Conto Corrente con la Posta
GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
I I I I i I
Anno LXVII Roma
--Venerdl, 14 maggio 1926 Numero 111
-AbÞonearnenet.
Anno Sem. Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
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domicilioed in tutto il Regro(sola Parte I) • To 40 as All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . • 180 80 50
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glio.- Novara: B.Guaglio.- Padova: A. Draghi,-Palermo: O. Fiorensa. -Parma: D. Plannini.-Pavia: Succ. Bruni Marelli.-Perugia:Simontslii.
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Bienst Libreria San Bernardino. - Siracusa: G. Greco. - Sondrio: Zarucchi. - Spezia:A. Zacutti. - Taranto: Frateui Filippi. -Teramo: L.d'I-
. gnosto. - Torino: F. Casanova e C. - Trapani: G. Banet. - Trento: M. Disertori - Treviso: Longo e Zoppelli. - Trieste: L. Cappelli. - Friuli:
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DIEEZIONE E REDAZIONEPRESSO IL MINISTERODELLA GIUSTIZIA EDEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
oo Si rende noto a tutti
gli
uflici ammessi alla gra-e. -,
em
tuita distribuzionedegli
atti di Governo ed a tuttie
gli
abbonati• alla raccoltaufliciale
delleleggi
e deie¾ decreti del
Regno,
che si èoggi
ultimata laspedi-
zione del «Fascicolo 1° del Vol. II - 1926» della rac-
E colta ufficiale delle
leggi
c dei decreti.Gli eventuali reclami per la mancata ricezione
- del volume suddetto dovranno essere indirizzati al
Regio
ufficio della raccolta delleleggi
e dei decretio via
Giulia,
n. 52 - Roma(16),
entro un mese dallaË pubblicazione
delpresente
avviso,giusta quanto
di- spone l'art. 18 del decretoLuogotenenziale
7 gen- i naio 1917. n.749, prevenendo che
trascorso detto ter- mine tah reclam1 non saranno piu ammessi, e chee -
gl'interessati
dovranno pagare i volumi che richie- deranno.-- S'intende che
gli
abbonatialla
«Gazzetta Uffi- ciale» non hanno diritto a riceverogratuitamente
la raccoltaufliciale,
per avere laquale
occorre l'ab-bonamento a
parte.
stipulata
fra l'Italia ed altri Stati inParigi
il 13 otto.bre 1919, ed al relativo Protocollo addizionale ñrmato
a
Parigi
il 19maggio 1920,
edapprovazione
di due em.en.damenti alla Convenzione
stessa;
2° in data 20agosto 1923,
n.2207,
«Norme per lanavigazione
aerea»; 3°•in data 18 ottobre 1923, n.3170,
«Concessione dei servizi ditrasporto
esercitati con aeromobili» . .Pag.
2010 1069. - REGIO DECRETO 6maggio
1926, n. 760.Determinazione per alcune
provincie
delRegno,
della . data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie estraordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà e
delle Consulte municioali nel Comuni di cui all'art. I della
legge
4 febbraio 1926, n. 237 . . . .Pag.
2019 REGIODECRETO
22aprile
1026.Costituzione
di società di agenti di cambio in nome collettivo-presso la Borsa di Trieste . . .
Pag.
2019Errata.corrige
. . . . . . . .Pag.
2019SOM lW A It I O
. DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Presidenza
delConsiglio
dei Ministri: Mestrainternazionale
diedilizia,
in Torino . . . . . . . . . . . .Pag.
2010 Alinistero delle finanze: Comunicazione . . . . .Pag.
2019Ministero
dellagiustizia
edegli
affari di culto: Comunicazione. .4LEGGI B
DECRETI
Ministero dei lavoripubblici: Pag.
20201068. - EGGE 31
gennaio
1926, n. 753. Costituzione del Consorziospeciale
per la bonifica del Vallo Conversione inlegge
deiRegi decreti.legge:
16 in data di Diano(Salerno)
. . . . . . . . . . . . .Pag.
202024 dicembre
1922,
n.1878,
colquale
sidå,
esecuzione allaApprovazione
dello statuto del Consorzio della bonifica di Convenzione per ilregolamento
dellanavigazione
aerea,31êtaponte
. . . . . . . . . . . . . . . .Pag.
Boso$Ò1Û Ì'441926
--GAZZETTA UFFICIAT
DEL REGNO D'ITALIA --- N. 111Ministero
delle
finanze:Smarrimento di ricevute
(Elenco
n.62)
. . . .Pag.
2020Smarrimento di certificato
(Elenco
n.62-bis)
. .Pag.
2020.Richiesta di consegna di titoli al
portatore
. .Pag.
2020Estrazioni per
_i premi
e per l'ammortamento delleobbliga-
zioni delle Venezie . .
Pag.
2020Rettifiche
d'intestazione(Elenco
n.40)
. . . .Pag.
2021Ministero dell'interno:
Bollettino sanitariosettigianale
del be-stiame,
n. 6 . . . . . . . . . . . . . .Pag.
2023 Ministero dell'economia nazionale:Elenco n. 3-4
degli
attestati di trascrizione di marchi esegni
distintivi di fabbrica edi commercio,
rilasciati nella la e gaquin-
dicina di febbraio 1924 . . . . . . .. . . . . .Pag.
2033 Domanda di svincolo di cauzione dellaCompagnia
di assi-curazioni <La Garantie francaise» di Lione . . .
Pag.
2064BANDI DI
CONCORSO
Ministero dell'aeronautica:Modificazioni ai concorsi
per
19posti
di ufliciale dell'arma aeronautica del ruolospecializzati,
e por 20posti
di ufficiale nel ruolo di amministrazione del corpo di commissariato dellaRegia
aeronautica . . . . . . . . . . . . .Pag.
2064Prorog.a
del concorso per 10posti
di tenente nel corpo di comunesariato militare dellaRegia
aeronautica . .Pag,
2064 Modificazione al concorso bandito con decreto Ministeriale 80olitobre
1925 . . . . . . . . . . . . . . .Pag,
2064I I
PRESIDENEA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Mostra
internazionale
diedilizia,
in Torino.Con
decreto 19aprile 1926,
S. E. ilCapo
del Governo ha au-torizzato,
ai sensi e pergli
effetti del R.decreto-legge
16 di-cembre 1923, n.
2740,
convertito nellalegge
17aprile
1925, n.473,
la Associazione civile per le mostre internazionali diedilizia,
con sede in Torino, a promuovere la Mostra intemazionale di edi- lizia che avrà
luogo
in Torino nel mese dimaggio
c. a. e se-guenti.
LEGGI E DECRETI
Numero di
pubblicazione
1068.LEGGE
81gennaio
1926, n. 753.Conversione
inlegge del Regi decreti-legge:
1° in data 24 di=cembre
1922,
zi.1878,
colquale
si då esecuzione alla Convenzione per- ilregolamento
dellanavigazione
aerea,stipulata
fra l'Italia ed altri Stati inParigi 11,
13 ottobre1919,
ed al relativo Proto.collo addizionale f1rmato a
Parigi
il 1°maggio
1920, ed approva.zione di,due emendamenti alla.Convenzione
stessa;
2° in data 20agosto 1923, n.1207,
«Norme per lanavigazione
aerea>; 3° in data 18 ottobre1923,,
n.3176,
«Concessione dei servizi di tra=sporto
esertitati cònaeromo6ili
e.VITTORIO EMANUELE III
PIDR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Il
Senato
e la Camera deideputati
hannoapprovato;
Noi
abbiamo sanzionato epromulghiamo quanto
segue:' Art. 1.
E¾onvertito in legge41 B. decreto-legge in data 24 di
embre1922,
n.1878,
colquale
si dàpiena
ed intera esecuzione alla Convenzione per il
regolamento
dellanavigazionet
nerea, conclusa a
Parigi
il 13 ottobre 1919 fral'Italia
ed als triStati,
nonchè al relativo Protocolloaddizionale, firmato)i.
nella stessa città
il
1°maggio 1920, Convenzione
e Proto collo le cui ratifiche sono statedepositate rispettivamente il*
1° marzo ed il 10
aprile
1923.Art. 2.
Sono
approvati
iqui
annessi Protocolli in da-tu 27ottpft
bre 1922 e 30
giugno
1923 chemodificano rispettivamentás
l'art. 5 e l'art. 31 della Convenzione di cui all'art. 1
dellali presente legge.
Art. 3.
Sono convertiti in
legge
anclie iRegi decreti-legge
20agW
sto
1923,
n.3207,
« Norme per lanavigazione
aerea »,y
18
ottobre 1923,
n.3176,
«Concessione
deiservizi
di trassporto
esercitati con aeromobili ».Ordiniamo
clie lapresente,
munita delsigillo
delloStatd,
sia
inserta
nella raccoltaUmeiale
delleleggi
e deidecretti
del
Regno d'Italia. anandando
acliianque spetti
di osseravarla e <1i farla osservare come
legge
dello Stato.Ihda :
Henni,
addì 31gennaio
1926.VITTORIO EMANUELE.
ÍUSSOLINI. • Visto, il Guardasigill¿: Rocco.
Protocole relatif à un amendement à l'article 5 de la Convenn tion
portant réglementation
de lanavigation
aériennedà
13 octobre 1919.
La Commission International de
Navigation
Aérienne atau cours de sa deuxième
session,
réunie à Londres sous,lat présidence
de 11. le Général SirW.
SeftonBrancker,
assisté,de M. Albert
Roper,
Secrétairegénéral, approuvé,
dans sahséance du 25 octobre
1923,
conformément auxdispositions
de.l'article 34 de la
Convention portant réglementation
de14 navigation aérienne,
unemodification
à l'article 5 de ladite Conventionqui
serarédigé
commesuit,
enfrancais, anglais
et en italien:
Art. 5.
Aucun Etat contractant n'admettra, si ce n'est par une autori.
sation spéciale et temporaire, la circulation audessus de son ter.
ritoire d'un aéronef ne possédant pas la nationalité de l'un de Etats contractants, à moins qu'il n'ait conclu une convention para ticulière avec l'Etat dans lequel cet aéronet est immatriculé. Les, stipulations de cette convention particulière ne devrorit pas portet atteinte aux droits des Parties contractantes. A la présente Con•, vention et devront être conforme aux règles établis par ladite Con•
Vention et ses Annexes. Cette convention particulière sera commu- niquée à la Commission Internationale de Navigation Aérienne quL la notifiera aux autres Etats contractants.
Art. 5. •
No contracting State shall, except by a. special and temiporary authorisation, permit the flight above its territory of an aircraft which does not possess the nationality of a contracting State, unless it has concluded a
special
convention with the State inwhich the aircraft is registered. The stipulations of such
special
convention must not
infringe
the rights of the contracting parties to the present Convention and must conform to the rules laid down by the said Convention and its anneXes. Such special convention, shall be communicated to the International Commission for Ain Navigation which will bring it to theknowledge
of Ahe othef contracting States.14-7-1926
---GAZZETTA UFFICIAI
E DEL REGNOD'ITALIX
---- N. 1112Û11
Art. 5.
Nessuno Stato contraente
permetterà
la circolazione, al diso- pra del'suo territorio, di un aeromobile che non abbia la nazio- .nalità di alcunodegli
Stati contraenti, salvo la concessione di unpermesso speciale .e temporaneo, se non avrà conchiuso una con- Venzione speciale collo Stato nel quale l'aeromobile è inscritto. Le
stipulazioni
di tale convenzione speciale non dovrannoderogare
aldirittidegli Stati contraenti della convenzione.attuale e dovranno conformarsi ai regolamenti prescritti nella detta Convenzione ed 1 guoiallegrati.
La convenzione speciale sarà comunicata alla Com- missione internazionale di navigazione aerea, che la notificherà agli altri Stati contraenti.Les
soussignés,
dûmentautorisés,
déolarentaccepter,
aunom des Etat
qu'ils représentent,
la modificationci-dessus, qui
estproposée
àl'acceiitation
definitive des Etat contra-ctants.
Le
présent
Protocole restera ouvert à lasignature
desEtats actueillement Parties contractantes à la
Convention;
il sera ratifié et les ratifications seront
déposées
aussitôtque
possible
ausiège permanent
de laCommission.
, Il entrera en
vigneur
dès que les Etatsac.tuellement
Par- ties contractantes à la Convention auront efectué ledépût
de leurs ratifications.
Les Etats
qui
(leviemlront Parties contractantes à la Con-yention pourront
adhérer auprésent
Protocole.Une
copie
certifiée conforme duprésent
Protocole seratransmise
par le Secrétairegénéral
à tous les Etats con- tractants ainsiqu'aux
autres Etatssignataires
de la Con-yention portant réglementation
de lanavigation
aérienne.Fait
àLondres,
levingt-sept
octobre mil neuf centvingt- deux,
en un seulexemplaire qui
seradéposé
dans les ar-chives
de laCommissioit
W. S. BRANCKER,
Majuf-Û6Her&l,
Président de la
Deuxième
scssion de la C. I. N. A.ALBERT I OPlR
Secrétaire
général
de la C. I. N.2.
Pour la France:
PIERRE-ETIENNE FLANDIN.
Copie certifiée
conforme:Le
Sécrétaire général
de la C. I. N. A.ALBERT
ÊOPER
Un représentant pour chacun des autres Etats contractants.
Chaque Etat
représenté
à la Commission (la Grande-Bretagneavec ses Dominions et l'Inde comptant à cette fin pour un Etat)
uura cAacun une voiac.
La Commission Internationale de Navigatlon Adrienne détermi- nera les règles de sa propre procédure et le lieu de son siëge permanent, mais elle sera libro de seréunir en tels endroits qu'elle jugera convenables. Sa premiùre réunion aura lieu à Paris. La convocation pour cette réunion sera fait par le Gouvernement fran- çais, aussitôt que la inajorité des Etats
signataires
lui auront no-tifló leur ratification de la présente Convention.
Cette Commission aura les attribution suivantes:
a) Recevoir des propositions de tout Etat contractant, ou lui
en andresser, à l'effet de modifier ou d'amender les dispositions de laprésente Convention; notifier les changements adoptés;
b) Exercer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent article et par les articles 9, 13, H, 15, 16, 27,. 28, 36 et 37 de la pré- sente Convention;
c) Apporter tous amendements aux dispositions des Annexes A à G;
d) Centraliser et contuniniquer aux Etats contractants les in- formations de toute nature conceriutnt la navigation aérienne in- tornationale;
e) Centraliser et communiqueraux Etats contractants tous les renseignements d'ordre radiotèlégraphique,
mètéorologique
et mé.dical, intéressaut la navigation aérienne;
f) Assurer lapublicationde cartes pour lanavigation aérienne, conformémentaux dispositions de l'Annexe F;
U) Donner des avis sur les questions que les Etats
pourront
soumettro á son examen.
Toute modification dans les dispositions de l'une quelconquo des Annexes pourra étre apportée par la Commission Internationale do
Navigation
Aérienne, lorsque ladito modiflcation aura été ap-prouvée
par Jos trois quarts dµ total possible des voix qui pour- raient être exprimées si tous les Etats étaient présents: cetteviajo-
rité doit, en outre,
comprendre
au moins trois des cinq Etats suf-vant: EtCels-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France, Italie, Japon. Cette modification aura plein effet dès
qu'ello
aura été noti·flée, par la Commission Internationale de Navigation Adrienne, à tous les Etats contractants.
Toute modification proposée aux articles de la présent Con- vention sera discutée par la Commission Internationale de Navi- gation Aórienne, qu'elle émane de l'un des Etats contractants ou de la Commission elle-même. Aucune modification de cette nature
ne pourra être
proposée
à l'acceptation des Etats contractants, si clle n'a étéapprouvée
par les deux tiers au moins du total pos- sible des voix.Les inodifications
apportées
aux articles de la Convention (exce- ption fait des Annexes) doivent, avant deporter
effet, étre expres- sément adoptées par les Etats contractants.Les frais
d'organisation
et de fonctionnement de la Commission Internationale de NavigationAdrienne seront supportéspar les Etats contractants; le total en sera Jéparti à raison de deua' parts pot«les Etats-Unis d'Amérique,
l'Empire
Britannique, la France, l'Italte et le Japon et d'une part pour chacun des autres Etats.Le frais occasionnés par l'envoi de
délégations
techniques se•ront
supportés
par leur Etats Tespectifs.Protocole relatif a un amendement a l'article 34 de la Conven=
tion
portant réglementation
de lanavigation
aérienne en dato du 13 octobre 1919..La
Commission
Internationale deNavigation
Aérienne a,au cours de sa
quatrième
session réunie à Londres sous laprésidence
de M. legénéral
Sir W.Sefton Brancker,
as- aisté de M. AlbertRaper,
Secrétairegénéral, approuvé,
danssa séance du 30
juin 1923, conformément
auxdisposition.s
del'article
34 de la Conventionportant réglementation
de lanavigation aérienne,
des anodifications a certains alinéas del'article
31 de la WteConvention qui
serarédigé
commesuit,
en
français,
enanglais
et en italien:Art. 34.
Il sera institué, sous le nom de Commission Internationale de
Navigation
Aérienne, une Commission Internationalepermanente placée
sous l'autorité de la Société desNatiops
etcomposée
de:. Deux
représentants
pour chacun des Etats suivants: Etats-Unisd'Amérique,
France, Italie et Japon;Un
représentant
pour la Grande Bretagne et un pour chacun des Dominions britanniques et pour l'Inde.Art. 34.
There shall be instituted, under the name of the International Commission for Air Navigation, a permanent Commission
placed
under the direction of the League of Nations and composed of:
Two Representatives of each of the following States: the United States of America, France, Italy and Japan;
One Representative of Great Britain and one of each of the Bri.
tish Dominions and of India;
One Representative of each of the other
contracting
States.Each State
represented
on the Commission(Great
Britain, the British Dominions and India counting for this purpose as one.Stale) shall have one vote.The International Commission for Aír Navigationshall determine the rules of its own procedure and the place of its permanent seat, but it shall be free to meet in such
places
as it amy deem conve- nient. Its first meeting shall taekplaceat Paris. Thismeeting
shall be convened by the French Government, as soon as amajority
ofthe signatory States shall have notifled to it their ratification of the
present
Convention.The duties of this.Commission shallbe:
a) To receive
proppsals
from or to makeproposals
to any of the contracting States for the modification or amendment of the provisions of thepresent
Convention, and tonotify
changesadopted;
b) To carry out the dutíes imposed upon it by the
prese;)t
"2012
.14g1920
--GAZZETTA UFFICIALS DEL
REGNOIPITALIA
--N. 111 Article'and
by Articles9, 13, 14, 15, 10, 27, 28, 36 and 37 of the pre.sent Convention;
c) To amend the
provisions
of the Annexes A-G;d) Tocollect and communicate to the
contracting
States infor- mation of every kind concerning international air navigation;e) To collect and communicate to flie. contracting States all information
relating
to wircless telegraphy, meteorology and me- dical science which may be of interest to air navigation;f) To ensure the
publication
of maps for air navigation in ac- cordance with the provisionsof Annex F;g)
Togive
its opinions on questions whicli tile States may submit for examination.Any modification of the provisions of any one of tlio Annexes may be made by the International Commission for Air
Navigation
when such modificatiori sliall have been approved by threefourths of the totallpossiblevotes which could be cast if all the States were
represented:
this majority must, morcover, include at least threeof the five follotving States: the United States of America, the British Empire, France, Italy, Japan. Such modifleation shall becomo ef- fective from the time wlien it shall have been notified by the Inter- national Commission for AirNavigationto all thecontracting
States.Any iproposed modification of the Articles of the ipresent Con.
Vention shall be examined by the International Commission for Air Navigation, whether itoriginates swith one of thecontracting States
orwich the Commission itself. No such modification shall be pro- posed for adoption by the contracting States, unless it shall have been
approv,ed
by at least two-thirds of the totalipossible votes.All such modifications of the Articles of the Convention (but not of theiprovisions of the
Annexes)
must be formally adopted by the contracting States beforo theybecome effective.The eXpenses of
organization
and operation of the Internatio- nale Commission for Air Navigation shall be borne by the contrac- ting States: the total shall be «¿located in the proportion of itco shares eacIt for lite United States of America, t/te Britiste Empire, France, Italy andJapan and one share each for all the other States.The expenses occasioned by the sending of technical delegations will be borne by their respective States.
Art. 34.
Sarà istituita, col nome di «Commissiono Internazionale di Na-
Vigazione
Aerea», sotto l'autorità della Società dello Nazioni, una Commissione internazionale permanente così composta:Due
rappresentanti
per ciascuno dei seguenti Stati: Stati Unitt d'America, Francia, Giappone e Italia;Un
rappresentante
della Gran Bretagna e uno per ciascuno dei Domini Britannici e per l'India:Un
rappresentante
per ciascuno degli altri Stati contraenti.Ogni
Stato rappresentato alla Commissione (.la. Gran Bretagna coi suoi Domini e l'India contando a questo fine per un solo Stato) avràun voto.La Commissione Internazionale di Navigazione Aerca stabilirà la propria procedura e la propria sede permanente, ma sarà libera di riunirsi dovunque lo riterrà opportuno. La sua prima riunione avverrà a Parigi. La convocazione ne sarà fatta dal Governo fran- cese, appena la maggioranza degli Stati ihanatari gli avrà notift- cato la ratifica della presente Convenzione.
Alla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea com-
peterà:
a) Ricevere da ciascuno degli Stati contraenti o for loro le pro-
poste
di modificazioni o di emendamenti alle disposizioni della pre- sente Convenzione, e notificare le variazioni adottate;b) Esercitare lo funzioni che le sono attribuite dal spresento articoloe dagli articoli 9, 13, 14, 15, 18, 27,28, 36 e 37 della presente Convenzioñe;
c) Fare emendamenti alle disposizioni degli allegati A-G:
d)
Raccogliere
e comunicare agli Stati contraenti le informa- zioni diognigenere concernentila navigazione aerea internazionale;c)
Raccogliere
e comunicare agli Stati contraenti tutte le noti- zie relative allaradiotelegrafla,
meteorologia e scienze mediche, in- toressanti la navigazione aerea;f) Assicurare la pubblicazione delle carte per la navigazione
aerea, a norma delle
disposizioni
dellallegato P;0) Dar parere sulle questioni elle gli Stati sottoporranno al
suo esame.
Le modifleazioni
dqgli
allegati potranno essere adottate dalla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea soltanto se sa-Tanno
approvate
dai tre quarti del totale assoluto dei voti, cioè del totale det voti che spotrel>bero essere raccolti, se tutti i rappresen- tantidegli
Stati fosseropresenti:
questa maggioranza deve. Inoltrecomprendere
almeno il voto di tre dei cinque Stati seguenti: StatiÚniti
d'America, impero Britannico, Francia. Italim, Giappone. Le modificazioni avranno vigore dal giorno in cui sarnimo suite notifi aate dallaCommissione a tuttigli
Stati controenti.Le modificazioni iproposte agli articoli della. ConvenziORO 6BrBR•
no esaminato dalla Commissione Internazionale di
Navigazione
Aerca, sia che provengano da uno degli Stati contraenti, sia dalla Commissioiic usedesima. Trill :proposto non ipotranno essero (pmson- tate per l'accettazione :igli Stati contraenti, se non saranno appro•vate coi due terzt aluleno del totale assoluto del voti.
Le niodifleazioni agli articoli della Convenzione (non quelle
degli
allegati) dovranno essere adottato uffleialmente dagliStaticontraenti,
prinia di divenire esecutorie.Le spese oli organizzazione o tli funzionamento della Commis- sione Internazionale di Navigazione Aerea saranno sostenute
dagli
Stati contraenti; it totale delle dette spesc sarà ripartito in ragione di due parli per gli Stati Uniti d'America, l'Impero Britannico, la Francia, l'Italiu, ilGiapµone, e in ragionedi una parte per gli altri Stati.
Le spese derivanti dall'invio di
delegazioni
tecniche saranno so•stenute tlagli Slutl rispettivi.
Les
soussignés,
dûmentautorisés,
déclarentaccepter,
alinom des Etats
qu'ils représent,
les modilleationsci-dessus, qui
sontproposées
àPacceptation
définitive des Etats con- tractants.Le
présent
Protocole restera ouvert à la.signature des
Etats actuellement Parties contractantes à la
Convention;
il sera ratilió et les
ratilì<;ations segout déposées aussitðt
que
ipo.vsible
ausiège permaceut
de la Cominission.Il entrera en
vigueur
dès que iles Etats actuellement Par- ties contractantes a la Couvention auront effectué ledépòf
de leurs ratitications.
Les Etats
qui
deviendront Parties contractantes à la Con- soutionpourront
adhérer auprésent
Protocole.Une
copie
certifiée conforme duprésent Protocole
seratransmise par le
Eeerétaire général
à tous lee Etats ton«trgctants
aiusiqu'aux
autres Etatssignataires
de laCon«
vention
portant réglementation
de lanavigation aérienne.
Fait à
Londres,
le trentejuin
mil neuf centvingt-troid,
en un seul
exengilaire qui
seradéposé
dans lesarchives
de laCommission.
W. S. BAscrEn.
Major-Géuéral
Président de la
Quatriòmc
session dc la C. 1. N.Al
ALBERT ROPER
scerétaire
général
dc la C. I.N. 31
Pour la Franec:
PIERRE ETIENNE PLANDIN.
Regio decreto-legge
20agosto 1923,
n. 2207.VITTORIO
EMANUELE
1IIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
Visto il R.
decreto-legge
27 novembre1919,
n.2360;
Visto il R. decreto 24
gennaio 1923,
u.62;
Visto il R. decreto 24
gennaio 1923,
n.63;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Presidente delConsiglio
deiMinistri,
ommissario per
Fueronautica,
Ministro per Finterno e pergli
affari esteri, al concerto con i Ministri per la guerra, per laumrina,
per lagiustizia
egli
affari dienito,
per letinanze,
per le colonie epei
lavoripubblici;
Abbiaino decretato e decretiamo:
Art. 1.
Lo Stato esercita sovranità
piena
ed esclusiva sullo spa·zio atmosferico che sovrasta il suo
territorio,
comprese inesso le acque
territoriali.
14-V-192(i
--GAZZETTA UFFICIALE
DELREGNO D'ITALIA i
1112013
,
Agli
effettidi
talesovranità, pei-
territoriodello
Statodefesi intendere
ilterritorio nazionale, metropolitano
e co-loniale,
equello
deiprotettorati
e deiPaesi affidati
per mandato e perqualsiasi
altro titolo allo Statoitaliano, quando speciali
convenzioni internazionali nondispongano diversamente.
Art. 2.
La
navigazione degli
aeromobili dinazionalità
italianaá libera
masottoposta
al controllo dell'AltoCommissario
perl'aeronautica,
e subordinata ailPosservanza dei limitiimpo-
sti e delle condizioni stabilite dalle
loggi aeronautiche
erelativi regolamenti.
Per
gli aeromobili stranieri,
sia statali siaprivati, si
os-servano inoltre le norme stabilite dalle
convenzioni
inter-nazionali,
inquanto
sianoapplicabili
nelRegno
anorma, del-le
leggi vigenti.
Per necessita di
ordine
militare o di ordinepubblicö,
ov-Vero
nelPinteresse
dellasícurezza pubblica, può
esserevie-
tuto il Volo al
disopra
di zone di territorio o. incasi
ecce-zignali, anche
aldisopra
di tutto ilterritorio
dello Stato.Art. 3.
Gili aërömobili,
siano deltipo più leggero,
siano deltipo più pesante dell'aria,
sidistinguono
inaeromobili di
Statoe inaeromobili privati.
A.i soli effetti della Convenzione internazionale per la na-
vigazione
aerea, del 13 ottobre1910,
laqualifica
di aero-niobile privato
ò estesa anchea tuttigli aeromobili
diStato,
eccetto
quelli militari,
didogana
e dipolizia.
Agli
effetti delpresente
decreto e dei relativiregolamenti,
n·onchò
delle altreleggi nazionali,
sono aeromobili di Statoquelli
eserciti daAmministrazioni
statali(militari
ecivili);
sono aeromobili
privati
tuttigli
altri.Possono essere dichiarati aeromobili di
Stato,
ai soli ef- fetti delpresente
decreto e dei relativiregolamenti,
median-te
deliberazioni
del?AltoCommissario delPa-eronautica, quelli che
pureappartenendo
aprivati cittadini
osocietà, compiano
un servizio per conto dello Stato.Ogni
aeromobilocomandato
da una persona inservizio militare,
adibita aquesto nflicio,
sarà sempreconsiderato aeromobile
militare.Art. 4.
Nel presente
decreto e neiregolamenti,
peraeröp
rtö in-tendesi ogni località,
sia terrestre che acques,predisposta pei•
lapartenza, Papprodo
e anche lostazionamento, sia
normale
cheeventuale, degli aeromobili.
'Art.
5.Salva
laconcessione
di un permessospeciale
etempöra- neo,
nessunaeromobile può
circolare sulterritorio
delloStato,
se nonabbia
unanazionalità
ed unasola.
La nazio-nalità
di unaeromobile
non 'diStato,
o nonconsiderato
diStato,
a termini dei comma 3e 4 delFart. 3 delpresente
decreto,
risulta dallaiscrizione
in uno, ed in unosolo, dei registri aeronautici.nazionali
delrispettivo
Stato.Tuttavia
sel'acromobile
ha lanazionalità
di uno Stato noncompreso
fra icontraenti
dellaConvenzione
interna-zionale per
lanavigazione
aerea 13 ottobre1919,
e colquale PItalia
non abbia conclusa unaconvenzione particolare,
lasua;
circolazione
su territorio italiano è di massimavietata.
Art. 6.
' cura dellPAlto
Commissariato
perl'aeronautica,
è isti-tuito
unregistro aeronautico nazionale italiano, contenente
le indicazioni di cui nel
regolamento;
in essopuò
essere in-scritto ogni aeromobile
:a)
cheappartenga
per intero ad un cittadino italianoo ad una
società
laquale risulti regolarmente
costituita inItalia, purchò
siprovi
che ilcapitale
diessaappartenga permanentemente
per due terzi almeno acittadini italiani,
eche il
presidente,
ed almeno due terzidegli anuninistratori,
ivi compreso l'amministratore
delegato,
seesiste,
sianocit-
tadini
italiani;
b)
che abbia ottenuto il certificato dinavigabilità,
edil cui
proprietario
abbiasoddisfatto
a tuttigli obblighi,
atutte le tasse e le
contribuzioni stabilite
dalpresente
de-creto e dai
regolamenti
relativi.Nel caso di nazionalità diversa fra
comproprietari
di uliaeromobile, questo potrà
avere la nazionalità italiana se icomproprietari
che ipesseggonopiù
della, unetà del valoredel-
l'aeromobile sonoitaliani.
Art. 7.
11
registro
aeronautico nazionale italianosarà pubblicato
ed ostensibile a
chiunque
abbia interesse.I
passaggi
diproprietà
egli atti
dicostituzione,
modifi-cazione o rinunzia di diritti
reali,
ivi compresala ipoteca aeronautica
di cui all'art. 0 per essere validi anche tra leparti,
devono esseretrascritti
nelregistro.
In Paese estero i
negozi giuridici
suindicati devono esser fatti per atto ricevuto nella cancelleria delRegio console
dinanzi all'ufficiale
consolare,
a non hanno effetto neanche tra leparti
se non sono trascritti neiregistri
del Conso-lato. Il console deve trasmettere
copia
da luiautentienta
delPatto alPAltoCommissario
diaeronautica
che dovrà cu- rarne l'annotazione nelregistro aeronantico
nazionale ita- liano.In
tutti
icasi,
inegozi giuridici
suindicati devono essere annotati nel certificato diimmatricolazione.
Gli
amministratori
delregistro aeronautico
nazionale ita- liano egli
ufficialiconsolari
non possono ricevere etrascri-
vere un atto
qualsiasi
relativo ainegozi giuridici anindia
cati se loro non
viene pfesentato
ilcertificato
diimmatrico-
lazione e se in esso non vengono fatte leprescritte
anno-tazioni.
Nel concorsö di
più
aventi diritto la datadelPannotazid-
ne nel
certificato
diimmatricolazione determina
laprefe-
renza.
Con
regolamento
sarannöilssate
lemodalità
delleinscri- zioni
edelle trascrizioni.
Art. 8.
L'aeromobile italian
chesi
trovasse anavigare söpra
ilmore non
territoriale
o sopra territorio che nondipenda
daalcuno
Stato,
òsottoposto
alleleggi
italiane.Gli atti
giuridici compiuti
a bordò då unaeromobile
ita-liano in
rotta
sonosoggetti
allalegge
italiana nello stesso modo che se fosserocompinti
nelRegno, salvo,
per il caso dinavigazione all'estero,
i limiti che derivano dalla sovro-nità dello Stato
sottostante.
Le nascite e le
morti
avvenute inviaggio
sarnanoregi-
strate nel libro di bordo e denunziate nel
prossimo luogo
diapprodo
allecompetenti autorità
delRegno
o alcompe-
tente consolo
italiano,
a seconda chePatterraggio avvenga
nel
Regno
o all'estero.Tali
unseite
e morti siconsiderano
perogni
effetto avve-nute nel territorio
italiano.
Gli
attigiuridici compiuti
suaeromobili ésteri viaggianti
in Italia sono
soggetti
allalegge nazionale de1Paeromobile
alla
condizione
deltrattamento
direciprocità
daparte dello
2014 14-7-1920
--GAZZETTA UFFICIAL
B DELREGNO
D'ITALIA --N. 111Stato al
quale
l'aeromobileappartiene
e salvi i limiti di-pendenti
dalleleggi penali
di ordinepubblico
e dipubblica sieurezza,
ele leggi tributarie vigenti
nelRegno.
Art 9.
S pra
l'aerömobile
ed i suoi accessoripuò
essere costi-tutta ipoteca
con le norme delCodice civile.
Lei;poteche
non
potranno
esercitarsi chedopo pagato
iseguenti
creditiprivilegiati:
a)
icrediti
delló Stato perimposte,
tasse e pene pe-cuniarie;
b)
icrediti
per le spese digiudizio;
c)
icrediti
per Passicurazione. delpersonale,
per i dan- ni allepersone viaggianti
osottostanti;
d)
icrediti
per risarcimento di danni dagettito
e daapprodo.
Art. 10.
Nessuno
può
cöstruire opred.isporre
nnaeropörtú,
nò unqualsiasi impianto adibito
ad uso dellanavigazione
aerea, senzapreventiva autorizzazione
rilasciata dall'Alto Commis-mriato
perl'aeronautica,
intesi i Ministri interessati.Ogni aeroporto
edogni impianto rimangono
sotto il con-trollo della
competente
autorità nella cuigiurisdizione
sitrovano a termini del
regolamento.
'I'utti
gli aeroporti statali,
nonchè tuttigli impianti
ne-cessari per
lanavigazione
aerea, sono opere dipubblica
u-tilità,
con tuttè leconseguenze
dilegge.
Anche
gli aeroporti privati
possono, concorrendospeciali motivi,
esseredichiarati
opere dipubblica
utilità.E'
proibito
achiunque
di costruiremuri,
case, capanne,tettoie,
linee ditrasmissione
elettrica o altroqualsiasi
edi-ficio
odostacolo,
diallevare
e mantenerepianta
a una di-stanza inferiore al
deemplo
dell'altezzadelFostacolo stesso, dal
limite d:iqualsiasi aeröporto.
Art. 11.
Gli
aeromobili privati,
esclusiquelli
statali che vengonoconsiderati privati agli
effetti della Convenzione interna- zionnie inconformità dell'art. 3,
debbonoportare
i distin-tivi
o marca dinazionalità
e diimmatricolazione,
il nomee
il domicilio
delproprietario,
conformemente aquanto
èstabilito nella suddetta Convenzione,
equanto verra
deter-minatö nel
regolamento
per Pesecuzione delpresente
decre-to,
anchenella navigazione
nazionale.E' vietato
agli
neromobiliprivati
diportare
i contrasse-gni destinati agli
aeromobili di Stato.* Art. 12.
Og,ni neromobile, privato,
perpoter navigare,
deve esseremunito dei documenti di bordo
prescritti
dalregolamento.
1 libfi
di bordo
sarannoconservati
per due annidopo
l'ultima
iscrizione
o trascrizione.Art. 13.
Il
comandante,
ipiloti,
imeneanici
ed ilpersonale
dirotta
delPequipaggio degli aeromobili italiani,
devono es-sere
provvisti
dipatenti
diabilitazione, rilasciata
dall'AltoCominissariato
perPaeronautica, ginsta quanto
sarA de-terminato dai regolamenti.
Art. 14.
liessun a.pgarato radiotelegrafico
o radiötelefonicopuò
essere
portato
ebordo
senza licenzaspeciale
rilasciata dal-le
competenti
autoritàdello
Stato delquale Faeromobilq possiede
la nazionalità.Tali
apparati
saranno usati soltanto da persone de1Pe-quipaggio provviste
dispeciale
licenza aquesto
scopo.Per alcune
categorie
diaeromobili,
da determinarsi nelregolamento,
è resoobbligatorio
a bordo l'uso di un appa- ratoradiotelegrafico
e radiotelefonico.Art 35.
Non è permesso ad acromobili esteri nè ad aeromobili na- zionali
privati
ditrasportare
per via aereaesplosivi,
armie munizioni da
guerra,
da unpunto
alPaltro delterritorio
nazionale.Art. 16.
Il
trasporto
e Puso innavigazione
aerea diapparati fotat grafici
èdisciplinato
daapposito regolamento.
Art. 17.
Per
ragioni
di ordinepubblico
o di caratterefinanziario,
il
trasporto
dioggetti
diversi,da quelli indîcati negli
arti-coli 15 e 1G
potrà
esseresottoposto
dallecompetenti autorità
a
restrizioni,
sia perquanto riguarda gli
aeromobili nazio-nali,
sia perquanto riguarda quelli
esteri.Art. 18.
Possöno essere stabilite dalle
competenti
aatörità altre restrizioni e riserve circa itrasporti
commerciali di cose e di persone, fatti da aeromobili stranieri fra duepunti del
territoria italiano.
Art. 19.
Ogni
aeromobile straniero che abbia la nazionalità di unödegli Stati
contraenti la Convenzione internazionale perla navigazione
aereadel 13 ottobre1919,
o di uno Statocon euf PItalia abbia conchiuso convenzioneparticolare,
hafacoltà
di attraversare senza
approdo
l'atmosferasoggetta
alla 80<vranità
italiana, purchè
segna la rotta stabilitadalPap- posito regolamento.
Ciò salvo le eccezioni di cuiagli airticoli
32 e 33 della
Convenzione precitata.
Art. 20.
Nessuno
pnò impiantare
una linen aerea, sia nazionale cheinternazionale, passante pel
territorioitaliano,
se lionha
,preventivamente
otteimta la licenzadelPAlto Commis-
sariato per Paeronautica.Art. 21.
Ogni
aeremobile sia straniero che italiandproveniente
dal-Festero od alrestero diretto deve discendere e
partire
dauno
degli aeroporti dogannli stabiliti,
per ilcompimento
deiriscontri e delle
operazioni doganali prescritte,
salvo ee-cezioni che
potranno disporsi
dall'AltoCommissariato pe‡
Paeronantica di concerto col Ministero delle finanze.
Ogni
neromobile cheproviene
o è diretto alPestero è ob-bligato
a traversare il confine trapunti
che saranno deter- minati delregolamento.
Agli
effettidoganali
si considerano comeprovenienti
Wdiretti all'estera
gli
aeromobili che entrano nelterritorio doganale
dello Stato o che ne escano.Sono