di allargamento PAESI CANDIDATI

CANDIDATI POTENZIALI: Bosnia Erzegovina, Kosovo

(23)

1) PRINCIPI ISTITUZIONALI:

Libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, stato di diritto, giustizia sociale, solidarietà, pluralismo culturale

2) PRINCIPI RELATIVI AI RAPPORTI FRA L’UE E GLI STATI MEMBRI:

Solidarietà, rispetto delle identità nazionali

3) PRINCIPI RELATIVI AL RIPARTO DI ATTRIBUZIONI FRA L’UE E GLI STATI MEMBRI:

Attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, flessibilità, differenziazione, effetto diretto ed effetto utile.

4) PRINCIPI IN MATERIA ECONOMICA:

Coesione economica e sociale, non discriminazione, libera circolazione 5) PRINCIPI RELATIVI AGLI ORGANI:

Quadro istituzionale unico ed equilibrio istituzionale

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(24)

L’UE è un’entità dotata di fondamento assiologico:

l’art. 2 TUE individua tale fondamento nei valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti ad una minoranza.

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(25)

Promuove la pace, i suoi valori e il benessere.

Assicura un spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone.

Mercato interno per la crescita economica, la stabilità dei prezzi, l’economia sociale di mercato.

Combattere l’escusione sociale e le discriminazioni.

Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale.

Rispetta le diversità culturali e linguistiche.

Istituisce un’unione economica e monetaria.

Aderisce a Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Azione per lesione dei diritti art. 7 TUE.

Relazioni di prosperità e buon vicinato.

(26)

Dopo T.Lisbona si riconoscono per la prima volta i principi democratici (artt. 9-12 TUE).

Uguaglianza dei cittadini dinanzi alle istituzioni

Democrazia rappresentativa (diretta nel PE, indiretta nel Consiglio)

Democrazia partecipativa

Partiti politici europei

Dialogo promosso dalle istituzioni europee

Invito alla Commissione a presentare una proposta

da parte di almeno un milione di cittadini.

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Si riconosce ruolo dei Parlamenti nazionali (art. 12 TUE)

sono informati e ricevono le proposte legislative dalla Commissione;

vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà;

valutano le politiche in materia nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

partecipano alla revisione dei trattati con la trasmissione delle proposta e la nomina di rappresentanti nella convenzione in vista della CIG;

sono informati delle domande di adesione;

partecipano alla cooperazione interparlamentare.

(28)

Il dibattito sul DEFICIT DEMOCRATICO

Nel 1957 il PE era una semplice assemblea consultiva formata da delegati dei Parlamenti nazionali, mentre il potere decisionale era tutto nella mani del Consiglio, formato da rappresentanti degli Stati.

Dal 1979 elezione diretta.

Dall’Atto unico europeo i poteri di sono ampliati, dapprima con la procedura di cooperazione, poi con T.Maastricht con la procedura di codecisione, ampliata da T.Amsterdam e T.Nizza e oggi denominata procedura legislativa ordinaria.

In seguito a T.Lisbona, inoltre, si afferma che PE esercita funzioni legislative e di bilancio congiuntamente al Consiglio.

La questione si è ridimensionata anche per l’introduzione della

cd. iniziativa popolare e per il riconoscimento del ruolo dei

Parlamenti nazionali.

(29)

La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione: l’UE non dispone di una competenza generale, ma agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti (art.

5 TUE). -> ATTI MOTIVATI/BASE GIURIDICA (art. 296 TFUE) Art. 2 TFUE ne disciplina il funzionamento.

La tipologia delle competenze risulta articolata in diverse categorie:

1) Competenza esclusiva dell’UE: art. 3 TFUE (l’unione doganale, le regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, la politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l’euro, ecc.)

2) Competenza concorrente fra UE e Stati membri: art. 4 TFUE (mercato interno, politica sociale, ambiente, ecc.)

3) Competenza di sostegno, completamento e dell’azione degli Stati membri. (art. 6 TFUE).

4) Pesc e Pesd: sfuggono alla tipizzazione delle competenze risultante dai Trattati modificati a Lisbona, ponendosi quale quartum genus che, ex art.

2 par. 4 TFUE, riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

29

(30)

Clausola di flessibilità: se un’azione dell’Unione appare

necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate (art. 352 TFUE). La politica estera e di sicurezza comune sono escluse dall’ambito di applicazione della clausola di flessibilità.

L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di

sussidiarietà e di proporzionalità (art. 5, par. 1 TUE).

In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’Unione interviene solo se ed in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possano, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

30

(31)

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Esso presuppone, poi, che gli strumenti predisposti dalla norma dell’Unione siano idonei a realizzare lo scopo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo.

Oltre ad essere enunciato nei Trattati, il principio di sussidiarietà è oggetto di trattazione specifica nel Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Tale Protocollo istituisce una procedura di controllo che coinvolge i Parlamenti degli Stati membri. I progetti di atti normativi dell’Unione e le deliberazioni preparatorie assunte nel corso dell’iter decisionale che porta all’adozione di tali atti devono essere trasmessi ai parlamenti nazionali. Ciascun Parlamento, o singola Camera in caso di parlamento bicamerale, può eccepire la contrarietà del progetto al principio di sussidiarietà entro un termine di otto settimane dalla trasmissione del progetto, formulando un parere motivato.

31

(32)

Entro 8 settimane un Camera può inviare un parere motivato illustrando le ragioni per cui il progetto contrasterebbe con i principi di sussisiarietà e proporzionalità.

Se i pareri raggiungono il numero di un terzo delle Camere nazionali (un quarto per le materie attinenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia) la Commissione è tenuta ad effettuare un riesame ed a motivare l’eventuale mantenimento della proposta.

Qualora la proposta debba essere approvata in sede di procedura legislativa ordinaria la Commissione deve inviare il parere motivato al Consiglio e al Parlamento che potranno bloccarla definitivamente.

I Parlamenti nazionali potranno altresì avviare il ricorso alla Corte

di giustizia UE.

(33)

PRINCIPI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME UE

EFFETTO DIRETTO

Consiste nella capacità delle norme dell’UE di creare diritti ed obblighi direttamente e utilmente in capo a singole persone fisiche o giuridiche, senza che lo Stato pongo in essere alcuna procedura formale. Ciò comporta in concreto la possibilità per il singolo di far valere la posizione giuridica soggettiva vantata in base alla norma dell’UE.

Presupposti: le norme devono essere chiare, precise e incondizionate.

Possono avere effetti diretti: Trattati, Accordi UE con Stati terzi, norme vincolanti, principi generali dell’ordinamento UE.

Non è previsto l’effetto diretto orizzontale (una direttiva vincola infatti lo Stato membro).

(34)

PRINCIPI RELATIVI ALL’APPLICAZIONE DELLE NORME UE

EFFETTO UTILE

In base a tale principio una norma UE deve essere interpretata in

modo da favorire il raggiungimento dell’obiettivo in

essa prefissato. Tale principio è spesso utilizzato dalla

Corte di giustizia delle Comunità europee (v.), in particolare

per affermare l’efficacia diretta di decisioni (v.) e direttive

(v.), oltre che, in generale, per garantire il funzionamento

della Comunità.

(35)

Art. 1 p. 3 TUE: UE sostituisce e succede alla Comunità e le viene attribuita personalità giuridica unica.

Non è vera sostituzione e successione con cessazione, ma cambio di denominazione.

Scompaiono i pilastri.

Natura giuridica UE: semplice organizzazione internazionale? Anche se presenta alcune caratteristiche peculiari (effetto diretto, voto a maggioranza per l’adozione di alcune norme), formalmente rimane un’organizzazione internazionale (p. attribuzione, rispetto identità nazionali, soggetta alle volontà degli Stati, CIG).

L’UE possiede un quadro unico: art. 7 TFUE si preoccupa di affermare che UE possiede un quadro istituzionale unico che assicura coerenza e continuità delle azioni. In passato, con UE e CE Consiglio e Commissione dovevano assicurare tale coerenza. Oggi rileva Consiglio europeo che definisce gli orientamenti politici generali dell’UE.

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Art. 1 p. 3 TUE: UE sostituisce e succede alla Comunità e le viene attribuita personalità giuridica unica.

Non è vera sostituzione e successione con cessazione, ma cambio di denominazione.

Scompaiono i pilastri.

Natura giuridica UE: semplice organizzazione internazionale? Anche se presenta alcune caratteristiche peculiari (effetto diretto, voto a maggioranza per l’adozione di alcune norme), formalmente rimane un’organizzazione internazionale (p. attribuzione, rispetto identità nazionali, soggetta alle volontà degli Stati, CIG).

L’UE possiede un quadro unico: art. 7 TFUE si preoccupa di affermare che UE possiede un quadro istituzionale unico che assicura coerenza e continuità delle azioni. In passato, con UE e CE Consiglio e Commissione dovevano assicurare tale coerenza. Oggi rileva Consiglio europeo che definisce gli orientamenti politici generali dell’UE.

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Rapporti con i cittadini

Obblighi di trasparenza emergono con T.Maastricht in ottica di rafforzamento del carattere democratico (dichiarazione allegata).

Oggi art. 10 TUE prevede che le decisioni debbano essere adottate nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

Art. 15 TFUE: «Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, la istituzioni, gli organi e gli organismi dell’UE operano nel modo più trasparente possibile».

Dopo Consigli europei del 1992, nel 1993 si adotta un Codice di condotta destinato a consentire l’accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni.

Oggi art. 15 par. 3 TFUE riconosce diritto di accesso ai documenti di istituzioni, organi e organismi dell’UE.

Reg. 1049/2001 impone limiti: interesse pubblico; vita privata e integrità dell’individuo; imteressi commerciali; procedure giurisidizionali; attività ispettiva.

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Art. 28 TFUE: divieto dazi doganali esportazione e importazione e di qualunque tassa ad effetto equivalente e istituzione di una tariffa doganale comune.

Art. 110 TFUE: divieto di applicare a prodotti di altri Stati imposizioni superiori a quelle applicate a prodotti nazionali similari (p. di non discriminazione).

Divieto concerne anche restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.

Difficoltà nella definizione: Corte conia la nozione di MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE come ogni normativa commerciale degli Stati che possa ostacolare anche solo in potenza gli scambi all’interno dell’UE.

1968 nasce la TARIFFA DOGANALE COMUNE

1988 sostituita dalla TARIFFA INTEGRATA COMUNE riducibile con sistema delle preferenze o contingenti tariffari.

LIBRO BIANCO 1985 mira ad abbattere barriere fisiche, tecniche e fiscali.

(39)

MERCI: Dal 1993 abolite tutte le restrizioni alle libera circolazione delle merci. Libertà sancita e prevista dai Trattati che impediscono qualunque restrizione, se non in caso di rischio per la salute pubblica e l’ambiente.

L’UE è un territorio senza frontiere.

EXPORT: formalità espletate in un ufficio di frontiera UE.

L’inoltro ad esso avviene senza formalità.

IMPORT:

espletamento delle formalità nel primo ufficio di frontiera;

regime di transito fino a pagamento dei dazi nel lugo di immissione in consumo;

tutta la pratica si svolg e nell’ufficio del luogo di

immissione in consumo.

(40)

lavoratori subordinati (45 TFUE) e lavoratori autonomi (diritto di stabilimento 49-55; libera prestazione di servizi 56- 62).

Poi anche lavoratori cessati;

cittadini diversi dai lavoratori; familiari di lavoratori e studenti.

Art. 21 TFUE tutti i cittadini.

1968 aboliti permessi di lavoro.

ECCEZIONE dip. Pubblici.

1985-1995 definizione e attuazione degli Accordi di Schengen su eliminazione dei controlli alle frontiere.

(41)

SERVIZI: art. 56-62 nulle clausole che prevedono requisiti di nazionalità o di residenza.

cd. Direttiva Bolkestein o direttiva servizi (2006/123/CE)

Libertà di stabilimento: sportelli unici nazionali per gli adempimenti burocratici

Libertà di prestazione: non prevede il principio di paese d’origine inizialmente incluso. Principio del paese di destinazione, onde non interferire con i mercati locali. Paese di destinazione deve garantire rispetto della propria normativa.

Restrizioni devono rispettare:

Principio di non discriminazione

Principio di necessità (ordine pubblico, sicurezza, sanità, tutela amb.) Principio di proporzionalità

Numerose eccezioni: servizi statali di impatto sociale, energia elettrica, acqua gas, oridne pubblico, qualifiche professionali.

(42)

comune. Da primi anni ’60 direttive che liberalizzavano la circolazione dei capitali distinguendo: operazioni da liberalizzare completamente; operazioni soggette a liberalizzazione condizionata; operazioni esenti da liberalizzazione.

Da Maastrischt è principio fondamentale svincolato del mercato interno.

Artt. 63-75 TFUE: divieto di restrizione a movimenti capitali tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi.

Si ammettono solo i vincoli connessi alla legislazione

tributaria. I movimenti verso paesi terzi attengono

all’unione economica e monetaria.

(43)

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Asilo e immigrazione; cooperazione giudiziaria civile e penale; coop. di polizia

Politica agricola e della pesca

Politica comune dei trasporti

Politica della concorrenza

Coesione economica e sociale

Politica per la imprese

Marchi e brevetti; diritto societario

Ricerca e sviluppo tecnologico

Politica sociale, dell’occupazione e formazione professionale

Istruzione e cultura

Salute e tutela dei consumatori

Politica estera e di sicurezza comune

Politica di sicurezza e difesa comune

(44)

Proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza del 7 dicembre 2000.

I Trattati proclamavano una serie di libertà fondamentali, ma del tutto strumentali alla realizzazione del mercato comune.

Nei primi anni ’70 la Corte di giustizia riconobbe un nucleo di diritti fondamentali derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d’Europa.

In base a quanto previsto dal Trattato di Lisbona, la Carta, ex art. 6, par. 1 TUE, ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. È, quindi, fonte del diritto dell’Unione europea.

Regno Unito, Polonia e Repubblica Ceca hanno però

esercitato il cd. opting-out.

(45)

La Carta enuncia i principi di rispettare in sede di applicazione del diritto dell’UE.

Presenta una struttura del tutto inedita, essendo suddivisa in sei titoli, ciascuno corrispondente ad un valore fondamentale dell’UE: dignità (artt. 1-5); libertà (6-19); uguaglianza (20-26);

solidarietà (27-38); cittadinanza (39-46); giustizia (47-50).

I diritti della Carta si articolano in 4 categorie:

1. le libertà fondamentali comuni, presenti nelle costituzioni di tutti gli stati membri;

2. i diritti riservati ai cittadini dell'Unione, in particolare riguardo alla facoltà di eleggere i propri rappresentanti al Parlamento europeo e di godere della protezione diplomatica comune;

3. i diritti economici e sociali, quelli che sono riconducibili al diritto del lavoro;

4. i diritti moderni, quelli che derivano da alcuni sviluppi della tecnologia, come la tutela dei dati personali o il divieto

all'eugenetica.

(46)

1)

Il Parlamento europeo

2)

Il Consiglio europeo

3)

Il Consiglio dei ministri

4)

La Commissione europea e l’Alto rappresentante per la gli affari esteri e la politica di sicurezza

5)

La Corte di giustizia

6)

La Corte dei conti

7)

La Banca centrale europea ALTRI ORGANI

La Banca europea per gli investimenti

Gli Organi consultivi:

a) Il Comitato economico e sociale b) Il Comitato delle Regioni

Le Agenzie europee

46

(47)

Prima semplice Assemblea parlamentare.

Assume l’attuale denominazione nel 1962.

Elettivo dal 1979. Un giorno a scelta tra giovedì e domenica prescelti.

Legittimato formalmente solo con l’Atto unico europeo Formato da 751 rappresentanti.

Dal 1976 incompatibilità con varie cariche UE (commissario, giudice, membro CdR, CES)

Dal 2002: obbligo di adozione di un sistema proporzionale;

incompatibilità con carica di parlamentare nazionale.

12 Sessioni plenarie mensili a Strasburgo, tornate aggiuntive e Commissioni a Bruxelles.

(48)

funzione di bilancio, nonché funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati.

3 fasi nell’evoluzione dei poteri

1.1957-1985: ruolo consultivo;

2.1986-1992: procedura di cooperazione (approvare, respingere o emendare proposta ma Consiglio non è obbligato a tenerne conto).

Procedura di parere conforme (PE approva o respinge proposta, senza poterla modificare, precludendo la deliberazione del Consiglio).

3.Dal 1993: procedura di codecisione, oggi procedura legislativa ordinaria (si ha deliberazione solo in seguito a doppia deliberazione conforme di PE e Consiglio). Vale anche per il bilancio.

48

(49)

Elegge il Presidente della Commissione su proposta del Consiglio europeo. Deve, poi, esprimere un “voto di approvazione”

dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e degli altri commissari, che sono formalmente nominati solo in un momento successivo dal Consiglio europeo.

Il Parlamento può approvare una mozione di censura sull’operato della Commissione. In tal caso, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione (art. 234 TFUE).

Funzioni di controllo:

può costituire Commissioni d’inchiesta;

può nominare un Mediatore;

può ricevere petizioni.

(50)

84 55

55 35 32

(51)
(52)

Si terranno dal 22 al 25 maggio 2014.

Con una risoluzione approvata a larga maggioranza (507 voti favorevoli, 120 voti contrari e 18 astensioni) il Parlamento europeo ha chiesto che i candidati per l'incarico di Presidente della Commissione europea presentino i loro programmi politici in tutti i paesi dell'Ue e tengano una serie di dibattiti pubblici.

Secondo Strasburgo i partiti politici europei devono essere indicati sulle schede elettorali insieme a quelli nazionali, e il nome dei loro candidati comunicato prima delle elezioni, in tempo per condurre un'estensiva campagna elettorale su

tematiche europee.

Campagna elettorale trasparente

La risoluzione sottolinea infatti che i partiti politici europei dovrebbero nominare i rispettivi candidati alla presidenza della Commissione "con sufficiente anticipo rispetto alle elezioni" per consentire loro di organizzare una campagna elettorale su scala europea che si concentri su questioni europee, basate sul programma del partito e su quello del candidato alla presidenza della Commissione.

I candidati devono presentare personalmente i loro programmi politici in tutti gli Stati membri dell'Ue e i partiti politici europei saranno invitati a organizzare una serie di dibattiti pubblici e radiotelevisivi tra i candidati designati.

(53)

Chi vince deve ottenere la fiducia

Ci si aspetta, insomma, con una logica a noi ben nota, che il candidato alla

presidenza della Commissione europea presentato dal partito politico europeo che avrà conseguito il maggior numero di seggi al Parlamento, sia il primo a essere preso in considerazione al fine di verificare la sua capacità di ottenere l'appoggio della maggioranza assoluta del Parlamento europeo.

Partiti politici europei sulla scheda elettorale

Il Parlamento europeo esorta anche gli Stati membri e i partiti politici a provvedere a che i nomi e se possibile i simboli dei partiti politici europei appaiano sulla scheda elettorale. Un'assoluta novità, dato che nessuno Stato membro l'ha mai fatto.

I partiti politici nazionali dovrebbero informare i cittadini, prima e durante la

campagna elettorale, in merito alla loro affiliazione a un partito politico europeo e al loro sostegno al candidato di quest'ultimo alla presidenza della Commissione.

Nomi dei candidati sei settimane prima del voto

I partiti politici devono assicurarsi che i nomi dei candidati scelti per presentarsi alle elezioni del Parlamento europeo siano resi pubblici almeno sei settimane prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Le parti dovranno inoltre schierare candidati di sesso femminile e, per quanto

possibile, incoraggiare l'elaborazione di liste che garantiscano una rappresentanza paritaria.

(54)

Nasce nel 1974 quando i capi di Governo decidono di riunirsi tre volte l’anno accompagnati da Ministri degli esteri, come Consiglio della comunità e a titolo di cooperazione politica per assicurare la coerenza delle attività comunitarie e la continuità del lavoro.

Ruolo di stimolo per le più importanti iniziative politiche della Comunità.

Dirimere le controversie di notevole rilevanza politica ed economica.

Informalità.

Riconosciuto da Atto unico europeo.

T. Maastricht ne disciplina attribuzioni e funzionamento.

Con T. Lisbona diventa istituzione dell’UE.

Art. 15 TUE: Consiglio europeo dà all’UE impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali.

Ruolo di indirizzo politico.

Si riunisce due volte a semestre.

(55)

Art. 13, 15 e artt. 235 e 236 TFUE

È composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri insieme al suo presidente ed al presidente della Commissione.

Partecipa alle riunioni anche l’Alto rappresentante.

Definisce ed attua, unitamente al Consiglio dei ministri, la politica estera e di sicurezza comune.

Non esercita funzioni legislative (art. 14 TUE).

Ha poteri di proposta nell’ambito della formazione delle altre istituzioni, come, ad esempio, il potere di proporre al Parlamento la nomina del Presidente della Commissione, dell’intera Commissione (art. 17 TUE) e dell’Alto rappresentante per gli affari esteri e la sicurezza comune (art. 18 TUE).

È organo collegiale di Stati.

Delibera per consensus, salvo casi contrari.

55

(56)

Unanimità per violazioni art. 2 TUE.

Maggioranza qualificata per elezione del suo presidente e dell’Alto rappresentante.

Maggioranza semplice per questioni procedurali e regolamento interno.

Non votano Presidente del Consiglio europeo e Presidente della Commissione.

Il Presidente

Eletto per un mandato di 2 anni e mezzo rinnovabile.

presiede e anima i lavori;

assicura la preparazione e la continuità dei lavori;

facilita coesione e consenso interno;

presenta al PE una relazione dopo ciascuna riunione.

Da T. Lisbona gli atti sono sindacabili dalla Corte di giustizia.

(57)

Esercita funzione legislativa e di bilancio congiuntamente al Parlamento europeo.

È un’istituzione di Stati.

È formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto. La composizione del Consiglio varia in ragione degli argomenti all’ordine del giorno. Le sessioni del Consiglio sono, infatti, convocate sulla base di ordini del giorno omogenei per materia.

Riunioni particolari

“Affari generali”: assicura la coerenza delle varie formazioni

“Affari esteri”: elabora l’azione esterna dell’UE Ecofin

In tutto 10 formazioni

(58)

Presidenza: ciascun Paese a rotazione semestrale. Preseidenza di gruppo di tre Stati per 18 mesi.

rappresenta il Consiglio;

convoca il Consiglio;

risponde alle interrogazioni del PE;

cura le relazioni internazionali.

Segretariato generale è la struttura istituzionale.

CO.RE.PER. Art. 240 TFUE (formato dai rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l’Unione): organo responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio e dell’esecuzione dei compiti che lo stesso gli conferisce. E’ composto dai rappresentanti diplomatici di tutti gli Stati membri accreditati presso l’Unione.

COREPER 1: rappresentanti permanenti per affari correnti e decisioni procedurali

COREPER 2: ambasciatori per affari politici

(59)

59

COREPER: coordina gruppi di lavoro; predispone agenda e odg;

organizza comitati permanenti; adotta decisioni di procedura.

Punti A sono deliberati dal Consiglio.

Punti B sono prima discussi.

VOTAZIONE

Magg. Qualificata: sistema generale in pr. Codecisione. Attribuisce peso ponderato a ciascuno Stato.

Oggi 255 voti e maggioranza membri, o 2/3 se non è proposta della Commissione.

Due reti di sicurezza: verifica maggioranza membri; consistenza demografica.

Dopo 1° novembre 2014: 55% membri + 65% popolazione Ma minoranza di blocco deve essere pari ad almeno 4 Stati.

Se proposta Alto rappresentante 72% membri + 65% popolazione Fino a 2017 uno Stato può chiedere l’utilizzo del vecchio sistema Unanimità: circa 70 casi, poltica estera, fiscale, giudiziaria.

Magg. Semplice: negli altri casi

(60)
(61)

Funzioni:

adottare atti legislativi;

coordinare politiche economiche degli Stati membri;

concludere accordi internazionali;

approvare il bilancio;

esercitare controllo indiretto sul rispetto dei trattati e promuovere ricorso alla Corte di giustizia;

elaborare politica estera e di sicurezza.

Sono previste forme di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle riunioni del Consiglio.

Art. 16, par. 1 TUE: “Il Consiglio esercita … la funzione

legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di

definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni

stabilite nei trattati”. E’, quindi, titolare del potere legislativo e

di quello esecutivo.

(62)

62

appropriate a tal fine.

Incarna il potere esecutivo, esercitando in parte anche il potere legislativo e quello giudiziario.

È un organo:

Esecutivo

Indipendente

Collegiale

A tempo pieno

Nomina art. 17 TUE: Rilevano elezioni europee

Composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il Presidente e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri. Il Presidente della Commissione è eletto dal Parlamento europeo su proposta del Consiglio europeo. Il Consiglio europeo, di comune accordo con il Presidente eletto, designa le altre personalità che intende nominare quali commissari. Il Presidente, i commissari e l’Alto rappresentante sono soggetti al voto di approvazione del Parlamento, in seguito al quale la Commissione è nominata dal Consiglio europeo.

Dopo 1° novembre 2014 commissari pari 2/3 degli Stati.

Rappresentare la molteplicità geografica e demografica dell’Unione.

(63)

Il Presidente (art. 17 p.6 TUE):

Definisce orientamenti quadro della Commissione

Decide l’organizzazione interna

Nomina i vicepresidenti

Può chiedere/imporre dimissioni ad un commissario

Status commissari: indipendenza e incompatibilità con qualunque attività professionale o incarico in una PA nazionale (245 TFUE).

Nomina è a titolo individuale.

Commissione è organo di individui, rileva volontà collegiale, l’attività è imputabile all’UE non suo complesso, agisce nel solo interesse dell’UE.

Non può essere rimossa né da Governi nazionali, né da Consiglio, né da Consiglio europeo. Ammessa solo mozione di censura del PE (234 TFUE).

Un commissario cessa dalle funzioni per: scadenza mandanto, decesso, dimissioni volontarie (246 TFUE), dimissioni d’ufficio (247 TFUE). Possibili anche le

dimissioni collettive.

Alto rappresentante affari esteri…: riunisce precedenti figure di Alto rappr. pol.

estera e Commissario agli affari esterni. È mandatario del Consiglio per la guida della pol. estera e Vicepresidente vicario della Commissione.

(64)

Vigila sull’attuazione dei trattati e delle misure adottate;

Esegue il bilancio e i programmi;

Coordinamento, esecuzione e gestione;

Assicura la rappresentanza esterna fatta salva la politica estera;

Avvia la programmazione annuale e pluriennale per giungere ad accordi interistituzionali.

Poteri di:

Iniziativa

Esecuzione

Controllo

Rappresentanza

(65)

La Commissione ha poteri:

1) Iniziativa: in via esclusiva nell’ambito del processo di formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento;

2) Esecuzione

Atti di esecuzione delle norme

Funzione normativa delegata da un atto legislativo, a meno di revoca o obiezioni da PE o Consiglio

Altre funzioni esecutive (bilancio)

3) Controllo: vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.

Diretto: adotta misure direttamente applicabili (concorrenza)

Indiretto: vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione europea sotto il controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. A tal fine è stato predisposto un meccanismo generale di contestazione delle infrazioni (art. 258 TFUE), che la Commissione attiva nei confronti dello Stato inadempiente tramite una messa in mora e un parere motivato.

4) rappresentanza del’Unione: fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune.

(66)
(67)
(68)

E’ nominato dal Consiglio europeo con delibera a maggioranza qualificata e con l’accordo del Presidente della Commissione. La sua nomina è approvata dal Parlamento europeo nel quadro dell’approvazione della Commissione.

Ha il compito di guidare la politica estera e di sicurezza comune, di contribuire con le sue proposte all’elaborazione di tale politica e di attuarla in qualità di mandatario del Consiglio. In questa veste, oltre a presiedere la formazione del Consiglio “Affari esteri”, rappresenta l’Unione per le materie PESC, esprime la posizione di questa nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.

E’ vicepresidente della Commissione. Nel caso di approvazione di una mozione di censura del Parlamento europeo nei confronti della Commissione, è tenuto a dimettersi con gli altri commissari dalle funzioni che ricopre all’interno della Commissione, ma rimane in carica per le funzioni che assolve nell’ambito della Pesc.

68

(69)

La Corte di Giustizia dell’UE comprende 3 organi:

1) La Corte di giustizia

2) Il Tribunale

3) I Tribunali specializzati

Concorrono ad assolvere alla missione dell’Istituzione di assicurare

“il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati” (art. 19 TUE):

Competenze della Corte:

Competenze di natura giurisdizionale, di tipo contenzioso e non contenzioso (competenza c.d. pregiudiziale).

Poteri sanzionatori: può comminare sanzioni nei confronti degli Stati membri (art. 260, par. 2 TFUE).

Competenza consultiva, che esercita attraverso la formulazione di pareri.

Assicura il rispetto del diritto dell’UE con il controllo giurisidizionale degli atti e dei comportamenti delle istituzioni nonché mediante l’interpretazione del diritto dell’Unione.

69

(70)

Possono adire la Corte gli Stati membri, le istituzioni dell’UE, persone fisiche e giuridiche;

Le controversie nascono e sono risolte nell’ambito del diritto UE;

È una giurisidzione obbligatoria e le competenze ampie e

differenziate, ma tassative (aldilà di quanto previsto la competenza è dei giudici nazionali)

Composizione CGUE (19 TUE e 251 ss TFUE)

1 giudice per Stato + 8 avvocati generali (al servizio dell’interesse generale) per 6 anni rinnovati per metà ogni 3 anni.

Attribuzioni:

Ricorsi di indempimento;

Controllo di legittimità degli atti UE;

Controllo su comportamenti omissivi;

Pronunce in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati;

Ricorsi per risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattaule dell’UE

(71)

Il Tribunale (19 TUE e 254 ss TFUE)

Giudici in numero non predefinitio da Trattati

Competente per conoscere in primo grado ricorsi di persone fisiche o giuridiche in materia di:

Annullamento

Carenza

Risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattaule dell’UE

Controversie tra UE e suoi agenti

Scaturenti da una clausola compromissoria.

Tribunali specializzati

Tribunale della funzione pubblica dell’UE

(72)

E’ composta da un cittadino per ogni Stato membro, designati dai rispettivi governi tra personalità che abbiano maturato un’esperienza nelle istituzioni nazionali di controllo ovvero che posseggano qualificazioni specifiche per tale funzione. I membri designati sono nominati dal Consiglio con deliberazione a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento.

Oltre ad assistere il Parlamento e il Consiglio nell’esercizio della funzione di controllo sull’esecuzione del bilancio, ha il compito di assicurare il controllo sulla gestione finanziaria dell’Unione. A tal fine esamina tutte le entrate e le spese effettuate nell’ambito dell’attività dell’Unione, ad eccezione di quelle derivanti da operazioni che hanno implicazioni ne settore militare e della difesa.

La Corte dei conti esercita anche una funzione consultiva, che si estrinseca in pareri resi di propria iniziativa o su richiesta di una delle altre istituzioni dell’Unione.

72

(73)

Bilancio europeo. Risorse proprie:

Prelievo sulle importazioni di prodotti agricoli

Dazi doganali

Prelievo IVA pari allo 0,30%

Eventuale contributo del 1,24% del PNL Principi sul bilancio:

Unità e verità di bilancio

Annualità

Pareggio

Unità di conto

Universilatà

Specializzazione

Sana gestione finanziaria

Trasparenza

(74)

Commissione approva un progetto di bilancio che trasmette al Consiglio

Consiglio adotta la sua posizione che invia al Parlamento

Il Parlamento può

Approvare -> bilancio adottato

Non deliberare -> bilancio adottato

Emedare -> comitato di conciliazione PE-Consiglio

Se NON c’è accordo -> nuova proposta della Commissione

Se c’è accordo -> se entrambi approvano bilancio è adottato.

(75)

BCE

Con il Trattato di Lisbona ha formalmente assunto lo “status” di istituzione dell’Unione.

Ha personalità giuridica distinta dall’UE

Con banche nazionali forma il Sistema europeo delle banche centrali cui è dato l’obiettivo di garantire la stabilità dei prezzi e di sostenere le politiche economiche generali dell’Unione (art. 282 TFUE).

Poteri:

Ha potere esclusivo di autorizzare l’emissione di moneta Definisce e attua la politica monetaria

Svolge operazioni sui cambi

Detiene e gestisce le riserve in valuta estera

Promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento

Altre competenze: potere di adozione di atti normativi, potere di controllo sull’esercizio di competenze altrui, dovendo essere consultata, mediante parere, su molte deliberazioni di spettanza del Consiglio, potere di iniziativa legislativa nei confronti del Consiglio, potere sanzionatorio nei confronti delle imprese che violino gli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

75

(76)

È governata da:

Comitato esecutivo: presidente + Vice + 4 membri Consiglio direttivo: comitato esecutivo + governatori

nazionali dei paesi che adottano l’euro

Consiglio generale: comitato esecutivo + tutti governatori paesi UE

BEI

Concede prestiti al settore pubblico e privato per finanziare progetti di interesse comune agli Stati

membri, con particolare attenzione alle regioni meno

sviluppate.

(77)

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE.

È l’organo consultivo rappresentativo della società civile, in particolare nei settori socieconomico, civico, professionale e culturale (art. 300, par. 2 TFUE).

È formato da rappresentanti dei datori di lavoro, dei lavoratori e da altri attori rappresentativi della società civile designati dal Consiglio.

L’attività del Comitato consiste essenzialmente nella formulazione di pareri su proposte di atti specifici o su tematiche generali di competenza dell’Unione.

77

(78)

E’ composto da 344 rappresentanti delle collettività regionali e locali degli Stati membri. I membri del Comitato devono essere titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale e locale o politicamente responsabili davanti ad un’assemblea eletta (art. 300 TFUE).

Nomina del Consiglio su proposta di ciascuno Stato.

Svolge funzioni consultive emanando pareri facoltativi o obbligatori (se previsti dal Trattato), ma mai vincolanti.

Dopo T. Lisbona è stato attivato il Subsidiarity monitoring network che può portare il Comitato ad eccepire dinnanzi alla Corte UE la lesione del p. di sussidiarietà.

Membri toscani: Cosimi (Sindaco Livorno).

Supplenti: Baldini (Cons. prov. FI); Rossi (Pres. Toscana).

(79)
(80)

Agenzie europee (tecniche): sono organismi specializzati dotati di personalità giuridica e di una certa autonomia organizzativa e finanziaria, incaricati di fornire assistenza alle istituzioni tramite pareri e raccomandazioni e di esercitare compiti ispettivi.

Sono governate da CdA, Direttore generale e Comitato scientifico e tecnico.

Agenzie esecutive: istituite dalla Commissione presso la propria sede per affidare loro sotto proprio controllo e responsabilità i compiti relativi alla gestione di uno o più programmi dell’UE. Hanno durata determinata

80

(81)
(82)

propri dell’ordinamento UE

FONTI SCRITTE

A. FONTI ORIGINARIE: Trattati con cui la Comunità europea e l’Unione europea sono state istituite e modificate

B. FONTI DERIVATE:

a) Vincolanti:

• Regolamenti

• Direttive

• Decisioni

b)Non vincolanti:

• Raccomandazioni

• Pareri

82

(83)

REGOLAMENTI

(art. 249.2 TCE):

i.i. Portata generale: si rivolgono a categorie astratte e Portata generale indeterminate di destinatari

ii.ii. Diretta applicabilitDiretta applicabilitàà in ciascuno degli Stati membri: non in ciascuno degli Stati membri necessitano di misure interne di recepimento ai fini della loro applicazione

iii.iii. ObbligatorietàObbligatorietà in tutti i loro elementi: attitudine a regolare in tutti i loro elementi l’intera materia fatta oggetto di disciplina positiva, esaurendone la regolamentazione. Sono idonei a dettare una disciplina esaustiva delle materie da loro prese in considerazione.

Eccezione: regolamenti che necessitano di atti esecutivi adottabili in ambito comunitario o nazionale.

83

(84)

DIRETTIVE

(art. 288 TFUE, ex art. 249.3 TCE)

a)a) DEFINIZIONEDEFINIZIONE b)b) ATTUAZIONE:ATTUAZIONE:

I.I. StatoStato

II.II. Regioni e Province autonomeRegioni e Province autonome c)c) DIRETTIVE SELF-DIRETTIVE SELF-EXECUTINGEXECUTING

84

(85)

a) a) DEFINIZIONE DEFINIZIONE

Sono fonti di scopo: vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma ed ai mezzi.

Essendo portatrici di norme di principio, necessitano di atti interni di recepimento ai fini della loro applicazione.

Eccezione: direttive self-executing (infra)

85

(86)

a) a) ATTUAZIONE ATTUAZIONE

È affidata allo Stato, alle Regioni ed alle Province autonome (art. 8, legge 234/2012), ciascuno nelle materie di propria competenza legislativa, e salva la possibilità dello Stato di intervenire, esercitando i propri poteri sostitutivi, in caso di inadempienza da parte delle Regioni.

86

(87)

STATO

STATO: lo strumento di attuazione della normativa comunitaria è la legge comunitaria, che regola modalità e tempi per la trasposizione delle direttive. Attualmente è disciplinata dall’art. 8 della legge 234/2012, il quale impone al Governo di presentare al Parlamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, il disegno di legge comunitaria.

L’attuazione avviene tramite:

normazione diretta;;

delega al Governo;

regolamenti governativi, ministeriali ed interministeriali (a condizione che la direttiva non sia relativa a materie coperte da riserva assoluta di legge e che ciò sia disposto dalle singole leggi comunitarie).

87

(88)

REGIONI E PROV. AUTONOME:: la legge 234/2012 conferisce alle Regioni ed alle Province autonome la potestà di dare attuazione diretta alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza.

Ciò è coerente con l’art. 117, 5 c. Cost.: “ Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.

88

(89)

DIRETTIVE SELF

DIRETTIVE SELF--EXECUTINGEXECUTING

Sono le direttive direttamente applicabili, ossia che non necessitano di un ulteriore svolgimento in ambito interno al fine di poter essere applicate. Ciò si verifica essenzialmente in tre casi:

● direttive con contenuto dettagliato e minuto ●

● direttive che esprimono vincoli negativi, ossia un non facere

● direttive riproduttive di obblighi già prescritti

L’efficacia diretta è solo in senso verticale, ossia nei confronti dello Stato

89

(90)

DECISIONI

Sono obbligatorie in tutti i loro elementi, direttamente applicabili, ma (a differenza dei regolamenti), hanno portata particolare, rivolgendosi a soggetti specifici e determinati.

Hanno la sostanza di provvedimenti amministrativi, tant’è che acquistano efficacia non tramite la loro pubblicazione, ma tramite la loro notificazione al destinatario.

90

(91)

RACCOMANDAZIONI E PARERI

Sono atti privi di efficacia vincolante.

La loro distinzione è problematica. Si ritiene che i primi siano espressione di indirizzo, di esortazioni e moniti diretti ai singoli Stati membri e che i secondi siano manifestazione di un’opinione su una determinata questione (una sorta di consulenza).

91

(92)

ATTI ATIPICI (NON VINCOLANTI)

Regolamenti interni

Programmi per la soppressione delle restrizioni in materia di libertà di stabilimento

Accordi interistituzionali

Dichiarazioni comuni

Comunicazioni

Codici di condotta

Orientamenti generali/Linee guida

Libri verdi/libri bianchi

(93)

93

Vige il principio del primato del diritto UE sul diritto nazionale (artt. 11 e 117,1 c. Cost.). A tale acquisizione è pervenuta la Corte Costituzionale all’esito di un percorso giurisprudenziale segnato dalle seguenti tappe:

1) 1) sent. 14/1964 sent . 14/1964: parità parit à giuridica tra le fonti dei due giuridica tra le fonti dei due ordinamenti

ordinamenti. In virtù della medesima forza giuridica (di

legge ordinaria) posseduta dalle leggi di esecuzione,

attraverso le quali il diritto comunitario fa ingresso

nell’ordinamento interno, e le leggi comuni, il rapporto fra

diritto comunitario e diritto interno deve essere regolato

sulla base del criterio cronologico. Pertanto, le norme

comunitarie possono essere derogate da posteriori norme

legislative interne con esse incompatibili.

(94)

costituzionale di cui gode il diritto comunitario in rapporto costituzionale di cui gode il diritto comunitario in rapporto al diritto interno, sia dell

al diritto interno, sia dell ’esistenza di ’ esistenza di “controlimiti “ controlimiti ” ” opponibili al principio del primato del diritto

opponibili al principio del primato del diritto sovranazionale sovranazionale . . La Corte rinviene il fondamento costituzionale del primato del diritto comunitario nell’art. 11 Cost.. Le leggi statali successive incompatibili con i Trattati risultano, pertanto, incostituzionali per violazione dell’art. 11 Cost., ma loro non applicazione è subordinata ad una pronuncia della Corte.

La Corte, tuttavia, non ammette la lesione dei principi fondamentali del nostro ordinamento né dei diritti inalienabili della persona (c.d. controlimiti), riservandosi la possibilità di sindacare la costituzionalità di leggi di autorizzazione che ammettessero l’ingresso di atti comunitari lesivi dei suddetti principi e diritti.

94

(95)

3) 3) sent sent . 170/1984: . 170/1984 i due ordinamenti sono autonomi e distinti, i due ordinamenti sono autonomi e distinti, ancorch

ancorché é coordinati secondo la ripartizione di competenza coordinati secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal trattato

stabilita e garantita dal trattato.

L'accoglimento di tale principio presuppone che la fonte comunitaria appartenga ad altro ordinamento, diverso da quello statale. Nelle materie previste dal trattato le norme comunitarie direttamente applicabili operano con efficacia immediata e le leggi nazionali, precedenti o successive, con esse incompatibili dovranno non essere applicate dal giudice e da tutti gli altri soggetti tenuti all’applicazione del diritto (P.A.).

95

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