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01. NOZIONE 02. LE CONTROVERSIE OGGETTO DI MEDIAZIONE

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Academic year: 2022

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MEDIAZIONE TRIBUTARIA RECLAMO M

M M M M M M M M M M M M M M M

ME E E E E E E E E E E E E E ED D D D D D D D D D D D D D D D D D DI I I I I I I I I I I I I I I IIA A A A A A A A A A A A A A A AZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z ZI I I I I I I I I I I I I I I IO O O O O O O O O O O O O O O O O O ON N N N N N N N N N N N N N N N N NE E E E E E E E E E E E E E E E E E T T T T T T T T T T T T T T T TR R R R R R R R R R R R R R R R R R RI I I I I I I I I I I I I I I I I IB B B B B B B B B B B B B B B B B B B B BU U U U U U U U U U U U U U U U U U UT T T T T T T T T T T T T T T TA A A A A A A A A A A A A A A A AR R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RI I I I I I I I I I I I I I I IA A A A A A A A A A A A A A A A A A R R R R R R R R R R R R R R R R R R R RE E E E E E E E E E E E E E E E E E EC C C C C C C C C C C C C C C C C C CL L L L L L L L L L L L LA A A A A A A A A A A A A A A AM M M M M M M M M M M M M M M M MO O O O O O O O O O O O O O O O O O O 01. NOZIONE

La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39, comma 9, del DL n.98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel D.Lgs. n. 546 del 1992.

Si tratta di uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio.

02. LE CONTROVERSIE OGGETTO DI MEDIAZIONE

, fatti salvi i limiti di valore che vedremo nel punto successivo, Il reclamo è obbligatorio

per tutti gli atti emessi da enti impositori e può quindi riguardare ogni atto autonomamente impugnabile come per esempio:

avvisi di accertamento e di rettifica;

atti di recupero dei crediti d’imposta;

atti irrogativi di sanzioni amministrative;

atti di diniego/revoca di agevolazioni;

rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi;

atti dell’Agente e dei Concessionari privati della riscossione;

provvedimenti relativi all’imposta principale di registro richiesta al solo notaio successivamente alla registrazione telematica.

RICORDA In quest’ultimo caso la Giurisprudenza (Cassazione, sentenza 18493/2010) ha specificato che le parti contraenti rimangono destinatarie sostanziali del provvedimento e quindi legittimate ad agire.

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03. LIMITI PER L’OBBLIGATORIETA’ DELLA MEDIAZIONE

In materia dell’istituto del reclamo e della mediazione il D.Lgs. 90/2017, articolo 10 ha elevato i limiti obbligatori. Pertanto lo stesso si applica a tutte le controversie notificate:

fino al 31 dicembre 2017 di valore non superiore a 20.000,00 euro;

dal 1° gennaio 2018 di valore non superiore a 50.000,00 euro.

Rileva quindi la data di notifica dell’atto impugnabile.

Per quanto agli atti impugnabili, gli stessi sono elencati all’articolo 19 del D.Lgs.

546/1992 (Disposizioni sul processo tributario) e, ovviamente corrispondono ai medesimi atti contro i quali è possibile proporre ricorso, sono:

a) l'avviso di accertamento del tributo;

b) l'avviso di liquidazione del tributo;

c) il provvedimento che irroga le sanzioni;

d) il ruolo e la cartella di pagamento;

e) l'avviso di mora;

e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

f) gli atti relativi alle operazioni catastali;

g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;

i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

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04. VALORE DELLA LITE

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio e senza tener conto dell’utilizzo di perdite.

In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

La prassi ha chiarito come il valore della lite non debba essere apprezzato sulla base dell’importo accertato ma in relazione all’importo oggetto di contestazione da parte del contribuente. Se il contribuente contesta solo una parte dell’atto il valore della lite sarà dato dalla sola quota contestata.

COME SI CALCOLA IL VALORE DELLA LITE Accertamenti con contestazioni

su diverse imposte

Il valore della lite è dato dalla somma dei vari tributi richiesti.

Unico ricorso per diversi accertamenti

Nel caso del cosiddetto ricorso cumulativo il

riferimento corretto deve essere valutato in relazione al tributo o ai tributi richiesti nei singoli provvedimenti impugnati.

Atti di irrogazione sanzioni Il valore della controversia è dato dall’ammontare delle sanzioni;

Accertamenti su perdite fiscali Se l’accertamento si limita a ridurre o azzerare la il valore deve essere determinato sulla base della sola imposta “virtuale”, applicando alla differenza le

aliquote vigenti nel periodo di imposta. Nel caso in cui dall’accertamento emerga anche un utile non

dichiarato, lo stesso dovrà essere sommato all’imposta “virtuale” appena detta.

Diniego di rimborso Il valore sarà determinato sulla base dell’ammontare del tributo richiesto a rimborso.

Rimborso per periodi diversi Il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.

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Autotutela Qualora un atto divenga sotto soglia per autotutela sarà necessario inoltrare il reclamo, se il ricorso fosse già stato depositato lo stesso non sarà più esperibile.

Cartelle di pagamento Il valore della lite va calcolato tenendo conto dei soli debiti tributari escludendo ogni altro onere

Valore indeterminabile Escluse da mediazione salvo quelle catastali di cui all’art. 2 comma 2 del D.Lgs. 546/1992.

05. ATTI ESCLUSI DALLA MEDIAZIONE

Alcuni atti sono in ogni caso esclusi dal tentativo di reclamo/mediazione:

atti irrogativi di sanzioni accessorie;

cause sul recupero di aiuti di Stato incompatibili con il diritto comunitario;

controversie di valore indeterminabile (con l’eccezione sopra vista);

dinieghi di definizione delle liti pendenti;

atti concernenti i dazi doganali.

06. PROCEDIMENTO

Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, il contribuente propone il ricorso presentandolo, unitamente all’istanza di mediazione.

Nei successivi 90 giorni sarà possibile giungere ad un accordo, ferme le disposizioni sulla sospensione feriale dei termini.

All’istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende depositare al momento dell’eventuale costituzione in giudizio.

L’istanza è fondata sugli stessi motivi del ricorso e può contenere una motivata e documentata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa: non è soggetta all’imposta di bollo.

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Il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, entro 30 giorni.

RICORDA L’istanza di mediazione va presentata anche qualora sia stata precedentemente presentata istanza di accertamento con adesione.

07. EFFETTI

Gli effetti derivanti si possono sintetizzare come di seguito:

Improcedibilità del ricorso Il ricorso non è procedibile fino alla

scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura.

Sospensione della riscossione A seguito della proposizione del ricorso, e per i successivi novanta giorni, l’ufficio sarà tenuto:

x a non affidare il carico all’Agente della riscossione;

x a comunicare allo stesso la sospensione della riscossione

(qualora ad essere impugnato sia un ruolo);

x a non effettuare l’iscrizione a ruolo.

RICORDA Il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente decorrerà, quindi, dopo il termine dilatorio dei novanta giorni.

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A proposito di:

Valore della lite Ricorda che:

Se il valore della causa sia pari o superiore ad euro 3.000,00 corre l’obbligo, per il contribuente, di nominare un difensore.

Nonostante la fase antecedente all’eventuale costituzione in giudizio sia, in sostanza, una fase amministrativa, appare tuttavia necessario l’inserimento dell’incarico al difensore già nell’atto.

07. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento può chiudersi nei soliti tre modi:

1 Accoglimento del reclamo – Se integrale comporterà il venir meno dell’interesse ad agire con inammissibilità del ricorso. Nel caso di accoglimento parziale,

ovviamente la questione rimarrà aperta per la parte non accolta ed il contribuente potrà essere rimesso in termini per ottenere la riduzione delle sanzioni ad un terzo a condizione he rinunci ad andare avanti con l’istruzione del procedimento;

2 Accordo – In tal caso dopo la sottoscrizione dell’accordo vi è il vero e proprio perfezionamento con il versamento di quanto dovuto. Da tale momento di producono gli effetti giuridici della mediazione. In questo caso le sanzioni

amministrative si applicano nella misura del 35% sulla base del minimo edittale previsto dalla legge.

3 Diniego dell’istanza – L’ufficio emetterà un provvedimento di diniego motivato.

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