Il brevetto per invenzione
A.A. 2017-18 Diritto e Brevettabilità
Art. 45 CPI
• L’elenco delle invenzioni non brevettabili è TASSATIVO (non solo esemplificativo), quindi l’elenco è completo.
• ART. 45, COMMA 2: SI TRATTA DI PURE SCOPERTE, cioè di scoperte TEORICHE, come tali non brevettabili IN
ASSOLUTO, perché non rispondono a uno scopo pratico.
• ART. 45, COMMA 4: si tratta di invenzioni che in astratto
sarebbero brevettabili, ma che si vuole – per ragioni etiche
e di politica del diritto – che non lo siano (quindi in questo
caso, a differenza del caso del comma 2, si tratta di
ECCEZIONI AL PRINCIPIO DI BREVETTABILITA’.
Diritto morale sull’invenzione
• ARTICOLO 62 CODICE DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE
• L’inventore ha il diritto ad essere riconosciuto come CREATORE dell’invenzione.
• Il diritto morale sull’invenzione è PERPETUO, non è vendibile e non si trasmette agli eredi; l’inventore non puo’ rinunciare a questo diritto.
• Il diritto morale sull’invenzione non si estingue con la morte
dell’inventore: gli eredi dell’inventore (coniuge, figli, parenti fino al quarto grado) possono difendere questo diritto attraverso la legge.
• E’ un DIRITTO NON PATRIMONIALE, paragonato ai così detti
«DIRITTI DELLA PERSONALITA’» (diritto al nome e allo pseudonimo, diritto all’onore, alla riservatezza, all’integrità fisica ecc.).
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Diritti patrimoniali sull’invenzione
• Il brevetto per invenzione assicura il DIRITTO DELL’INVENTORE ALL’ESCLUSIVA SULLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLA INVENZIONE (cosi’ come il diritto a cedere sia a titolo definitivo (vendita) sia a titolo temporaneo (contratto di licenza) il diritto allo sfruttamento economico.
• quindi BREVETTO = DIRITTI PATRIMONALI SULL’INVENZIONE)
• IL BREVETTO CREA UN MONOPOLIO A TEMPO DETERMINATO SULL’INVENZIONE.
• TRADE-OFF tra interesse dell’inventore a sfruttare l’invenzione e interesse della collettività ad appropriarsi dell’invenzione.
Il brevetto per invenzione
• Il brevetto ha una durata LIMITATA E PRESTABILITA (di norma 20 anni): questa durata rappresenta IL PUNTO DI EQUILIBRIO TRA INTERESSI CONTRAPPOSTI, CIOE’
QUELLO DELL’INVENTORE E QUELLO DELLA COLLETTIVITA’ AD APPROPRIARSI DELL’INVENZIONE.
• In venti anni SI PRESUME che l’inventore remuneri l’attività inventiva (che deve essere comunque incoraggiata).
• Dopo 20 anni interviene l’ESAURIMENTO DEL BREVETTO: TUTTI POTRANNO RIPRODURRE E VENDERE L’INVENZIONE.
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Il brevetto per invenzione
• PARADOSSO:
• BREVETTO VERSUS LIBERO MERCATO.
• IL BREVETTO CREA UN MONOPOLIO E IL MONOPOLIO OSTACOLA LA LIBERA
CONCORRENZA, NELLE ATTIVITA’
IMPRENDITORIALI E NELLA RICERCA APPLICATA.
• C’E’ UN’ALTERNATIVA AL BREVETTO: TENERE IL SEGRETO SULL’INVENZIONE (v. segreto
industriale).
INVENZIONE SEGRETA (non brevettata)
• VANTAGGI PER L’INVENTORE: il segreto potrebbe durare in eterno (mentre il brevetto – e l’esclusiva che garantisce – sono a
termine).
• SVANTAGGI: se il segreto viene rubato, o pre-divulgato, qualcun altro può appropriarsi dell’invenzione.
• Il segreto è efficace se si tratta di invenzioni di procedimento o di processo produttivo (organizzative), non accessibili da chi e’
esterno all’azienda o alla struttura di ricerca (MA ANCHE QUI IL FURTO NON E’ ESCLUSO).
• Per le «invenzioni di prodotto» (o di nuove componenti di un prodotto) invece il segreto non è efficace perché quando si mette in vendita l’invenzione segreta, spesso è facile o comunque possibile che chi acquista possa smontare e poi copiare l’invenzione
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Requisiti di brevettabilità
• art. 51 C.P.I.
• La domanda deve essere in ogni caso accompagnata da una sufficiente descrizione del brevetto (ivi compresi i disegni necessari a illustrare l’invenzione).
• L’invenzione deve essere RIPRODUCIBILE per un numero
potenzialmente illimitato di volte (l’invenzione casuale della quale l’inventore non controlla il procedimento, e che non è in grado di RIPETERE, non sarà mai brevettata).
• UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI: analisi dei requisiti
di brevettabilità dell’invenzione, decisione sulla domanda di
brevetto che è stata depositata.
Requisiti di brevettabilità
• Art. 46 C.P.I.
• NOVITA’.
• - Implica una analisi delle anteriorità; le anteriorità sono OPPONIBILI.
• Un giudizio di «non ovvieta’» dell’invenzione.
• Implica che non ci sia stata una PRE- DIVULGAZIONE
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Requisiti di brevettabilità
• Art. 47 C.P.I.
• Che cosa compromette il requisito della novità (e quindi impedisce la brevettazione)?
• Le ANTERIORITA’ DISTRUTTIVE possono trovarsi in Italia o all’estero.
• Sono comprese le DOMANDE DI BREVETTO GIA’ DEPOSITATE all’ufficio brevetti anche se il brevetto non è stato ancora concesso.
• La PRE-DIVULGAZIONE può essere volontaria involontaria: non c’è pre-divulgazione se l’invenzione è comunicata a una ristretta cerchia di addetti ai lavori, tenuti al vincolo del segreto.
• Una pubblicazione scientifica, un’intervista, una presentazione a un convegno o workshop sono tutte forme di pre-divulgazione.
Requisiti di brevettabilità
• Art. 48 C.P.I.
• ORIGINALITÀ.
• L’invenzione è originale se per una PRSONA ESPERTA DEL RAMO non appare compresa nello STATO DELLA TECNICA ad una PERSONA ESPERTA DEL RAMO.
• Lo «stato della tecnica» ,quindi, come insieme di conoscenze degli addetti ai lavori
• Originalità per struttura (invenzioni meccaniche)
• Originalità per funzione (invenzioni chimiche).
• E’ l’aspetto più difficile da accertare per gli uffici brevetti.
• Implica un modello di «persona esperta del ramo» cui fare riferimento, che è tarata sul territorio nazionale se si tratta di brevetto nazionale, sul territorio europeo/internazionale negli altri casi.
• Giudizio di NON EVIDENZA
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Requisiti di brevettabilità
Art. 49 C.P.I.
• INDUSTRIALITA’.
• Vedere Convenzione di Unione di Parigi: concetto ampio di applicazione industriale (comprende l’applicazione a un processo produttivo industriale o agricolo e tutti i servizi).
• INDUSTRIALITA’ E «UTILITA’»: l’industrialità
implica un giudizio di utilità dell’invenzione.
Requisiti di brevettabilità
• Art. 50 C.P.I.
LICEITA’
• E’ UN REQUISITO «LIMITE»: è ALQUANTO DIFFICILE CHE L’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI NON SI ACCORGA CHE L’INVENZIONE PER CUI SI CHIEDE IL BREVETTO E’ CONTRARIA ALLA LEGGE, ALL’ORDINE PUBBLICO O AL BUON COSTUME (perché se è illecita sarà anche vietata da una legge o da un provvedimento amministrativo).
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Diritto a richiedere il brevetto
• INVENTORE PERSONA FISICA.
• Più CO-INVENTORI: ART. 6 C.P.I.: caso dell’invenzione di gruppo (segue le regole della comunione).
• La procedura di brevettazione può essere intrapresa e seguita da uno qualsiasi dei co-inventori nell’interesse di tutti.
• Spese di brevettazione: art. 227, comma 7, C.P.I.
• La tassa è annuale e il pagamento è anticipato (o al massimo deve essere effettuato entro i sei mesi successivi alla scadenza
dell’annualità con l’aggiunta degli interessi di mora (determinati con decreto del ministero sviluppo economico (MISE) d’intesa con il
MEF.