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OMAGGI A CLIENTI E FORNITORI

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Academic year: 2022

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Spett.le

DITTA/ SOCIETÀ

CIRCOLARE n. CF 31/2006

Come comunicato con la circolare CC 02/2006, Vi rinnoviamo la segnalazione che nella nuova veste del nostro sito internet www.studiosinergie.it, sono costantemente rese disponibili tutte le circolari da noi inviate (nell’area “Circolari”), ed anche le dettagliate informative quotidiane (nella “area riservata” accessibile utilizzando username

“info@studiosinergie.it” e password “123456”). Tutti i clienti quindi, potranno usufruire autonomamente e tempestivamente delle principali notizie fiscali, contabili e previdenziali, pubblicate quotidianamente dai principali organi di stampa specializzata.

ARGOMENTI TRATTATI

ƒ COMPENSI FISSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI

ƒ TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

ƒ INVENTARIO DELLE RIMANENZE DI MERCI/MATERIE/SEMILAVORATI

ƒ STAMPA DEI MASTRINI O PARTITARI

COMPENSI FISSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI

Come comunicatoVi anche negli esercizi precedenti, detti compensi, - opportunamente deliberati - spettanti agli amministratori per l’anno 2006, per omogeneità con le spese per lavoro dipendente, DEVONO ESSERE PAGATI INTERAMENTE ENTRO IL 12 GENNAIO 2007 ED INCASSATI ENTRO LA STESSA DATA. In difetto delle due predette condizioni non è ammessa la deducibilità fiscale. A motivo di prudenza, qualora sia possibile, risulta comunque consigliabile completare il pagamento e l’incasso entro il 31/12/2006.

TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI NATALIZI

Con l'approssimarsi delle festività natalizie, torna sempre di attualità il tema del trattamento fiscale degli omaggi che, in questa ricorrenza, imprenditori o professionisti sono soliti erogare a clienti e fornitori o ai propri dipendenti. Per questo motivo, pur non volendo ripetere integralmente comunicazioni da noi già effettuate in passato, Vi forniamo un prospetto di riepilogo:

Le varie casistiche sono riepilogate nelle tabelle che seguono.

OMAGGI A CLIENTI E FORNITORI

BENI E SERVIZI CHE NON RIENTRANO NELLATTIVITÀ PROPRIA DELLIMPRESA

TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE IVA

Beni di valore unitario (I.V.A.

esclusa) inferiore a Euro 25,82 Spese per omaggi interamente deducibili

Acquisto: IVA detraibile Cessione: Fuori campo art.

2, comma 2, numero 4) Dpr 633/72

Stefano Alessandretti Consulente del Lavoro Federico Ambrosi Dott. Rag. Commercialista Andrea Barbieri Dottore Commercialista Paolo Cecchini

Ragioniere Commercialista Moreno Pannacci Ragioniere Commercialista Virgilio Puletti

Ragioniere Commercialista

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Pagina 2 di 6 Beni di valore unitario (I.V.A.

superiore Euro 25,82 Spesa di rappresentanza deducibile per 1/3 in cinque anni.

Acquisto: IVA indetraibile Cessione: Fuori campo art.

2, comma 2, numero 4) Dpr 633/72

(C.M. 188/E del 16.07.1998)

BENI E SERVIZI CHE RIENTRANO NELLATTIVITÀ PROPRIA DELLIMPRESA

TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE I.V.A.

Beni di valore unitario (I.V.A.

esclusa) inferiore a Euro 25,82 Spese per omaggi interamente deducibili

Beni di valore unitario (I.V.A.

esclusa) superiore a Euro 25,82 Spesa di rappresentanza deducibile per 1/3 in cinque anni.

Acquisto: IVA detraibile Cessione: Soggetta ad IVA CON RIVALSA IVA:

EMETTERE DDT +

FATTURA, OVVERO

FATTURA IMMEDIATA. Senza rivalsa Iva: emettere DDT + a scelta:

- Autofattura (anche riepilogativa mensile);

- Registro omaggi.

CASI PARTICOLARI

TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE IVA

Campioni gratuiti di modico valore appositamente contras- segnati (deve riportare la dicitura “campione gratuito”

stampata in modo indelebile)

Spese commerciali o promozionali interamente deducibili

Acquisto: IVA detraibile Cessione: Fuori campo art. 2 c.3 lettera d) Dpr 633/72

Beni oggetto dell’attività di impresa, diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, di costo specifico inferiore a due milioni ceduti gratuitamente ad Onlus

La cessione non costituisce ricavo, il costo concorre alla formazione del limite di cui all’art. 65, comma 2, lettera c-sexies) del Tuir

Acquisto: IVA quando il bene originariamente acqui- tato viene ceduto in esenzione dall’Iva (ex art.

10, n. 12 – vedere quando illustrato successivamente in merito alla cessione) non è consentita la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto ai sensi dell’art. 19, c.2., dovendosi conseguente- mente applicare il pro-rata per rettificare la detrazione operata;

Cessione: se vengono rispettate le formalità previste dall’art. 2 c.2 del Dpr 441/97 operazione esente da Iva ex art. 10, n.12, Dpr 633/72,

altrimenti soggetta ad Iva Beni ceduti, in base a impegni

contrattuali, a titolo di sconto o

abbuono Spese interamente deducibili

Acquisto: IVA detraibile Cessione: IVA esclusa dalla base imponibile art. 15, comma 1, n. 2) Dpr 633/72

Stefano Alessandretti Consulente del Lavoro Federico Ambrosi Dott. Rag. Commercialista Andrea Barbieri Dottore Commercialista Paolo Cecchini

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Ragioniere Commercialista

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OMAGGI AI DIPENDENTI

TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE IVA

Beni non rientranti nell’attività dell’impresa indipendentemente dal valore unitario

Oneri personale dipendente interamente deducibili

Acquisto: IVA indetraibile (R.M. n. 666305 del 16/10/90)

Cessione: Fuori campo art 2 c.2 n. 4) Dpr 633/72

E’ opportuno emettere DDT con causale “cessione omaggio- fuori campo I.V.A. ex art. 2 c.2 n. 4) DPR 633/72

Beni che rientrano nella propria attività indipendentemente dal valore

Oneri personale dipendente interamente deducibili

Acquisto: IVA detraibile Cessione: soggetta ad iva con fattura oppure con autofattura.

OMAGGI DA PARTE DI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE I.V.A.

Beni ceduti di valore unitario (I.V.A. esclusa) inferiore a Euro 25,82

Acquisto: IVA detraibile (vedi nota n. 1)

Cessione: fuori campo IVA art. 2, comma2, n.

4) Dpr 633/72 Beni ceduti di valore unitario

(I.V.A. esclusa) superiore a Euro 25,82

Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta

(art. 50, comma 5, DPR 917/86) Acquisto: IVA indetraibile Cessione: fuori campo IVA art. 2, comma2, n.

4) Dpr 633/72

INVENTARIO DELLE RIMANENZE DI MERCI/MATERIE/SEMILAVORATI

Si ricorda che con la chiusura dell’esercizio, si rende necessario provvedere alla stesura dell’inventario delle rimanenze esistenti al 31 dicembre 2006 presso il magazzino dell’impresa, il negozio o presso terzi e provvedere altresì alla loro valutazione.

Si allega prospetto tipo per la redazione dell’inventario fisico di magazzino

PROSPETTO VALUTAZIONE RIMANENZE FINALI AL 31/12/200X AI SENSI DELLE NORME CONTENUTE NEL D.P.R.22/12/1986 N.917.

VALUTAZIONE SECONDO IL METODO DEL …“COSTO DI ACQUISTO SOSTENUTO Descrizione Beni N. beni o quantità Costo unitario Valore totale

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RIEPILOGO DELLE NORME CIVILI E FISCALI RELATIVE AL LIBRO INVENTARI

REDAZIONE,TRASCRIZIONE,(STAMPA) E TERMINI DI SOTTOSCRIZIONE

La normativa civilistica e quella fiscale prevedono, a carico dei titolari di reddito d’impresa in contabilità ordinaria per obbligo o per opzione, l’onere di redigere l’inventario annuale. Il termine di redazione dell’inventario e Bilancio annuale scade con i termini civilistica previsti dalla legge secondo il tipo di società o ditta, tenendo anche conto delle norme statutarie riferibili ai termini di approvazione da parte dell’assemblea. Il termine per procedere alla trascrizione (stampa) dell’inventario è di tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Entro il citato termine l’inventario deve essere sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante per le società e gli enti.

La vidimazione del libro inventari non è più obbligatoria; resta in ogni caso l’obbligo della numerazione delle pagine, che deve essere effettuata progressivamente per anno. In particolare si deve evidenziare accanto al numero della pagina l’anno cui fa riferimento la contabilità non quello in cui si effettua la stampa (per cui nella stampa dell’inventario 2006 la numerazione dovrà essere 2006/1; 2006/2, ecc.). Il Ministero ha poi chiarito che, qualora le annotazioni occupino sul libro inventari solo poche pagine per ciascuna annualità, l'indicazione dell'anno possa essere omessa.

Il libro è soggetto all’imposta di bollo nella misura di € 14,62 per le società di capitali e € 29,24 per le società di persone ogni 100 pagine o frazione. L’imposta di bollo può essere assolta mediante marche da bollo (in tal caso la marca deve essere apposta sulla prima pagina numerata) ovvero mediante versamento con modello F 23 - codice di versamento 458T (in tal caso si dovrà riportare nella prima pagina gli estremi di versamento).

Le marche vanno applicate ogni 100 pagine – o frazione – effettivamente utilizzate, indipendentemente dall’anno cui si riferisce la numerazione progressiva.

Così ad esempio, nel caso in cui il libro inventari recante le scritture dell’anno 2005 termini alla pagina numero 2006/85, l’imposta di bollo, assolta a mezzo marche applicate sulla pagina 2006/1, deve ritenersi assolta anche per le prime quindici pagine dell’anno 2007. Pertanto, le nuove marche dovranno apporsi sulla pagina 2007/16, ossia sulla centounesima pagina del libro. Si ricorda, infine, che le marche vanno annullate e che per pagina si intende facciata, qualunque sia il numero delle linee. Riassumendo dunque si avrà:

CONTENUTO DELL’INVENTARIO

Normativa civilistica

Indicazione e valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa (attività – passività e capitale netto) nonché, per gli imprenditori individuali, delle attività e passività dell’imprenditore estranee all’impresa.

L‘indicazione dei beni appartenenti alla sfera personale dell’imprenditore è obbligatoria solo ai fini civilistici.

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Normativa

fiscale In aggiunta a quanto previsto dalla normativa civilistica sarà necessario indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo (1) nonché i criteri di valutazione delle rimanenze.

Nell’inventario degli imprenditori individuali devono essere separatamente indicate e valutate le attività e passività relative all’impresa. I beni appartenenti alla sfera personale dell’imprenditore vanno indicati solo se “conferirti”

nell’attività.

Nel valutare le attività e le passività ci si deve attenere ai criteri di valutazione previsti per le società per azioni in quanto applicabili. L’inventario si chiude con il bilancio che, per le società di capitali, si articola in stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Il Bilancio, per le società di capitali, deve essere redatto secondo lo schema previsto dal codice civile che ha recepito la normativa comunitaria.

Note:

(1) Ove dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell’inventario

Si ricorda che la mancata indicazione dei criteri di valutazione delle rimanenze, nel libro inventari o nella nota integrativa, espone il contribuente all’accertamento induttivo in base ai parametri o agli studi di settore in quanto tale mancanza rende inattendibile la contabilità.

Il Ministero delle Finanze ha precisato che i crediti verso clienti possono essere riportati nel libro inventari, tra le attività, nel loro ammontare complessivo, senza l’indicazione nominativa dei clienti stessi. Tale elenco nominativo deve essere però conservato dal contribuente ed esibito a richiesta dell’amministrazione finanziaria in fase di controllo.

Nel libro inventari devono, inoltre, risultare le eventuali rivalutazioni effettuate da parte dei contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di legge che consentivano tale possibilità.

Per quanto concerne, infine, il termine entro cui adempiere alla redazione e sottoscrizione dell’inventario si dovrà far riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione che, ordinariamente, scade il 31 ottobre 2006 (la presentazione in banca o posta entro il 31 luglio 2006 riguarda infatti una ristrettissima cerchia di contribuenti mentre nella maggioranza dei casi i contribuenti titolari di partita IVA sono obbligati alla trasmissione telematica direttamente o tramite intermediario abilitato). La trascrizione e sottoscrizione dell’inventario dovrà avvenire nel Libro inventari, entro tre mesi dal predetto termine, ovvero entro il 31 gennaio 2007.

STAMPA DEI MASTRINI O PARTITARI

Nel corso di numero verifiche siamo stati costretti ad accertare che in alcuni casi le imprese non hanno proceduto alla stampa annuale dei “mastrini” o “partitari”.

Vi ricordiamo che l’art. 14 primo comma lett. c) del DPR 600/1973 prevede la tenuta delle scritture in cui registrare gli elementi patrimoniali e reddituali, tra cui le più rilevanti sono sicuramente i “mastrini” di contabilità.

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I “mastrini” (conti di “mastro”) hanno la funzione di rendere facilmente comprensibili la consistenza dei componenti positivi e negativi di reddito e dei componenti patrimoniali.

Le scritture in commento, pur non essendo sottoposte ad alcuna formalità (non è necessario né la bollatura, né la vidimazione), devono essere stampate annualmente entro il termini di stampa del libro giornale, quindi entro il 31 ottobre dell’esercizo successivo a cui si riferiscono.

In considerazione dell’importanza che tali scritture rivestono, Vi invitiamo a voler verificare la corretta stampa dei mastrini, non solo per l’esercizio corrente, ma anche per tutti gli esercizi precedenti.

Rimanendo a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.

Perugia, 7 dicembre 2006

Sinergie Studio Associato

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