GAZZETTA UFF A
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA c.o.co
Anno LXV Roma
--Giovedì, 11 settembre 1924 Numero 214
At>t>oxasarmaoxati.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a
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G. Galla.- Zara - R. de Seönfeld - (*) Provvisoriamente presso PIntendenzadi finanza
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO TL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI
SOMM A R I O
-,?;,?;;2°,,¶,
Presidenza del
Consiglio
dei Ministri: Ricostituzione delCollegio
centrale arbitrale e delConsiglio
d'amministrazionedell'Ope-
ra nazionale per i combattenti . . . . . . .
Pag.
3103oËËlÏciz°ioie
LEGGI EDECRETI
1359. - REGIO DECRETO-LEGGE es agosto 1994, n. 1355.
Conferma del dott. Mario
Lago
nella carica di Gover- natore di Rodi e delle altre isole enumerate nell'arti- colo 15 del Trattato di pace di Losanna. . .Pag.
31041366.
- REGIO DECRETO 19luglio
1924, n. 1352.Estensione alla città di Fiume ed alla
provincia
del Carnaro delleleggi
e deiregolamenti riguardanti
la ce.dibilità e la
pignorabilità degli stipendi
e dellemercedi.Pag.
3109 RELAZIONE e REGIO DECRETO 8luglio
1924.Scioglimento
delConsiglio
comunale di Crecchio(Chieti).
--- -
Pag.
3109DECRETO MINISTERIALE 30
luglio
1024.Provvedimenti
pel
Comuni dellaprovincia
di Salernodanneg.
giati dall'alluvione
del 26 marzo 1924 .. . . .
. .
Pag.
3110 1360. - REGIO DECRETO LEGGE 16Inglio
1994, n. 1358.Soppressione
del Governo marittimo di Fiume e circo-scrizione territoriale della marina mercantile in
quel
ter. DISPOSIZIONI E COMUNICATIritorio . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.
3104 Alinistero delle finanze: 506 estrazione annuale delleobbligazioni
1361. - REGIO DECRETO-LEGGE 28agosto
1924, n. 1354. emesse per la ferroviaTorino-Savona-Acqui
. .Pag.
3110 Entrata in vigoredegli
atti internazionalistipulati
a AlinisterodeŒeconomia
nazionale: Corso medio dei cambi eLosannail 24
luglio
1923 ed aParigi
il 23 novembre stesso media dei consolidatinegoziati
a contanti . . .Pag.
3110anno . . .
Pag.
31051362. - REGIO DECRETO-LEGGE 19
luglio
1924, n. 1357.Costituzione del
Consiglio
di amministrazione e della Commissione didisciplina
presso l'Amministrazione po=stale
telegrafica
e telefonica . . . . . . .Pag.
3106 1363. - REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1924, n. 1356.Autorizzazione di spesa per costruzione di case nelle località
colpite
daiterremoti,
ed istituzione di unIspet=
torato generale d'i servizi
speciali
nel Ministero dei lavoripubblici
. . . . . . , . . . . . . . .Pag.
3106 1364. - REGIO DECRETO 19luglio
1924, n. 1351.Proroga
del termine fissato per lapresentazione
alla Corte dei conti dei rendiconti per legestioni
fuori bi=lancio « Carta» e «
Agrumi
e Zolfi» . . . .Pag.
3108 1365. - RELAZIONE e R. DECRETO 28agosto
1924, n. 1366.Estensione alla città di Fiume ed al territorio annesso della
legge
sulle tasse ciclistiche edautomobilistiche,
dellalegge
delle tasse suitrasporti
e di alcunedisposi=
Zioni della
legge
sulle concessionigovernative. Pag.
3108PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ilicostituzione del
Collegio
centrale arbitralee del
Consiglio
d'amministrazionedell'Opera
nazionale per i combattenti.Con R. decreto 19
luglio
1924,registrato
alla Corte dei conti addì .30agosto
successivo, è stato ricostituito il Col-legio
centralearbitrale dell'Opera
nazionale per i combat-tenti, chiamando
a farneparte
isignori
:,Cav..
di gr. er.Giuseppe Nonis, presidente
di sezionedella Corte di
cassazione,
inqualità
dipresidente;
Comm. Gennaro
Santoro, consigliere
della Corte di cas- sazione:Cav. di gr. cr. Senatore Antonio
Mosconi, consigliere
di
Stato;
3104
11-11-1924--- GAzzETTAUFFICIALE
DELREGNO
D'ITALIA --N. 214Gr. uf.
prof.
dott. AlessandroBrizi,
direttoregenerale
nel
Ministero
dell'economia,nazionale;
Prof. Leopoldo
DiMuro,
ordinario di economia ed esti- mö rurale nellaRegia
scuola diingegneria
diPadova,
in
qualità
di membrieffettivi;
Gr. uf. Francesco
Pujia, consigliere
della Corte di cas-sazione;
Gr. uff. Carlo Vittorio
Luzzatto, consigliere
diStato;
Comm.
ing. Giuseppe Zattini, ispettore superiore
nelMinistero
dell'economianazionale,
in
qualità
di membrisupplenti.
Con R. decreto 24
agosto 1921, registrato
alla Corte deiconti
addl 3 settembresuccessivo,
è stato ricostituito ilConsiglio
di amministrazionedell'Opera
nazionale per icombattenti,
chiamando a farneparte
isignori:
Alivia
dott.Gavino;
Bonanni avv.
Gabriele;
Bonazzi rag.
Ero;
Capoferri
cav.Piero;
Chiota
rag. Pietro ;D'Angelo
dott. Antonino ;.Galante
avv.Domenico;
Host-Venturi
Giovanni;
Magrini
on. avv.Igino
Maria ;Nasalli Rocca conto
generale
Saverio ; Rossiprof.
avv.Amilcare;
Savelli on.
prof.
Rodolfo;Azzolini comm.
Vincenzo,
inrappresentanza
del Mini-stero delle
finanze;
Isacco gr. uff.
Carlo,
inrappresentanza
del Ministero dei lavoripubblici;
Mariani comm.
Mario,
inrappresentanza
del Ministerode1Peconomia
nazionale.Con lo etesso
Regio
decreto il contegenerale
Saverio Na- salliRocca,
è stato nominatopresidente
delCollegio
pre- detto.LEGGI E DECRETI
Numero di
pubblicazione
1359.REGIO DECRETO-LEGGE 28
agosto
1924, n. 1355.Conferma del dott. Mario
Lago
nella carica di Governatore diItodi
e delle altreisole enumerate nell'articolo 15 del Trattato di pace di Losanna.VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto
il Nostro decreto 31gennaio 1924,
n.343,
colquale
'sono
approvati
il trattato di pace egli
altri atti interna- zionali fra l'Italia ed altri Stati da unaparte
e la Turchia dall'altra firmati a Losanna il 24luglio 1923;
Visto
il Nostro decreto in data odierna n. 1354, concer-nente l'entrata in
vigore degli
attianzidetti;
Visto il Nostro decreto 16 novembre
1922,
di nomina del Ministroplenipotenziario
dott. MarioLago
a Governatore delle Isoledell'Egeo;
Ritenuta la necessità di assicurare la continuità del Go-
verno di Rodi e delle altre isole enumerate nell'art. 1.1 del trattato di pace anzidetto, in attesa della adozione a i ulte- riori
provvedimenti
relativi all assetto delle isole stesse;Sentito
ilConsiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statoper
gli
affariesteri,
Presidente delConsiglio
deiMinistri,
di concerto con
gli
altri Nostri MinistriSegretari
diStato;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lago
dott.Mario,
Inslato straordinario e Ministröpleni- potenziario,
è confermato adecorrere dal 6agosto 1924,
nellacarica di Governatore di Rodi e delle altre isole di cui so-
pra, conservando tutti i
poteri
da lui finora esercitati.Questo
decreto ,saràpresentato
al Parlamento per la sua conversione inlegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e deidecreti del
Regno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addì 28agosto
1921.VITTORIO EMANUELE.
MussoLINI -- FEDEnzoNI - LANzA DI SCALEA
- DE' STEFANI - OVIGLIO - DI GIORGIO
- THAON DI REVEL - CASATI-- SARROCCHI
---- NAVA - CIANO.
Visto, il Guardasigiffi: OVIGLIO.
Registrato alla Corte <1ei conti, con riserva, addt 9 settembre 195.
Atti del Governo, registro 228, foglio 50. - CASATI.
Numero di
pubblicazione
1360.REGIO DECRETO-LEGGE 16
luglio
1924, n. 1358.Soppressione
del Governo marittimo di Fiume e circoscri- rione territoriale della marina mercantile inquel
territorio.VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i
Regi decreti-legge
22 febbraio1924,
n. 211 e n.213;
Visto il R.
decreto-legge
20 dicembre1923,
n.3235;
Visto il R.
decreto-legge
30aprile 1921,
n.506;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Su
proposta
del Ministro per le comunicazioni di concertó coi Ministri perl'interno,
per lefinanze,
per i lavoripub-
blici eper la
marina;
Abbiamo decretato decretiamo:
Art. 1.
Il Governo marittimo di Fiume è
soppressö
dal lo In-glio
1924.Le attribuzioni ad esso
spettanti
sono devolute alle Am- ministrazioni centrali e localicompetenti
perragioni
dima-teria secondo le norme
sigenti
nelRegno.
Aµ•t
. 2.A decorrere dal 1°
luglio
1924 è istituita a Fiume unadirezione marittima che
comprenderà
il soloCompartimento
marittimo di Fiume i eni limiti territoriali sono
determi-
nati dall'annessa tabelhi. La tabella stessa indicheràgli
uffici
dipendenti
e lerispettive
circoscriziom.Art. 3.
La
liquidazione
delagestione
del Governo marittimo di Fiume è altidata al titohtre diquella
direzionemarittima,
che vi dovrùprossedere
entro il 30giugno
1925.11-11-1924 --GAZZETTA UFFICIALE 3EL ßEGNO D'ITALIA - A.
ita 3105
'Art.
4.Oltre
alle.attritiuzioni organiche
stabilitepel
suo funzio-namentö,
ladirezione
marittima diFiume,
continuerà adesercitare
in baseagli ordinamenti preesistenti
lefunzioni allidate all'autorità portuale riguardo
al rimorchio e al-l'assistenza
dellenavi,
allagestione
dei-galleggianti
era,riali
ed alPesercizio
diservizi speciali
delporto.
decreti del
Regno d'Italia, mandando
achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di
Valdieri,
addì 16luglio
1924.VITTORIO
EMANUELE.MUSSOLINI -- FEDERZONI - DE' STEFANI -- SAnnoceri -- CIANo - REVEL.
Art. 5.
In
applicazione
della norma di cui alprecedente
art. 4verrà
provveduto
entro 11 30settembre
1924 a cura del Mi- nistro per le comunicazioni di conoerto congli
altri inte-ressati,
allaassegnazione
dei servizi e delpersonale
delGoverno marittimo di
Fiume,
alle diverseAmministrazioni dello
Stato a seconda dellerispettive attribuzioni.
Art. G.
Restano a cura delle
singole
Amministrazioni interessategli ulteriori provvedimenti
relativi al riconoscimento e al trattamento delpersonale,
nonappartenente
ai ruoli delRegno,
addetto al Governo marittimo diFiume,
ed allaeventuale
sistemazione delpersonale
stesso in relazione allenorme
vigenti
nelRegno
ed alledisposizioni generali
e spe-ciali
che saranno emanate alriguardo.
Visto, il
GuardasiGilli:
OVIGLlo.liegistrato alla Corte dei conti, con riserca, addi 9 settembre 19¾.
Atli del Governo, registro 228, foglio 53. - CisATI.
Tabella delle nuove circoscrizioni territoriali della marina mercantile nel territorio di Fiume.
Direzioni CapItanerie Uffici I imiti Uffici Delegazioni di circondarian territoriali marittimi di
marittime . . . . .
porto marittimi del circondati locali spiaggia
Fiume Da
punta
Porto Albo-Neraalcon- na
(Rabatz)
fine S. H. S.
Fianona Moschiena Ica
Art. 7• CARNARO
Salvä quanto
èdisposto
dai trattati econvenzioni
inter-(Fiume) nazionali,
i beni fiumobili ed il materiale di dotazione delGoverno marittimo .di Fiume restano
assegnati alPAmmi-
nistrazione della marina
mercantile,
con facoltà al Ministro per lecomunicazioni
didisporne
lacessione,
in viatempo-
ranea o
definitiva,
alle altreAniministrazioni competenti
eper
ragione
di inateria.Abbazia Volosca
Cherso IsolodiCher- Ossero
so eLevrera
S. Martino di Cherso Faresina
Art. 8. Caisole
Fino a
quando
non sarà diversainenteprovveduto,
Pam-ministrazione speciale
del Pio Fondo di marina diFiume,
ora
gestita
dal Governomarittimo,
viene aflidataal
tito- lare della nuova direzione marittima per contodelPAmmi-
nistrazione della marinamercantile,
con le norme e le mo- dalitàche
saranno stabilite dalMinistro per
lecomunica-
E10R1.
Art. 9.
Il
Compartimento
marittimo diZara,
compreso nella cir- coscrizione della Direzione marittima di Trieste passa a farparte
della Direzione marittima di Ancona.Roma, addl 16 luglio 1924.
Visto, d'ordine di Sua Maesti il Re:
Il Alinistro per le comunicazioni:
CIANu,
Numero di
pubblicazione
1361.REGIO
DECRETO-LEGGE
28 agosto 1924, n. 1354.Entrata in
vigore degli
atti internazionalistipulati
a Losannail 24
luglio
1923 ed aParigi
il 23 novembre stesso anno.VITTORIO
EILLNUELE
IIIArt. 10. PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
La tabella annessa al R.
decreto-legge
20 dicembre1923,
n.
3235, quale
risulta secondo le variazionidisposte
dal de-creto-legge
n.1257,
in data 10luglio
1924 e dalpresente
decreto
potrà
essere modificata con decretoReale,
salvo pergli
uffici diporto
locali e per ledelegazioni
dispiaggia
lecui variazioni
potranno
effettuarsi con decreto del Ministrocompetente.
Il
presente
decreto sarùpresentato
al Parlamento per lasua couversione in
legge.
Ordiniamo che il
presente
decreto, munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ulliciale delleleggi
e deiRE D'ITALIA
Visto Part. 5 dello Statuto fondamentale del
Regno;
Visti i Nostri decreti numeri 313 e
400, entrambi
in data31
gennaio
1924.Visto che
l'Italia,
la GranBretagna
e ilGiappone
hannodepositato
ilrispettivo
istrumento di ratificadegli
atti in-ternazionali firmati a Losanna il 24
luglio 1923,
e diquelli
firmati a
Parigi
il 23 novembre 1923, e che il relativo pro-cesso verbale di
deposito previsto
dalPart. 143 del trattato di pacecon laTurchia, primo degli
attistessi,
è stato fir-matoil.G
agosto
1924:Udito il
Consiglio
deiMinistri;
3106
11-n-1924-- GAZZETTA UFFICIALE DEL ItEGNO D'ITALIA -- N. 214Bulla
prop sta del Nostro MinistroSegretario
di Statoper
gli
afariesteri,
Presidente delConsiglio
deiMinistri,
di concerto coi Ministri per le
finanze,
per l'economia na-zionale,
per lecolonie,
per lagiustizia
egli
afari diculto,
per la
guerra
e per lamarina;
Abbiamo
decretato e decretiamo:Art. 1. i
Gli atti internazionali firmati a Losanna il 24
luglio 1923,
ed enumerati nel Nostro decreto 31
gennaio 1924,
n.343,
nonchè la convenzione ed il
protocollo
firmati aParigi
il23 novembre
1923,
edapprovati
con Nostro decreto 31 gen- maio1921,
n.457,
sono entrati invigore
il 0agosto
1924.Art. 2.
Questo
decreto saràpresentato
al Parlamento per essere convertito inlegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei.decreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarlo e di farlo osservare.
Dato a San
Rossore,
addì 28agosto
1924.VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI- DE' STEFANI - NAva - LANzA
DI SCALEA - OVIGLIO -- ÛI ÛIORGIO - THAON DI ËEVEL.
Visto, ti Guardastgilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi 9 settembre 19¾.
Atti del Governo, registro 228, toglio 49. -- CAsATI.
Numero di
pubblicazione
1362.REGIO DEORETO-LEGGE 19
luglio
1924, n. 1357.Costituzione
delConsiglio
di amministrazione e della Com=missione di
disciplina
presso l'Amministrazionepostale telegra=
fica telefonica.
VITTORIO
EMANUELE IIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE
D'ITALIA
Visti
iRegi
decreti 5aprile 1923,
n.905;
15luglio 1923,
n.
1747;
31 ottobre1923,
a.2493;
16 dicembre1923,
n.2662;
,Visto il
R. decreto 30dicembre 1923,
n. 2900 ;Visto l'art. 2 del R. decreto 30 dicembre
1923,
n. 2810;Riconosciuta
la necessità di uniformare alledisposizioni stabilite
per tutte le altreAmministrazioni
statali le nor- me per ilConsiglio
diamministrazione
e la Commissione didisciplina
presso PAmministrazionepostale telegratien telefonica;
Udito
11Consiglio
deiMinistri;
Sulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statoper le
comunicazioni,
di concerto col Presidente del Consi-glio
deiMinistri, Ministro
pergli affari esteri,
e coi Mini-stri per la
giustizia
egli
affari diculto
e per lefinanze;
Abbiamo decretato e
decretiamo
:Art. 1.
Presso
il Ministero delle comunicazioni ilConsiglio
di am-ministrazione
per ilpersonale
e per i servizipostali
tele-grafici
telefonici è costituito dai direttorigenerali
e dal di-rettore capo del servizio del
personale.
Esso èpresieduto dal
Ministro o dalSottosegretario
di Stato per leposte
edi
servizi elettrici,
ovvero dal direttoregenerale più
anziano.Il
Consiglio
diamministrazione
per 11personale
subalternopostale telegrafico
telefonico è costituitosecondo
ledisposi-
zioni delPart. 112 del R. decreto 30 dicembre
1923,
n. 2960.La Commissione
disciplinare
per tutto ilpersonale postale telegrafico
telefonico èregolata
dalledisposizioni
di cui allo art. 68del
R. decreto 2960 sopra indicato.Art. 2.
Per
quanto
non èprevisto
nelpresente
decretovalgono
lenorme del R.
decrito
30 dicembre1923,
n. 2900.Art. 3.
Sono
abrogate
ledisposizioni
delpenultimo capoversö
del- l'art. 120 del R. decreto 30 dicembre1923,
n. 2960 e tutte lealtre relative al
Consiglio
di amministrazione ed alla Coin- missione didisciplina
contrarie aquelle
delpresente
e deldecreto
sopra citato.Art. 4.
Il
presente
decreto andrà invigore
ilgiorno
della suapubblicazione
nella GazzettaUffeciale
delRegno,
e saràpresentato
al Parlamento per la conversione inlegge.
Ordiniamo che il
presente decreto,
munito delsigillo
delloStato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e dei de-creti del
Regno d'Italia,
mandando achinnque spetti
di os-servarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di
Valdieri,
addì 19luglio
1924.VITTORIO EMANUELE
AÏUSSOLINI -- CIANo - OVIGLIO - ÜE' STEFANI.
Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addi 9 settemt>re 1931.
tti del Governo, registro 228, foglio 52. - CAs.m.
Numero di
pubblicazione
1363.REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1924, n. 1356.
Autorizzazione di spesa per costruzione di case nelle località
colpite
daiterremoti,
ed istituzione di unIspettorato generale
di servizispeciali
nel Ministero dei lavoripubblici.
VITTORIO
EMANUELE lIIPER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle
disposizionÏ
dilegge
emanate inconseguenza del terremoto del 28 dicembre
1908, approvato
con decreto
Luogotenenziale
19agosto 1917,
n.1399;
lalegge
1°
aprile 1915,
u.476;
i decretiLuogotenenziali
27agosto 1916,
n.1056;
e 22 dicembre1918,
n.2080;
e iRegi
decreti8
luglio 1919,
n.1384,
e 23 settembre1920,
n. ?315,
e le successivedisposizioni riguardanti
i terremotiealabro-sicolo, marsicano, tosco-romagnolo
edemiliani;
Visto l'art. 1 del R. decreto 9 marzo 1924, n. 404;
Udito il
Consiglio
deiMinistri;
Bulla
proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statope, i lavori
pubblici,
diconcerto col Presidente delConsiglio
dei Ministri e con i Ministri
Segretari
di Stato per Piutei·noe per le
fluanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
E' autorizzata Li ynw di .55.000,000 di lire per ht en-
struzione di case veanomiehe e
popohiri
e per abitaziolle dei11-11-1924 -- GAZZETTA t1FFICIALIC l)ICL REGNO J'ITALIA - h. 214
3107
funzionari dello Stato nei Comuni indicati nella tabella
pri-
ma
allegata
al testo unico 19agosto 1917,
n. 1390.Alla spesa stessa sarà
provveduto
mediante iscrizione ne-gli
stati diprevisione
del Ministero deilavori pubblici
dellasomma di
35,000,000
per ciascunodegli
esercizi dal 1924-25 al1938.39,
restando diuguale
somma aumentato ilcontri-
buto consolidato concesso a beneficio delleregioni danneg-
giate
dal terremoto con l'art. 10 del citato testounico,
suc-cessivamente modificato con Part. 1 del decreto
Luegotenen-
ziale 3
maggio 1920,
n.545,
con Part. 5 dellalegge
20 ago- sto1921,
n.1178,
e con Part. 1 del R. decreto 10 settembre1923,
n. 2220.Con decreto del 31inistro per le finanze sarà
all'uopo isti-,
tulto
apposito
articolo alcapitolo
n. 121 dello stato di pre- visione della spesa del Ministero dei lavoripubblici
per Pe- sercizio in corso ecorrispondenti
pergli
eserciz1 successivi,e
l'assegnazione
relativa, comequelle
da iscriversi fino atui.fo
Pesercizio1927-28,
dovràconsiderarsi
alPinfuori dei li- miti di spesa, stabiliti con Part. 1 del R. decreto 3 mag-gio 1923,
n. 1285, fermoperù
Pammontare massimo dei pa-gamenti
di cui alPart. I del decreto stesso.Art. 2.
Per la
più rapida
costruzione di case economiche in Messina,
la Cassadepositi
eprestiti
è autorizzata adanticipare
al
Ministero
dei lavoripubblici
la somma di L.25,000,000,
con ammortamento in senti annualitù,
comprensive
del ea-pitale
e dell'interesse alsaggio
del4%.
Art. 3.
La somministrazione del mutuo sarù fatta dalla Cassa de.
positie prestiti
in relazione alfaranzamento deilavori,
esu richiesta del Ministero dei lavori
pubblici,
colle moda- lità da indicarsi nella richiesta stessa.Il
pagamento
delle annualità di animortamento sarà ese-guito
dal Ministero dei lavoripubblici,
a favore della Cassa mutnante entro il 25 del niese digiugno
di ciascun anno, a cominciare dal 1925.Alla relativa spesa si fara fronte con il fondo indicato al- l'art. 1 del
presente
decreto.Art. 4.
Con decreto
Reale,
suproposta
delMinistro
per le finan- ze, di concerto conquelli
per l'interno e per i lavoripub- blici,
saranno emanate le norme per facilitare:a)
la ricostruzione e lariparazione
di case per conto diprivati;
b)
Pesectizione di opere edilizie d'interessecomunale, provinciale
o di altri enti.Art. 5.
Le case economiche e
popolari
sonocostruite
neiComuni
e secondo il
fabbisogno
determinati dal Ministero deilavori pubblici.
L'assegnazione
in usood inproprietà degli alloggi costruiti
è fatta secondo le normecontenute
negli articoli seguenti.
Art. 6.
Le case economiche e
popolari
sarannoassegnate
alle per-soue rimaste senza tetto a
seguito
delterremoto,
e tuttoraricoverate in
barneca, purchè residenti
nel ComunealPepoca
del terreinoto e nonabbiano titolo amutui di favore o a con- tributi
governativi.
Si considerano come aventi titolo a mutuoo a
contributo, agli
effetti dellepresenti disposizioni,
anchecoloro
clie ab-biano ceduto o comunque alienato i loro diritti.
A cura della Giunta
municipale
sarannocompilati gli
elen-chi,
da rivedersi dallaPrefettura,
delle persone residenti in ciascun Comune allequali
occorra fornirel'alloggio,
a nor-ma del
presente
articolo.Per la città di Messina possono essere iscritti
negli
elenchianche coloro che nel 1917 risultavano
già
ricoverati in ba- racche.Gli elenchi saranno
sottoposti all'approvazione
del Mini-stero dei lavori
pubblici, previa pubblicazione
per 15giorni
consecutivi all'albo del
Conrune,
e saranno riveduti a pe.riodinon eccedenti il biennio.
Contro i
provvedimenti
del Ministero dei lavoripubblici
non è ammesso alcun gravame.
Art. 7.
Le case costruite sono
assegnate
alle persone indicate ne-gli elenchi,
sentita la Commissionelocale,
di cui alPart. 3 del R. decreto 22aprile 1923,
n.1593,
ed il Prefetto.L'assegnazione
èfatta,
diregola,
inproprietà
all'asse-gnatario,
ilquale
saràtenuto alpagamento
del prezzo della misura che sarà stabilita dal Ministero dei lavoripubblici,
secondo le norme dell'art. 21 del testo unico 30 novembre
1919,
n.2318,
delleleggi
per le casepopolari,
restando fis-sata nell'l
.o£
il tasso dell'interesse per l'ammortamento del debito.Quando
lecondizioni
economichedell'assegnatario
nongli
consentano di
acquistare
laproprietà
della casa,pagandone
il prezzo
stabilito, potrà
ilMinistero,
sentita laCommis-
sione
locale, procedere
alla concessione dell'uso della casa,a norma e con
gli
ellettidegli articoli
3 e 5 del R. decreto 22aprile 1923,
n.1593,
determinandone il canone.La riscossione del prezzo di vendita e del canone di con-
cessione è fatto con le norme delFart. 4 del citato
Regio
de-ereto ed il relativo
importo
è versato in Tesoreria conimpu.
tazione al bilancio delFentrata.
Art. 8.
Tutte le
disposizioni
contenute nel testo unico 30 növem- bre1919,
n.2318,
e nelleleggi successive
sulle case econo-miehe e
popolari,
sonoestese,
inquanto applicabili,
allecase
assegnate
inproprietA
a norma delpresente
decreto.Art. 9.
Il R.
decreto-legge
23maggio 1924,
n.992,
èabrogato.
Alla
gestione
delpatrimonio
finoraamministrato
dalla aziendaseparata
delFUnione edilizianazionale
diMessina provvede
il Ministero dei lavoripubblici.
Art. 10.
Nulla è innovato per
quanto riguarda
le casecostruite
dalPEnte edilizio di
Reggio Calabria,
a cui il Ministero dei lavoripubblici potrà
continuare a faresomministrazioni
per lacostruzione
delle case,imputandone
la spesa sul fondo di cui all'art. 1.Art. 11.
Le
disposizioni
delPart. 6 del R. decreto 22aprile 1923,
n.
1593,
relativeall'acquisto
di caseeconomiche
epopolari,
mediante cessione del contributo diretto o del concorso dello stato nel
mutuo, potranno applicarsi
soltauto per le case3108
11-11-1924 -- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA -- N. 214che
resterannodisponibili dopo l'assegnazione
a tuttigli aventi diritto,
a norma deiprecedenti articoli.
Potra
tuttavia consentirsi tale acquisto,
ancheall'infuori
deldetto limite,
aiproprietari
di edifici o diparte
di edificidanneggiati
odistrutti,
aventi unreddito imponibile
non su-periore
a L. 200.'&rt.
12.Il
Ministèrö dei
lavoripubblici prenderà
incönsegna
tuttele case
economiche
epopolari
e perimpiegati costruite
odin
costruzione
a cura delloStato
e delPUnioneedilizia
nazionale nellelocalità colpite
da terremoti e finora noncedute
aiCònmni,
e ne curerà laultimazione
e lagestione
con
le
norme delpresente
decreto.: Per
le
casegià
date inaffitto,
Puso sarà conservatoagli
attuali
utenti,
iquali potranno
ottenerel'assegnazione
inproprietà
soltantoquando
sitrovino
nellecondizioni
pre-viste dagli articoli
ß e 11 delpresente
decreto.Non potranno
essere alienatele
_case
costruite
in Messina canifondi
dicui
alla letteraC)
dell'art. 17 del testounico
19agosto 1917,
n. 1399.'Art.
13.
Numoro di
pubblicazione
1364.REGIO DECRETO 19
luglio 1924,
n. 1351.Proroga del
termine fissato per labresentazione
alla Corte del conti del rendiconti per legestioni
fuori bilancio «Carta» e«
Agrumi
o Zolli».VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NA2IONE RE
D/ITALIE
Vistö il R. decreto 22
gennaio 1920,
n.135,
che recadispö- sizioni sull'obbligo
dellapresentazione
alla Corte deiconti
deirendiconti
dellegestioni
fuoribilancio
di carattere stra-ordinario;
Visto il R. decreto 23
dicembre 1923,
n.2855,
cheproroga,
tra
l'altro,
al 30giugno 1924,
lapresentazione
alla Corte dei conti diquei
rendiconti che non sianoprodotti
alla Cortestessa entro 11. termine fissato dal R. decreto 26
aprile 1923,
n. 112-1 ;
Udito
ilConsiglio
deiMinistri;
Sullä proposta
del Nostro MinistroSegretario
di Statoper le
finanze,
di concerto conquello
perl'economia nazio.
male;
Abbiamo
decretato e decretiamo:Pitsso
il Ministero deilavori pubblici
èistituito
unIspet-
tõrato
generale denominato
«Ispettorato generate
dei ser-vizi speciali
» perprovvedere,
inmlazione
alledisposizioni
contenute nel
presente
decreto:a)
alle opere ed aibisogni dipendenti
da terremoti per conto direttodello Stato,
come delle Provincie e dei Co-muni
che nefacciano richieste;
b)
a tuttoquanto
concernePedilizia
sismica e la even-tuale costruzione di case per conto di
privati,
inrelazione
al
disposto dell'arte
4 delpresente
decreto.Il
Ministro
per i lavoripubblici potrà
affidare al dettoIspettorató
anche altriincarichi.
In
relazione
aquanto precede,
nel ru~olo della carriera am.inistrativa
delMinistero
deilavori pubblici
di cui allatabella
n. 48de1Pallegato
2° al R. decreto 11novembre 1923,
n.
2395,
èaggiunto
unþosto
diispettore generale assegnato all grado
4•.Corrispondente
variazioneè
introdotta nellatabella
diclassincazione
pergradi
deipersonali apparte-
nenti al gruppo
'A.,
d.i cuiall'allegato
16 del decreto pre-detto.
'&rt. 14.
Il
presente decreta,
che andra invigore
dalgiorno
dellasua
pubblicazione
nellaGazzetta Ufßciale
delRegno,
saràpresentato
alParlamento
per la suaconversione
inlegge.
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delloStato, sia
inserto nella raccolta ufficiale delleleggi
e dèidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achiunque spetti
diosservarld
e di farlo osservare.Dato a San
Rossore,
addì 4 settembre 1924.VITTORIO EMANUELE.
l\IUSSOLINI - SAnnocca1 - FenEnzox1
- DE' STEFANI.
V4sto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, cora riserva, addi 9 settembre 19&
Atti del Governo, 'registro 228,
foglio
51. - CASATI.Articolo unico.
, E'
prorogato
al 31 dicembre1924,
il termine del 30giu-
gno 1924
fissato,
conl'art.
1 del R. decreto 23 dicembre1923,
n.
2855,
per lapresentazione
alla Corte dei conti del rendi- conto dellespeciali gestioni fuori bilancio
« Carta» e «Agru.
mi e Zolfi ».
Ordiniamo
che ilpresente decreto,
munito delsigillo
delläStato,
sia inserto nella raccolta ulliciale delleleggi
e deidecreti
delRegno d'Italia,
mandando achinnque spetti
diosservarlo e di farloosservare.
Datoa Sant'Anna di
Valdieri,
addì 19luglio
1924.VITTORIO
EMANUELE.
MUSSOLINI --
ÛIf
STEFANI - NAVA.Visto, il Guardasigilti: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1924.
Atti del Goverrio, registro 228, foflio 46. - CAsATI.
Numero di
pubblicazione
1365.RELAZIONE e REGIO
DECRETO
28agosto
1924, n. 1366.Estensione alla città di Fiume ed al territorio annesso della
legge
sulle tasse ciclistiche edautomobilistiche,
dellalegge
delle tasse suitrasporti
e di alcunedisposizioni
dellalegge
sulle con.cessioni
governative.
Relazione di S. E. il Ministro
Segretario
di Stato per le fi- nanze, a Sua Maestà ilRe,
in udienza del 28agosto
1924 sul decretoportante
l'estensione alla città di Fiume ed al territorio annesso delledisposizioni
dilegge
relativealle tasse
ciclistiche
edautomobilistiche,
alle tassesui trasporti
e ad alcune tasse sulle concessionigovernative.
SIRE,
L'unito decreto che viene sottoposto a Vostra Maestà con-
tiene