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Ricorso amministrativo previdenziale: quando, termini, ammissibilità, autotutela, organi competenti.

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Ricorso contro Inps

written by Noemi Secci | 11/07/2020

Ricorso amministrativo previdenziale: quando, termini, ammissibilità, autotutela, organi competenti.

Può accadere che la richiesta di una pensione, o di una prestazione a sostegno del reddito o, ancora, la richiesta da parte del cittadino di riconoscimento di uno status particolare, o d’inquadramento in uno specifico settore di attività da parte del datore di lavoro, non siano accolti dall’Inps.

Può anche accadere che la richiesta sia accolta, ma solo in parte: pensiamo, ad esempio, all’ipotesi in cui è riconosciuta una pensione, ma non sia stata calcolata correttamente dall’ente, quindi risulti d’importo più basso rispetto all’ammontare realmente spettante. O, ancora, può accadere che l’Inps richieda di versare dei contributi non dovuti.

In tutti questi casi, è possibile inoltrare il ricorso contro Inps? L’interessato può, cioè, impugnare i provvedimenti emanati dall’Inps? E può farlo attraverso un ricorso amministrativo, oppure deve instaurare un giudizio vero e proprio?

Nella generalità dei casi, il contribuente (lavoratore assicurato o datore di lavoro)

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ha a disposizione lo strumento del ricorso amministrativo, per far riesaminare dall’Inps la propria decisione ed eventualmente riformarla, se ne ricorrono i presupposti.

Il ricorso amministrativo, in numerose ipotesi, è una condizione necessaria per procedere, successivamente, a una causa giudiziale contro l’Inps: in particolare, lo risulta se l’azione è di accertamento negativo o riguarda le prestazioni previdenziali (in quest’ultimo caso, in particolare, il ricorso amministrativo è una condizione di ammissibilità).

Ci sono comunque diversi casi in cui non è necessario effettuare il ricorso amministrativo per poter esperire la causa giudiziale. Ma procediamo con ordine.

Entro quando va presentato il ricorso?

Il ricorso all’Inps può essere presentato entro 90 giorni, che decorrono dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento dell’Inps.

La comunicazione deve obbligatoriamente contenere, oltre al termine di scadenza per la proposizione del ricorso, anche l’organo al quale deve essere indirizzato. Gli organi deputati all’esame del ricorso possono infatti differire, sia in base alla gestione o fondo di appartenenza, sia in base alla prestazione oggetto del ricorso.

I ricorsi in materia di cassa integrazione devono invece essere presentati entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

E se deve essere effettuato ricorso per la mancata emissione di un provvedimento?

In caso di mancata adozione del provvedimento da parte dell’ufficio Inps competente, i termini per la proposizione del ricorso decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda, ad eccezione dei casi in cui la legge preveda un diverso termine per la definizione della domanda stessa.

Questi termini, comunque, sono ordinatori e non perentori: nel contenzioso con l’Inps, difatti, i ricorsi sono ricevibili fino a quando risultino pendenti i termini di Legge per proporre l’azione giudiziaria [1].

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Requisiti del ricorso

Il ricorso può essere presentato:

solo da chi ha un interesse concreto e attuale a ricorrere;

in carta semplice con sottoscrizione dell’interessato;

in alternativa, tramite la procedura telematica Ricorsi online, accessibile dal sito web dell’Inps tramite le credenziali personali dispositive.

Il ricorso può essere presentato anche da un intermediario abilitato: in questo caso, la sottoscrizione è sempre necessaria.

Il ricorso deve contenere:

i dati identificativi del ricorrente;

l’oggetto, riferito all’atto che si intende impugnare;

la motivazione sulla base della quale si impugna il provvedimento.

Il ricorso deve essere indirizzato all’organo centrale o periferico competente per la decisione; se è presentato a un organo diverso, il ricorso è comunque valido, si considera regolarmente presentato nella data di invio telematico e deve essere inoltrato all’organo competente a cura dell’organo ricevente non competente.

Come presentare il ricorso all’Inps?

Il ricorso amministrativo all’Inps può essere presentato esclusivamente on line, tramite l’apposita procedura telematica Ricorsi online, accessibile con le proprie credenziali dispositive (Pin Inps, Spid, Cns…).

In caso di presentazione cartacea o di notifica con altri sistemi di comunicazione (ad esempio e-mail, pec, fax), il ricorso è dichiarato irricevibile.

Ricorso Inps inammissibile

Il ricorso all’Inps non può essere ammesso:

se la materia non è di competenza dell’Inps;

se è stato presentato prima che siano scaduti i termini per l’emissione del provvedimento;

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in mancanza di un interesse concreto e attuale del ricorrente;

da una persona non legittimata ad agire (ad esempio, se il ricorso è presentato da una persona giuridica, l’inammissibilità si verifica se non è firmato dal rappresentante legale);

se il comitato deputato alla decisione si è già pronunciato sullo stesso provvedimento;

quando sono già scaduti i termini per la proposizione dell’azione giudiziaria.

Efficacia del ricorso

Il ricorso amministrativo all’Inps non sospende gli effetti del provvedimento impugnato, che resta valido anche in attesa della decisione dell’organo competente. Fanno parzialmente i ricorsi inerenti il Durc, documento unico di regolarità contributiva.

Termini per la decisione

L’organo competente deve pronunciarsi sul ricorso entro 90 giorni dalla presentazione: decorso il termine senza che l’organo si sia pronunciato, è possibile esperire azione giudiziaria contro l’Inps.

Ricordiamo che per le controversie in materia di pensione il termine per l’azione giudiziaria è pari a 3 anni, mentre è pari ad un anno per le prestazioni non pensionistiche. Per quanto attiene alla materia contributiva, non sono previsti termini di decadenza per la presentazione dei ricorsi giudiziari.

La mancata pronuncia è da intendersi come silenzio- rigetto? Il decorso dei 90 giorni non fa assumere al silenzio dell’organo il valore di decisione di diniego:

anche dopo la scadenza del termine, l’organo ha comunque l’obbligo di esaminare il ricorso e pronunciarsi nel merito, nonostante l’eventuale proposizione di un ricorso giudiziario.

Quando non è necessario inviare il ricorso

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all’Inps?

Ci sono delle ipotesi in cui non è necessario inoltrare il ricorso amministrativo per poter esperire successivamente una causa contro l’Inps:

quando il ricorrente domanda un provvedimento d’urgenza (nel caso in cui il diritto fatto valere sia minacciato da un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile);

quando la domanda è relativa a un giudizio già instaurato dalla pubblica amministrazione, senza che l’interessato abbia ricevuto alcuna preventiva comunicazione dell’atto da impugnare;

nei procedimenti di opposizione alle cartelle di pagamento;

quando la controversia verte solo sull’interpretazione di una disposizione di legge;

quando si rilevano meri errori di calcolo nella determinazione delle prestazioni previdenziali; in questa ipotesi, è comunque possibile presentare un’istanza all’Inps in autotutela, ferma restando la possibilità di proporre l’azione giudiziale.

Qual è l’organo competente per il ricorso?

L’organo chiamato a pronunciarsi sul ricorso è differente, sia in base alla materia su cui il ricorso stesso verte, che in base alla gestione o al fondo previdenziale in oggetto. La competenza può estendersi anche alle somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili e oneri accessori connesse al ricorso:

Presidente dell’Inps: sono attribuiti al Presidente i ricorsi in materia di classificazione dei datori di lavoro e contribuzione per il fondo garanzia per il Tfr;

Comitato amministratore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti: sono attribuiti al comitato i ricorsi in materia di:

contribuzione obbligatoria al Fpld ed ai fondi sostitutivi;

ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione speciale ex Enti pubblici creditizi (ora abolita);

contributi figurativi nell’assicurazione Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti);

ricorsi in materia pensionistica e contributiva per gli iscritti al

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Fondo Dazieri o al Fondo Esattoriali, nonché per il personale dipendente dal Consorzio Autonomo Porto di Genova e dell’Ente Autonomo Porto di Trieste;

contributi volontari;

ricongiunzione dei contributi;

riscatti e costituzione di rendita vitalizia;

compensazione e cessione crediti;

retribuzione imponibile lavoratori dipendenti;

differenze nelle aliquote contributive;

sgravi contributivi per calamità naturali;

obbligo di assicurazione Inps;

Comitato Fondi speciali: sono attribuiti al comitato i ricorsi in materia di contribuzione del Fondo clero, Fondo dazieri, Fondo esattoriali, Fondo gas, Fondo volo, Fondo Ferrovie dello Stato;

Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (G.I.A.S.): sono attribuiti al comitato, salvo competenza del comitato amministratore Fpld, i ricorsi in materia di contribuzione per:

indennità di mobilità;

disoccupazione involontaria (Naspi);

Tbc;

Cuaf;

Cig e Cigs;

gestione dei trattamenti economici di malattia e di maternità;

Comitato amministratore della gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: sono attribuiti alla competenza del comitato le decisioni sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, non attribuiti ad altro organo, ad esempio iscrizione CD/CM e contribuzione obbligatoria da parte delle Commissioni provinciali CISOA, in prima istanza, e da parte del Ministro del lavoro in seconda istanza;

Comitato amministratore della gestione previdenziale degli artigiani: sono attribuiti alla competenza del comitato i ricorsi in materia di contributi del titolare dovuti alla gestione, non attribuiti ad altro organo, oltre ai ricorsi relativi ai contributi di malattia e di maternità.

Comitato amministratore della gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali: sono attribuiti alla competenza del comitato i ricorsi in materia di contributi del titolare dovuti alla gestione, non attribuiti

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ad altro organo, oltre ai ricorsi relativi ai contributi di malattia e di maternità:

Comitato amministratore per la Gestione separata: il comitato amministratore decide in unica istanza sui ricorsi relativi alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, nonché su quelli in materia di riscatti e ricongiunzioni e di contributi dovuti alla gestione separat dell’Inps;

Comitati regionali Inps: sono competenti a decidere sulla sussistenza o meno del rapporto di lavoro subordinato; per i ricorsi sulla sussistenza e sulla diversa qualificazione dei rapporti di lavoro mediante verbale ispettivo è tuttavia competente il Comitato per i rapporti di lavoro istituito presso le Direzioni Regionali del lavoro;

Comitati provinciali: sono attribuiti ai comitati, che decidono in via definitiva, i ricorsi concernenti:

le prestazioni in materia pensionistica dell’assicurazione obbligatoria Ivs dei lavoratori dipendenti;

le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza;

le prestazioni della gestione di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;

la pensione sociale e l’assegno sociale;

le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

il Tfr;

gli Anf e l’assegno per congedo matrimoniale;

le indennità di malattia e maternità;

le prestazioni economiche dell’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

gli assegni familiari dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Ricorso giudiziale all’Inps

Il ricorso giudiziale contro l’Inps deve essere inoltrato:

al Giudice previdenziale (si tratta del Tribunale in funzione di giudice unico di primo grado del lavoro, che applica il rito del lavoro con alcune particolarità collegate alla specialità della materia), per le controversie in

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materia di:

assicurazioni sociali a favore di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi e professionisti (incluse le casse professionali);

infortuni sul lavoro e malattie professionali;

assegni per il nucleo familiare e assegni familiari;

qualsiasi prestazione di previdenza ed assistenza obbligatoria (ad esempio disoccupazione, mobilità o maternità);

inosservanza degli obblighi del datore di lavoro di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi;

risarcimento danni per errore dell’Inps nella comunicazione delle informazioni sulla posizione contributiva: è il caso in cui il dipendente viene indotto a dimettersi prima della maturazione del diritto alla pensione a causa di informazioni sbagliate dell’Inps;

costituzione forzosa di una rendita vitalizia (per mancato pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro);

alla Corte dei conti, per le controversie in materia di:

pensioni;

assegni o indennità civili, militari o di guerra;

al Tribunale ordinario, per le controversie in materia di previdenza complementare;

al Giudice di Pace, per le controversie in materia di interessi e accessori;

al Tar, per le controversie in materia di interessi legittimi.

Ricostituzione della pensione

Se si vuole ricorrere contro l’Inps per via dell’importo basso della pensione, è bene sapere che spesso il ricorso non è necessario.

Più precisamente, se si verifica un fatto sopravvenuto, come l’acquisizione tardiva di contributi o l’acquisizione del diritto a una maggiorazione nel calcolo, è possibile chiedere la ricostituzione della pensione.

La ricostituzione può essere consentita anche in caso di modifica della condizione di reddito, relativamente alle prestazioni pensionistiche connesse al reddito (come l’integrazione al minimo): in questo caso, si dovrà domandare la ricostituzione reddituale.

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