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RECEPITI DAGLI STUDI DI SETTORE 2017 I CORRETTIVI PER LE IMPRESE SEMPLIFICATE

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Direttore responsabile Anna Maria Nicolussi

INFORMATIVA N. 140 – 08 MAGGIO 2018

STUDI DI SETTORE

RECEPITI DAGLI STUDI DI SETTORE 2017 I CORRETTIVI PER LE IMPRESE SEMPLIFICATE

 DM 23.3.2018

 Provvedimenti Agenzia Entrate 31.1.2018 e 3.5.2018

 Informativa SEAC 11.4.2018, n. 114

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha approvato uno specifico Provvedimento al fine di recepire nei modelli studi di settore 2017 i “necessari” correttivi applicabili alle imprese in contabilità semplificata “per cassa”.

Va sottolineato che i predetti correttivi non sono applicabili ai soggetti che hanno optato per la tenuta dei registri IVA con la presunzione “registrato – incassato / pagato”.

Con il citato Provvedimento è stato inoltre integrato / aggiunto il quadro Z con l’intento di acquisire, per le imprese in contabilità semplificata, i dati utili per la costruzione / aggiornamento dei nuovi ISA (come noto, applicabili dal 2018).

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Seac

IF 08.05.2018 n. 140 – pagina 2 di 5

Come noto la Finanziaria 2018 “al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari”, ha previsto il differimento al 2018 dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’art. 9-bis, DL n. 50/2017.

Posto che il graduale superamento degli studi di settore / parametri è correlato all’applicazione degli ISA, la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 931, Finanziaria 2018 comporta che per il 2017 continuano ad essere applicati gli studi di settore / parametri.

Con il Provvedimento 31.1.2018 l’Agenzia ha approvato i modelli studi di settore utilizzabili per il 2017. In tale occasione l’Agenzia non ha provveduto ad “aggiornare” alcun studio di settore.

Con l’art. 2, Decreto 23.3.2018, il MEF ha introdotto una serie di correttivi “a favore” delle imprese in contabilità semplificata applicabili per il 2017 (Informativa SEAC11.4.2018, n. 114).

Recentemente con il Provvedimento 3.5.2018 l’Agenzia ha recepito i predetti correttivi aggiornando i modelli studi di settore 2017.

QUADRO F – CORRETTIVI PER LE IMPRESE IN SEMPLIFICATA “PER CASSA”

Come previsto dall’art. 66, TUIR, a decorrere dal 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio “improntato” al criterio di cassa in luogo di quello per competenza.

In particolare ai sensi del comma 1 del citato art. 66, il reddito d’impresa dei soggetti in esame è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti e quello delle spese sostenute (ad esempio, costi acquisto materie prime / merci, spese per il personale dipendente, assimilato e lavoro autonomo, spese per energia elettrica / gas / acqua, spese telefoniche).

In sede di determinazione del reddito è possibile dedurre le quote di ammortamento dei beni materiali / immateriali, le perdite di beni strumentali / su crediti, l’accantonamento TFR.

Non rilevano, per il 2017, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali.

Ciò avrebbe potuto creare delle “distorsioni” nel funzionamento degli studi di settore per le imprese in esame (ad esempio, a seguito della mancata rilevazione delle rimanenze). Per evitare possibili

“anomalie”, con il citato Decreto 23.3.2018, il MEF ha introdotto una serie di correttivi per la gestione di tali imprese.

Va sottolineato che i correttivi sono applicabili agli esercenti attività d’impresa in contabilità semplificata, ad esclusione di quelli che hanno optato per l’applicazione della presunzione di cui all’art. 18, comma 5, DPR n. 600/73 (c.d. criterio di registrazione). Infatti, per i soggetti che adottano tale modalità di tenuta della contabilità, non sono state apportate modifiche alle analisi di coerenza ed ai risultati degli studi di settore in quanto, come precisato nel citato Decreto, le elaborazioni effettuate hanno escluso la necessità di apportare modifiche al risultato degli studi.

In particolare è previsto un coefficiente correttivo complessivo di “cassa” il cui calcolo è dato dalla somma dei seguenti elementi:

 correttivo strutturale di “cassa”, relativo allo studio di settore;

 correttivo di “cassa” relativo alle vendite B2B (operazioni imponibili verso soggetti IVA, operazioni con applicazione del reverse charge e delle operazioni nei confronti delle Pubbliche amministrazioni soggette a split payment). Tale correttivo considera la lunghezza dei tempi di pagamento relativi alle vendite B2B;

 correttivo di “cassa” relativo alle vendite B2PA (operazioni nei confronti delle Pubbliche amministrazioni). Tale correttivo considera la lunghezza dei tempi di pagamento relativi alle vendite B2PA;

 correttivo settoriale di “cassa”. Tale correttivo considera la durata media dei crediti e dei debiti specifica del cluster di riferimento;

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SEAC PERUGIA SRL - 00659640544

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 correttivo territoriale di “cassa”. Tale correttivo considera la durata media dei crediti e dei debiti specifica del territorio.

Il correttivo è applicato per correggere:

 il ricavo puntuale di riferimento e quello minimo ammissibile derivanti dall’analisi di congruità;

 i maggiori ricavi da normalità economica.

Ora, l’Agenzia delle Entrate, con il citato Provvedimento 3.5.2018 ha provveduto ad integrare le istruzioni del quadro F “Elementi contabili”del modello studi di settore, prevedendo che le imprese semplificate devono:

 compilare i dati richiesti dal quadro F sulla base di quanto previsto dal citato art. 66;

 indicare nel quadro F i dati relativi alle esistenze iniziali (righi F06, F09, F12 e F38) e alle rimanenze finali di magazzino (righi F07, F10 e F13).

Inoltre, nel quadro F è stata inserita la nuova Sezione “Ulteriori informazioni – Imprese in regime di contabilità semplificata” (righi da F41 a F44) nella quale devono essere fornite le seguenti informazioni desumibili dal mod. IVA 2018:

 operazioni verso soggetti passivi IVA;

 operazioni con applicazione del reverse charge;

 operazioni soggette a split payment.

Come desumibile dal citato Provvedimento 3.5.2018 i righi da F42 a F43 vanno compilati ai fini dell’applicazione dei predetti correttivi soltanto da parte dei soggetti che non hanno barrato la casella di rigo F41 (ossia, coloro che nel mod. IVA 2018 hanno comunicato l’opzione di rigo VO26).

Rigo Descrizione

F41

La casella va barrata se, nel 2017 il soggetto ha optato per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, ex art. 18, comma 5, DPR. n. 600/73 (tale informazione deve coincidere con quanto indicato a rigo VO26, mod. IVA 2018).

F42

Totale delle operazioni relative a cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate verso soggetti IVA (tale importo deve coincidere con quanto indicato a rigo VT1, campo 5, mod. IVA 2018).

F43

Totale delle operazioni relative a cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate con applicazione del reverse charge (tale importo deve coincidere con quanto indicato a rigo VE35, campo 1, mod. IVA 2018).

F44

Totale delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni / società soggette a split payment per le quali l’imposta è versata dai cessionari o committenti in applicazione delle disposizioni di cui all’art.

17-ter, DPR n. 633/72 (tale importo deve coincidere con quanto indicato a rigo VE38, mod. IVA 2018).

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Seac

IF 08.05.2018 n. 140 – pagina 4 di 5

QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI PER LA COSTRUZIONE / AGGIORNAMENTO ISA Si evidenzia che al fine di valutare gli effetti del passaggio da un regime di competenza ad un regime di cassa o viceversa, con l’intento di elaborare gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), per alcuni studi di settore è stato aggiornato, per altri aggiunto, il quadro Z “Dati complementari”.

In particolare l’Agenzia ha predisposto la nuova Sezione “Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata”, composta dai righi da Z901 a Z904.

Rigo Descrizione

Z901

Vanno indicati i componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di

“provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito 2017, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di

“destinazione”.

Ad esempio, vanno indicati i ricavi derivanti:

 da vendita di beni, consegnati nel 2016, il cui corrispettivo è stato incassato nel 2017;

 da prestazioni di servizi ultimati nel 2016, con importi incassati nel 2017, che ai sensi dell’art. 109, comma 2, TUIR, hanno concorso alla determinazione del reddito 2016, e che non costituiscono ricavi imponibili 2017.

Z902

Vanno indicati i componenti reddituali positivi (già indicati nei specifici righi del quadro F), che non hanno concorso alla determinazione del reddito 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di “destinazione”.

Ad esempio, vanno indicati:

 i ricavi di vendita di beni, consegnati nel 2017, il cui corrispettivo è già stato incassato nel 2016;

 i ricavi derivanti da prestazioni di servizi ultimati nel 2017, con importi già incassati nel 2016, che, ai sensi dell’art. 109, comma 2, TUIR, non hanno concorso alla determinazione del reddito 2016, e che costituiscono ricavi imponibili 2017.

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Z903

Vanno indicati i componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di

“provenienza” e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito 2017, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di

“destinazione”.

Ad esempio, va indicato il costo per l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2016 e il pagamento nel 2017, che ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 ex art. 109, comma 2, TUIR e che, quindi, non può essere dedotto nel 2017.

Z904

Vanno indicati i componenti reddituali negativi (già indicati nei specifici righi del quadro F) che non hanno concorso alla determinazione del reddito nel periodo di imposta 2016 in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito 2017, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.

Ad esempio, va indicato il costo per l’acquisto di beni di consumo, la cui consegna è avvenuta nel 2017 con pagamento anticipato nel 2016, che non ha dato luogo a un costo deducibile nel 2016 ex art. 109, comma 2, TUIR e che, quindi, può essere dedotto nel 2017.

Merita sottolineare che la compilazione dei righi da Z901 a Z904 è richiesta ai soggetti in esame, indipendentemente dalla modalità di utilizzo per la gestione della contabilità.

In altre parole, le predette informazioni sono rese anche da coloro che hanno optato per il c.d.

criterio di registrazione (ovviamente le stesse non incidono sul calcolo di congruità elaborato da GERICO).

GERICO

In data 30.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile la versione 1.0.0 di GERICO 2018 (aggiornato con i correttivi “anti-crisi” ed i predetti correttivi “cassa”).

Va sottolineato che GERICO evidenzia “soltanto” che sono stati applicati i correttivi per il calcolo dei ricavi presunti senza fornire il “peso” (importo) degli stessi.

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