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IL LIBRO UNICO DEL LAVORO (D.M. 9 Luglio 2008 Min. Lavoro circ n. 20)

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IL LIBRO UNICO DEL LAVORO

(D.M. 9 Luglio 2008 – Min. Lavoro – circ. 21.8.2008 n. 20)

L’art. 39 del D. L. 25 giugno 2008 n. 112 ha previsto che tutti i datori di lavoro privati, con l'eccezione di quelli di lavoro domestico, debbano istituire il c.d. “libro unico del lavoro”, destinato a sostituire sia i cedolini paga, mediante consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate sul “libro unico del lavoro”, che i libri matricola e paga.

Per istituire tale “libro unico del lavoro” c’è tuttavia tempo fino al periodo di paga relativo a dicembre 2008 (quindi fino al 16 gennaio 2009).

Le modalità ed tempi di tenuta e conservazione del “libro unico del lavoro” sono stati previsti dal D.M. 9.7.2008, di seguito pubblicato (Gazzetta Ufficiale 18.8.2008 n. 192), sul quale è intervenuta la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 20 del 21 agosto 2008 (1).

LAVORATORI ISCRIVIBILI E NON

Nel “libro unico del lavoro”devono essere riportati:

- i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio;

- i collaboratori coordinati e continuativi;

- gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

NON sono invece più oggetto di registrazione sul libro unico del lavoro:

- i collaboratori ed i coadiuvanti delle imprese familiari;

- i coadiuvanti delle imprese commerciali;

- i soci lavoratori di attività commerciali e di imprese in forma societaria.

La circolare ministeriale n. 20/2008 precisa inoltre, con riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi, che vanno esclusi dalle registrazioni sul libro unico del lavoro anche tutti quei soggetti che svolgono tali attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali, a titolo esemplificativo:

- gli agenti e rappresentanti individuali che svolgono l’attività in forma di impresa;

- gli amministratori, i sindaci, i componenti di collegi e commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale;

gli associati in partecipazione che svolgono tale attività in forma imprenditoriale o quale parte della propria attività d’impresa o lavoro autonomo.

Per quanto riguarda i lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione, la circolare ministeriale n. 20/2008 precisa che le registrazioni sul libro unico devono essere effettuate anche per costoro, che pertanto risulteranno iscritti nel libro unico dell’utilizzatore oltrechè in quello dell’agenzia per il lavoro che li assume. L’utilizzatore deve limitarsi ad annotare il nominativo, il codice fiscale, la qualifica, il livello di inquadramento e l’agenzia di somministrazione, mentre quest’ultima, in qualità di soggetto somministrante, avrà l’onere di procedere alle annotazioni integrali, avendo come riferimento sia le presenze comunicategli dall’utilizzatore che i dati retributivi.

LIBRO UNICO DEL LAVORO ANCHE IN PRESENZA DI PIÙ POSIZIONI ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI

La circolare ministeriale n. 20/2008 precisa che il “libro unico del lavoro” in esame è solo ed unico “anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di più sedi di lavoro, sebbene stabili ed organizzate”.

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I DATI IDENTIFICATIVI DI CIASCUN LAVORATORE

Nel “libro unico del lavoro”, per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

LE ANNOTAZIONI DA EFFETTUARE SUL DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO” a - Dazioni in danaro o in natura

Nel “libro unico del lavoro” deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.

Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente.

b - Calendario delle presenze

Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonchè l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi.

Qualora al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate.

TEMPISTICA DI COMPILAZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Il “libro unico del lavoro” deve essere compilato coi dati di cui sopra, per ciascun mese di riferimento, non più giornalmente, come in passato, bensì entro il giorno 16 del mese successivo.

CONSERVAZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Il “libro unico del lavoro” va conservato presso la sede legale dell’impresa o presso i professionisti individuati dalla Legge n. 12/1979 (3) e possono essere esibiti agli organi ispettivi, intervenuti sul posto di lavoro, anche via fax o per e-mail.

MODALITÀ ED TEMPI DI TENUTA E CONSERVAZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Le modalità ed i tempi di tenuta e conservazione del “libro unico del lavoro” sono così state previste dal D.M. 9 luglio 2008 (Gazzetta Ufficiale 18.8.2008 n. 192), di seguito pubblicato:

DECORRENZA DELLISTITUZIONE DEL LIBRO UNICO (ART.7,COMMA 1)

Per istituire il libro unico del lavoro c’è tempo fino al periodo di paga relativo a dicembre 2008 (quindi fino al 16 gennaio 2009).

Pertanto, sino a tale data, i datori di lavoro, in via transitoria, possono continuare a tenere con le regole attuali, debitamente compilati e aggiornati:

- il libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze;

- il registro dei lavoranti e il libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio.

ABROGAZIONE DEL LIBRO MATRICOLA E DEL REGISTRO DI IMPRESA (ART.7,COMMA 3)

Dal 18 agosto 2008 sono invece immediatamente abrogati sia il libro matricola che il registro di impresa.

MODALITÀ DI TENUTA DEL LIBRO UNICO (ART.1, COMMA 1)

Fermo restando l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del

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libro unico del lavoro può essere effettuata solo mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:

a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo;

b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;

c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o a elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche la inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite; tali sistemi sono sottratti a obblighi di vidimazione e autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e- mail, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

Non è pertanto più possibile la tenuta del Libro unico in forma manuale.

CAUSALI DI PRESENZA O DI ASSENZA DEI LAVORATORI (ART.1, COMMA 2)

Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata ed inequivoca.

In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate.

DIFFERIMENTO DELLA REGISTRAZIONE DEI DATI VARIABILI (ART.1, COMMA 3)

La registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore a un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro (fermi restando gli altri obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 39 del D.L. 25.6.2008 n. 112) (2).

MODALITÀ DI TENUTA DEL LIBRO UNICO DA PARTE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI (ART.2)

I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11.1.1979 n. 12 (3), che saranno autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti, devono:

a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;

b) inviare, in via telematica, al l'Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;

c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).

CONSERVAZIONE DEL LIBRO UNICO (ART.3, COMMA 1)

Il libro unico del lavoro non sarà necessario conservarlo sul luogo dove si svolge l'attività lavorativa, come invece era per il libro di paga e di matricola, ma dovrà essere conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati oppure presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, sulla base e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1 della legge 11.1.1979 n. 12.

ESIBIZIONE AGLI ORGANI DI VIGILANZA (ART.3, COMMA 2)

Il datore di lavoro, che detenga libro unico del lavoro nella sede legale, deve comunque tempestivamente esibirlo agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica.

In caso di attività mobili o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o sono

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caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.

I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, nonché i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11.1.1979 n. 12, devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.

ELENCHI RIEPILOGATIVI MENSILI (ART.4)

A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con più sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro con uno dei sistemi di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto in esame, devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede.

Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11.1.1979 n.

12 (3).

LA SEDE STABILE DI LAVORO (ART.5, COMMA 1)

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto in esame, si considera "sede stabile di lavoro" qualsiasi articolazione autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attività aziendale e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.

DURATA DELLOBBLIGO DI CONSERVAZIONE (ART.6)

Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

Tale obbligo è esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della semplificazione in esame.

SANZIONI

Le sanzioni relative al “libro unico del lavoro”, sono così state previste dal D.L. 25 giugno 2008 n.

112:

a) mancata istituzione e tenuta del “libro unico del lavoro”: sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro;

b) omessa esibizione del libro unico del lavoro agli organi di vigilanza: sanzione amministrativa da 200 a 2.000 euro;

c) mancata ottemperanza, entro 15 giorni e senza giustificato motivo, alla richiesta di documentazione da parte del personale addetto alla vigilanza, commessa dai professionisti individuati dalla Legge n. 12/1979 (3): sanzione amministrativa compresa tra 250 e 2.000 euro che, in caso di recidiva, sale ad una sanzione amministrativa compresa tra 500 e 3.000 euro;

d) omessa o infedele registrazione, nel caso in cui dalla stessa discendano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (salvo i casi di errore meramente materiale): sanzione amministrativa da 150 a 1.500 euro, aumentata, se i lavoratori sono più di 10, ad un importo compreso tra 500 e 3.000 euro;

e) mancata compilazione, entro il 16 del mese successivo: sanzione amministrativa compresa tra 100 e 600 euro; tale somma, se mancata compilazione riguarda più di 10 lavoratori, aumenta da 150 a 1.500 euro;

f) mancata conservazione del “libro unico del lavoro”: una sanzione amministrativa compresa tra 100 e 600 euro.

(5)

La contestazione di tali mancanze è operata dagli organi di vigilanza, che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza.

COMPUTO DEI LAVORATORI (ART.5, COMMA 2)

Per il computo dei lavoratori di cui ai precedenti punti d) ed e), il decreto ministeriale in esame precisa che si considerano:

- i lavoratori subordinati, a prescindere dall'effettivo orario di lavoro svolto;

- i collaboratori coordinati e continuativi;

- gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in forza.

(1) La circolare n. 20/2008 del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, riguardante il libro unico del lavoro e l’attività ispettiva detta le prime istruzioni operative al personale ispettivo, a seguito dell’eliminazione dei libri paga e matricola e di altri libri obbligatori e della loro sostituzione - a far data da 18 agosto 2008 (data di pubblicazione in G.U. del D.M. 9 luglio 2008) con il libro unico del lavoro.

Questi gli aspetti trattati nella circolare:

soggetti obbligati all’istituzione e tenuta del nuovo libro obbligatorio (datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, dello spettacolo, dell’autotrasporto e marittimi, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico);

obbligo di istituzione e tenuta;

luogo di tenuta;

numerazione unitaria;

obblighi di registrazione (contenuti, profili sanzionatori, limiti temporali);

obbligo di esibizione (gravante, a seconda dei casi, sul datore di lavoro, sul consulente del lavoro o su uno dei professionisti autorizzati o, ancora, sul servizio o centro di assistenza delle associazioni di categoria);

elenchi riepilogativi mensili;

obbligo di conservazione;

accertamenti ispettivi e procedura sanzionatoria;

la maxisanzione contro il sommerso dopo il libro unico (con l’abrogazione del libro matricola e dell’obbligo di iscrizione preventiva, prima dell’immissione al lavoro, dei lavoratori occupati nei documenti di lavoro, l’accertamento della sussistenza di un impiego lavorativo in nero può fondarsi esclusivamente sull’effettuazione della comunicazione obbligatoria preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro);

la nuova dichiarazione di assunzione (l’obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione - che, secondo la previgente normativa, doveva contenere i dati di iscrizione nel libro di matricola - si intende assolto alternativamente mediante la consegna al lavoratore della copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente ovvero del contratto individuale di lavoro, completo di tutte le informazioni relative all’instaurazione e allo svolgimento del rapporto. In caso di mancata consegna al lavoratore, prima dell’inizio dell’attività lavorativa, della dichiarazione di assunzione, nella nuova duplice e alternativa forma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato).

(2) D.L. 25.6.2008 n. 112, commi 1 e 2

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonchè le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, comprese le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonchè l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

(3) Legge 11.1.1979 n. 12

Art. 1. - Esercizio della professione di consulente del lavoro.

1 - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40 nonchè da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

2 - omissis 3 - omissis

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4 - Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè le altre piccole imprese anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

_________________________________________________________________________________________

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 2008

Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio

Art. 1. - Modalità di tenuta

1. Fermo restando l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro può essere effettuata mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:

a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo;

b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;

c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche la inalterabilità e la integrità dei dati, nonchè la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e- mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

2. Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate.

3. Fermi restando gli altri obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro.

Art. 2. - Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati 1. I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:

a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;

b) inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;

c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).

Art. 3. - Luogo di tenuta e modalità di esibizione

1. Il libro unico del lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

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2. Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale.

In caso di attività mobili o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.

3. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, nonchè i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.

Art. 4. - Elenchi riepilogativi mensili

1. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con più sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro con uno dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede.

2. Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 5. - Sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto si considera «sede stabile di lavoro» qualsiasi articolazione autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attività aziendale e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.

2. Ai fini del calcolo dei lavoratori di cui all'art. 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112 e all'art. 4 del presente decreto, si computano i lavoratori subordinati, a prescindere dall'effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in forza.

Art. 6. - Obbligo di conservazione

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della semplificazione di cui all'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e alle disposizioni del presente decreto.

Art. 7. - Regime transitorio e disposizioni finali

1. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.

3. Il libro matricola e il registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati.

Roma, 9 luglio 2008

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m_lps.25.REGISTRO UFFICIALE MINISTERO DEL LAVORO.0011469.21-08-2008

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