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Quesiti in merito alla richiesta di un avvocato al Presidente di sezione di assegnazione di un procedimento ad altro giudice.

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Quesiti in merito alla richiesta di un avvocato al Presidente di sezione di assegnazione di un procedimento ad altro giudice.

(Risposta a quesiti del 16 giugno 2004)

Il Consiglio Superiore della magistratura, nella seduta del 16 giugno 2004, ha adottato la seguente delibera:

«1. La pratica ha ad oggetto alcuni quesiti formulati dal dott. ..., giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di ..., in relazione a comportamenti tenuti dal presidente della sezione g.i.p. dott.

.... Le note del dott. ... (in data 13 febbraio 2003, 27 febbraio 2003 e 15 ottobre 2003) evidenziano una situazione di tensione esistente all'interno dell'ufficio e con alcuni avvocati, rispetto alla quale è stato investito il Comitato di Presidenza affinché valuti l'eventuale trasmissione degli atti alla Prima Commissione: saranno, dunque, esaminate in questa sede solo le questioni ordinamentali che emergono dalle vicende segnalate dal magistrato.

La prima di tali questioni attiene alla correttezza dell'operato del presidente di sezione o del presidente del tribunale, che, investito della richiesta da parte di un avvocato di “assegnazione di un procedimento ad altro giudice” rispetto a quello tabellarmente individuato, chieda al giudice titolare del procedimento di assumere le proprie determinazioni (in punto, secondo le prospettazioni del dott. ..., di eventuale astensione dalla trattazione del procedimento).

La seconda questione attiene alla prassi che si sarebbe instaurata presso l'ufficio g.i.p. di ..., di custodire a cura del presidente della sezione gli esposti concernenti i magistrati in una sorta di corrispondenza “riservata”.

L'ultima questione attiene, più in generale, alla delimitazione dei poteri del presidente dell'ufficio g.i.p. nella gestione di esposti e sollecitazioni provenienti dall'esterno e concernenti magistrati della sezione.

2. Al fine di rispondere ai quesiti in esame, è necessario operare una ricognizione della normativa primaria e secondaria e delle principali delibere consiliari concernenti la fisionomia ordinamentale del presidente dell'ufficio g.i.p., avuto riguardo, in particolare, all'esercizio della funzione di sorveglianza.

2.1. L'art. 47 quater O.G. - inserito dall'art. 13 del D.vo n. 51/1998, sull'istituzione del giudice unico di primo grado - stabilisce, al primo comma, che il Presidente di Sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, “dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio”. La riconducibilità del ruolo del presidente di sezione, per un verso, alla funzione direttiva e, per altro verso, all'esercizio dell'attività giurisdizionale è ben evidenziata dalla relazione illustrativa al D.L.vo 51/1998: “(…) la figura del presidente di sezione viene a connotarsi per le funzioni di dirigenza. Il nuovo articolo 47 quater dell'ordinamento giudiziario indica con l'approssimazione funzionale allo spazio per gli

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indirizzi organizzativi del C.S.M. i compiti del Presidente di Sezione in modo da ricondurre la figura a quella del dirigente intermedio che assommi in sé l'esercizio quotidiano delle funzioni giudiziarie e le attribuzioni di natura organizzativa nel settore di competenza, da esercitare secondo le direttive del capo dell'ufficio. Ne deriva una positiva riqualificazione del ruolo delle funzioni

“semidirettive” che consente di valorizzare ed apprezzare le capacità gestionali”.

La sezione g.i.p. fu istituita dall'art. 13 D.P.R. n. 449 del 1988 (che modificava l'art. 46 O.G.) con caratteristiche identiche a quella di una normale sezione del tribunale: a dirigerla, nei tribunali elencati dalla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, doveva essere destinato, in sede tabellare, uno dei presidenti di sezione. Con il successivo d.l. 25 settembre 1989, n. 327, convertito in l. 24 novembre 1989, n. 380, la presidenza della sezione g.i.p. fu attribuita - per i tribunali di maggiori dimensioni elencati nell'art. 1 - ad un magistrato con funzioni di cassazione;

per gli stessi tribunali, fu istituito il posto di presidente aggiunto della sezione g.i.p., da assegnarsi ad un magistrato con funzioni di appello. Per tali tribunali, dunque, l'individuazione del presidente della sezione g.i.p. perdeva la connotazione meramente tabellare, in ciò differenziandosi rispetto agli altri presidenti di sezione.

Completa il quadro della normativa primaria rilevante per l'esame dei quesiti oggetto della pratica il riferimento all'art. 14, comma 3 L.G., ai sensi del quale il presidente del tribunale esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati del tribunale.

2.2. La circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2004-2005 (delibera del 18 dicembre 2003) definisce al paragrafo 32 (“Presidente di sezione del Tribunale”) i compiti del presidente di sezione:

“32.1. - Il Presidente di sezione svolge i compiti stabiliti dall'art. 47-quater, O.G., e, in particolare:

svolge il lavoro giudiziario; sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari; distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione; coordina le ferie dei magistrati appartenenti alla sezione; collabora con il Presidente del Tribunale nell'attività di direzione dell'ufficio.

32.2. - Le proposte tabellari - qualora il Tribunale sia organizzato in sezioni e anche nell'ipotesi in cui all'ufficio sia assegnato un solo presidente di sezione - debbono specificamente indicare gli incarichi di coordinamento conferiti ai presidenti di sezione, consistenti in:

a) nella direzione di più sezioni che trattano materie omogenee;

b) nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale;

c) in ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

(…) 32.8. - La proposta tabellare deve indicare il lavoro giudiziario cui i Presidenti di sezione debbono necessariamente concorrere, con la precisazione che ai medesimi dovrà essere assegnato un carico di lavoro nella misura di almeno la metà degli affari assegnati ai magistrati della sezione.

Una riduzione analoga potrà essere prevista anche per i presidenti aggiunti della sezione GIP/GUP e per i coordinatori di tali sezioni in cui siano assegnati almeno altri cinque magistrati, ove ciò sia giustificato da oggettive e motivate esigenze di servizio.

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32.9. - La proposta tabellare deve indicare le modalità organizzative con le quali il Presidente di sezione intende realizzare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all'interno della sezione e verificare l'andamento del servizio, allo scopo di raccogliere suggerimenti ed approntare i più opportuni rimedi. Ferma restando la facoltà di identificare le modalità più opportune per realizzare detti scopi, esse dovranno comunque realizzare un incontro tra i magistrati assegnati alla sezione con cadenza almeno mensile. (…)”

Il paragrafo 23 sulla sezione GIP/GUP stabilisce poi, al punto 23.1, che detta sezione deve essere istituita in tutti i tribunali organizzati in almeno due sezioni e, al punto 23.2, che “la sezione GIP/GUP può essere diretta da un Presidente di Sezione indicato in via tabellare anche al di fuori delle ipotesi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 884 del 22 luglio 1973 quando venga destinato ad essa un organico di almeno 5 giudici, compreso il Presidente. La sezione GIP/GUP, nei casi nei quali non è diretta da un Presidente di Sezione, è coordinata da un magistrato designato ai sensi del paragrafo 33.”

2.3. Il rapporto tra presidente del tribunale e presidente della sezione GIP è stato esaminato in molteplici delibere del Consiglio (soprattutto risposte a quesiti), attestate sul principio generale che

“il rapporto gerarchico è estraneo alla struttura dell'amministrazione della giurisdizione e, in particolare, non è idoneo a qualificare i rapporti tra dirigente dell'ufficio e presidente di sezione”

(delibera 16 luglio 1992).

Nella risposta al quesito formulato dal presidente dell'ufficio G.I.P. di ... teso a conoscere i contenuti dell'autonomia dell'ufficio G.I.P. e l'ambito dei poteri organizzativi ancora riconosciuti al presidente del tribunale, il Consiglio (delibera del 29 novembre 1995) evidenziò che “ai presidenti di sezione G.I.P. (dirigenti o responsabili di detto ufficio, secondo il criterio dell'attribuzione al più anziano, ex art. 13, comma 3, D.P.R. n. 449 cit.), viene riconosciuta l'autonomia propria di ogni presidente di sezione, con la conseguenza che non possono essere, comunque, negati:

- il potere esclusivo di organizzazione amministrativa e di distribuzione del lavoro tra i giudici della Sezione;

- il potere di sorveglianza sia sui servizi di cancelleria che sui magistrati, in coordinamento con il Presidente del Tribunale.”

Nella risposta al quesito del Presidente del tribunale di ... circa il destinatario - presidente del tribunale o presidente della sezione g.i.p. - delle richieste di relazioni su fatti o comportamenti di magistrati della sezione G.I.P., il Consiglio rispondeva (delibera del 20 gennaio 1999) prendendo le mosse dalle diversa disciplina dettata, in punto di qualifica e di nomina del presidente della sezione G.I.P., dal cit. d.l. n. 327/1989 con riferimento ai dodici tribunali elencati nell'art. 1: “Ciò che rende evidente specificità e autonomia dei presidenti delle sezioni g.i.p. di questi dodici tribunali (parificandoli ai titolari dei soppressi uffici di istruzione) è la procedura di assegnazione delle funzioni: i posti sono messi a concorso e coperti con apposito procedimento consiliare, all'esito della procedura concorsuale, e non, invece, mediante la formazione delle tabelle di composizione dell'ufficio (come avviene per la destinazione degli altri presidenti di sezione). In tal modo delineata la vigente disciplina dell'ordinamento, è da ritenere che il rapporto tra i presidenti dei dodici

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tribunali elencati nella tabella A (allegata alla l. n. 884 del 1973) e i presidenti delle sezioni g.i.p. si pone in termini di identità assoluta rispetto al rapporto che esisteva tra i presidenti degli stessi tribunali ed i consiglieri istruttori. Se è, quindi, da riconoscere al presidente della sezione g.i.p.

l'autonoma funzione di vigilanza sui magistrati addetti alla sezione, non pare possa essere messo in discussione il concorrente potere di sorveglianza del presidente del tribunale attribuito dall'art. 14 r.d.lgs. n. 511 del 1946. Sorveglianza estesa a tutti i magistrati in servizio presso il tribunale, ivi compresi quelli destinati tabellarmente all'ufficio g.i.p., da esercitare in coordinamento con il presidente della sezione medesima”. Consegue da queste premesse, secondo la delibera in esame, che “… ove richieste o sollecitazioni (da chiunque provenienti, compresi gli appartenenti all'ordine giudiziario) non siano finalizzate a legittimamente ottenere “semplici notizie” sullo stato di un procedimento di un processo, ma si sostanzino in segnalazioni, le stesse debbano intendersi sempre rivolte a promuovere l'eventuale esercizio del “potere-dovere di sorveglianza” da parte del dirigente

“apicale” dell'ufficio cui sono rivolte. Discende conseguentemente da ciò che, essendo il vertice apicale dell'ufficio il solo responsabile “verso l'esterno” di un tale esercizio, le richieste o le sollecitazioni debbano essere rivolte esclusivamente a lui. Cosa diversa è poi, che quest'ultimo, nell'espletamento di tale delicata funzione, ritenga di acquisire le necessarie informazioni attraverso le articolazioni interne del proprio ufficio laddove questo, come nel caso di un Tribunale, sia diviso in sezioni”.

3. L'orientamento espresso dal Consiglio con le delibere innanzi citate deve essere confermato, precisando tuttavia che, con riferimento ai rapporti tra presidente del tribunale e presidente della sezione GIP in tema di esercizio del potere di sorveglianza sui magistrati di tale sezione, non rileva la riconducibilità o meno del singolo tribunale al novero di quelli di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884: in altri termini, rispetto a tale potere - alla sua titolarità e alle modalità del suo esercizio - non determina alcuna influenza né la procedura di assegnazione delle funzioni di presidente dell'ufficio GIP (tabellare o attraverso procedimento consiliare), né la qualifica professionale richiesta per la funzione, soluzione questa coerente con la fisionomia dell'assetto dei rapporti tra procuratore della Repubblica e magistrati addetti all'ufficio inquirente che - sulla base dei consolidati orientamenti consiliari (ribaditi, da ultimo, con la delibera del 19 febbraio 2004) - non conosce distinzioni dettate dal tipo di qualifica necessaria per assumere l'incarico direttivo.

Ciò premesso, conformemente alle delibere del 29 novembre 1995 e del 20 gennaio 1999, deve essere riconosciuta al presidente della sezione GIP la titolarità di una funzione di sorveglianza sui magistrati della sezione che, in quanto espressione della sua partecipazione alla funzione direttiva, deve essere esercitata in coordinamento con il presidente del tribunale. Se, dunque, al dirigente competono le determinazioni connesse all'esercizio del potere di sorveglianza sui magistrati del tribunale, tali determinazioni dovranno - nell'ottica della valorizzazione della dirigenza intermedia sottesa al nuovo art. 47 quater O.G. - avvalersi del contributo conoscitivo ed eventualmente valutativo del presidente di sezione, un contributo destinato ad assumere un rilievo tanto più

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significativo in relazione alla particolare delicatezza e complessità delle funzioni svolte dalla sezione gip.

Così definita la questione generale di cui al terzo dei quesiti in esame, può essere affrontata quella più specifica concernente la prassi indicata dal magistrato esponente. Alla luce dell'assetto dei rapporti tra presidente del tribunale e presidente della sezione GIP sopra delineato, deve ritenersi che esposti o, comunque, fatti rilevanti ai fini dell'esercizio del potere di sorveglianza sui magistrati della sezione portati a conoscenza del secondo debbano essere da questi comunicati al primo per le sue determinazioni: ferma restando, infatti, la possibilità per il presidente della sezione gip di organizzare secondo le sue valutazioni le modalità di eventuale conservazione della documentazione e della corrispondenza relative a fatti rilevanti ai fini dell'esercizio del potere di sorveglianza, è essenziale che di tali fatti sia investito il presidente del tribunale, il quale assumerà al riguardo le sue decisioni anche alla luce dei possibili contributi conoscitivi e valutativi del presidente della sezione. Non risulterebbe in linea con il ruolo del presidente del tribunale nell'esercizio del potere di sorveglianza una gestione da parte del presidente della sezione GIP di esposti o comunque di notizie rilevanti ai fini dell'esercizio di tale potere che non si concretizzasse nella comunicazione al primo di dette notizie e nella sua decisione sulla loro rilevanza.

Infine, per quanto concerne il terzo dei quesiti in esame, deve ritenersi che la valutazione operata dal presidente della sezione GIP nel caso specifico segnalato dal dott. ... si è concretizzata nell'attribuzione alla missiva dell'avvocato di una valenza processuale, così rimettendo allo stesso dott. ... l'assunzione delle sue determinazioni in ordine ad una eventuale astensione nel procedimento a lui assegnato: attenendo appunto al merito delle determinazioni processuali dei magistrati, la valutazione operata dal dott. ... esula dalla sfera dei poteri consultivi del Consiglio.

Il Consiglio superiore della magistratura, pertanto, delibera

di rispondere ai quesiti formulati dal dott. ..., giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di ..., con le note sopra indicate, nei sensi di cui in motivazione.»

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