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Venerdl, 14 maggio 1926 Numero 111 -

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GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

I I I I i I

Anno LXVII Roma

--

Venerdl, 14 maggio 1926 Numero 111

-

AbÞonearnenet.

Anno Sem. Trim.

In Roma, sia presso l'Amministrazione che a

domicilio ed intutto il Regno (Parte IeII) E. 100 00 40 All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . 800 120 TO In Roma, sia presso l'Amministrazione che a

domicilioed in tutto il Regro(sola Parte I) To 40 as All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . 180 80 50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richlesta.

Gli abbonati hanno diritto anche atsupplementi ordinari. I supplementi straor.

dinarl sono fuori abbonamento.

Il prezzedi vendita di, ogni .puntata, anchese arretrata, <iella cesa. 9 setta URciale» (Parte I e II complessivamente) 6 fissato in lire U2(.4 nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il presso get supplementi ordinari e straordinari a tissato in ra.

gione di cozit. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso VA:nministrazione della «Gassetta Ugn.

cialea - Ministero delle Finanze (Telefono 91.86) - ovvero presso le librgie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti donym.

dati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale <lello Stato, a normadolla citoniare SG giugno 1924

Per 11 prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta UfDbtalea

reggansi le norme riportate nella testata della parte sooanda.

a eGazzetta WRoiste» e tuttele altrepubblicazionidello Statosono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: A. Boffi,.- Ancona: G. Focola. - Aquila: F. Annelli. - Arezzo: A. Pellegrini. - Ascoli Pi•

eeno: (*). - Avellino: C. Lepring. - Bari: Fratelli Favia. - Belluno: 8. Bene‡ta. - Benevento: B. Tomaselli. - Bergamo: Anonima libraria ita.

lions.- Bologna: L. Capseni. - Bolzano: L, Trevisini. -Brescia: B. Castoldi. - Cagliari: R. Carta-Raspi. -Caltanissetta: P. Milia Russe - Cam.

pobseso (*).- Carrara: Li6teria Ba§ni.- Caserta:Ditto P.CroceeFigito.-Catania: G. Giannotta.-Catanzaro: V.ßcaglione.- Chieti:F.Picefr(Hi -

Como: 0. Nanie 0,-Cosensa: (*). - Cremona: Librerfs Sonsogno.- Cuneo: 0 Salomone. - Ferrara: Lunghtni e Bianchini. - Firenze: Armando Rossini.-Piume: •Dantoalighieri• di G. Dolcetti.-Foggia: G. Pilone - For11: G. Archetti. - Genova: Libreria internastonale Treves dell'Anonima libraffa italiano, Societð Editrice Internasionale.-Girgenti:L. Bianchetta. -Grosseto: F. Signovelli..-.Imperia; 8. Beneduti. -Lecce: Libreria Fyr teHi Spacciante. -Livorno: 8. Belforte e C.- Lucca: 8. Belforte eC.-Maceratar (*). - 3fanfora: Arturo Mondovi. - Hassa: E. Medici.-MOBBIES:

G. Principato.-Milano: LibreriaFratelli Treves,inGalleria. - Modena: G T. Vincensienipote. -Napoli: Anonima Libraria italiana, 18. Maiolo e ti.

glio.- Novara: B.Guaglio.- Padova: A. Draghi,-Palermo: O. Fiorensa. -Parma: D. Plannini.-Pavia: Succ. Bruni Marelli.-Perugia:Simontslii.

-Pesaro: 0. Semprucci.- Piacenza: V. Porta.- Pisa: Libreria Bemporad delle Librerie italiano riunite. - Pola: B. Schmidt. - Potenza: (*). - Ra.

Venna: X Lavagnae F. -Reggio Calabria: R.D'Angelo. - Beggio Emilia: L. ifonvicini. - Roma: Anonima libraria italiana. Stamperia Reale. Ma- allone e Strint, Libreria Mantegassa, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli. - Rovigo: G. Marin. -Salerno: P. Schiavone. - Sassari: G. Lodda. --

Bienst Libreria San Bernardino. - Siracusa: G. Greco. - Sondrio: Zarucchi. - Spezia:A. Zacutti. - Taranto: Frateui Filippi. -Teramo: L.d'I-

. gnosto. - Torino: F. Casanova e C. - Trapani: G. Banet. - Trento: M. Disertori - Treviso: Longo e Zoppelli. - Trieste: L. Cappelli. - Friuli:

Libreria Carducci. - Venezia: L. Cappellin. -Verona: R. Cabianca. - icenza: 0 Galla. - Zara: H. de Scönfeld. - Tripoli: Libreria Fichera. - Asmara: A. A. e F. Cicero. - All'Estero presso gli Ufâci viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la Libreria italiana, Rue du 4 septembre. - (*) Provvisoriamente presso l'intendenza di finanza. - NB T2e pubblicazioni dell'Istituto Geogranco Militare sono in vendita anche presso gli Utaci postali del Regno.

DIEEZIONE E REDAZIONEPRESSO IL MINISTERODELLA GIUSTIZIA EDEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

oo Si rende noto a tutti

gli

uflici ammessi alla gra-

e. -,

em

tuita distribuzione

degli

atti di Governo ed a tutti

e

gli

abbonati• alla raccolta

ufliciale

delle

leggi

e dei

e¾ decreti del

Regno,

che si è

oggi

ultimata la

spedi-

zione del «Fascicolo 1° del Vol. II - 1926» della rac-

E colta ufficiale delle

leggi

c dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione

- del volume suddetto dovranno essere indirizzati al

Regio

ufficio della raccolta delle

leggi

e dei decreti

o via

Giulia,

n. 52 - Roma

(16),

entro un mese dalla

Ë pubblicazione

del

presente

avviso,

giusta quanto

di- spone l'art. 18 del decreto

Luogotenenziale

7 gen- i naio 1917. n.

749, prevenendo che

trascorso detto ter- mine tah reclam1 non saranno piu ammessi, e che

e -

gl'interessati

dovranno pagare i volumi che richie- deranno.

-- S'intende che

gli

abbonati

alla

«Gazzetta Uffi- ciale» non hanno diritto a ricevero

gratuitamente

la raccolta

ufliciale,

per avere la

quale

occorre l'ab-

bonamento a

parte.

stipulata

fra l'Italia ed altri Stati in

Parigi

il 13 otto.

bre 1919, ed al relativo Protocollo addizionale ñrmato

a

Parigi

il 19

maggio 1920,

ed

approvazione

di due em.en.

damenti alla Convenzione

stessa;

2° in data 20

agosto 1923,

n.

2207,

«Norme per la

navigazione

aerea»; 3°•in data 18 ottobre 1923, n.

3170,

«Concessione dei servizi di

trasporto

esercitati con aeromobili» . .

Pag.

2010 1069. - REGIO DECRETO 6

maggio

1926, n. 760.

Determinazione per alcune

provincie

del

Regno,

della . data della cessazione delle Amministrazioni ordinarie e

straordinarie e dell'inizio delle funzioni del Podestà e

delle Consulte municioali nel Comuni di cui all'art. I della

legge

4 febbraio 1926, n. 237 . . . .

Pag.

2019 REGIO

DECRETO

22

aprile

1026.

Costituzione

di società di agenti di cambio in nome collettivo-

presso la Borsa di Trieste . . .

Pag.

2019

Errata.corrige

. . . . . . . .

Pag.

2019

SOM lW A It I O

. DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza

del

Consiglio

dei Ministri: Mestra

internazionale

di

edilizia,

in Torino . . . . . . . . . . . .

Pag.

2010 Alinistero delle finanze: Comunicazione . . . . .

Pag.

2019

Ministero

della

giustizia

e

degli

affari di culto: Comunicazione. .4

LEGGI B

DECRETI

Ministero dei lavori

pubblici: Pag.

2020

1068. - EGGE 31

gennaio

1926, n. 753. Costituzione del Consorzio

speciale

per la bonifica del Vallo Conversione in

legge

dei

Regi decreti.legge:

16 in data di Diano

(Salerno)

. . . . . . . . . . . . .

Pag.

2020

24 dicembre

1922,

n.

1878,

col

quale

si

då,

esecuzione alla

Approvazione

dello statuto del Consorzio della bonifica di Convenzione per il

regolamento

della

navigazione

aerea,

31êtaponte

. . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

Boso

(2)

$Ò1Û Ì'441926

--

GAZZETTA UFFICIAT

DEL REGNO D'ITALIA --- N. 111

Ministero

delle

finanze:

Smarrimento di ricevute

(Elenco

n.

62)

. . . .

Pag.

2020

Smarrimento di certificato

(Elenco

n.

62-bis)

. .

Pag.

2020.

Richiesta di consegna di titoli al

portatore

. .

Pag.

2020

Estrazioni per

_i premi

e per l'ammortamento delle

obbliga-

zioni delle Venezie . .

Pag.

2020

Rettifiche

d'intestazione

(Elenco

n.

40)

. . . .

Pag.

2021

Ministero dell'interno:

Bollettino sanitario

settigianale

del be-

stiame,

n. 6 . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2023 Ministero dell'economia nazionale:

Elenco n. 3-4

degli

attestati di trascrizione di marchi e

segni

distintivi di fabbrica e

di commercio,

rilasciati nella la e ga

quin-

dicina di febbraio 1924 . . . . . . .. . . . . .

Pag.

2033 Domanda di svincolo di cauzione della

Compagnia

di assi-

curazioni <La Garantie francaise» di Lione . . .

Pag.

2064

BANDI DI

CONCORSO

Ministero dell'aeronautica:

Modificazioni ai concorsi

per

19

posti

di ufliciale dell'arma aeronautica del ruolo

specializzati,

e por 20

posti

di ufficiale nel ruolo di amministrazione del corpo di commissariato della

Regia

aeronautica . . . . . . . . . . . . .

Pag.

2064

Prorog.a

del concorso per 10

posti

di tenente nel corpo di comunesariato militare della

Regia

aeronautica . .

Pag,

2064 Modificazione al concorso bandito con decreto Ministeriale 80

olitobre

1925 . . . . . . . . . . . . . . .

Pag,

2064

I I

PRESIDENEA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra

internazionale

di

edilizia,

in Torino.

Con

decreto 19

aprile 1926,

S. E. il

Capo

del Governo ha au-

torizzato,

ai sensi e per

gli

effetti del R.

decreto-legge

16 di-

cembre 1923, n.

2740,

convertito nella

legge

17

aprile

1925, n.

473,

la Associazione civile per le mostre internazionali di

edilizia,

con sede in Torino, a promuovere la Mostra intemazionale di edi- lizia che avrà

luogo

in Torino nel mese di

maggio

c. a. e se-

guenti.

LEGGI E DECRETI

Numero di

pubblicazione

1068.

LEGGE

81

gennaio

1926, n. 753.

Conversione

in

legge del Regi decreti-legge:

1° in data 24 di=

cembre

1922,

zi.

1878,

col

quale

si då esecuzione alla Convenzione per- il

regolamento

della

navigazione

aerea,

stipulata

fra l'Italia ed altri Stati in

Parigi 11,

13 ottobre

1919,

ed al relativo Proto.

collo addizionale f1rmato a

Parigi

il 1°

maggio

1920, ed approva.

zione di,due emendamenti alla.Convenzione

stessa;

2° in data 20

agosto 1923, n.1207,

«Norme per la

navigazione

aerea>; 3° in data 18 ottobre

1923,,

n.

3176,

«Concessione dei servizi di tra=

sporto

esertitati còn

aeromo6ili

e.

VITTORIO EMANUELE III

PIDR GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Il

Senato

e la Camera dei

deputati

hanno

approvato;

Noi

abbiamo sanzionato e

promulghiamo quanto

segue:

' Art. 1.

E¾onvertito in legge41 B. decreto-legge in data 24 di

embre

1922,

n.

1878,

col

quale

si dà

piena

ed intera esecu

zione alla Convenzione per il

regolamento

della

navigazionet

nerea, conclusa a

Parigi

il 13 ottobre 1919 fra

l'Italia

ed als tri

Stati,

nonchè al relativo Protocollo

addizionale, firmato)i.

nella stessa città

il

maggio 1920, Convenzione

e Proto collo le cui ratifiche sono state

depositate rispettivamente il*

marzo ed il 10

aprile

1923.

Art. 2.

Sono

approvati

i

qui

annessi Protocolli in da-tu 27

ottpft

bre 1922 e 30

giugno

1923 che

modificano rispettivamentás

l'art. 5 e l'art. 31 della Convenzione di cui all'art. 1

dellali presente legge.

Art. 3.

Sono convertiti in

legge

anclie i

Regi decreti-legge

20

agW

sto

1923,

n.

3207,

« Norme per la

navigazione

aerea »,

y

18

ottobre 1923,

n.

3176,

«

Concessione

dei

servizi

di tras

sporto

esercitati con aeromobili ».

Ordiniamo

clie la

presente,

munita del

sigillo

dello

Statd,

sia

inserta

nella raccolta

Umeiale

delle

leggi

e dei

decretti

del

Regno d'Italia. anandando

a

cliianque spetti

di ossera

varla e <1i farla osservare come

legge

dello Stato.

Ihda :

Henni,

addì 31

gennaio

1926.

VITTORIO EMANUELE.

ÍUSSOLINI. Visto, il Guardasigill¿: Rocco.

Protocole relatif à un amendement à l'article 5 de la Convenn tion

portant réglementation

de la

navigation

aérienne

13 octobre 1919.

La Commission International de

Navigation

Aérienne at

au cours de sa deuxième

session,

réunie à Londres sous

,lat présidence

de 11. le Général Sir

W.

Sefton

Brancker,

assisté,

de M. Albert

Roper,

Secrétaire

général, approuvé,

dans sah

séance du 25 octobre

1923,

conformément aux

dispositions

de.

l'article 34 de la

Convention portant réglementation

de

14 navigation aérienne,

une

modification

à l'article 5 de ladite Convention

qui

sera

rédigé

comme

suit,

en

francais, anglais

et en italien:

Art. 5.

Aucun Etat contractant n'admettra, si ce n'est par une autori.

sation spéciale et temporaire, la circulation audessus de son ter.

ritoire d'un aéronef ne possédant pas la nationalité de l'un de Etats contractants, à moins qu'il n'ait conclu une convention para ticulière avec l'Etat dans lequel cet aéronet est immatriculé. Les, stipulations de cette convention particulière ne devrorit pas portet atteinte aux droits des Parties contractantes. A la présente Con•, vention et devront être conforme aux règles établis par ladite Con•

Vention et ses Annexes. Cette convention particulière sera commu- niquée à la Commission Internationale de Navigation Aérienne quL la notifiera aux autres Etats contractants.

Art. 5.

No contracting State shall, except by a. special and temiporary authorisation, permit the flight above its territory of an aircraft which does not possess the nationality of a contracting State, unless it has concluded a

special

convention with the State in

which the aircraft is registered. The stipulations of such

special

convention must not

infringe

the rights of the contracting parties to the present Convention and must conform to the rules laid down by the said Convention and its anneXes. Such special convention, shall be communicated to the International Commission for Ain Navigation which will bring it to the

knowledge

of Ahe othef contracting States.

(3)

14-7-1926

---

GAZZETTA UFFICIAI

E DEL REGNO

D'ITALIX

---- N. 111

2Û11

Art. 5.

Nessuno Stato contraente

permetterà

la circolazione, al diso- pra del'suo territorio, di un aeromobile che non abbia la nazio- .nalità di alcuno

degli

Stati contraenti, salvo la concessione di un

permesso speciale .e temporaneo, se non avrà conchiuso una con- Venzione speciale collo Stato nel quale l'aeromobile è inscritto. Le

stipulazioni

di tale convenzione speciale non dovranno

derogare

aldirittidegli Stati contraenti della convenzione.attuale e dovranno conformarsi ai regolamenti prescritti nella detta Convenzione ed 1 guoi

allegrati.

La convenzione speciale sarà comunicata alla Com- missione internazionale di navigazione aerea, che la notificherà agli altri Stati contraenti.

Les

soussignés,

dûment

autorisés,

déolarent

accepter,

au

nom des Etat

qu'ils représentent,

la modification

ci-dessus, qui

est

proposée

à

l'acceiitation

definitive des Etat contra-

ctants.

Le

présent

Protocole restera ouvert à la

signature

des

Etats actueillement Parties contractantes à la

Convention;

il sera ratifié et les ratifications seront

déposées

aussitôt

que

possible

au

siège permanent

de la

Commission.

, Il entrera en

vigneur

dès que les Etats

ac.tuellement

Par- ties contractantes à la Convention auront efectué le

dépût

de leurs ratifications.

Les Etats

qui

(leviemlront Parties contractantes à la Con-

yention pourront

adhérer au

présent

Protocole.

Une

copie

certifiée conforme du

présent

Protocole sera

transmise

par le Secrétaire

général

à tous les Etats con- tractants ainsi

qu'aux

autres Etats

signataires

de la Con-

yention portant réglementation

de la

navigation

aérienne.

Fait

à

Londres,

le

vingt-sept

octobre mil neuf cent

vingt- deux,

en un seul

exemplaire qui

sera

déposé

dans les ar-

chives

de la

Commissioit

W. S. BRANCKER,

Majuf-Û6Her&l,

Président de la

Deuxième

scssion de la C. I. N. A.

ALBERT I OPlR

Secrétaire

général

de la C. I. N.

2.

Pour la France:

PIERRE-ETIENNE FLANDIN.

Copie certifiée

conforme:

Le

Sécrétaire général

de la C. I. N. A.

ALBERT

ÊOPER

Un représentant pour chacun des autres Etats contractants.

Chaque Etat

représenté

à la Commission (la Grande-Bretagne

avec ses Dominions et l'Inde comptant à cette fin pour un Etat)

uura cAacun une voiac.

La Commission Internationale de Navigatlon Adrienne détermi- nera les règles de sa propre procédure et le lieu de son siëge permanent, mais elle sera libro de seréunir en tels endroits qu'elle jugera convenables. Sa premiùre réunion aura lieu à Paris. La convocation pour cette réunion sera fait par le Gouvernement fran- çais, aussitôt que la inajorité des Etats

signataires

lui auront no-

tifló leur ratification de la présente Convention.

Cette Commission aura les attribution suivantes:

a) Recevoir des propositions de tout Etat contractant, ou lui

en andresser, à l'effet de modifier ou d'amender les dispositions de laprésente Convention; notifier les changements adoptés;

b) Exercer les fonctions qui lui sont dévolues par le présent article et par les articles 9, 13, H, 15, 16, 27,. 28, 36 et 37 de la pré- sente Convention;

c) Apporter tous amendements aux dispositions des Annexes A à G;

d) Centraliser et contuniniquer aux Etats contractants les in- formations de toute nature conceriutnt la navigation aérienne in- tornationale;

e) Centraliser et communiqueraux Etats contractants tous les renseignements d'ordre radiotèlégraphique,

mètéorologique

et mé.

dical, intéressaut la navigation aérienne;

f) Assurer lapublicationde cartes pour lanavigation aérienne, conformémentaux dispositions de l'Annexe F;

U) Donner des avis sur les questions que les Etats

pourront

soumettro á son examen.

Toute modification dans les dispositions de l'une quelconquo des Annexes pourra étre apportée par la Commission Internationale do

Navigation

Aérienne, lorsque ladito modiflcation aura été ap-

prouvée

par Jos trois quarts dµ total possible des voix qui pour- raient être exprimées si tous les Etats étaient présents: cette

viajo-

rité doit, en outre,

comprendre

au moins trois des cinq Etats suf-

vant: EtCels-Unis d'Amérique, Empire Britannique, France, Italie, Japon. Cette modification aura plein effet dès

qu'ello

aura été noti·

flée, par la Commission Internationale de Navigation Adrienne, à tous les Etats contractants.

Toute modification proposée aux articles de la présent Con- vention sera discutée par la Commission Internationale de Navi- gation Aórienne, qu'elle émane de l'un des Etats contractants ou de la Commission elle-même. Aucune modification de cette nature

ne pourra être

proposée

à l'acceptation des Etats contractants, si clle n'a été

approuvée

par les deux tiers au moins du total pos- sible des voix.

Les inodifications

apportées

aux articles de la Convention (exce- ption fait des Annexes) doivent, avant de

porter

effet, étre expres- sément adoptées par les Etats contractants.

Les frais

d'organisation

et de fonctionnement de la Commission Internationale de NavigationAdrienne seront supportéspar les Etats contractants; le total en sera Jéparti à raison de deua' parts pot«

les Etats-Unis d'Amérique,

l'Empire

Britannique, la France, l'Italte et le Japon et d'une part pour chacun des autres Etats.

Le frais occasionnés par l'envoi de

délégations

techniques se•

ront

supportés

par leur Etats Tespectifs.

Protocole relatif a un amendement a l'article 34 de la Conven=

tion

portant réglementation

de la

navigation

aérienne en dato du 13 octobre 1919.

.La

Commission

Internationale de

Navigation

Aérienne a,

au cours de sa

quatrième

session réunie à Londres sous la

présidence

de M. le

général

Sir W.

Sefton Brancker,

as- aisté de M. Albert

Raper,

Secrétaire

général, approuvé,

dans

sa séance du 30

juin 1923, conformément

aux

disposition.s

de

l'article

34 de la Convention

portant réglementation

de la

navigation aérienne,

des anodifications a certains alinéas de

l'article

31 de la Wte

Convention qui

sera

rédigé

comme

suit,

en

français,

en

anglais

et en italien:

Art. 34.

Il sera institué, sous le nom de Commission Internationale de

Navigation

Aérienne, une Commission Internationale

permanente placée

sous l'autorité de la Société des

Natiops

et

composée

de:

. Deux

représentants

pour chacun des Etats suivants: Etats-Unis

d'Amérique,

France, Italie et Japon;

Un

représentant

pour la Grande Bretagne et un pour chacun des Dominions britanniques et pour l'Inde.

Art. 34.

There shall be instituted, under the name of the International Commission for Air Navigation, a permanent Commission

placed

under the direction of the League of Nations and composed of:

Two Representatives of each of the following States: the United States of America, France, Italy and Japan;

One Representative of Great Britain and one of each of the Bri.

tish Dominions and of India;

One Representative of each of the other

contracting

States.

Each State

represented

on the Commission

(Great

Britain, the British Dominions and India counting for this purpose as one.Stale) shall have one vote.

The International Commission for Aír Navigationshall determine the rules of its own procedure and the place of its permanent seat, but it shall be free to meet in such

places

as it amy deem conve- nient. Its first meeting shall taekplaceat Paris. This

meeting

shall be convened by the French Government, as soon as a

majority

of

the signatory States shall have notifled to it their ratification of the

present

Convention.

The duties of this.Commission shallbe:

a) To receive

proppsals

from or to make

proposals

to any of the contracting States for the modification or amendment of the provisions of the

present

Convention, and to

notify

changes

adopted;

b) To carry out the dutíes imposed upon it by the

prese;)t

(4)

"2012

.

14g1920

--

GAZZETTA UFFICIALS DEL

REGNO

IPITALIA

--

N. 111 Article'and

by Articles9, 13, 14, 15, 10, 27, 28, 36 and 37 of the pre.

sent Convention;

c) To amend the

provisions

of the Annexes A-G;

d) Tocollect and communicate to the

contracting

States infor- mation of every kind concerning international air navigation;

e) To collect and communicate to flie. contracting States all information

relating

to wircless telegraphy, meteorology and me- dical science which may be of interest to air navigation;

f) To ensure the

publication

of maps for air navigation in ac- cordance with the provisionsof Annex F;

g)

To

give

its opinions on questions whicli tile States may submit for examination.

Any modification of the provisions of any one of tlio Annexes may be made by the International Commission for Air

Navigation

when such modificatiori sliall have been approved by threefourths of the totallpossiblevotes which could be cast if all the States were

represented:

this majority must, morcover, include at least threeof the five follotving States: the United States of America, the British Empire, France, Italy, Japan. Such modifleation shall becomo ef- fective from the time wlien it shall have been notified by the Inter- national Commission for AirNavigationto all the

contracting

States.

Any iproposed modification of the Articles of the ipresent Con.

Vention shall be examined by the International Commission for Air Navigation, whether itoriginates swith one of thecontracting States

orwich the Commission itself. No such modification shall be pro- posed for adoption by the contracting States, unless it shall have been

approv,ed

by at least two-thirds of the totalipossible votes.

All such modifications of the Articles of the Convention (but not of theiprovisions of the

Annexes)

must be formally adopted by the contracting States beforo theybecome effective.

The eXpenses of

organization

and operation of the Internatio- nale Commission for Air Navigation shall be borne by the contrac- ting States: the total shall be «¿located in the proportion of itco shares eacIt for lite United States of America, t/te Britiste Empire, France, Italy andJapan and one share each for all the other States.

The expenses occasioned by the sending of technical delegations will be borne by their respective States.

Art. 34.

Sarà istituita, col nome di «Commissiono Internazionale di Na-

Vigazione

Aerea», sotto l'autorità della Società dello Nazioni, una Commissione internazionale permanente così composta:

Due

rappresentanti

per ciascuno dei seguenti Stati: Stati Unitt d'America, Francia, Giappone e Italia;

Un

rappresentante

della Gran Bretagna e uno per ciascuno dei Domini Britannici e per l'India:

Un

rappresentante

per ciascuno degli altri Stati contraenti.

Ogni

Stato rappresentato alla Commissione (.la. Gran Bretagna coi suoi Domini e l'India contando a questo fine per un solo Stato) avràun voto.

La Commissione Internazionale di Navigazione Aerca stabilirà la propria procedura e la propria sede permanente, ma sarà libera di riunirsi dovunque lo riterrà opportuno. La sua prima riunione avverrà a Parigi. La convocazione ne sarà fatta dal Governo fran- cese, appena la maggioranza degli Stati ihanatari gli avrà notift- cato la ratifica della presente Convenzione.

Alla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea com-

peterà:

a) Ricevere da ciascuno degli Stati contraenti o for loro le pro-

poste

di modificazioni o di emendamenti alle disposizioni della pre- sente Convenzione, e notificare le variazioni adottate;

b) Esercitare lo funzioni che le sono attribuite dal spresento articoloe dagli articoli 9, 13, 14, 15, 18, 27,28, 36 e 37 della presente Convenzioñe;

c) Fare emendamenti alle disposizioni degli allegati A-G:

d)

Raccogliere

e comunicare agli Stati contraenti le informa- zioni diognigenere concernentila navigazione aerea internazionale;

c)

Raccogliere

e comunicare agli Stati contraenti tutte le noti- zie relative alla

radiotelegrafla,

meteorologia e scienze mediche, in- toressanti la navigazione aerea;

f) Assicurare la pubblicazione delle carte per la navigazione

aerea, a norma delle

disposizioni

dellallegato P;

0) Dar parere sulle questioni elle gli Stati sottoporranno al

suo esame.

Le modifleazioni

dqgli

allegati potranno essere adottate dalla Commissione Internazionale di Navigazione Aerea soltanto se sa-

Tanno

approvate

dai tre quarti del totale assoluto dei voti, cioè del totale det voti che spotrel>bero essere raccolti, se tutti i rappresen- tanti

degli

Stati fossero

presenti:

questa maggioranza deve. Inoltre

comprendere

almeno il voto di tre dei cinque Stati seguenti: Stati

Úniti

d'America, impero Britannico, Francia. Italim, Giappone. Le modificazioni avranno vigore dal giorno in cui sarnimo suite notifi aate dallaCommissione a tutti

gli

Stati controenti.

Le modificazioni iproposte agli articoli della. ConvenziORO 6BrBR•

no esaminato dalla Commissione Internazionale di

Navigazione

Aerca, sia che provengano da uno degli Stati contraenti, sia dalla Commissioiic usedesima. Trill :proposto non ipotranno essero (pmson- tate per l'accettazione :igli Stati contraenti, se non saranno appro•

vate coi due terzt aluleno del totale assoluto del voti.

Le niodifleazioni agli articoli della Convenzione (non quelle

degli

allegati) dovranno essere adottato uffleialmente dagliStati

contraenti,

prinia di divenire esecutorie.

Le spese oli organizzazione o tli funzionamento della Commis- sione Internazionale di Navigazione Aerea saranno sostenute

dagli

Stati contraenti; it totale delle dette spesc sarà ripartito in ragione di due parli per gli Stati Uniti d'America, l'Impero Britannico, la Francia, l'Italiu, ilGiapµone, e in ragionedi una parte per gli altri Stati.

Le spese derivanti dall'invio di

delegazioni

tecniche saranno so•

stenute tlagli Slutl rispettivi.

Les

soussignés,

dûment

autorisés,

déclarent

accepter,

ali

nom des Etats

qu'ils représent,

les modilleations

ci-dessus, qui

sont

proposées

à

Pacceptation

définitive des Etats con- tractants.

Le

présent

Protocole restera ouvert à la

.signature des

Etats actuellement Parties contractantes à la

Convention;

il sera ratilió et les

ratilì<;ations segout déposées aussitðt

que

ipo.vsible

au

siège permaceut

de la Cominission.

Il entrera en

vigueur

dès que iles Etats actuellement Par- ties contractantes a la Couvention auront effectué le

dépòf

de leurs ratitications.

Les Etats

qui

deviendront Parties contractantes à la Con- soution

pourront

adhérer au

présent

Protocole.

Une

copie

certifiée conforme du

présent Protocole

sera

transmise par le

Eeerétaire général

à tous lee Etats ton«

trgctants

aiusi

qu'aux

autres Etats

signataires

de la

Con«

vention

portant réglementation

de la

navigation aérienne.

Fait à

Londres,

le trente

juin

mil neuf cent

vingt-troid,

en un seul

exengilaire qui

sera

déposé

dans les

archives

de la

Commission.

W. S. BAscrEn.

Major-Géuéral

Président de la

Quatriòmc

session dc la C. 1. N.

Al

ALBERT ROPER

scerétaire

général

dc la C. I.

N. 31

Pour la Franec:

PIERRE ETIENNE PLANDIN.

Regio decreto-legge

20

agosto 1923,

n. 2207.

VITTORIO

EMANUELE

1II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Visto il R.

decreto-legge

27 novembre

1919,

n.

2360;

Visto il R. decreto 24

gennaio 1923,

u.

62;

Visto il R. decreto 24

gennaio 1923,

n.

63;

Udito il

Consiglio

dei

Ministri;

Sulla

proposta

del Presidente del

Consiglio

dei

Ministri,

ommissario per

Fueronautica,

Ministro per Finterno e per

gli

affari esteri, al concerto con i Ministri per la guerra, per la

umrina,

per la

giustizia

e

gli

affari di

enito,

per le

tinanze,

per le colonie e

pei

lavori

pubblici;

Abbiaino decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato esercita sovranità

piena

ed esclusiva sullo spa·

zio atmosferico che sovrasta il suo

territorio,

comprese in

esso le acque

territoriali.

(5)

14-V-192(i

--

GAZZETTA UFFICIALE

DEL

REGNO D'ITALIA i

111

2013

,

Agli

effetti

di

tale

sovranità, pei-

territorio

dello

Stato

defesi intendere

il

territorio nazionale, metropolitano

e co-

loniale,

e

quello

dei

protettorati

e dei

Paesi affidati

per mandato e per

qualsiasi

altro titolo allo Stato

italiano, quando speciali

convenzioni internazionali non

dispongano diversamente.

Art. 2.

La

navigazione degli

aeromobili di

nazionalità

italiana

á libera

ma

sottoposta

al controllo dell'Alto

Commissario

per

l'aeronautica,

e subordinata ailPosservanza dei limiti

impo-

sti e delle condizioni stabilite dalle

loggi aeronautiche

e

relativi regolamenti.

Per

gli aeromobili stranieri,

sia statali sia

privati, si

os-

servano inoltre le norme stabilite dalle

convenzioni

inter-

nazionali,

in

quanto

siano

applicabili

nel

Regno

anorma, del-

le

leggi vigenti.

Per necessita di

ordine

militare o di ordine

pubblicö,

ov-

Vero

nelPinteresse

della

sícurezza pubblica, può

essere

vie-

tuto il Volo al

disopra

di zone di territorio o. in

casi

ecce-

zignali, anche

al

disopra

di tutto il

territorio

dello Stato.

Art. 3.

Gili aërömobili,

siano del

tipo più leggero,

siano del

tipo più pesante dell'aria,

si

distinguono

in

aeromobili di

Statoe in

aeromobili privati.

A.i soli effetti della Convenzione internazionale per la na-

vigazione

aerea, del 13 ottobre

1910,

la

qualifica

di aero-

niobile privato

ò estesa anchea tutti

gli aeromobili

di

Stato,

eccetto

quelli militari,

di

dogana

e di

polizia.

Agli

effetti del

presente

decreto e dei relativi

regolamenti,

n·onchò

delle altre

leggi nazionali,

sono aeromobili di Stato

quelli

eserciti da

Amministrazioni

statali

(militari

e

civili);

sono aeromobili

privati

tutti

gli

altri.

Possono essere dichiarati aeromobili di

Stato,

ai soli ef- fetti del

presente

decreto e dei relativi

regolamenti,

median-

te

deliberazioni

del?Alto

Commissario delPa-eronautica, quelli che

pure

appartenendo

a

privati cittadini

o

società, compiano

un servizio per conto dello Stato.

Ogni

aeromobilo

comandato

da una persona in

servizio militare,

adibita a

questo nflicio,

sarà sempre

considerato aeromobile

militare.

Art. 4.

Nel presente

decreto e nei

regolamenti,

per

aeröp

rtö in-

tendesi ogni località,

sia terrestre che acques,

predisposta pei•

la

partenza, Papprodo

e anche lo

stazionamento, sia

normale

che

eventuale, degli aeromobili.

'Art.

5.

Salva

la

concessione

di un permesso

speciale

e

tempöra- neo,

nessun

aeromobile può

circolare sul

territorio

dello

Stato,

se non

abbia

una

nazionalità

ed una

sola.

La nazio-

nalità

di un

aeromobile

non 'di

Stato,

o non

considerato

di

Stato,

a termini dei comma 3e 4 delFart. 3 del

presente

decreto,

risulta dalla

iscrizione

in uno, ed in uno

solo, dei registri aeronautici.nazionali

del

rispettivo

Stato.

Tuttavia

se

l'acromobile

ha la

nazionalità

di uno Stato non

compreso

fra i

contraenti

della

Convenzione

interna-

zionale per

la

navigazione

aerea 13 ottobre

1919,

e col

quale PItalia

non abbia conclusa una

convenzione particolare,

la

sua;

circolazione

su territorio italiano è di massima

vietata.

Art. 6.

' cura dellPAlto

Commissariato

per

l'aeronautica,

è isti-

tuito

un

registro aeronautico nazionale italiano, contenente

le indicazioni di cui nel

regolamento;

in esso

può

essere in-

scritto ogni aeromobile

:

a)

che

appartenga

per intero ad un cittadino italiano

o ad una

società

la

quale risulti regolarmente

costituita in

Italia, purchò

si

provi

che il

capitale

diessa

appartenga permanentemente

per due terzi almeno a

cittadini italiani,

e

che il

presidente,

ed almeno due terzi

degli anuninistratori,

ivi compreso l'amministratore

delegato,

se

esiste,

siano

cit-

tadini

italiani;

b)

che abbia ottenuto il certificato di

navigabilità,

ed

il cui

proprietario

abbia

soddisfatto

a tutti

gli obblighi,

a

tutte le tasse e le

contribuzioni stabilite

dal

presente

de-

creto e dai

regolamenti

relativi.

Nel caso di nazionalità diversa fra

comproprietari

di uli

aeromobile, questo potrà

avere la nazionalità italiana se i

comproprietari

che ipesseggono

più

della, unetà del valore

del-

l'aeromobile sono

italiani.

Art. 7.

11

registro

aeronautico nazionale italiano

sarà pubblicato

ed ostensibile a

chiunque

abbia interesse.

I

passaggi

di

proprietà

e

gli atti

di

costituzione,

modifi-

cazione o rinunzia di diritti

reali,

ivi compresa

la ipoteca aeronautica

di cui all'art. 0 per essere validi anche tra le

parti,

devono essere

trascritti

nel

registro.

In Paese estero i

negozi giuridici

suindicati devono esser fatti per atto ricevuto nella cancelleria del

Regio console

dinanzi all'ufficiale

consolare,

a non hanno effetto neanche tra le

parti

se non sono trascritti nei

registri

del Conso-

lato. Il console deve trasmettere

copia

da lui

autentienta

delPatto alPAlto

Commissario

di

aeronautica

che dovrà cu- rarne l'annotazione nel

registro aeronantico

nazionale ita- liano.

In

tutti

i

casi,

i

negozi giuridici

suindicati devono essere annotati nel certificato di

immatricolazione.

Gli

amministratori

del

registro aeronautico

nazionale ita- liano e

gli

ufficiali

consolari

non possono ricevere e

trascri-

vere un atto

qualsiasi

relativo ai

negozi giuridici anindia

cati se loro non

viene pfesentato

il

certificato

di

immatrico-

lazione e se in esso non vengono fatte le

prescritte

anno-

tazioni.

Nel concorsö di

più

aventi diritto la data

delPannotazid-

ne nel

certificato

di

immatricolazione determina

la

prefe-

renza.

Con

regolamento

sarannö

ilssate

le

modalità

delle

inscri- zioni

e

delle trascrizioni.

Art. 8.

L'aeromobile italian

che

si

trovasse a

navigare söpra

il

more non

territoriale

o sopra territorio che non

dipenda

da

alcuno

Stato,

ò

sottoposto

alle

leggi

italiane.

Gli atti

giuridici compiuti

a bordò då un

aeromobile

ita-

liano in

rotta

sono

soggetti

alla

legge

italiana nello stesso modo che se fossero

compinti

nel

Regno, salvo,

per il caso di

navigazione all'estero,

i limiti che derivano dalla sovro-

nità dello Stato

sottostante.

Le nascite e le

morti

avvenute in

viaggio

sarnano

regi-

strate nel libro di bordo e denunziate nel

prossimo luogo

di

approdo

alle

competenti autorità

del

Regno

o al

compe-

tente consolo

italiano,

a seconda che

Patterraggio avvenga

nel

Regno

o all'estero.

Tali

unseite

e morti si

considerano

per

ogni

effetto avve-

nute nel territorio

italiano.

Gli

atti

giuridici compiuti

su

aeromobili ésteri viaggianti

in Italia sono

soggetti

alla

legge nazionale de1Paeromobile

alla

condizione

del

trattamento

di

reciprocità

da

parte dello

(6)

2014 14-7-1920

--

GAZZETTA UFFICIAL

B DEL

REGNO

D'ITALIA --N. 111

Stato al

quale

l'aeromobile

appartiene

e salvi i limiti di-

pendenti

dalle

leggi penali

di ordine

pubblico

e di

pubblica sieurezza,

e

le leggi tributarie vigenti

nel

Regno.

Art 9.

S pra

l'aerömobile

ed i suoi accessori

può

essere costi-

tutta ipoteca

con le norme del

Codice civile.

Le

i;poteche

non

potranno

esercitarsi che

dopo pagato

i

seguenti

crediti

privilegiati:

a)

i

crediti

delló Stato per

imposte,

tasse e pene pe-

cuniarie;

b)

i

crediti

per le spese di

giudizio;

c)

i

crediti

per Passicurazione. del

personale,

per i dan- ni alle

persone viaggianti

o

sottostanti;

d)

i

crediti

per risarcimento di danni da

gettito

e da

approdo.

Art. 10.

Nessuno

può

cöstruire o

pred.isporre

nn

aeropörtú,

un

qualsiasi impianto adibito

ad uso della

navigazione

aerea, senza

preventiva autorizzazione

rilasciata dall'Alto Commis-

mriato

per

l'aeronautica,

intesi i Ministri interessati.

Ogni aeroporto

ed

ogni impianto rimangono

sotto il con-

trollo della

competente

autorità nella cui

giurisdizione

si

trovano a termini del

regolamento.

'I'utti

gli aeroporti statali,

nonchè tutti

gli impianti

ne-

cessari per

la

navigazione

aerea, sono opere di

pubblica

u-

tilità,

con tuttè le

conseguenze

di

legge.

Anche

gli aeroporti privati

possono, concorrendo

speciali motivi,

essere

dichiarati

opere di

pubblica

utilità.

E'

proibito

a

chiunque

di costruire

muri,

case, capanne,

tettoie,

linee di

trasmissione

elettrica o altro

qualsiasi

edi-

ficio

od

ostacolo,

di

allevare

e mantenere

pianta

a una di-

stanza inferiore al

deemplo

dell'altezza

delFostacolo stesso, dal

limite d:i

qualsiasi aeröporto.

Art. 11.

Gli

aeromobili privati,

esclusi

quelli

statali che vengono

considerati privati agli

effetti della Convenzione interna- zionnie in

conformità dell'art. 3,

debbono

portare

i distin-

tivi

o marca di

nazionalità

e di

immatricolazione,

il nome

e

il domicilio

del

proprietario,

conformemente a

quanto

è

stabilito nella suddetta Convenzione,

e

quanto verra

deter-

minatö nel

regolamento

per Pesecuzione del

presente

decre-

to,

anche

nella navigazione

nazionale.

E' vietato

agli

neromobili

privati

di

portare

i contrasse-

gni destinati agli

aeromobili di Stato.

* Art. 12.

Og,ni neromobile, privato,

per

poter navigare,

deve essere

munito dei documenti di bordo

prescritti

dal

regolamento.

1 libfi

di bordo

saranno

conservati

per due anni

dopo

l'ultima

iscrizione

o trascrizione.

Art. 13.

Il

comandante,

i

piloti,

i

meneanici

ed il

personale

di

rotta

delPequipaggio degli aeromobili italiani,

devono es-

sere

provvisti

di

patenti

di

abilitazione, rilasciata

dall'Alto

Cominissariato

per

Paeronautica, ginsta quanto

sarA de-

terminato dai regolamenti.

Art. 14.

liessun a.pgarato radiotelegrafico

o radiötelefonico

può

essere

portato

e

bordo

senza licenza

speciale

rilasciata dal-

le

competenti

autorità

dello

Stato del

quale Faeromobilq possiede

la nazionalità.

Tali

apparati

saranno usati soltanto da persone de1Pe-

quipaggio provviste

di

speciale

licenza a

questo

scopo.

Per alcune

categorie

di

aeromobili,

da determinarsi nel

regolamento,

è reso

obbligatorio

a bordo l'uso di un appa- rato

radiotelegrafico

e radiotelefonico.

Art 35.

Non è permesso ad acromobili esteri nè ad aeromobili na- zionali

privati

di

trasportare

per via aerea

esplosivi,

armi

e munizioni da

guerra,

da un

punto

alPaltro del

territorio

nazionale.

Art. 16.

Il

trasporto

e Puso in

navigazione

aerea di

apparati fotat grafici

è

disciplinato

da

apposito regolamento.

Art. 17.

Per

ragioni

di ordine

pubblico

o di carattere

finanziario,

il

trasporto

di

oggetti

diversi

,da quelli indîcati negli

arti-

coli 15 e 1G

potrà

essere

sottoposto

dalle

competenti autorità

a

restrizioni,

sia per

quanto riguarda gli

aeromobili nazio-

nali,

sia per

quanto riguarda quelli

esteri.

Art. 18.

Possöno essere stabilite dalle

competenti

aatörità altre restrizioni e riserve circa i

trasporti

commerciali di cose e di persone, fatti da aeromobili stranieri fra due

punti del

territoria italiano.

Art. 19.

Ogni

aeromobile straniero che abbia la nazionalità di unö

degli Stati

contraenti la Convenzione internazionale per

la navigazione

aereadel 13 ottobre

1919,

o di uno Statocon euf PItalia abbia conchiuso convenzione

particolare,

ha

facoltà

di attraversare senza

approdo

l'atmosfera

soggetta

alla 80<

vranità

italiana, purchè

segna la rotta stabilita

dalPap- posito regolamento.

Ciò salvo le eccezioni di cui

agli airticoli

32 e 33 della

Convenzione precitata.

Art. 20.

Nessuno

pnò impiantare

una linen aerea, sia nazionale che

internazionale, passante pel

territorio

italiano,

se lion

ha

,preventivamente

otteimta la licenza

delPAlto Commis-

sariato per Paeronautica.

Art. 21.

Ogni

aeremobile sia straniero che italiand

proveniente

dal-

Festero od alrestero diretto deve discendere e

partire

da

uno

degli aeroporti dogannli stabiliti,

per il

compimento

dei

riscontri e delle

operazioni doganali prescritte,

salvo ee-

cezioni che

potranno disporsi

dall'Alto

Commissariato pe‡

Paeronantica di concerto col Ministero delle finanze.

Ogni

neromobile che

proviene

o è diretto alPestero è ob-

bligato

a traversare il confine tra

punti

che saranno deter- minati del

regolamento.

Agli

effetti

doganali

si considerano come

provenienti

W

diretti all'estera

gli

aeromobili che entrano nel

territorio doganale

dello Stato o che ne escano.

Sono

soggetti

a

vigilanza oganale

ed alle

prescrizioni

al-

Unopo

stabilite per il

regokummfo

anche

gli aeromobili ché

viaggiano

entro il territorio

dozanale

del

Regno.

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