COMUNE DI ARGEGNO
Provincia di Como
Via Valle Intelvi, 7 C.A.P. 22010 - c.f. 80010240135 - p. I.V.A. 00695450130 - tel. 031 821120 - fax 031- 821977
REGOLAMENTO COMUNALE
ASSEGNAZIONE POSTI AUTO AI RESIDENTI
REGOLAMENTO COMUNALE ASSEGNAZIONE
POSTI AUTO AI RESIDENTI
SOMMARIO
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Formalità presentazione delle domande Art. 3 - Casi di esclusione
Art. 4 - Approvazione domande Art. 5 - Assegnazioni
Art. 6 - Corrispettivo
Art. 7 - Durata assegnazione Art. 8 - Contrassegni
Art. 9 - Perdita assegnazione Art. 10 - Revoca assegnazione Art. 11 - Nuove assegnazioni
Art. 12 - Temporanea indisponibilità posti auto Art. 13 - Disposizioni finali
Art. 14 - Responsabilità Art. 15 - Entrata in vigore
Art. 1 - Ambito di applicazione
1 Nell’ambito della zona a rilevanza urbanistica delimitata ai sensi dell’art. 7 del Nuovo codice
della strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono individuati dei posti auto da assegnare ai soli residenti e specificatamente uno per nucleo familiare ed ai titolari di licenze commerciali rilasciate dal Comune di Argegno nella misura di un posto per ogni esercizio commerciale.
Art. 2 - Formalità presentazione delle domande
1 Per concorrere all’assegnazione, l’interessato dovrà presentare domanda scritta al Comune nei termini indicati nel relativo avviso, allegando copia della carta di circolazione e del contrassegno di assicurazione dell’auto intestata al richiedente.
Art. 3 - Casi di esclusione
1 Sono esclusi dall’assegnazione coloro che:
a) siano titolari, a qualsiasi titolo, di altri posti auto nel territorio comunale;
b) non abbiano presentato domanda entro il termine indicato dal bando;
E’ ammessa la deroga al punto a) solo per i titolari di esercizi commerciali,
Art. 4 - Approvazione domande
1 La Giunta Comunale, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’art. 3 comma b), approva l’elenco delle domande pervenute, escludendo eventualmente quelle non corredate da regolare documentazione e quelle di coloro non in possesso dei requisiti richiesti.
Art. 5 - Assegnazioni
1 Nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, la Giunta Comunale procede all’assegnazione dei posti auto, approvando contestualmente lo schema di convenzione che sarà sottoscritto dal Sindaco e dall’assegnatario.
2 Ove le domande presentate risultassero in esubero rispetto ai posti disponibili verrà data la precedenza ai residenti abitanti vicino alle aree di parcheggio da assegnare.
3 I posti auto che dovessero risultare in esubero al termine delle operazioni di cui al comma precedente potranno essere assegnati a coloro che lo richiederanno successivamente alla scadenza di cui al precedente articolo 3 in ordina alla presentazione delle domande al Protocollo del Comune e fino ad esaurimento degli stessi.
Art. 6 - Corrispettivo
1 All’atto della sottoscrizione della convenzione, l’assegnatario dovrà versare il canone di L.
350.000= (I.V.A. esclusa).
2 Tale corrispettivo sarà aggiornato ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2001 sulla base della variazione nella misura intera accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo nell’anno precedente, riferito al mese di novembre.
Art. 7 - Durata assegnazione
1 La durata dell’assegnazione è fissata in anni uno e sarà rinnovata tacitamente se non interviene disdetta dell’assegnatario, da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza.
2 In sede di prima assegnazione, la durata è convenzionalmente fissata al 31.12.2000. Il
relativo corrispettivo sarà opportunamente adeguato in rapporto ai dodicesimi relativi all’effettivo periodo d’uso nell’anno 2000.
Art. 8 - Contrassegni
1 Ogni assegnatario sarà dotato di contrassegno numerato, da tenere in evidenza nell’auto durante la sosta.
2 Potranno essere rilasciati tanti contrassegni con lo stesso numero di riferimento se il richiedente possiede più automobili.
Art. 9 - Perdita assegnazione
1 La perdita dell’assegnazione si avrà in caso di trasferimento della residenza dell’assegnatario o a seguito di rinuncia scritta, In entrambi i casi non si avrà diritto al rimborso del canone versato
Art. 10 - Revoca assegnazioni
1 L’assegnazione sarà revocata se ricorre anche una sola delle seguenti cause:
a) mancato pagamento del canone nel limite massimo di tolleranza di 30 giorni;
b) per fatti o comportamenti in contrasto con il Codice della Strada vigente o con il presente regolamento;
c) cessione ad altre persone, non aventi titolo, o non comprese nel proprio nucleo familiare, del posto auto assegnato.
Art. 11 - Nuove assegnazioni
1 I posti disponibili e non assegnati secondo le disposizioni di cui al presente regolamento potranno essere utilizzati per nuove assegnazioni, sempre con l’osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.
Art. 12 - Temporanea indisponibilità posti auto
1 Sono fatte salve le Ordinanze del Sindaco che, per eccezionali esigenze istituzionali vietano temporaneamente l’uso dei posti auto assegnati ai sensi dell’art. 38 della Legge 08.06.1990, n.
142 e degli artt. 7 e seguenti del Codice della Strada vigente.
2 Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere l’uso temporaneo del posteggio per lavori di ristrutturazione degli immobili che affacciano sulla piazza oltre che per carico e scarico di materiali ingombranti pesanti e traslochi.
Art. 13 - Disposizioni finali
1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 14 - Responsabilità
1 L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero accadere a persone od a cose derivanti dall’utilizzo del predetto posto auto. Declina altresì ogni responsabilità per eventuali furti perpetrati alle auto in sosta.
Art. 15 - Entrata in vigore
1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che la deliberazione di approvazione del presente regolamento sarà divenuta esecutiva ai sensi di Legge.