• Non ci sono risultati.

Novità fiscali dell'1 giugno 2012: l'accesso al regime dei minimi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Novità fiscali dell'1 giugno 2012: l'accesso al regime dei minimi"

Copied!
11
0
0

Testo completo

(1)

Novità fiscali dell'1 giugno 2012: l'accesso al regime dei minimi

Pubblicato il 1 giugno 2012

nuovo regime dei minimi: come si accede lo spiega l’Agenzia delle Entrate; rapporto trimestrale sul contenzioso tributario; preavviso di emissione dell’accertamento sintetico: lettera a migliaia di contribuenti; in G.U. il decreto sulla detassazione della produttività; dichiarazione infedele da parte del Commercialista: ne risponde sempre il contribuente; INAIL: coefficienti calcolo rate premi, riaperti i termini per l’invio delle autoliquidazioni 2011; prevenzione e contrasto dell’evasione per l’anno 2012: indirizzi operativi; modalità di versamento dell’IMU da parte dei soggetti non residenti; il DDL in materia fiscale all’esame dei Ministeri dell’Economia e della Giustizia; Dogane:

errata corrige alla Determinazione direttoriale prot. 59739 del 29.05.2012; INPS: proroga degli incentivi all’occupazione previsti in via sperimentale; professioni: a giugno la mediazione con i Commercialisti é gratuita; un centro unificato di prenotazione dedicato ai Commercialisti presso l’Agenzia delle Entrate; altre novità dal CNDCEC

Indice:

1) Nuovo regime dei minimi: come si accede lo spiega l’Agenzia delle Entrate 2) Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario

3) Preavviso di emissione dell’accertamento sintetico: lettera a migliaia di contribuenti

4) In G.U. il decreto sulla detassazione della produttività

5) Dichiarazione infedele da parte del Commercialista: ne risponde sempre il contribuente

6) Inail: coefficienti calcolo rate premi

7) Inail: riaperti i termini per l’invio delle autoliquidazioni 2011

8) Prevenzione e contrasto dell’evasione per l’anno 2012: indirizzi operativi 9) Modalità di versamento dell’IMU da parte dei soggetti non residenti

10) Il DDL in materia fiscale all’esame dei Ministeri dell’Economia e della Giustizia 11) Dogane: errata corrige alla Determinazione direttoriale prot. 59739 del 29.05.2012 12) Inps: proroga degli incentivi all’occupazione previsti in via sperimentale

13) Professioni: a giugno la mediazione con i Commercialisti é gratuita

14) Un centro unificato di prenotazione dedicato ai Commercialisti presso l’Agenzia delle Entrate

15) Altre novità dal CNDCEC

1) Nuovo regime dei minimi: come si accede lo spiega l’Agenzia delle Entrate Regime fiscale di vantaggio: Tutte le novità nella circolare dell’Agenzia delle Entrate.

(2)

Di rilievo l’affermazione per cui i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2012 e, in attesa del documento di prassi, hanno aperto la partita IVA senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dei dati entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, senza applicazione di alcuna sanzione per il ritardo.

Il lavoratore che inizia un’attività e ritiene di poter accedere ai “superminimi” deve darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività tramite il modello AA9.

Chi può entrare nel nuovo regime fiscale di vantaggio, per quanto tempo e quali sono le regole per poter usufruire dell’imposta sostitutiva del 5% e delle semplificazioni fiscali dedicate a giovani imprenditori e lavoratori in mobilità. Sono solo alcuni dei punti illustrati dalla circolare n. 17/E del 30.05.2012, con cui l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla disciplina di vantaggio introdotta dalla manovra correttiva (D.L. n. 98/2011) che ha assorbito i “vecchi minimi” sostenendo l’iniziativa imprenditoriale dei giovani e di chi ha perso il lavoro.

Il nuovo regime agevolato si applica solo per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi. Coloro che allo scadere del quinquennio non hanno ancora compiuto trentacinque anni possono, invece, prolungare la disciplina di vantaggio fino al trentacinquesimo compleanno e fino a conclusione dell’anno.

Ecco i “nuovi minimi”

Dal 01.01.2012 il nuovo regime agevolato si applica ai contribuenti che iniziano una nuova attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa dopo il 31.12.2007.

A tal fine, per determinare l’inizio di una nuova attività bisogna considerarne l’esercizio effettivo.

Quindi, non basta aprire semplicemente la partita Iva, ma ciò che rileva è l’esecuzione di operazioni Iva attive e passive dirette all’esecuzione dell’attività

caratteristica.

Uno dei limiti all’accesso al regime è rappresentato dal fatto che nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non bisogna aver svolto attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Altra condizione da rispettare per poter entrare nel regime di vantaggio è fissata in chiave antielusiva e prevede che l’attività intrapresa non si limiti a proseguire quella svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Questo limite non opera nel caso in cui il contribuente abbia perso il lavoro o sia in mobilità per cause indipendenti dalla sua volontà.

Resta fermo che le forme di lavoro precario, come ad esempio i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato, non precludono l’accesso al regime, considerata la loro marginalità economica e sociale.

Il requisito della marginalità sussiste se il lavoro precario è svolto per un periodo di tempo che

(3)

non supera la metà del triennio precedente l’inizio dell’attività.

Come accedere al regime

Si considerano aderenti al regime i contribuenti che hanno iniziato un’attività d’impresa, arte o professione dal 01.01.2012 e, presentando la dichiarazione di inizio attività, hanno barrato la casella relativa al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Coloro che, invece, hanno iniziato l’attività nel 2012 e hanno aperto la partita Iva, senza effettuare alcuna comunicazione, possono presentare la dichiarazione di variazione dati entro 60 giorni dall’emanazione di questa circolare.

Chi ha iniziato l’attività dopo il 31.12.2007 e vuole passare, dal 01.01.2012 al regime fiscale di vantaggio, per il periodo precedente non è tenuto ad alcun specifico adempimento se, fino al 31.12.2011, ha applicato il regime dei minimi.

Chi, invece, applicava il regime ordinario, deve presentare il quadro VO della dichiarazione Iva insieme a quella dei redditi, senza ulteriori adempimenti.

Nel caso in cui, invece, i contribuenti avessero applicato fino al 31.12.2011 il regime fiscale delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (Legge n. 388/2000) per la revoca dell’opzione basta solo presentare la dichiarazione di variazione dati.

Il regime di favore fiscale

Il quanto dovuto all’Erario è il grande vantaggio di questo nuovo regime fiscale.

Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, regionali e comunali, nella vantaggiosissima misura del 5%, anziché il 20% com’era per l’ex regime dei minimi.

La norma, infatti, è stata pensata proprio per favorire, nonché incentivare la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro e anche per consolidare attività svolte in forma occasionale o precaria. Per il versamento degli acconti e del saldo dell’imposta sostitutiva, tramite F24, sono stati istituiti appositi codici tributo (risoluzione n. 52/E del 25.05.2012).

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22.12.2011, prevede, inoltre, che data l’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, i ricavi e i compensi percepiti non siano soggetti a ritenuta d’acconto.

Ulteriori vantaggi

Semplificazioni degli adempimenti contabili e fiscali sono gli ulteriori benefici per coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio.

In particolare, il citato provvedimento ha disposto, tra gli altri, l’esonero dall’obbligo di:

(4)

– liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto, comprese la comunicazione annuale e la dichiarazione Iva;

– tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal Dpr n. 633/1972 e dal D.p.r.

n. 600/1973;

– versamento e dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive (Irap);

– comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli studi di settore, dal momento che non sono soggetti né agli studi né ai parametri;

– comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva prevista dal cd.

Spesometro;

– comunicazione delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, cd. comunicazione operazioni “black list”.

2) Rapporto trimestrale sul contenzioso tributario

Dal 31.05.2012 é da disponibile on line, sul sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it), il“Rapporto trimestrale sull’andamento del contenzioso tributario”.

La nuova pubblicazione fornisce il monitoraggio costante sui flussi dei ricorsi presentati e dei ricorsi definiti nonché il confronto con i dati relativi ai corrispondenti periodi degli anni precedenti.

Le informazioni pubblicate, entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento, presentano i dati statistici relativi ai flussi in entrata (ricorsi presentati) ed in uscita (ricorsi definiti) suddivisi per ente impositore, natura del contribuente e valore della controversia.

(Dipartimento delle Finanze, Direzione Comunicazione Istituzionale della Fiscalità, comunicato del 31.05.2012)

3) Preavviso di emissione dell’accertamento sintetico: lettera a migliaia di contribuenti

In questi giorni migliaia di contribuenti stanno ricevendo dall’Agenzia delle entrate una comunicazione in cui si evidenza un’anomalia tra quanto dichiarato per il 2010 e le informazioni inserite nella banca dati dell’anagrafe tributaria. Come si legge si tratta di una lettera con finalità informativa.

In tal modo, l’Agenzia delle entrate intende avvisare i contribuenti che a causa di incongruenze tra redditi accertati e dichiarati corrono poi il rischio di ricevere un avviso di accertamento sintetico. Rimane loro ancora la possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso, le

(5)

lettere vengono, infatti, inviate con posta ordinaria e ciò, quindi, non è di ostacolo alla chance di ravvedersi.

Se, invece, il contribuente non ha nulla da nascondere, deve, tuttavia, cominciare a ricercare tutti i documenti probatori utili per testimoniare che ad es. l’immobile acquistato nel 2010, senza averne annualmente i redditi necessari, è stato donato da un proprio familiare, od altro ancora.

4) In G.U. il decreto sulla detassazione della produttività Detassazione entro il limite complessivo di 2.500 euro lordi.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 125 del 30.05.2012) il Decreto 23.03.2012 sulla detassazione della produttività:

Prorogate al 31.12.2012 le misure sperimentali relative agli incrementi della produttività del lavoro (attuata l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% per l’anno 2012).

La proroga per il 2012 è prevista entro il limite di 2.500 euro lordi solamente per il settore privato e per i titolari di lavoro dipendente non superiore nel 2011 a 30mila euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno alla stessa imposta sostitutiva. L’oggetto della detassazione non cambia rispetto al passato.

In particolare, il Decreto ha fissato i requisiti reddituali:

– l’imponibile assoggettabile ad imposta sostitutiva per l’anno 2012 sarà pari a 2.500,00 euro;

– il reddito da lavoro dipendente relativo all’anno 2011, dovrà essere stato pari ad un importo massimo di 30.000,00 euro.

Scendono, quindi, da 6mila a 2.500 euro gli importi massimi assoggettabili, per l’anno 2012, all’imposta sostitutiva.

Lo stesso decreto contiene anche un taglio al limite massimo di reddito annuo, relativo al 2011, oltre il quale i lavoratori dipendenti non possono accedere alla detassazione. Scende, infatti, da 40mila a 30mila euro questa soglia massima di reddito. I valori contenuti nel decreto per l’anno 2012 riducono di molto la platea degli aventi diritto. La decisione si pone in controtendenza rispetto alla volontà di incentivare il salario di produttività.

5) Dichiarazione infedele da parte del Commercialista: ne risponde sempre il contribuente

Il contribuente è sempre responsabile per la dichiarazione infedele. Il professionista rischia una condanna penale mentre il suo cliente (contribuente) è tenuto a corrispondere la maggiore

(6)

imposta e a pagare pure gli interessi legali.

Per le sanzioni opera invece l’esimente contenuta nello statuto del contribuente.

Nel caso di specie è stata esaminata la vicenda di un piccolo imprenditore milanese che si era mal affidato a un professionista per presentare la dichiarazione dei redditi.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 8630 del 30.05.2012)

6) Inail: coefficienti calcolo rate premi

L’Inail, con nota protocollo n. 3304/2012, ha rettificato i coefficienti di calcolo delle rate dei premi relativi all’autoliquidazione in scadenza al 18 giugno (nuove Pat).

I coefficienti per la determinazione degli interessi da calcolare per la seconda e terza rata del premio di autoliquidazione:

0,0058353per la rata in scadenza al 16.08.2012;

0,0149345per la rata in scadenza al 16.11.2012.

Lo rende noto un comunicato del Consulenti del Lavoro del 31.05.2012 pubblicato sul proprio sito web nazionale.

7) Inail: riaperti i termini per l’invio delle autoliquidazioni 2011

Entro il 18 giugno è ancora possibile inviare i salari. Chi non ha rispettato il termine ordinario del 16 marzo può mettersi in regola provvedendo alla comunicazione delle retribuzioni erogate nel 2011, in via telematica, entro il prossimo 18 giugno, evitando così il rischio di una sanzione amministrativa di 770 euro. Lo stabilisce l’Inail nella nota protocollo n. 3341/2012.

Dal 25 maggio al 18 giugno 2012 sono disponibili su Punto Cliente i servizi:

Invio telematico della dichiarazione salari AL.P.I. online.

I datori di lavoro che non hanno provveduto all’invio delle dichiarazioni entro il 17 marzo possono, in via del tutto eccezionale, inviarle entro il 18 giugno.

Lo rende noto un comunicato del Consulenti del Lavoro del 31.05.2012 pubblicato sul proprio sito web nazionale.

8) Prevenzione e contrasto dell’evasione per l’anno 2012: indirizzi operativi

Recupero dell’evasione 2012, ecco su chi punta il Radar del Fisco: Tutoraggio allargato sui big e

(7)

mappa del rischio per le medie imprese.

Più di tremila grandi contribuenti sotto tutoraggio, piani d’azione mirati su almeno un quinto delle medie imprese grazie a risk analysis “localizzate”, controlli sempre più selettivi su piccole attività e lavoratori autonomi, con l’aiuto determinante delle indagini finanziarie.

Il tutto improntato a una puntuale selezione delle posizioni a maggior rischio di evasione, così da cogliere direttamente nel segno e impedire il ripetersi di comportamenti evasivi.

Sono queste le principali linee guida del percorso antievasione ideato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 18/E del 31.05.2012, che detta le strategie dei controlli fiscali messi in campo per quest’anno.

Aumentano le grandi imprese che finiscono sotto tutoraggio. Sono più di 3mila e 200 i contribuenti di grossa taglia esercenti attività di impresa costantemente monitorati dal Fisco, oltre mille in più rispetto ai 2mila dello scorso anno. L’intento è quello di non abbassare la guardia su questa significativa platea di contribuenti, così da individuare in tempo utile fattori di rischio come, ad es., una pianificazione fiscale aggressiva, politiche di utilizzo strumentale delle perdite fiscali o forme di arbitraggio basate sullo sfruttamento di strumenti finanziari complessi.

Gli 007 del Fisco, nello stilare apposite schede di rischio che indicano il livello di

pericolosità di questi contribuenti, tengono conto positivamente dei comportamenti che ne attestano la propensione a costruire un rapporto di collaborazione con l’Agenzia, in un’ottica di trasparenza e fiducia.

Medie imprese nel Radar del Fisco

Il piano d’intervento sui “medi” riguarda per il 2012 almeno un quinto delle imprese e si realizza grazie alla sinergia con la Guardia di Finanza, basandosi su analisi di rischio ben calate nel territorio e nelle realtà locali.

La strategia messa in atto nei controlli prevede una mappatura dettagliata delle imprese presenti in ogni provincia con l’aiuto di Radar, apposito applicativo a disposizione degli agenti del Fisco. L’obiettivo è stilare dei risk score in base a precisi indici di pericolosità come, ad es., l’assenza di controlli negli ultimi quattro anni, la presenza di perdite sistemiche o di redditività, su almeno due anni, molto più bassa rispetto alla media della categoria economica, così come il rischio di evasione in materia Iva.

Imprese minori e lavoratori autonomi, spinta alle indagini finanziarie La strategia per contrastare e prevenire l’evasione delle imprese di minori dimensioni e dei lavoratori autonomi punta soprattutto ad intercettare i corrispettivi non registrati mediante le indagini finanziarie, il ricorso alle quali è previsto in continuo aumento, fino a interessare nel prossimo futuro la maggior parte dei controlli su questa platea di contribuenti.

A fronte di una stabilizzazione del numero dei controlli si affinano sempre più gli strumenti di selezione a disposizione dell’Agenzia che consentono di indirizzare i controlli sui contribuenti a maggior rischio di evasione (Serpico, Interseco, Pandora, Liste selettive).

(8)

Persone fisiche ad “alto potenziale contributivo” nel mirino

Per i controlli sulle persone fisiche, le analisi di rischio degli agenti del Fisco puntano, da quest’anno, sui soggetti ad alta capacità contributiva presenti in ciascuna provincia, ossia coloro che possiedono un patrimonio mobiliare e immobiliare che supera i 5 milioni di euro.

L’accertamento sintetico si conferma al centro della strategia di contrasto all’evasione e comincerà ad essere effettuato in base alle nuove disposizioni in materia introdotte dal D.L. n.

78/2010, che si applicano per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2009.

9) Modalità di versamento dell’IMU da parte dei soggetti non residenti

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18.05.2012.

Per le modalità di pagamento il MEF rinvia a quanto chiarito dalla citata circolare al paragrafo 10. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

– per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto;

– per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

– il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

– la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;

– l’annualità di riferimento;

– l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate. Se il contribuente, per l’abitazione principale, sceglie di pagare l’IMU in tre rate deve indicare se si tratta di “Prima rata”, “Seconda rata” o “Saldo”.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicato del 31.05.2012)

(9)

10) Il DDL in materia fiscale all’esame dei Ministeri dell’Economia e della Giustizia Il testo del DDL in materia fiscale è attualmente all’esame dei competenti uffici dei ministeri dell’Economia e della Giustizia che stanno lavorando a una soluzione comune sui principi della delega. Lo rende noto un comunicato congiunto dei due dicasteri in riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta in proposito dal Quirinale.

(Ministero dell’Economia e delle Finanze, comunicato stampa n. 69 del 31.05.2012)

11) Dogane: errata corrige alla Determinazione direttoriale prot. 59739 del 29.05.2012

All’art. 1 della Determinazione direttoriale prot. 59739 del 29 maggio 2012 le parole “relativi all’anno 2012” sono soppresse.

(Agenzia delle Dogane, nota n. 68448/RU del 31.05.2012)

12) Inps: proroga degli incentivi all’occupazione previsti in via sperimentale

La Legge n. 220 del 13.12.2010 ha prorogato per l’anno 2011 gli incentivi previsti dalla Legge n.

191 del 23.12.2009, per l’assunzione di lavoratori disoccupati, che versino in situazioni particolari.

Nella Gazzetta ufficiale n. 52 del 02.03.2012 è stato pubblicato il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 62509 del 31.10.2011, che ha specificato le modalità di attuazione delle disposizioni di legge per l’anno 2011.

In tale contesto è intervenuto l’Inps, con la circolare n. 76 del 31.05.2012 che ne ha illustrato i contenuti.

13) Professioni: a giugno la mediazione con i Commercialisti é gratuita

Controversie in materia di condominio, incidenti stradali, successioni ereditarie, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari?

Da oggi e per tutto il mese di giugno sarà possibile risolverle senza alcun costo grazie alla mediazione fornita gratuitamente dai commercialisti italiani.

Unica spesa i quaranta euro dovuti per le spese di segreteria. Un risparmio consistente per quanti vorranno avvalersi dell’offerta, dal momento che i costi medi di una mediazione si aggirano attorno ai 1500 euro.

All’iniziativa aderiscono 35 organismi di mediazione della categoria, presenti, da Nord a Sud,

(10)

sull’intero territorio nazionale, il cui elenco completo è pubblicato sul sito della Fondazione ADR Commercialisti (www.adrcommercialisti.it).

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, comunicato stampa del 31.05.2012)

14) Un centro unificato di prenotazione dedicato ai Commercialisti presso l’Agenzia delle Entrate

Consiglio nazionale dei Commercialisti e Agenzia delle Entrate stanno definendo un accordo quadro nazionale avente per oggetto la creazione di un CUP (Centro Unificato di prenotazione) Professionisti, che affiancherà il CUP già operante per tutti i contribuenti.

Grazie al CUP Professionisti, per i commercialisti italiani diventerà più agevole ottenere in tempi rapidi appuntamenti presso gli sportelli dell’Agenzia nonché prenotarli per un numero multiplo di pratiche invece che per una soltanto. La notizia è stata confermata anche dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, nel corso del suo intervento all’Assemblea 2012 dei commercialisti.

(Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, comunicato stampa del 30.05.2012)

15) Altre novità dal CNDCEC

Queste si seguito sono le altre novità pubblicate in questi giorni dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti sul proprio sito internet:

– La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale. Si tratta di un documento Studi e Ricerche (delle Commissioni di Studio) Funzioni giudiziarie;

– Consultazione ed estrazione di indirizzi PEC dei professionisti di cui all’art. 6, comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);

– Commercialisti, restituire dignità ai controlli societari: “E’ tempo di restituire dignità, ragionevolezza e razionalità alla disciplina dei controlli societari, dopo la ferità inferta lo scorso novembre 2011 dalla legge di stabilità, in un contesto politico di assoluta confusione, ma anche dopo l’incomprensibile scelta di perseverare nell’equivoco”;

– Spending review: Commercialisti, istituire agenzia delle uscite: “Per una vera spending review, capace di raggiungere gli obiettivi di alcune decine di miliardi di risparmi che sono oggi imprescindibili, ma soprattutto capace di mantenerli nel tempo, non bastano gruppi di lavoro a termine con compiti meramente ricognitivi ed illustrativi: serve una task force permanente dotata di adeguati poteri ispettivi e sanzionatori; serve un’Agenzia delle uscite”;

– Crediti alle imprese, dalla riduzione dei tempi di pagamento benefici per 5 miliardi: Dalla

(11)

riduzione dei tempi di pagamento da parte della Pubblica amministrazione deriverebbero benefici per le imprese italiane quantificabili in 5 miliardi di euro.

Vincenzo D’Andò

Copyright © 2022 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Riferimenti

Documenti correlati

Il citato comma 104 stabilisce che il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dei soggetti rientranti nel regime in esame “è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei

• l’accesso al nuovo regime semplificato degli ex minimi (regime naturale nel caso si continuino a rispettare le condizioni previste dalla Finanziaria 2008);.. • regime ordinario se

Dal 25.05.2012 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate è disponibile (soltanto) la versione beta di Gerico 2012.. Il prodotto software GERICO 2012 versione beta del

In effetti ci potrebbe essere il caso di un contribuente che aprendo la partita IVA nel mese di novembre 2011 come regime delle nuove iniziative, in caso di

Tutti diritti riservati, non riprodurre o utilizzare per fini diversi dallo studio del master Il Consulente in arte.. L’oggetto

Rientrano, pertanto, nel nuovo regime anche i lavoratori dipendenti che, a causa della crisi economica, sono stati costretti ad aprire la partita IVA per svolgere la stessa

 le controversie concluse con esito completamente favorevole al Contribuente sono il 26,62% del totale e il loro valore economico è pari a 576,24 mln di euro, corrispondente

Integrazione della fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori d'imposta, con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e