IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA
VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, e in particolare l’articolo 95, comma 2, lettera a), in base al quale l’Agenzia deve emanare istruzioni sulle modalità di adempimento degli obblighi di cui all’articolo 22, comma 1, lettera b),
EMANA
l’acclusa Istruzione n. 2009-05 in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
San Marino, 22 maggio 2009
FIRMATO: Il Direttore Nicola Veronesi
ISTRUZIONE
IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
anno 2009 / numero 05
Agenzia di Informazione Finanziaria
Istruzione n. 2009-05 ‘Modalità di adempimento degli obblighi di cui all’articolo 22, comma 1 , lett.b) della Legge 17 giugno 2008 n.92
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MODALITA’ DI ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ARTICOLO 22, COMMA 1, LETTERA b) DELLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92.
Premessa
L’articolo 22, comma 1, lettera b), della Legge 17 giugno 2008 n. 92 prevede che, nell’ambito dell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, i soggetti designati – se necessario – identifichino il titolare effettivo (come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera r) della legge medesima) e adottino misure adeguate al rischio per verificarne l’identità.
Da un punto di vista logico, l’ “identificazione” del titolare effettivo deve essere preceduta dalla sua “individuazione”. Quest’ultima consiste nel selezionare – nell’universo delle persone fisiche – quella o quelle che presentano le caratteristiche stabilite dalla legge, segnatamente dall’articolo 1, comma 1, lettera r) della Legge n. 92/2008.
L’ “identificazione” consiste nella successiva valutazione che consente di associare in modo inequivoco, alla persona fisica astrattamente individuata, “quella” determinata e concreta persona fisica attraverso l’acquisizione della documentazione identificativa ritenuta idonea in base alle specifiche Istruzioni.
Posto che in ogni caso i soggetti designati entrano in contatto con persone fisiche – sia quando il cliente è una persona fisica sia quando è una persona giuridica – ne consegue che l’individuazione è un processo logico necessario, che deve portare a stabilire se il titolare effettivo coincide con il cliente quando quest’ultimo è una persona fisica o se, qualora il cliente sia una persona giuridica, sussista una persona fisica qualificabile come titolare effettivo in base ai criteri indicati dalla legge. Per quanto invece riguarda l’identificazione la legge stabilisce che essa può non essere sempre necessaria.
Con la presente Istruzione si forniscono indicazioni per rendere omogeneo il comportamento dei soggetti designati nell’attività di individuazione e successiva identificazione del titolare effettivo, anche con riferimento ad alcune casistiche particolarmente significative. L’Agenzia si riserva di aggiornare tale casistica in relazione all’esperienza maturata, all’evoluzione delle prassi commerciali, ai mutamenti del contesto internazionale.
Come per tutti gli obblighi di adeguata verifica previsti nell’articolo 22, anche quello in esame prende le mosse dalle informazioni che la clientela ha l’obbligo di fornire in forma scritta sotto la propria responsabilità (cfr. art. 22, comma 2, legge n. 92/2008). I soggetti designati, tuttavia, non devono limitarsi ad una acritica ricezione dei dati e delle informazioni per ritenere soddisfatti i propri adempimenti.
Articolo 1 – Destinatari
Tutti i soggetti designati di cui all’articolo 17, della Legge 17 giugno 2008 n. 92.
Articolo 2 – Definizioni
Ai fini della presente Istruzione valgono le definizioni di cui alla Legge n. 92/2008, con particolare riguardo alla definizione di “titolare effettivo” di cui all’art. 1, comma 1, lettera r).
Articolo 3 – Casi in cui non è necessario verificare l’identità del titolare effettivo.
Tra i casi in cui la verifica dell’identità del titolare effettivo non è necessaria rientrano i seguenti : 1. il cliente persona fisica agisce in nome e per conto proprio e il soggetto designato, sulla base
degli elementi informativi in suo possesso, non ha ragioni di dubitare di ciò; in tal caso, più precisamente, la verifica dell’identità del titolare effettivo è assorbita da quella effettuata in capo al cliente;
2. ricorrono le condizioni previste dalla legge in base alle quali i soggetti designati non sono tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica (articolo 26 della Legge n. 92/2008);
3. il cliente del soggetto designato sammarinese è un ente bancario o finanziario domiciliato in Paesi inclusi nella c.d. white list redatta dai Paesi membri dell’Unione Europea;
4. i soggetti di cui ai precedenti punti 2 e 3 non sono diretti clienti dei soggetti designati ma si interpongono nella catena partecipativa di una società o un ente con o senza personalità giuridica cliente dei soggetti designati sammarinesi;
5. ricorrono le condizioni in base alle quali il soggetto designato può avvalersi dell’adeguata verifica effettuata da soggetti terzi (articolo 29 della Legge n. 92/2008 e Istruzione AIF n.
2009-04).
Articolo 4 – Misure adeguate e commisurate al rischio per verificare l’identità del titolare effettivo.
Per quanto riguarda la documentazione utilizzabile ai fini della verifica dell’identità del cliente i soggetti designati devono fare riferimento a quanto disposto con le specifiche Istruzioni in materia (Istruzione 2008-01 e sue eventuali successive modifiche). Qualora il titolare effettivo, opportunamente individuato, sia fisicamente presente, i soggetti designati potranno acquisire fotocopia del valido documento di identità da lui esibito.
Qualora il titolare effettivo, opportunamente individuato, non sia fisicamente presente, il soggetto designato adotterà, in base alla classificazione del cliente operata ai sensi dell’Istruzione AIF n.2009- 03, le seguenti misure per la verifica dell’identità:
1. in caso di cliente a rischio “Limitato”, sarà sufficiente acquisire direttamente dal cliente copia semplice del documento di identità del titolare effettivo, che dovrà essere prodotta entro tre giorni dalla instaurazione del rapporto o dalla esecuzione dell’operazione;
2. in caso di cliente a rischio “Basso”, la copia semplice del documento di identità del titolare effettivo dovrà essere acquisita contestualmente all’instaurazione del rapporto o al’esecuzione dell’operazione;
3. in caso di cliente a rischio “Medio”, il soggetto designato dovrà acquisire dal cliente, entro tre giorni dalla instaurazione del rapporto o dalla esecuzione dell’operazione, dal cliente copia autenticata da pubblico ufficiale del documento di identità del titolare effettivo, eventualmente accompagnata da traduzione giurata se il documento è redatto in lingua estera. I soggetti designati possono, sotto la propria responsabilità, evitare la traduzione giurata dei documenti in lingua inglese
4. in caso di cliente a rischio “Alto” il soggetto designato dovrà acquisire dal cliente, contestualmente all’instaurazione del rapporto o alla esecuzione dell’operazione, copia autenticata da pubblico ufficiale del documento di identità del titolare effettivo, eventualmente accompagnati da traduzione giurata se redatti in lingua estera.. I soggetti designati possono, sotto la propria responsabilità, evitare la traduzione giurata dei documenti in lingua inglese.
Agenzia di Informazione Finanziaria
Istruzione n. 2009-05 ‘Modalità di adempimento degli obblighi di cui all’articolo 22, comma 1 , lett.b) della Legge 17 giugno 2008 n.92
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Articolo 5 – Individuazione del titolare effettivo in alcuni casi particolari.
a) Società:
l’individuazione del titolare effettivo di una società presuppone che il soggetto designato ricostruisca la catena partecipativa fino al suo vertice, partendo dalle informazioni rese dal legale rappresentante o altra persona munita di specifici poteri. Tali informazioni, dovranno essere vagliate sulla base di documentazione oggettiva (bilanci, certificazioni di enti pubblici, atti notori) e del complesso delle informazioni comunque disponibili, anche in funzione del rischio assegnato al cliente stesso; in particolare, il soggetto designato potrà basarsi sulle sole informazioni rese dal cliente soltanto se quest’ultimo sia stato classificato a rischio “Limitato” in base ai criteri indicati nell’Istruzione AIF n.2009-03. Oltre alla formale titolarità delle azioni o quote partecipative, dovranno essere considerate situazioni che possano indurre a ritenere esistente il superamento della soglia rilevante per effetto di particolari relazioni tra persone fisiche o particolari poteri sulla gestione (es. patti parasociali, vincoli di parentela o derivanti da relazioni d’affari o di finanziamento, potere di nominare uno o più Amministratori, carica di Amministratore unico, ecc.).
A titolo esemplificativo, si consideri il seguente caso:
Cliente: Società A, con i seguenti soci:
B, persona fisica titolare del 4%, C, persona giuridica titolare del 26%, D, persona giuridica titolare del 70%.
Soci di C:
E, persona fisica titolare del 50%, F, persona fisica titolare del 50%.
Soci di D:
G, persona fisica titolare del 50%, H, persona fisica titolare del 40%, I, persona fisica titolare del 10%.
In questo caso, i titolari effettivi saranno individuati nelle persone fisiche G e H che, in base alla presunzione de iure operata dall’articolo 1, lettera r), della Legge n. 92/2008, detengono più del 25%
del capitale della persona giuridica D che detiene il controllo di A.
Sempre con riferimento all’esempio, in assenza di ulteriori elementi quali quelli sopra indicati (patti parasociali, ecc.), la presenza di una persona (socio D) che controlla il cliente e la circostanza che nessuna persona fisica risulta controllare il socio C (titolare di più del 25% del capitale del cliente) escludono l’individuazione di altri titolari effettivi oltre ai suddetti G e H.
Qualora il cliente sia una società di diritto sammarinese istituita in forma anonima i soggetti designati potranno acquisire copia o estremi identificativi del verbale di assemblea redatto ai sensi dell’articolo 44 bis, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47, così come modificato dall’articolo 87 della Legge n. 92/2008.
b) Società di gestione di fondi comuni di investimento:
In linea di principio, i titolari effettivi dovrebbero essere ricercati tra gli investitori che sottoscrivono le quote dei fondi comuni di investimento. Tuttavia, le modalità di funzionamento delle gestioni in monte stabilite dall’ordinamento escludono in capo ai partecipanti ogni potere di gestione sulle operazioni di investimento del fondo, demandato in via esclusiva alla società di gestione sulla base del regolamento di gestione del fondo stesso. Pertanto, i soggetti designati che hanno come cliente una società di gestione di fondi comuni di investimento svolgeranno la ricerca del titolare effettivo nell’ambito della catena partecipativa della società di gestione, che pertanto sarà assimilata a una società ordinaria di cui al punto a).
c) Enti pubblici:
In tutti i casi in cui il cliente è una amministrazione pubblica o un ente o azienda del settore pubblico allargato, non è ravvisabile un “titolare effettivo” e, pertanto, i soggetti designati si limiteranno a verificare l’identità e la legittimazione della persona fisica o delle persone fisiche che concretamente instaurano un rapporto o eseguono una operazione.
d) Stipula ed esecuzione di contratti assicurativi.
L’individuazione del titolare effettivo in relazione a un contratto assicurativo dovrà essere condotta facendo riferimento alla figura del “Beneficiario” del contratto, indipendentemente dalla circostanza che coincida con la figura del “Contraente” o con quella dell’ “Assicurato”.
Articolo 6 – Raccordo con l’Istruzione n. 2009-02 e con disposizioni speciali applicabili alle banche.
Restano fermi gli obblighi stabiliti con l’Istruzione 2009-02 e gli obblighi stabiliti a carico delle banche sammarinesi dal Decreto Legge 14 maggio 2009 n. 65.
Articolo 7 – Entrata in vigore
La presente Istruzione entra in vigore il 1° giugno 2009.
San Marino, 22 maggio 2009