1
ECC.MO T.A.R.SICILIA –CATANIA RICORSO
ex artt. 31-117 del c.p.a.
NELL’INTERESSE
della società Solar Italy XIX S.r.l. (c.f. e p.iva: 10727620964) (di seguito anche
“Società”), con sede in Milano, Galleria San Babila, 4/B, in persona del legale rappresentante p.t., ing. Michele Appendino (c.f.: PPNMHL65P22B791F), rappresentata e difesa, in forza di mandato in calce al presente atto, dall’avv.
Andrea Sticchi Damiani (c.f.: STCNDR80E13I119J; pec:
[email protected]; fax: 0832247893) ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec del suindicato difensore;
CONTRO
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t.;
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t.
NONCHÉ
Presidenza della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante p.t.;
DANDONE NOTIZIA A
Comune di Comiso, in persona del Sindaco p.t.;
PER L’ACCERTAMENTO
dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte dell’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA presentata, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n.
152/2006, dalla Società in data 10.12.2019;
IN OGNI CASO, PER L’ACCERTAMENTO
dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, a fronte del sollecito trasmesso in data 27 novembre 2020 e dell’ulteriore sollecito del 2 febbraio 2021;
E PER LA CONDANNA
dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento di verifica di
O=ORDINE AVVOCATI DI LECCE 2.5.4.97=VATIT-80001310756 RSA/2048 bits
2
assoggettabilità a VIA, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento.
* * * FATTO
Con istanza del 14.11.2019, protocollata in data 10.12.2019, la Società ha chiesto all’Amministrazione di verificare, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 (di seguito “Codice”), l’assoggettabilità a VIA di un progetto per la costruzione e l’esercizio di un piccolo impianto fotovoltaico di potenza pari a 991,845 kW, denominato “Boscarino”, da realizzare nel Comune di Comiso (doc. 1, di seguito
“Progetto”).
Si precisa che il Progetto è strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, così come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito
“PNRR”).
Con nota prot. 1899 del 14.1.2020 (doc. 2), l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente (di seguito anche “ARTA” o “Amministrazione”) – in qualità di Autorità Unica Ambientale ai sensi della D.G.R. n. 48/2015 – ha comunicato la procedibilità dell’istanza, informando tutti gli enti potenzialmente interessati della facoltà di presentare osservazioni nel termine di 45 giorni.
Nel corso dell’iter sono pervenuti i pareri degli enti competenti (doc. 3), nessuno dei quali contrario al Progetto.
Si sottolineano, tra gli altri, in particolare:
- il parere favorevole dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del 24.12.2019;
- il parere favorevole del Libero Consorzio Comunale di Ragusa del 13.2.2020;
- il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza del 20.2.2020;
- il nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico all’avvio della costruzione delle opere connesse.
3
Si precisa che la pendenza dell’iter di assoggettabilità a VIA – protrattasi oltre i termini perentori previsti dalla legge, come si vedrà – preclude ingiustamente la realizzazione del Progetto e l’ottenimento degli ulteriori titoli abilitativi, come dimostrato dalla nota del Comune di Comiso del 20.12.2019, dove si legge che “in attesa dell’espletamento delle verifiche previste dalle normative vigenti [ossia dalla pendenza dell’iter di assoggettabilità a VIA] si invita la Società in indirizzo a non dare inizio ai lavori riguardanti l’impianto fotovoltaico in oggetto” (doc. 4).
Stante l’inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento, la Società ha inviato ben due solleciti, rispettivamente in data 27.11.2020 (doc. 5) e in data 2.2.2021 (doc. 6), rimasti inopinatamente privi di riscontro.
In tale sede, in particolare, la Società ha sottolineato di aver ottenuto tutti i pareri necessari all’autorizzazione dell’elettrodotto.
*
Tutto ciò premesso, la Società, in persona del legale rappresentante p.t., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede a codesto Ecc.mo TAR di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, condannando quest’ultima a provvedere, per i seguenti motivi in
DIRITTO
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 241/90. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle forme di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della CDFUE.
I.1. Sulla sussistenza dell’obbligo di provvedere.
A. L’obbligo di avviare e concludere il procedimento discende anzitutto dall’art. 19 del d.lgs. n. 152/2006.
4
Tale disposizione, nella versione ratione temporis vigente, stabilisce:
- a seguito della trasmissione dell’istanza, l’autorità competente comunica per via telematica l’avvenuta pubblicazione della documentazione (comma 3);
- entro e non oltre 45 giorni dalla predetta comunicazione chiunque può prendere visione del progetto e presentare osservazioni (comma 4);
- entro i successivi 45 giorni, l’Autorità competente adottare il provvedimento conclusivo del procedimento (comma 7).
Tutti i termini innanzi individuati, per espressa previsione dell’art. 19, comma 12, del Codice, “si considerano perentori […]”.
In questa prospettiva, risulta evidente l’illegittimità dell’inerzia serbata dalla Amministrazione che, nonostante non sussistano profili ostativi alla realizzazione del Progetto (sul punto si tornerà infra), a distanza di quasi 16 mesi dalla presentazione dell’istanza non ha ancora concluso il procedimento di PAUR.
Si precisa che, a tutto voler concedere, il procedimento avrebbe dovuto concludersi il 14.4.2020, ossia entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso da parte dell’ARTA.
In un caso analogo (ma in relazione a un impianto di dimensioni notevolmente superiori), il TAR Sicilia – Palermo ha dichiarato “l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza in esame e, in accoglimento della domanda proposta nel presente giudizio, l’Assessorato Territorio e Ambiente deve essere condannato ad esitare l’istanza medesima, mediante conclusione del relativo procedimento con un provvedimento espresso (positivo o negativo), nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza. Per il caso di persistente inerzia alla scadenza del termine assegnato si nomina, come richiesto dalla ricorrente, quale commissario ad acta, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Sicilia, con facoltà di delega ad altro funzionario della Regione, il quale provvederà entro i successivi 30 giorni su istanza di parte” (cfr., TAR Sicilia, sentenza n. 1311/2021).
5
B. Posto quanto sopra, l’obbligo di concludere il procedimento discende, inoltre, dai principi generali dell’azione amministrativa (indicati in rubrica) e positivizzati, sul piano interno, dall’art. 2 della legge n. 241/90.
Come noto, tale disposizione, nel prevedere l’obbligatorietà per le pubbliche Amministrazioni di concludere i procedimenti mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni, salvo che non sia diversamente previsto, sancisce il principio della “doverosità dell’azione amministrativa”.
Siffatto obbligo, peraltro, a dimostrazione della fondamentale rilevanza della certezza dei rapporti giuridici, secondo la giurisprudenza, sussiste ogniqualvolta ragioni di giustizia ed equità impongano l’adozione di un provvedimento e quindi in tutti i casi in cui sorga in capo al privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni dell’Amministrazione, atteso che, una volta avviato un procedimento, anche d’ufficio, essa ha comunque l’obbligo, sulla scorta dei doveri di correttezza e di buona amministrazione, di concluderlo con un provvedimento espresso, diretto a indicare in modo trasparente la decisione assunta (cfr., TAR Lazio, sent. n. 12585/2018; cfr. altresì Cons. Stato, Sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5347; Id., Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487; TAR Molise, Sez. I, 1° marzo 2012, n. 285).
Nel caso di specie, risulta evidente l’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione tanto più a fronte dei pareri – tutti positivi – provenienti dagli enti interessati, dai numerosi solleciti della Società (rimasti tutti privi di riscontro) e dal carattere poco impattante del Progetto (si discute, infatti, di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW).
C. Da ultimo, l’obbligo di provvedere discende anche dal particolare favor che informa la materia de qua.
In proposito, la direttiva 2009/28/CE, recante “promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili […]” prevede che “la connessione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe essere autorizzata quanto prima” (considerando n. 61) e che “gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione,
6
certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie” (cfr. art. 13, comma 1).
Più specificatamente si prevede che “le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato” (art. 13, comma 1 lett. d)) e che “le responsabilità rispettive degli organi amministrativi nazionali, regionali e locali in materia di procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, siano chiaramente coordinate e definite e che siano previsti calendari trasparenti per decidere sulle domande urbanistiche ed edilizie” (cfr., art. 13, comma 1, lett. a)).
La normativa euro-unitaria prevede quindi espressamente la semplificazione, a tutti i livelli, dei procedimenti amministrativi propedeutici alla realizzazione di impianti FER. In considerazione di tali principi sovranazionali, la Corte Costituzionale ha stigmatizzato “«[i]l contrasto con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili si fa ancora più radicale» quando gli aggravi procedurali previsti dalla legge regionale «possono giungere fino al punto di impedire del tutto la costruzione e l’esercizio degli impianti» (sentenza n. 286 del 2019)” evidenziando che “il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette che le Regioni prescrivano limiti generali, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione europea»
(sentenza n. 148 del 2019)” (cfr. Corte Cost., sentenza n. 258/2020).
Inoltre, e più di recente, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che “La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici” (cfr., Cons. St., sez. IV, sentenza n.
2983/2021).
La realizzazione di impianti fotovoltaici costituisce infatti il principale strumento per il raggiungimento degli obiettivi euro-unitari e statali in materia di riduzione
7
delle fonti inquinanti di approvvigionamento energetico, così come previsto oggi dal PNRR.
D. A fronte di tutto quanto sopra, appare evidente l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione che, a dispetto della insussistenza di profili ostativi alla realizzazione del Progetto, ha omesso di concludere il procedimento nonostante sia decorso oltre un anno dal termine ultimo per provvedere.
* I.2. Sulla fondatezza della pretesa.
Posta l’evidente illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, la scrivente difesa chiede a codesto Ecc.mo TAR di condannare gli enti intimati a rilasciare il provvedimento di esclusione dall’iter di valutazione ambientale atteso che:
- tutti i pareri espressi nel corso del procedimento sono favorevoli al Progetto e non hanno individuato potenziali impatti sull’ambiente;
- il Progetto costituisce una opera di interesse pubblico, in linea con la programmazione statale ed euro-unitaria in materia;
- a mente dell’art. 5, lett. m) del Codice, la verifica di assoggettabilità è volta a individuare “potenziali impatti ambientali significativi e negativi”.
Sotto tale ultimo profilo, nessuno degli enti invitati a esprimersi ha individuato un impatto significativo né tantomeno negativo del Progetto, sicché deve ritenersi, sulla base delle posizioni espresse da tutte le pp.aa.
chiamate a pronunciarsi, che non residui ulteriore margine di apprezzamento in capo all’autorità procedente.
* P.Q.M.
Voglia codesto Ecc.mo TAR Sicilia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere il presente ricorso e per l’effetto:
a. accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte dell’istanza della Società e dei successivi solleciti;
b. condannare l’Amministrazione a concludere il procedimento con un
8
provvedimento espresso e, in particolare, se del caso, a escludere il progetto dall’iter di valutazione di impatto ambientale;
c. nominare sin d’ora un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. che provveda in luogo dell’Amministrazione.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, ivi compresa la restituzione del contributo unificato.
Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che sconta un contributo unificato, ratione materiae, pari a € 300,00.
Allegati come da separato indice.
Roma, 04 maggio 2021
Avv. Andrea Sticchi Damiani