P5_TA(2004)0004
Nuovi stupefacenti e nuove droghe sintetiche *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo dei nuovi stupefacenti e delle nuove droghe sintetiche (COM(2003) 560 – C5-0516/2003 –
2003/0215(CNS))
(Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 560)1, – visti l'articolo 29 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0516/2003),
– visti gli articoli 106 e 67 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0483/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamento 1
Articolo 3, lettera c) c) "autorizzazione alla
commercializzazione": la licenza di immettere sul mercato di uno Stato
soppressa
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
membro un medicinale per uso umano, come previsto nel titolo III della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o medicinale veterinario, come previsto nel titolo III della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Emendamento 2 Articolo 3, lettera e) e) "preparato": un composto contenente
un nuovo stupefacente o una nuova droga sintetica.
soppressa
Emendamento 3 Articolo 4, paragrafo 2 2. L'Europol e l'OEDT integrano le
informazioni ricevute da uno Stato membro in relazione a un nuovo
stupefacente, a una nuova droga sintetica o a un preparato contenente un nuovo stupefacente o una nuova droga sintetica in modo che le informazioni disponibili comprendano:
soppresso
(a) una descrizione chimica e fisica, che includa il nome con cui è conosciuto il nuovo stupefacente o la nuova droga sintetica,
(b) informazioni sulla frequenza, sulle circostanze e/o sulle quantità in cui si incontra un nuovo stupefacente o una nuova droga sintetica, nonché
informazioni sui mezzi e sui metodi di produzione del nuovo stupefacente o della nuova droga sintetica,
(c) informazioni sulla partecipazione di organizzazioni criminali nella produzione o nel traffico del nuovo stupefacente o della nuova droga sintetica,
(d) una prima indicazione dei rischi connessi con il nuovo stupefacente o con la nuova droga sintetica, inclusi i rischi sanitari e sociali,
(e) informazioni indicanti se il nuovo stupefacente o la nuova droga sintetica
sia stata o sia attualmente oggetto di una valutazione da parte del sistema delle Nazioni Unite,
(f) la data della notifica del nuovo
stupefacente o della nuova droga sintetica all'OEDT o all'Europol,
(g) informazioni indicanti se il nuovo stupefacente o la nuova droga sintetica sia stata già soggetta a misure di controllo a livello nazionale in uno Stato membro.
(h) Per quanto possibile saranno comunicate informazioni relative:
(i) ai precursori chimici,
(ii) al modo e alla portata dell'uso, conosciuto o presunto, del nuovo stupefacente o della nuova droga sintetica,
(iii) agli altri usi del nuovo stupefacente o della nuova droga sintetica, alla portata di tali usi e ai rischi connessi, inclusi i rischi sanitari e sociali;
Emendamento 4 Articolo 4, paragrafo 3, alinea 3. L'AEVM comunica all'Europol e
all'OEDT se nell'Unione europea o in uno Stato membro:
3. Ove l'Europol o l'OEDT lo ritengano necessario, l'AEVM comunica all'Europol e all'OEDT se nell'Unione europea o in uno Stato membro:
Emendamento 5 Articolo 4, paragrafo 4 4. Gli Stati membri sono tenuti a
trasmettere le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 senza inutili ritardi.
soppresso
Emendamento 6 Articolo 4, paragrafo 5 5. Qualora l'Europol e l'OEDT ritengano
che le informazioni fornite da uno Stato membro in relazione a un nuovo
stupefacente o a una nuova droga sintetica non richiedano la raccolta delle ulteriori informazioni di cui al paragrafo 1, essi ne danno immediata notizia allo Stato
5. Qualora l'Europol e l'OEDT ritengano che le informazioni fornite da uno Stato membro in relazione a un nuovo
stupefacente o a una nuova droga sintetica non richiedano la raccolta delle ulteriori informazioni di cui al paragrafo 1, essi ne danno immediata notizia allo Stato
membro comunicante e il procedimento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6 non ha luogo. L'Europol e l'OEDT motiveranno tale decisione nella relazione annuale ai sensi dell'articolo 10.
membro comunicante e non viene presentata la relazione congiunta di cui all'articolo 5. L'Europol e l'OEDT
motiveranno tale decisione nella relazione annuale ai sensi dell'articolo 10.
Emendamento 7 Articolo 6, paragrafo 1 1. I rischi, inclusi quelli sanitari e sociali,
provocati dall'uso, dalla produzione e dal traffico di un nuovo stupefacente o di una nuova droga sintetica, la partecipazione di organizzazioni criminali e le eventuali conseguenze di un divieto sono valutate ai sensi della procedura disposta ai
paragrafi 2-5, a condizione che più di metà degli Stati membri abbia comunicato per iscritto al Consiglio il proprio assenso a tale valutazione. Gli Stati membri effettuano tale comunicazione al Consiglio quanto prima, comunque non oltre il trentesimo giorno lavorativo dal ricevimento della relazione congiunta.
1. Gli Stati membri decidono quanto prima, sulla base della relazione
congiunta, se esprimere il proprio assenso a una valutazione dei rischi. Essi
effettuano la pertinente comunicazione al Consiglio quanto prima, comunque non oltre il trentesimo giorno lavorativo dal ricevimento della relazione congiunta.
Emendamento 8 Articolo 6, paragrafo 2 2. Non appena più di metà degli Stati
membri ha comunicato per iscritto al Consiglio il proprio assenso alla valutazione dei rischi di un nuovo
stupefacente o di una nuova droga sintetica a norma del paragrafo 1, il Consiglio ne informa l'OEDT e l'Europol.
2. Non appena almeno un terzo degli Stati membri ha comunicato per iscritto al Consiglio il proprio assenso alla valutazione dei rischi di un nuovo
stupefacente o di una nuova droga sintetica a norma del paragrafo 1, il Consiglio ne informa l'OEDT e l'Europol.
Emendamento 9
Articolo 6, paragrafo 5, comma 2, lettere da b) a g) (b) i rischi sanitari connessi con il nuovo
stupefacente o con la nuova droga sintetica,
(b) una descrizione delle misure di controllo a cui il nuovo stupefacente o la nuova droga sintetica è eventualmente sottoposto/a negli Stati membri, (c) i rischi sociali connessi con il nuovo
stupefacente o con la nuova droga sintetica,
(c) informazioni sulla valutazione del nuovo stupefacente o della nuova droga sintetica nel sistema delle Nazioni Unite, (d) informazioni sul livello di
partecipazione di organizzazioni criminali
(d) informazioni sul livello di
partecipazione di organizzazioni criminali
e informazioni sui sequestri e sulla
produzione del nuovo stupefacente o della nuova droga sintetica,
e informazioni sui sequestri e sulla
produzione del nuovo stupefacente o della nuova droga sintetica,
(e) informazioni sulla valutazione del nuovo stupefacente o della nuova droga sintetica nel sistema delle Nazioni Unite,
(e) i rischi sanitari e sociali connessi con il nuovo stupefacente o con la nuova droga sintetica,
(f) una descrizione delle misure di controllo a cui il nuovo stupefacente o la nuova droga sintetica è eventualmente sottoposto/a negli Stati membri,
(f) i possibili mezzi di controllo e le eventuali conseguenze di un divieto.
(g) i possibili mezzi di controllo e le eventuali conseguenze di un divieto.
Emendamento 10 Articolo 7, paragrafo 1 1. La valutazione dei rischi è esclusa nel
caso in cui il nuovo stupefacente o la nuova droga sintetica sia oggetto di una valutazione presso il sistema delle Nazioni Unite.
1. Qualora l'Europol e l'OEDT non abbiano elaborato alcuna relazione congiunta, non si procede a una valutazione dei rischi.
La valutazione dei rischi è esclusa anche nel caso in cui il nuovo stupefacente o la nuova droga sintetica sia oggetto di una valutazione presso il sistema delle Nazioni Unite.
Emendamento 11 Articolo 7, paragrafo 3 3. La valutazione dei rischi è esclusa nel
caso in cui il nuovo stupefacente o la nuova droga sintetica rientri in una delle seguenti categorie:
soppresso
(a) Il nuovo stupefacente o la nuova droga sintetica è un "medicinale autorizzato", ovvero un medicinale per uso umano, provvisto di un'autorizzazione alla commercializzazione in uno o più Stati membri o nell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III della direttiva 2001/83/CE, oppure un medicinale veterinario, provvisto di un'autorizzazione alla
commercializzazione in uno o più Stati membri o nell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III della
direttiva 2001/82/CE ; oppure, (b) Il nuovo stupefacente o la nuova droga sintetica è un "medicinale sotto esame", ovvero un medicinale per uso umano, in attesa di ottenere
l'autorizzazione alla commercializzazione in uno o più Stati membri o nell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III della direttiva 2001/83/CE, oppure un medicinale veterinario, in attesa di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione in uno o più Stati membri o nell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III della direttiva 2001/82/CE; oppure,
(c) Il nuovo stupefacente o la nuova droga sintetica è un "medicinale sospeso", ovvero un medicinale per uso umano, la cui autorizzazione alla
commercializzazione è stata sospesa in uno o più Stati membri o nell'Unione europea, oppure un medicinale veterinario, la cui autorizzazione alla commercializzazione è stata sospesa in uno o più Stati membri o nell'Unione europea; oppure,
(d) Il nuovo stupefacente o la nuova droga sintetica è un "medicinale dispensato", ovvero un medicinale per uso umano, esente dall'autorizzazione alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2001/83/CE, oppure un medicinale veterinario, esente
dall'autorizzazione alla
commercializzazione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2001/82/CE.
Qualora il nuovo stupefacente o la nuova droga sintetica ricada in una delle
categorie elencate nel presente paragrafo, esso/a verrà segnalato/a all'AEVM per una valutazione scientifica dei rischi con esso/a correlati e al Consiglio, che valuterà le misure di sanità pubblica da adottarsi.
Emendamento 12
Articolo 8, paragrafo 1, comma 2
Se la Commissione non ritiene necessario presentare una tale iniziativa, essa, entro trenta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della relazione di valutazione dei rischi, presenta al Consiglio una relazione in cui motiva la propria posizione.
soppresso
Emendamento 13 Articolo 8, paragrafo 3 3. La durata del procedimento disposto dal
presente articolo non può superare i novanta giorni lavorativi, calcolati dalla data di ricevimento da parte del Consiglio dell'iniziativa della Commissione alla data di adozione della suddetta iniziativa da parte del Consiglio secondo le modalità di cui al paragrafo 2.
3. La durata del procedimento disposto dal presente articolo non può superare i novanta giorni lavorativi, calcolati dalla data di ricevimento da parte della Commissione della relazione di
valutazione dei rischi alla data di adozione dell'iniziativa della Commissione da parte del Consiglio secondo le modalità di cui al paragrafo 2.
Emendamento 14 Articolo 9, paragrafo 1, alinea 1. Qualora il Consiglio decida di sottoporre
un nuovo stupefacente o una nuova droga sintetica a misure di controllo, gli Stati membri, entro il termine di un anno e in conformità del loro diritto interno, adottano le misure necessarie per sottoporre:
1. Qualora il Consiglio decida di sottoporre un nuovo stupefacente o una nuova droga sintetica a misure di controllo, gli Stati membri, entro il termine di dieci mesi e in conformità del loro diritto interno, adottano le misure necessarie per sottoporre:
Emendamento 15 Articolo 9, paragrafo 2 2. Gli Stati membri comunicano al
Consiglio e alla Commissione le misure adottate.
2. Gli Stati membri comunicano al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le misure disposte subito dopo l'adozione della relativa decisione.
Emendamento 16 Articolo 10 L'OEDT e l'Europol presentano
annualmente al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione.
Tale relazione comprende tutti gli aspetti rilevanti per valutare l'efficacia e i risultati del sistema istituito dalla presente
decisione.
L'OEDT e l'Europol presentano
annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione. Tale relazione comprende tutti gli aspetti rilevanti per valutare l'efficacia e i risultati del sistema istituito dalla presente decisione.
Emendamento 17
Articolo 10, comma 1 bis (nuovo)
In particolare essi forniscono
informazioni in merito alle esperienze raccolte quanto al coordinamento tra il sistema di allarme rapido e il sistema di vigilanza farmacologica.