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Il brevetto per invenzione. A.A Diritto e Brevettabilità M. Cossu

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Il brevetto per invenzione

A.A. 2017-18 Diritto e Brevettabilità

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Art. 45 CPI

• L’elenco delle invenzioni non brevettabili è TASSATIVO (non solo esemplificativo), quindi l’elenco è completo.

• ART. 45, COMMA 2: SI TRATTA DI PURE SCOPERTE, cioè di scoperte TEORICHE, come tali non brevettabili IN

ASSOLUTO, perché non rispondono a uno scopo pratico.

• ART. 45, COMMA 4: si tratta di invenzioni che in astratto

sarebbero brevettabili, ma che si vuole – per ragioni etiche

e di politica del diritto – che non lo siano (quindi in questo

caso, a differenza del caso del comma 2, si tratta di

ECCEZIONI AL PRINCIPIO DI BREVETTABILITA’.

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Diritto morale sull’invenzione

• ARTICOLO 62 CODICE DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE

• L’inventore ha il diritto ad essere riconosciuto come CREATORE dell’invenzione.

• Il diritto morale sull’invenzione è PERPETUO, non è vendibile e non si trasmette agli eredi; l’inventore non puo’ rinunciare a questo diritto.

• Il diritto morale sull’invenzione non si estingue con la morte

dell’inventore: gli eredi dell’inventore (coniuge, figli, parenti fino al quarto grado) possono difendere questo diritto attraverso la legge.

• E’ un DIRITTO NON PATRIMONIALE, paragonato ai così detti

«DIRITTI DELLA PERSONALITA’» (diritto al nome e allo pseudonimo, diritto all’onore, alla riservatezza, all’integrità fisica ecc.).

A.A. 2017-18 Diritto e Brevettabilità

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Diritti patrimoniali sull’invenzione

• Il brevetto per invenzione assicura il DIRITTO DELL’INVENTORE ALL’ESCLUSIVA SULLO SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLA INVENZIONE (cosi’ come il diritto a cedere sia a titolo definitivo (vendita) sia a titolo temporaneo (contratto di licenza) il diritto allo sfruttamento economico.

• quindi BREVETTO = DIRITTI PATRIMONALI SULL’INVENZIONE)

• IL BREVETTO CREA UN MONOPOLIO A TEMPO DETERMINATO SULL’INVENZIONE.

• TRADE-OFF tra interesse dell’inventore a sfruttare l’invenzione e interesse della collettività ad appropriarsi dell’invenzione.

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Il brevetto per invenzione

• Il brevetto ha una durata LIMITATA E PRESTABILITA (di norma 20 anni): questa durata rappresenta IL PUNTO DI EQUILIBRIO TRA INTERESSI CONTRAPPOSTI, CIOE’

QUELLO DELL’INVENTORE E QUELLO DELLA COLLETTIVITA’ AD APPROPRIARSI DELL’INVENZIONE.

• In venti anni SI PRESUME che l’inventore remuneri l’attività inventiva (che deve essere comunque incoraggiata).

• Dopo 20 anni interviene l’ESAURIMENTO DEL BREVETTO: TUTTI POTRANNO RIPRODURRE E VENDERE L’INVENZIONE.

A.A. 2017-18 Diritto e Brevettabilità

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Il brevetto per invenzione

• PARADOSSO:

• BREVETTO VERSUS LIBERO MERCATO.

• IL BREVETTO CREA UN MONOPOLIO E IL MONOPOLIO OSTACOLA LA LIBERA

CONCORRENZA, NELLE ATTIVITA’

IMPRENDITORIALI E NELLA RICERCA APPLICATA.

• C’E’ UN’ALTERNATIVA AL BREVETTO: TENERE IL SEGRETO SULL’INVENZIONE (v. segreto

industriale).

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INVENZIONE SEGRETA (non brevettata)

• VANTAGGI PER L’INVENTORE: il segreto potrebbe durare in eterno (mentre il brevetto – e l’esclusiva che garantisce – sono a

termine).

• SVANTAGGI: se il segreto viene rubato, o pre-divulgato, qualcun altro può appropriarsi dell’invenzione.

• Il segreto è efficace se si tratta di invenzioni di procedimento o di processo produttivo (organizzative), non accessibili da chi e’

esterno all’azienda o alla struttura di ricerca (MA ANCHE QUI IL FURTO NON E’ ESCLUSO).

• Per le «invenzioni di prodotto» (o di nuove componenti di un prodotto) invece il segreto non è efficace perché quando si mette in vendita l’invenzione segreta, spesso è facile o comunque possibile che chi acquista possa smontare e poi copiare l’invenzione

A.A. 2017-18 Diritto e Brevettabilità

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Requisiti di brevettabilità

• art. 51 C.P.I.

• La domanda deve essere in ogni caso accompagnata da una sufficiente descrizione del brevetto (ivi compresi i disegni necessari a illustrare l’invenzione).

• L’invenzione deve essere RIPRODUCIBILE per un numero

potenzialmente illimitato di volte (l’invenzione casuale della quale l’inventore non controlla il procedimento, e che non è in grado di RIPETERE, non sarà mai brevettata).

• UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI: analisi dei requisiti

di brevettabilità dell’invenzione, decisione sulla domanda di

brevetto che è stata depositata.

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Requisiti di brevettabilità

• Art. 46 C.P.I.

• NOVITA’.

• - Implica una analisi delle anteriorità; le anteriorità sono OPPONIBILI.

• Un giudizio di «non ovvieta’» dell’invenzione.

• Implica che non ci sia stata una PRE- DIVULGAZIONE

A.A. 2017-18 Diritto e Brevettabilità

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Requisiti di brevettabilità

• Art. 47 C.P.I.

• Che cosa compromette il requisito della novità (e quindi impedisce la brevettazione)?

• Le ANTERIORITA’ DISTRUTTIVE possono trovarsi in Italia o all’estero.

• Sono comprese le DOMANDE DI BREVETTO GIA’ DEPOSITATE all’ufficio brevetti anche se il brevetto non è stato ancora concesso.

• La PRE-DIVULGAZIONE può essere volontaria involontaria: non c’è pre-divulgazione se l’invenzione è comunicata a una ristretta cerchia di addetti ai lavori, tenuti al vincolo del segreto.

• Una pubblicazione scientifica, un’intervista, una presentazione a un convegno o workshop sono tutte forme di pre-divulgazione.

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Requisiti di brevettabilità

• Art. 48 C.P.I.

• ORIGINALITÀ.

• L’invenzione è originale se per una PRSONA ESPERTA DEL RAMO non appare compresa nello STATO DELLA TECNICA ad una PERSONA ESPERTA DEL RAMO.

• Lo «stato della tecnica» ,quindi, come insieme di conoscenze degli addetti ai lavori

• Originalità per struttura (invenzioni meccaniche)

• Originalità per funzione (invenzioni chimiche).

• E’ l’aspetto più difficile da accertare per gli uffici brevetti.

• Implica un modello di «persona esperta del ramo» cui fare riferimento, che è tarata sul territorio nazionale se si tratta di brevetto nazionale, sul territorio europeo/internazionale negli altri casi.

• Giudizio di NON EVIDENZA

A.A. 2017-18 Diritto e Brevettabilità

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Requisiti di brevettabilità

Art. 49 C.P.I.

• INDUSTRIALITA’.

• Vedere Convenzione di Unione di Parigi: concetto ampio di applicazione industriale (comprende l’applicazione a un processo produttivo industriale o agricolo e tutti i servizi).

• INDUSTRIALITA’ E «UTILITA’»: l’industrialità

implica un giudizio di utilità dell’invenzione.

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Requisiti di brevettabilità

• Art. 50 C.P.I.

LICEITA’

• E’ UN REQUISITO «LIMITE»: è ALQUANTO DIFFICILE CHE L’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI NON SI ACCORGA CHE L’INVENZIONE PER CUI SI CHIEDE IL BREVETTO E’ CONTRARIA ALLA LEGGE, ALL’ORDINE PUBBLICO O AL BUON COSTUME (perché se è illecita sarà anche vietata da una legge o da un provvedimento amministrativo).

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Diritto a richiedere il brevetto

• INVENTORE PERSONA FISICA.

• Più CO-INVENTORI: ART. 6 C.P.I.: caso dell’invenzione di gruppo (segue le regole della comunione).

• La procedura di brevettazione può essere intrapresa e seguita da uno qualsiasi dei co-inventori nell’interesse di tutti.

• Spese di brevettazione: art. 227, comma 7, C.P.I.

• La tassa è annuale e il pagamento è anticipato (o al massimo deve essere effettuato entro i sei mesi successivi alla scadenza

dell’annualità con l’aggiunta degli interessi di mora (determinati con decreto del ministero sviluppo economico (MISE) d’intesa con il

MEF.

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