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Academic year: 2022

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PRESIDENZA CONFCOI'1I'IERCIO à @65A66"L7 B!rJ5ktb4?E 5563?

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NUN564 Afi

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DIPARÎMENTO PER L'II'PRESA E UINTERNMIOMLIZZAZIONE

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ALLE ORGANIZZAZIONI TMPREFIDITORIALI

e, p.c. ALLA AGFNZIA DELLE DO(IANE LORO SEDÍ

Circohre aplícaliva sull'an ú commu 19-bb delln [egge 24 dicenbre 2003, n. 350, come inttdolto dall'art 16 dÉl decrelo legge 25 settenbre 2009, n, 135,

Prslnessa

La lcgge 23 luglio 2009 n. 99, reoante disposizioni per lo sviluppo e I'intemazionalizzazione dcllc impresc nonchè in matcria di energia, prevcdeva, all'ar1- 17, comrna 4, una rurrma dedicata spcoificatamente alla rutela del Made in haly.

Detta normq laddove considerava fatlace indicazionc I'uso di marohi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia senza I'indicazione precis4 in caraneri cvidenti del Paese o del luogo di fabbricaeion€ o di produzione, ha dato luogo ad una serie di problemi intcqpretativi, in panicolare di dirino tnnsitorio, che ne hanno reso problematioa l'applicazione.

ln conscguenza di ciò e nell'ottica della dcpenali'zazione degli elcrnenti dclla fattispecie recati dalla leggc 23 luglio 2009 n. 99 che avevano intcgrato la prcvisione dell'anicolo 4, comma 49 della legge 24 diccmbrc 2003, n.350, il legislatore ha tipizzato la fattispecic di cui si tratta, inuoducendo uno spccifice oomma nolla predetta norma (il comma 49-Ais), abrogando (con I'art- 16, comma 8, rubricato "Made in ltaly e prodotti interamente italiani", del decreto legge 25 settembre 2009. n. 135, recante disposizioni urgenti per I'attuazione di obbtighi comunitari e pcr l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizja delle Comunità errropee) la disposizionc introdotta dalia legge n. 99

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L@/L1./1AA] 10: 18 PRESIDENZA CCINFCOI'4I'IERCIO t A65866?t?

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dcl 2009 e definendo positivarnente i contorni della condotta richiesta al titolarc o al licenziatario del marchio al fine di informare correttamentÉ il oonsumatorc circa I'cffettiva origine del prodono accompagn8to dsllo $tesso.

Campq-dlEpplicazione

Il nuovo articolo 4, comma 49-bis (introdotto dall'art.l6, comma 6 del oitato decreto leggc n. 135/09), ha stabilito, sotto oomminatoria di una saneione afiiministativa pecuniari4 la illiceiti,

sub specie di fallacc indicaeione, dell' tr$o del rnarchio, da parte del titolare o del licenziatorio, qualora lo stesso awenga con modditA tali da indurze il consurnatore a ritenere che il prodono o la mers6 sia di origine italiana, ai sensi della normativa europea zull'origine.

Al riguardo, è fatlo obbligo ai soggati intenessati, (titolari o licenziatari di marchi), di accómpagnsre i prodotti o le merci alùernativaurente csn:

- indicazioni precisc ed evidenti sull'origirn o pmvenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qr:alsiasi fraintcndimcnto del consumatore sull'effettiva origine dcl prodotto;

- un'attcstazione, circa le informazioni - che gli stessi soggetti renderanno in fase di commercializaúone - sulla effeniva origine estera di prodotti o merci.

Modaliù applic$iy,e ed adernpjnUpnti ridrie$i

L'art. 17, cotttrrìe 4, della legge 99/09 considerÈv8 'fallace indicazione I'wo di marchi di aziende itallane w prodotli o merci non orìgiruri dell'Italía... sewu l'indicnione precisa, in cara$eri evidenti del Paese o del luogo difabbricmione..."

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LA/L1./?AA7 t6:tE PRESIDENZA CONFCOI'INERCIO à A65F,€,e,?T?

aal LL/avay 19;91 AA390E,4??Fi5IESZ

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NUr4s64 Afi

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L'art.l6 D.L. I35i09 ha abmgato la suddetta disposizione, stabilondo che il prodotto o la mctce sia accornpagnata da "índicazioní precise ed evidenti... o comunque suficiewi-.. ad evitare qualsiasi frainrcndímento del cÒnsumqtore sull'efettíva origine del prdotto... ".

Da quanto precede si evince che la nuova disposieione, eliminando il riferimento al Paese o al Iuogo di fabbricazíone o di produzione, di cui all'abrogato afi. 17,, comma 4, leggc n.99/09 ed avcndo di mira una corrctta informazione al consumatore, consente di accompagnare il prodotto sul qual€ il marchio è apposto da una appendice informativa, escludendo pertanto la fattrspecie della fallacc indicazione.

Tale appendice infonnativa (che, olUe ad €ssef,e direttarnente applicata sul prodotto o zulla confezione, nei casi concreti può aqcumerc anche le forme di cartellino o targhetta applicata allo stcsso) può concretizzarsi, a titolo meramente esemplificativo, irl una delle seguenti dicitrrre:

prodotto fabbricato in ..,,....;

prodotto fabbricato in Paesi extra Usi prodotto di provenienza extra Ue;

prodotto irnportato da Paesi extra Ue;

prodotto non fabbricato in ltalia.

Rimanc, quindí, imprcgiudicata la facolta per il titolare del marchio o il licenzriatario di prowedere ad indicazioni più puntuali circa I'origine o la provenienza del prodotto, sia csplicitando anchc il Paese di produzione o fabbricazione sia prowedendo alle indicazioni suddette direttamente sul prodotto o la confezion€, laddove sia possibile.

Nei casi in cui tali attiviÈ non fossero materialmente possibili ant€riormentc alla fase della commercializzazione (anche per ragioni dimensionali, produttive o dishibutive) il titolare o il licenziatario del marchio può comunque far ricorso ad una specifica attestazione (nella fase di transito pr€sso gli uffici doganali) il cui modello è allegaro alla presente circolare, con crri si impegna a rcndcre, in fase di cornmercializzaàone,le informazioni ai consumatori sull'effettiva origine estera dcl prodotto.

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ta/L1,/zAAg 1E:18 PRESIDENZR C0NFCOI4NERCIO -) A65FjFjÉJ2L? NUN564 0/0

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0 9 / t I 2 0 0 9 2 0 : 3 1 F . { - t 0 0 3 9 0 6 4 7 0 5 ; 6 3 t L r I B I } t c 8 @ o o s

In tale caso, si reputa necessarioo al frne di evitare una disparità di trattarnento nei mnfronti di coloro che avessero optato per le diciture sopraíndicate, renderc, rn detta attestazione, le

"indicazioni precise ed evidenti.,..o comunque suflicienfr..." che si sostanziano nelle diciture e modalitÀ sopraindicate a titolo esemplificativo.

L'Amrninistîazione deputata al ricevimento delle attestazioni prowedera esclusir,amente alla loro raccolh c alla messa a disposizione dell'autorità competente al contollo.

Ulteriori indic.azioni operatiE

La prescritta indicazione dell'origine non italiana dei prodotti va inserita dovc uovano abitualmcnte posto le indicazioni sulta qualità e le caratteristiche dci prodotti stessi, in modo conforme alla pras.ri del settore e allc abitudini dci consusratori dei prodotti considerati Gurché comunquc in modo distinto dalle altre irrdicazioni), così da poter esscre pcrce,pita chiflramente dal pubblico.

Talc indicaeione non dev'essele necessarianente incorporata nel prodotto, ma può anche essere inscrita in elementi arnovibili oome hang-tags o similari, anche aggir.rnti dopo I'importaeione, dal momcnto che, per il rispetto della norm4 è considerato sufficiente che I'origine non italiana sia spccificata al conzumatore in sede di commercializazione, ciò dovendo in tal caso esseÉ dichiaralo dal titolare o liceruiatario del marchio all'atto dell'irnponaziono

La nuova norma non può trovare applicazionc ai prodotti che sono gia nei r€grl7i, e più irt generale a quelli che sono già stati rcalizzati e contass€gnati dal marchio prinn della sua applicabilita (10 novembre 2009). Tale circostanza po$ essere oggetlo di autocertificazione.

I prodotti sottoposti a regimi sospansivi e quelli immessi in libera pratica, ma nou destinui al meTcaîo italiano, non rientrano nel campo di applicazione della normativa in commcrrto, rimurendo impregiudicata l'applicazione delle norme doganali rn materia

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PRESIDENZR CONFCONMERCIO' A63A6E,2I? NUN564 0r0

@ o o e

f I I B i l , . G 8

Ai pnrdoúi per i qrrali "il dieegno, la progettazionc, la lavorazionc ed il confezionflfiiènto sono compiuti esclusivamente sul tcrritorio italiano" sono risÈîvate I'iadicazionc "realizzato interamente in [talia", oppure "100% made in ltaly", *100% Italia", "tutto italiarro" e similari, conte prescritto dall'art,l6 del dccreto lcgge n.135/2009, ai commi da I a 4.

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LA/LI/2449 16:18 PRESIDENZA CCINFCOIINERCIO + @65e,É,62L?

_ _úa/ L L/&Ay tg.Vat 6E39ab4?855632

0 s . / l l 2 0 0 0 2 0 : s 1 F A . r o o r g o e l i o S s e l à ' - u f B l t _ G s

NUN564

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EìE

ATTESTAZIONE ex art.4, comme 4g bis L. gS0/2003 ALLEGATA ALLA DtCHtARAztONE DOGANALE N._ PRESENTATA tL

ll sottoscritto

o o

in qualilÈ di (Darure mn X la sce/fa) :

Titoleré delmarchio N. Reg,

N, Reg.

Licenziatario del marchio

Rappresentante legel€ dell'impresa titolare e/o licenziataria del marchio N . R e g .

DICHIARA

sotb b propria responsabilita e netla consapevolezza che te dichiarazioni mendaci e la fatsita in atti punite ai sensi d6l codice penale e delle leggi speoiali in materia (art. 76 d.p.r. 44512000):

Cognome

alpiazza

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tA4L/zWg 10:18 PRESIDENZH CCINFCON|'|ERCI0 + @5586621? NUf,1s64 ArA_

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_ -uy/ LL/4vvy t9:E4 qE3gEÈ4?A=fJA3?

0 9 / r t z 0 0 s 2 0 : 3 p F , r . I o o l s 0 6 a i o S E d l l * [ r t B ] t _ G d

- Eul presupposto <lell'origine esteÉ del prodc*to, di irnpegnarsi, a propria cura, a ren<lere - in fase di commerci:rlizzazione dei beni di cui alla presente dichhmzione doganale n. _ presentete il _ - tutte le inbrmazioni relaWe alla origino estara del prodotto, Eecondo le seguenti modalita:

(ba,nrc mn X la scelfa)

o Indicazlone con appendice informativa

o Indlcazloneeulprodotto

o lndicazione sulla confteione

o Altro (specÍficare analiticamente i contenuti delle informazioni da rendere al c o n s u m a t o r e ) , , , , , , , . . . .

Dats,

(ll Dichiarante)

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