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Destinazione ed uso dei veicoli

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(1)

Aggiornato al 07/12/2021

1004.0 1004.1 1004.2 1004.3 1004.3.1 1004.3.2 1004.3.3 1004.3.4 1004.3.5 1004.3.6 1004.3.7 1004.4 1004.4.1 1004.4.2 1004.4.3 1004.4.4 1004.5 1004.5.1 1004.5.2 1004.6 1004.7 1004.8 1004.8.1 1004.8.2 1004.9 1004.9.1

1004.0

• - -

• - - - -

1004 - Destinazione ed uso dei veicoli

AUTORE

Biagetti ing. Emanuele - funzionario tecnico MIMS - DMS Protospataro dott. Giandomenico - dirigente di Polizia stradale

Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 art. 82.

CONTENUTO Sommario:

QUADRO GENERALE

DESTINAZIONE DEL VEICOLO USO DEL VEICOLO

USO DI TERZI

Uso di terzi: locazione senza conducente Uso di terzi: noleggio con conducente Uso di terzi: servizio di piazza (taxi)

Uso di terzi: servizio di linea per trasporto persone Uso di terzi: trasporto di cose per conto terzi Uso di terzi: servizio di linea per trasporto di cose

Uso di terzi: servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi USO PROPRIO

Uso proprio: trasporto di persone Uso proprio: trasporto di cose

Uso proprio: trasporto promiscuo di persone e cose Uso proprio: uso speciali o per trasporti specifici

ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE DELLA DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI Autocarri utilizzati per trasporto persone

Distrazione degli autobus

REGIME FISCALE DEI VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N1 TRASPORTO SCOLASTICO

SANZIONI Uso proprio Uso di terzi COMPENDIO Destinazione ed uso

QUADRO GENERALE

Le due espressioni (destinazione e uso) vengono sovente abbinate nel lessico corrente anche se individuano due concetti molto diversi:

uso è l'utilizzazione economica dei veicoli, che il CDS

(1)

individua in:

uso di terzi: si ha l'uso di terzi del veicolo quando esso è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dal suo intestatario (v. inPratica 1004.3);

uso proprio: si ha uso proprio del veicolo, come forma residuale, in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi (v. inPratica 1004.3.1);

destinazione: è l'utilizzazione del veicolo in base alle sue caratteristiche tecniche:

trasporto di persone (è ricompresa in questa categoria anche la precedente destinazione "trasporto promiscuo di persone e cose"),

trasporto di cose,

trasporto specifico di cose, uso speciale.

Chiunque utilizzi un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione / DU è soggetto a duplice sanzione amministrativa:

pagamento di una somma di denaro (sanzione principale),

sospensione della carta di circolazione / DU (sanzione accessoria).

(2)

1004.1

DESTINAZIONE DEL VEICOLO Le destinazioni dei veicoli sono:

trasporto di persone: qualora trasportino solo persone ed eventuali bagagli delle stesse;

Trasporto persone

trasporto di cose: qualora trasportino solamente cose oltre al conducente e alle persone strettamente necessarie alla movimentazione delle cose trasportate (che, in ogni caso, devono prendere posto in cabina nel numero massimo indicato sulla carta di circolazione / DU);

Trasporto di cose

trasporto specifico di cose: qualora il veicolo sia munito di particolari carrozzerie per il trasporto di determinata merce o di merce in determinate condizioni (es. isotermico per trasporto frutta) (v. inPratica 320 e inPratica 330);

Trasporto specifico

uso speciale: qualora il veicolo, non idoneo al trasporto di merci, sia munito di particolari attrezzature come ad es. spazzatrici

stradali (v. inPratica 340);

(3)

Uso speciale

trasporto promiscuo di persone e cose: la disciplina UE non riconosce gli autoveicoli per trasporto promiscuo che, pertanto nell'ambito della legislazione nazionale debbono considerarsi assorbiti nella categoria delle autovetture

(3)

; tale destinazione è attualmente disapplicata e risulta solamente sulle carte di circolazione rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore della citata norma.

In caso di destinazione diversa del veicolo da quella indicata nella carta di circolazione / DU è prevista una sanzione amministrativa e la sospensione della carta di circolazione / DU.

Il CDS prevede due casi in cui l'impiego abituale del veicolo può essere cambiato previa autorizzazione dell'UMC.

Si tratta della possibilità di utilizzare gli autocarri per il trasporto di persone (ma l'autorizzazione è rilasciata in base a nulla osta del prefetto) e dell'utilizzazione in servizio di linea di autobus destinati a noleggio con conducente e viceversa

(4)

.

La destinazione del veicolo è specificata:

alla pagina 3 della carta di circolazione / DU modello MC 804 a compilazione manuale, alla pagina 1 della carta di circolazione / DU modello MC 804 MEC e modello MC 804 N insieme alla classe del veicolo (ad es.: "autovettura per trasporto di persone",

"autocarro per trasporto di cose", ecc.), oppure

al punto (J.1) sulla pagina 2 della carta di circolazione / DU modello MC 820 F (modello europeo).

Autobus per trasporto persone

(4)

1004.2

Autocarro per trasporto cose

USO DEL VEICOLO

L'uso cui possono essere destinati i veicoli sono:

uso di terzi: si ha l'uso di terzi del veicolo quando esso è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dal suo intestatario (locazione senza conducente, noleggio con conducente, servizio di piazza o taxi per trasporto persone, servizio di linea per trasporto persone, trasporto di cose per conto terzi, servizio di linea per trasporto merci, servizio di piazza per trasporto merci);

Uso di terzi

uso proprio che il CDS definisce per esclusione rispetto all'uso di terzi, nel senso che si ha uso proprio del veicolo in tutti i casi in cui non si ha l'uso di terzi. L'utilizzazione del veicolo, tuttavia, oltre al proprietario del veicolo potrà essere estesa ad altri soggetti purché senza corrispettivo (es. familiari, dipendenti, ecc.).

Uso proprio

(5)

1004.3

L'uso del veicolo è specificato:

alla pagina 3 della carta di circolazione / DU modello MC 804 a compilazione manuale, alla pagina 1 della carta di circolazione / DU modello MC 804 MEC e modello MC 804 N, oppure

al punto (J.1) sulla pagina 2 modello MC 820 F (modello europeo).

Autobus uso terzi

Autocaravan uso proprio

USO DI TERZI

Il veicolo è ad uso di terzi quando è utilizzato, dietro corrispettivo (pattuito fra le parti oppure sulla base di apposite tariffe) nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione / DU (intestatario che non necessariamente coincide con il proprietario nell'ipotesi di leasing

(41)

, di usufrutto e di acquisto con patto di riservato dominio) (v. inPratica 1701).

Le attività comprese in questa categoria sono:

locazione senza conducente per trasporto di persone o cose (art. 84 CDS), servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (art. 85 CDS), servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (art. 86 CDS),

servizio di linea per trasporto di persone (art. 87 CDS), servizio di trasporto di cose per conto di terzi (art. 88 CDS), servizio di linea per trasporto di cose (art. 89 CDS),

servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi (art. 90 CDS).

L'immatricolazione dei predetti veicoli avviene per via amministrativa, ad eccezione di alcuni casi nei quali è prescritto

l'accertamento tecnico tramite apposita visita e prova (v. inPratica 173.2).

(6)

1004.3.1

• - - - -

• - - -

-

1004.3.2

Uso di terzi: locazione senza conducente

Nella locazione senza conducente il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo (si deve escludere la possibilità di sub-locazione) il veicolo stesso

(5)

. Si tratta dunque di un normale contratto di locazione che ha per oggetto un veicolo ed è perciò disciplinato nei suoi aspetti giuridici dal Codice civile

(6).

La carta di circolazione / DU di tali veicoli è rilasciata sulla base della prescritta SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)

(7)

e riporta espressamente l'indicazione dell'uso a cui il veicolo è destinato

(42)

.

Per finalità di prevenzione del terrorismo, gli esercenti l'attività di noleggio di veicoli senza conducente hanno l'obbligo di comunicare alle Forze di polizia i dati identificativi dei soggetti che noleggiano i veicoli, per il successivo raffronto con le informazioni contenute nel Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno

(43)

.

Possono essere destinati a locazione senza conducente:

veicoli adibiti al trasporto di persone (v. inPratica 587) quali:

veicoli fino a 9 posti compreso il conducente (autovetture, motoveicoli e ciclomotori per i quali tuttavia l'uso non può dirsi esclusivo essendo privi di carta di circolazione / DU),

caravan, autocaravan e rimorchi destinati al trasporto di attrezzatura turistica e sportiva, veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose,

veicoli destinati ai servizi di linea di cui all'art. 87, c. 2 e cioè autobus, autosnodati, autoarticolati, autotreni, filobus, filosnodati, filoarticolati e filotreni destinati a tale trasporto

(40)

;

veicoli adibiti al trasporto di cose. Affinché siano utilizzati dal locatario (per uso proprio o per uso di terzi) occorre tener presente:

per i veicoli a motore e i loro rimorchi (o semirimorchi), destinati al trasporto di merci, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t (compresi quelli per il trasporto di attrezzature turistiche o sportive) (v. inPratica 587):

il locatore deve essere munito di SCIA,

il locatario può essere qualsiasi persona purché il veicolo venga utilizzato dallo stesso;

per veicoli a motore e rimorchi (o semirimorchi) aventi massa superiore a 6 t per uso di terzi, vale la specifica disciplina dettata dalla legge n. 298/1974 (v. inPratica 587.3);

veicoli ad uso speciale

(39)

.

Non è espressamente prevista la locazione senza conducente delle macchine operatrici per le quali tuttavia si ritiene ammessa l'intestazione a imprese di locazione

(38)

.

Relativamente agli autobus è previsto:

eccezionalmente e temporaneamente la locazione di veicoli appartenenti ad imprese autorizzate ai servizi di linea per trasporto di persone a favore di altre imprese del medesimo tipo di servizio, qualora siano a ciò autorizzate dalle Autorità competenti e ricorrano determinate situazioni contingenti che non consentono all'impresa locatrice o a quella locataria di espletare correttamente il servizio di linea

(8)

;

che un'impresa esercente l'attività di noleggio di autobus con conducente, iscritta al REN (Registro elettronico nazionale) e titolare di autorizzazione, possa utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta anch'essa al REN, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione

(44)

.

Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il locatario risponde in solido con l'autore della violazione mentre non risponde il locatore-proprietario.

Uso di terzi: noleggio con conducente

Il noleggio con conducente è il servizio di trasporto in cui l'utenza si rivolge al vettore, presso la sua sede (rimessa), concordando con questo una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio; non c'è la consegna del veicolo al cliente, che perciò non risponde in caso di suo danneggiamento o furto (v. inPratica 586 e inPratica 5804)

(9)

. Assume natura prevalente non il bene messo a disposizione ma l'opera umana e la garanzia del risultato. Questo tipo di servizio, per il quale è necessaria una carta di circolazione / DU rilasciata sulla base dell'autorizzazione d'esercizio

(11),

è ammesso per veicoli che, per costruzione e quindi in funzione della sicurezza del trasporto, possono essere destinati al trasporto di persone

(35)

:

motocicli con o senza sidecar, tricicli,

velocipedi

(37)

, quadricicli, autovetture, autobus,

autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone, veicoli a trazione animale.

Sono comprese le autoambulanze di trasporto e di soccorso

(12).

Nell'attività di noleggio con conducente per trasporto persone coesistono competenze dello Stato, delle regioni e dei comuni.

Lo Stato, con l'art. 85 CDS, oltre ad individuare quali veicoli possano essere adibiti a tale uso (v. sopra) sottopone l'esercizio del

(7)

1004.3.3

1004.3.4

servizio di noleggio con conducente ad un regime autorizzatorio la cui disciplina viene rinviata a specifiche leggi che regolano la materia:

legge 11.8.2003, n. 218 e le relative leggi regionali per l'attività di noleggio di autobus con conducente

(10)

(v. inPratica 5804);

legge 15.1.1992, n. 21, e DL 14.12.2018, n. 135, come modificato dalla legge 11.2.2019, n. 12 per il noleggio con conducente di autovetture, motocarrozzette (motocicli con sidecar), velocipedi, veicoli a trazione animale, natanti (v. inPratica 586).

I veicoli (autovetture e autobus, se previsto da specifiche disposizioni regionali) adibiti a questo servizio recano:

all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO";

nella parte posteriore una targa inamovibile con la scritta NCC, lo stemma del comune ed il numero progressivo di autorizzazione.

Le prescrizioni generali per lo svolgimento del servizio, con veicoli diversi dagli autobus, sono le seguenti

(45)

:

i veicoli adibiti a servizio NCC devono prelevare l'utenza o iniziare il servizio con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione;

le prenotazioni devono essere avanzate presso le rispettive rimesse (v. inPratica 586.6);

è vietata la sosta, il parcheggio o lo stazionamento sul suolo pubblico di comuni ove sia esercitato un servizio di taxi;

i veicoli adibiti a servizio NCC possono circolare sulle corsie preferenziali ed usufruire delle altre facilitazioni riservate ai taxi e agli altri servizi pubblici.

Per poter essere titolari di autorizzazione, il conducente deve essere preventivamente iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea

(13)

.

Uso di terzi: servizio di piazza (taxi)

Il servizio di piazza o taxi è il servizio in cui il vettore si mette a disposizione di un'utenza indifferenziata (individuale o piccoli gruppi) con lo scopo di soddisfarne le esigenze di trasporto (v. inPratica 585)

(14)

. Il servizio può essere eseguito con autovetture, motocicli, motocarrozzette e velocipedi

(47)

.

Il servizio è soggetto a licenza comunale e può essere effettuato mediante autovetture, motocicli e velocipedi con conducente.

I taxi devono essere muniti di:

contrassegno luminoso "taxi" sul tetto e di targa con la scritta "servizio pubblico", colorazione uniforme, di colore bianco,

di dispositivi antinquinanti,

un tassametro sigillato e omologato (salvo specifiche deroghe).

Il servizio di taxi, come gli altri servizi non di linea è svolto:

a richiesta del trasportato (utenza indifferenziata), in modo non continuativo o periodico,

su itinerari o secondo orari stabiliti di volta in volta,

con autovetture, motocarrozzette e anche con veicoli a trazione animale,

con finalità di soddisfacimento delle esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi, con stazionamento, sosta o parcheggio in luogo pubblico, appositamente indicato,

con tariffe e modalità del servizio determinate dall'autorità amministrativa (e non dall'accordo tra le parti), con inizio del servizio all'interno dell'area comunale o comprensoriale,

con possibilità di circolare sulle corsie preferenziali ed usufruire delle altre facilitazioni riservate agli altri servizi pubblici di linea, con prestazione obbligatoria.

Nei regolamenti comunali vengono stabiliti il numero dei veicoli da adibire al servizio, le modalità per lo svolgimento del servizio, i criteri per la determinazione delle tariffe, i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze.

Requisito indispensabile per il rilascio della licenza e per prestare l'attività di sostituto del titolare è l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi non di linea istituito presso le camere di commercio.

Le tariffe sono determinate dall'autorità amministrativa e sono a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per quello extraurbano.

I taxi devono essere accessibili agli handicappati secondo le norme stabilite dai comuni.

Uso di terzi: servizio di linea per trasporto persone

Il servizio di linea per trasporto persone è il servizio nel quale l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche in caso questo sia costituito da una particolare categoria di persone (v. inPratica 590)

(15)

. Offerta indifferenziata al pubblico e itinerario autorizzato sono gli elementi discriminanti tra servizio di noleggio e servizio di linea, mentre l'obbligo di proporre la domanda di trasporto presso la sede del vettore e lo stazionamento nella rimessa anziché su suolo pubblico sono gli elementi che contraddistinguono il noleggio con conducente dal servizio di piazza.

La carta di circolazione / DU, rilasciata sulla base del nulla osta emesso dall'autorità competente ad accordare la relativa autorizzazione

(46)

, riporta le linee sulle quali l'intestatario ha ottenuto titolo legale a utilizzare i veicoli.

Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone:

autobus, autosnodati, autoarticolati,

(8)

1004.3.5

1004.3.6

1004.3.7

1004.4

1004.4.1

autotreni destinati al trasporto di persone,

filobus, filosnodati, filoarticolati e filotreni destinati a tale trasporto.

Autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autoveicoli per trasporto specifico di persone in particolari condizioni aventi almeno 5 posti e 3 porte laterali dotati di 2 pannelli luminosi rettangolari sul tetto (uno longitudinale, l'altro trasversale) possono espletare servizio pubblico di linea per trasporto di persone nelle aree urbane e suburbane nell'ambito dell'organizzazione del trasporto pubblico locale

(16)

.

Si ha un servizio di linea quando ricorrono le seguenti condizioni:

destinazione predeterminata, orario prefissato,

offerta indifferenziata, tariffe prefissate.

Il servizio di linea così caratterizzato può essere realizzato solo se è stata rilasciata all'esercente apposita autorizzazione amministrativa (del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, della regione, dell'amministrazione provinciale o del comune a seconda dell'ambito territoriale del servizio).

L'ente concedente la linea (comune, regione, Stato) può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio, così come, in via eccezionale e temporanea, è possibile l'impiego di autobus di linea in servizio di noleggio con conducente.

Uso di terzi: trasporto di cose per conto terzi

Il trasporto di cose per conto di terzi è l'attività con cui l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi di trasporto ordinati dal mittente; il servizio è soggetto all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e ad altri eventuali adempimenti in relazione al tipo di veicolo utilizzato (v. inPratica 513)

(17)

.

In pratica, caratterizzano il trasporto in conto terzi le seguenti condizioni:

il veicolo con cui si effettua il trasporto appartiene a una impresa che nel trasporto fonda la sua attività prevalente;

il trasporto è effettuato con regolare contratto di trasporto con cui il vettore si impegna a trasferire la merce da un luogo ad un altro;

le merci trasportate appartengono ad un terzo estraneo diverso da chi effettua il trasporto;

le merci trasportate non sono manipolate da chi effettua il trasporto, cioè questi non le detiene per trasformarle, venderle, ripararle, ma si occupa solo del loro trasferimento secondo le indicazioni del proprietario delle merci stesse.

Uso di terzi: servizio di linea per trasporto di cose

Il servizio di linea per trasporto di cose è il servizio nel quale l'esercente effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico per il trasporto di cosecose; il servizio può essere esercitato a determinate condizioni (v. inPratica 514).

Trattasi di un servizio che, pur previsto dalla legge, ha scarsa o nessuna rilevanza sociale

(18)

. Uso di terzi: servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi

La carta di circolazione / DU è rilasciata sulla base dell'autorizzazione prescritta per effettuare il servizio (v. inPratica 512).

Trattasi tuttavia di un servizio di scarsissima rilevanza sociale od economica

(19)

. USO PROPRIO

Si ha uso proprio in tutti i casi in cui non si ha l'uso terzi non solo con l'utilizzazione da parte del proprietario del veicolo, ma anche con l'utilizzazione da parte di soggetto diverso, come accade nel caso del leasing

(20)

.

Sulla carta di circolazione / DU, alla pagina 1 risulta "... si rilascia la presente carta di circolazione / DU per uso ..." per modello MC 804 MEC e modello MC 804 N oppure al punto (J.1), alla pagina 2 per modello MC 820 F (modello europeo)

(2)

.

Il veicolo è utilizzato nell'interesse dell'intestatario della carta di circolazione / DU o di altre persone ma senza corrispettivo alcuno.

L'uso proprio può comprendere le seguenti destinazioni:

trasporto di persone, trasporto di cose,

trasporto promiscuo di persone o cose, uso speciale o per trasporti specifici.

Uso proprio: trasporto di persone

Nell'ambito dell'uso proprio per trasporto persone, il CDS distingue due tipologie:

veicoli immatricolabili senza limiti: per motoveicoli, autovetture (fino a 9 posti compreso il conducente) ed autoveicoli per trasporto promiscuo (fino a 3,5 t, ora ricompresi nelle autovetture).

Il veicolo può essere utilizzato solo per spostamenti del proprietario o dei suoi familiari o di altre persone cui il proprietario lo affidi

a qualsiasi titolo (amicizia, rapporti di lavoro, ecc.).

(9)

- - -

- -

- -

1004.4.2

1004.4.3

1004.4.4

1004.5

1004.5.1

La carta di circolazione / DU può essere rilasciata senza alcun titolo particolare;

veicoli immatricolabili solo a nome di alcuni soggetti: il CDS impone limitazioni soggettive nell'immatricolazione di alcune categorie di veicoli destinati ad uso proprio; per gli autobus adibiti ad uso proprio la carta di circolazione / DU può essere rilasciata soltanto a determinati soggetti, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività (v. inPratica 5803) come:

enti pubblici, quali comuni, province, regioni, enti pubblici economici, ecc.,

imprenditori, cioè titolari di imprese industriali, commerciali o agricole sia in forma individuale che societaria,

collettività, cioè ogni insieme di persone collegate da un vincolo non precario ed aventi un interesse o un fine comune, quali associazioni non riconosciute, associazioni dotate di personalità giuridica, fondazioni, ecc.

Il DM 4.7.1994, che ha fissato direttive e criteri per l'immatricolazione dei veicoli in esame, ha posto rigorose condizioni di utilizzo:

il veicolo deve essere guidato da un dipendente dell'impresa o dell'ente ovvero da un dipendente o da un membro della collettività intestataria;

possono beneficiare del veicolo solo le persone o categorie di persone che il soggetto richiedente ha individuato nella domanda di immatricolazione (es. per l'impresa solo i dipendenti, per l'associazione solo i soci, ecc.); a tal scopo, gli utenti devono essere muniti di documento di riconoscimento atto a dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza o di associazione con l'intestatario;

sulla carta di circolazione / DU è annotata la limitazione del trasporto alle categorie sopra individuate;

con annotazione sulla carta di circolazione / DU, può essere imposta anche una limitazione di itinerari lungo i quali è ammesso il trasporto.

Per garantire l'osservanza delle disposizioni citate

(36)

è stato stabilito che se un autobus per uso proprio è venduto, o comunque ne è trasferita la proprietà ad altro soggetto, si procede sempre al rinnovo della immatricolazione, con ritiro della carta di circolazione / DU e delle targhe precedenti. Naturalmente, il soggetto a cui il veicolo è ceduto, per poter ottenere la nuova immatricolazione, deve avere i requisiti sopra indicati.

Uso proprio: trasporto di cose

Il trasporto di cose, anche in uso proprio, è soggetto, in alcuni casi, a limitazioni (v. inPratica 511)

(21)

. Uso proprio: trasporto promiscuo di persone e cose

I veicolo immatricolato per questo uso può essere adibito a trasporto contemporaneo di persone e cose, naturalmente entro i limiti indicati dalla carta di circolazione / DU.

Possono essere immatricolati motoveicoli ad uso promiscuo (con massimo 4 persone e massa complessiva fino a 2,5 t) mentre gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, ad eccezione di quelli con motore a trazione elettrica o a batteria, sono ricompresi nella categoria delle autovetture

(22)

. La disciplina UE, infatti, non riconosce gli autoveicoli per trasporto promiscuo che, pertanto, nell'ambito della legislazione nazionale debbono considerarsi assorbiti nella categoria delle autovetture; tale destinazione è attualmente disapplicata e risulta solamente sulle carte di circolazione rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del DM 4.8.1998

(3)

.

Uso proprio: uso speciali o per trasporti specifici

Trattasi di veicoli aventi particolari attrezzature che, in ragione dell'utilizzazione, vengono classificati ad uso speciale o per trasporti specifici (v. inPratica 1001.1 e inPratica 136).

ECCEZIONI ALLA REGOLA GENERALE DELLA DESTINAZIONE ED USO DEI VEICOLI Esistono due eccezioni alla regola generale della destinazione ed uso dei veicoli:

uso diverso degli autocarri che, opportunamente attrezzati, possono essere destinati al trasporto di persone, previo nulla osta del prefetto ed autorizzazione dell'UMC competente per territorio;

uso diverso degli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente che possono, nelle ipotesi previste, utilizzarsi in servizio di linea, così come questi ultimi possono, alle stesse condizioni (eccezionalità e osservanza delle direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) essere adibiti a servizio di noleggio con conducente.

Il regolamento stabilisce le caratteristiche costruttive del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui può essere adibito.

Autocarri utilizzati per trasporto persone

G l i autocarri possono essere eccezionalmente utilizzati per trasporto di persone. La norma intende riferirsi, naturalmente, al trasporto di persone nel cassone o comunque nel vano normalmente destinato al trasporto delle merci, visto che il trasporto nella cabina di guida di persone, diverse dal conducente, è già normalmente consentito dall'art. 54 CDS senza autorizzazione alcuna (sia pur limitatamente alle persone addette all'uso delle cose o al carico e scarico delle stesse).

Per potersi realizzare tale eccezionale e temporanea destinazione del veicolo occorre che il proprietario dello stesso sia

preventivamente munito di due autorizzazioni (contenute, sotto il profilo formale, in un unico documento rilasciato dall'UMC che deve

essere sempre portato a bordo del veicolo ed esibito ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo pena l'applicazione della

(10)

1004.5.2

1004.6

sanzione prevista dall'art. 180 c. 7):

nulla osta del prefetto che rappresenta un'autorizzazione di polizia destinata a verificare la compatibilità della diversa destinazione con le condizioni connesse all'ordine ed alla sicurezza pubblica; in questo nulla osta possono essere imposte limitazioni temporali, di percorso e di numero delle persone trasportabili;

autorizzazione dell'UMC che, sulla base del predetto nulla osta del prefetto, attesta l'idoneità tecnica del veicolo al trasporto di persone sotto il profilo della sicurezza per la circolazione.

L a diversa destinazione può essere giustificata solo da esigenze eccezionali, comprendendosi non solo quelle connesse a turbamenti dell'ordine e della sicurezza pubblica derivanti, ad esempio, da calamità naturali, ma anche quelle legate a situazioni periodicamente ricorrenti in determinate zone quali, ad esempio, quelle connesse alla raccolta di prodotti agricoli (caso in cui si ritiene possibile il trasporto di persone sul cassone di un autocarro, sia pur per brevi tragitti e con la finalità di consentire una più agevole e rapida raccolta)

(23)

.

Distrazione degli autobus

In linea generale la distrazione degli autobus di linea per l'effettuazione di corse fuori linea o di attività di noleggio con conducente è sottoposta ad una duplice condizione (v. inPratica 5804.4):

autorizzazione dell'ente che ha autorizzato il servizio di linea

(24)

; autorizzazione di un UMC.

Diverso è però il ruolo che il Codice attribuisce a ciascuna autorizzazione. Infatti, mentre la prima ha un contenuto discrezionale, tendente ad assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea e, perciò, consente anche una valutazione di convenienza ed opportunità in ordine alla distrazione del veicolo verso altro servizio di trasporto passeggeri, la seconda ha un contenuto esclusivamente tecnico rivolto soltanto alla verifica dell'idoneità del veicolo per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, sulla base delle norme che disciplinano le caratteristiche costruttive degli autobus.

Le vigenti norme in materia di distrazione degli autobus prevedono che

(25)

:

gli autobus appartenenti alle classi III e B (v. inPratica 130) o conformi alle prescrizioni del DM 18.4.1977 relative a scuolabus o minibus non necessitano di autorizzazione dell'UMC per essere impiegati in servizi di linea, fermo restando che scuolabus e miniscuolabus possono essere impiegati solo per le categorie di alunni indicate sulla carta di circolazione / DU;

gli autobus appartenenti alle classi I e A (v. inPratica 130) immatricolati in servizio di linea non possono essere impiegati in servizio di noleggio con conducente

(32)

;

gli autobus appartenenti alle classi II, III e B (v. inPratica 130), (con esclusione degli autobus a due piani aperti e degli autosnodati) o quelli conformi alle prescrizioni del DM 18.4.1977 relative a scuolabus o minibus possono essere impiegati, in via eccezionale, in servizio di noleggio con conducente previo rilascio di autorizzazione degli UMC valida un anno e contenente prescrizioni e limitazioni tecniche relative all'obbligatorietà del tachigrafo e al trasporto di passeggeri seduti.

L'istanza deve essere presentata dal proprietario, o comunque colui che ha in disponibilità (usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera) l'autobus immatricolato per l'effettuazione di un servizio di linea, se intende utilizzarlo in servizio di noleggio con conducente, all'UMC della provincia ove ha la propria sede legale corredata dell'autorizzazione dell'ente concedente la linea sulla quale svolge servizio il mezzo che si vuole destinare a noleggio con conducente.

Anche in questo caso, l'accertamento dell'UMC ha per oggetto la verifica che le caratteristiche tecniche dell'autobus quali risultano dalla sua carta di circolazione / DU siano compatibili con le caratteristiche necessarie per il servizio di noleggio con conducente.

REGIME FISCALE DEI VEICOLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA N1

Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale nel settore dei veicoli, sono state individuate le caratteristiche dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone e devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto

(33)

.

Trattasi di veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1 (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t), hanno:

codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti,

un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in kW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula:

Pt (Kw)

I = --- > o uguale 180 Mc - T (t)

Possono tuttavia essere individuati veicoli:

per i quali si disapplica il citato provvedimento, nei casi in cui comunque non consentono il trasporto privato di persone;

ai quali si estende l'applicazione del citato provvedimento, pur non rientrando nei suddetti parametri, nei casi in cui comunque

(11)

1004.7

1004.8

1004.8.1

1004.8.2

consentono l'utilizzo per il trasporto privato di persone.

TRASPORTO SCOLASTICO

I l trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato mediante autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus, rispondenti alle specifiche disposizioni, immatricolati in uso proprio o in uso di terzi per il servizio di linea o in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente o autovetture immatricolate in uso di terzi (v. inPratica 584).

SANZIONI

È punito con una sanzione amministrativa pecuniaria e con la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione / DU da 1 a 6 mesi (da 6 a 12 in caso di recidiva) l'utilizzo di un veicolo per una destinazione o un uso diverso da quello stabilito nella carta di circolazione / DU

(26)

.

La sanzione si applica ad esempio nei seguenti casi:

caravan che trasporta persone durante la marcia del veicolo;

rimorchio speciale per attrezzature turistiche o sportive utilizzato per trasportare oggetti diversi;

trattori stradali che trasportano merci;

veicolo per trasporto specifico utilizzato per trasportare cose diverse da quelle per cui è immatricolato;

veicolo per uso speciale utilizzato per trasporto di cose non connesse al ciclo operativo delle attrezzature di cui è dotato (ad es.

autogru che trasporta merci sul pianale);

macchine agricole che trasportano materiali diversi dai prodotti agricoli o forestali o da attrezzi connessi all'attività agricola (ad es.

trasporto di mobili o di merci su rimorchi agricoli) ovvero su cui prendono posto persone non autorizzate;

autocarri che trasportano in cabina persone non addette all'uso o al carico o allo scarico delle cose trasportate (ad es.

autostoppisti, persone trasportate a titolo di amicizia o cortesia, familiari non dipendenti, bambini, ecc.); se sono trasportate nel cassone (o nello spazio destinato alle merci), si applica invece il comma 9 dell'art. 82 CDS.

Per l'utilizzo a trasporto di persone, senza autorizzazione (v. inPratica 1004.3.2), di un veicolo destinato a trasporto di cose, la sanzione pecuniaria diventa più pesante ma la sanzione accessoria rimane la stessa (comma 9).

A tutte le suddette violazioni può conseguire anche un illecito fiscale perché la tassa automobilistica ha diverso ammontare a seconda della destinazione ed uso del veicolo.

I l trasporto promiscuo non individua più una categoria di veicoli

(22)

. Di conseguenza i trasporti finora effettuati con

"autoveicoli per uso promiscuo" possono legittimamente effettuarsi con "autovetture" con le medesime modalità e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 164 CDS. Ai veicoli omologati con possibilità di rimozione dei sedili è consentito il trasporto di bagagli nell'abitacolo purché adeguatamente sistemati (nelle autovetture è consentito anche il trasporto di beni in conto campionario non destinati alla vendita). Occorre tuttavia sempre l'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori qualora il trasporto venga effettuato per conto terzi a livello professionale

(27)

.

I motoveicoli e le autovetture immatricolati per l'utilizzo da parte di autoscuole (questa qualifica risulta dalla carta di circolazione / DU - anche se in leasing) muniti di doppi comandi possono essere utilizzati

(28)

anche per uso privato purché sulle autovetture (per esercitazioni di guida per categoria B) i doppi comandi vengano resi inoperanti con idoneo blocco e si rinunci all'agevolazione fiscale sulla tassa automobilistica. Nell'uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché la circolazione per ogni incombenza connessa all'attività (che non si considera, perciò, uso privato). Gli autocarri, gli autobus ed i complessi utilizzati per le esercitazioni per il conseguimento della patente di categorie C, D, E non possono essere utilizzati per uso privato.

Per veicoli in servizio di piazza (taxi) e di noleggio con conducente (esclusi gli autobus) è consentito l'uso personale, privato, a condizione che il veicolo sia fuori servizio

(34)

.

Uso proprio

È punito l'illecito uso di un veicolo immatricolato per uso proprio

(29)

, prevedendo due ipotesi distinte: una per i veicoli adibiti al trasporto di persone e l'altra per quelli adibiti al trasporto di cose.

Adibire ad uso proprio uno dei veicoli immatricolabili solo a nome di alcuni soggetti senza il prescritto titolo o senza osservare le prescrizioni imposte (indicate sulla carta di circolazione / DU) costituisce violazione punita con sanzione pecuniaria e con la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione / DU da 2 a 8 mesi.

L'analoga violazione per trasporto di cose è sanzionata ai sensi dell'art. 46 della legge n. 298/1974.

Il trasporto in conto proprio senza documento di trasporto è sottoposto a sanzione amministrativa

(30)

.

Nessuna sanzione è prevista per i veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva inferiore a 6 t visto che per questi, come si è detto più sopra, non esistono limitazioni particolari.

Uso di terzi

Chiunque adibisce a locazione senza conducente un autoveicolo o un rimorchio non destinato a tale uso è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione / DU da 2 a 8 mesi.

Per veicoli diversi da quelli suddetti la sanzione pecuniaria è più tenue.

Le sanzioni di cui sopra sono applicabili sia nei confronti di chi, non munito di SCIA per l'attività di noleggio, utilizza per la

(12)

1004.9 1004.9.1

locazione senza conducente un veicolo non immatricolato per tale uso, sia di chi, pur provvisto di SCIA, utilizza per la sua attività un veicolo non immatricolato per la locazione.

Adibire a noleggio con conducente un veicolo non munito del prescritto titolo comporta una sanzione pecuniaria nonché la sospensione della carta di circolazione / DU da 2 a 8 mesi. Sanzioni disciplinari sono previste per il servizio di NCC con veicoli diversi dagli autobus (sospensione e cancellazione dal Ruolo) (v. inPratica 582.7 e inPratica 586.8).

Per le sanzioni ai servizi di NCC con autobus si rmanda ad altra parte (v. inPratica 5804.8).

Guidare un taxi senza la prescritta licenza comunale, ovvero con licenza sospesa o revocata, comporta una sanzione pecuniaria, la confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi. Qualora lo stesso soggetto sia recidivo in un periodo di tre anni si applica la revoca della patente. Guidare invece il taxi con regolare licenza ma senza rispettarne le prescrizioni comporta solo una sanzione pecuniaria. L'inosservanza di prescrizioni e la violazione delle norme di esercizio fissate da leggi regionali o regolamenti comunali spesso è punita anche da norme regionali e da regolamenti comunali con autonome sanzioni oppure con rinvio alle sanzioni previste dalle norme del Codice della strada.

Si rimanda ad altra parte per:

sovrapposizione di impianti sanzionatori (v. inPratica 582.7 e inPratica 585.8)

(31)

; regime sanzionatorio per i servizi di linea per il trasporto di persone (v. inPratica 599);

regimi sanzionatori nell'autotrasporto nazionale (v. inPratica 519) e internazionale di cose (v. inPratica 549).

COMPENDIO

Destinazione ed uso

Uso Veicoli Prescrizioni particolari [3]

[4]

Norma di riferimento Terzi locazione senza conducente veicoli uso speciale e per trasporto cose

fino a 6 t art. 84 CDS

veicoli per trasporto di persone fino a 9 posti (compreso conducente)

autocaravan caravan rimorchi TATS

veicoli per trasporto promiscuo

veicoli di cui all'art. 87, c. 2, CDS (autobus, autosnodati, autoarticolati, autotreni, filobus, filosnodati, filoarticolati e filotreni) adibiti al servizio di linea per trasporto persone

servizio di noleggio con conducente per trasp. persone

motocicli con o senza carrozzetta art. 85 CDS

tricicli velocipedi quadricicli

autovetture scritta NOLEGGIO

(parabrezza e lunotto), targhetta NCC

autobus [5]

autov. per trasp. promiscuo e per trasp.

specifico di persone [1]

veicoli a trazione animale

servizio di piazza (TAXI) autovetture contrassegno luminoso TAXI

sul tetto, colore bianco, disp.

antinquinamento, tassametro (salvo deroghe)

art. 86 CDS

servizio di linea per trasp. persone autobus, autosnodati, autoarticolati art. 87 CDS

autotreni

filobus, filosnodati, filoarticolati, filotreni autovetture, autov. trasp. promiscuo e trasporto specifico persone [2]

almeno 5 posti e 3 porte laterali, 2 pannelli luminosi rettangolari sul tetto (long e trasv.),

DM 22.6.2000, n. 215

servizio di trasporto di cose conto terzi autov. per trasporto cose fascia diagonale bianca ant.

e post. per veicoli sup. 6 t [4]

art. 88 CDS

(13)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

(1) (2) (3) (4) (5)

(6)

servizio di linea per trasporto cose autov. per trasporto cose art. 89 CDS

servizio di piazza per trasporto di cose autov. per trasporto cose fascia diagonale azzurro ant.

e post. per veicoli sup. 6 t [4]

art. 90 CDS

Proprio trasporto di persone autovetture e autov. trasp promiscuo (ora

autovetture) art. 83 CDS

motoveicoli

autobus (compresi scuolabus), autov.

trasp. specifico

occorre specifico nulla osta UMC

trasporto di cose autov. trasporto di cose fascia diagonale rossa ant. e

post. per veicoli sup. 6 t [4]

trasporto promiscuo autov. trasporto specifico

uso speciale autov. uso speciale

trasporto specifico autov. trasporto specifico fascia diagonale rossa ant. e

post. per veicoli sup. 6 t [4]

_____

Comprese le autoambulanze di soccorso e di trasporto (v. DM 17.12.1987).

Trasporto nelle aree urbane e sub urbane nell'ambito del TPL.

Oltre alle prescrizioni generali (v. inPratica 173).

I veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva superiore a 6 t devono portare sulla parte anteriore e su quella posteriore (solo posteriore per i rimorchi) una fascia diagonale da destra a sinistra e dall'alto verso il basso per almeno 20 cm di altezza una fascia rossa (conto proprio), bianca (conto terzi) e azzurra (servizi di piazza) (v. art. 45 legge n. 298/1974).

Gli autobus a servizio da noleggio con conducente possono essere impiegati in via eccezionale per il servizio di linea secondo le direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (v. art. 82, c. 6 CDS). Scritte e contrassegni esterni possono essere previste da specifiche disposizioni regionali.

V. art. 82 CDS.

Le carte di circolazione emesse in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo CDS riportano diciture diverse da quelle previste dall'art. 82 del vigente Codice ma corrispondenti nella sostanza.

Come esplicitamente chiarito dal DTT tutti i trasporti già effettuati con gli autoveicoli per trasporto promiscuo possono essere effettuati con le autovetture nel rispetto tuttavia di tutte le altre norme in materia di sistemazione del carico sui veicoli (v. circolare 14.12.1999, prot. n. 1927/FP3-MOT B086).

V. art. 87 CDS.

V. art. 84 CDS.

Con una specifica deroga alle norme che impongono il divieto di circolazione ai veicoli esteri condotti da residenti in Italia (art. 93 CDS, come modificato dal DL 4.10.2018 n. 113, convertito nella legge 1.12.2018 n. 132) si è previsto che una persona residente in Italia possa circolare liberamente, nel rispetto di determinate prescrizioni, con un veicolo estero se quel veicolo gli è stato ceduto in locazione senza conducente da parte di un'impresa intestataria europea (sia UE che appartenente allo SEE) purché questa non abbia una sede secondaria in Italia o, comunque, un'altra sede effettiva nel territorio dello Stato (v.

inPratica 0404.2.4).

Sebbene il Ministero dell'interno, con circolare 10.1.2019, prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 (paragrafo 13) abbia compreso la sub-locazione di cui si dirà tra quelle particolari situazioni che dovranno essere oggetto di approfondimento al fine di stabilire se rientranti o meno nel campo di applicazione delle nuove disposizioni, si ritiene non ammessa la locazione di un veicolo da parte di un'impresa europea di noleggio senza conducente ad un'impresa di noleggio italiana che, a sua volta, loca alla persona residente in Italia che lo conduce (v. inPratica 0404.2.4).

V. art. 1571 Codice civile.

L'art. 196 dispone che, nell'ipotesi di locazione senza conducente, per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il locatario risponde in solido con l'autore della violazione. Stante anche il divieto di sub-locazione sopra richiamato, il locatario assume di norma la doppia veste di trasgressore e di obbligato in solido (visto che, di norma, il locatario coincide con il conducente). Solo se il locatario affida ad altra persona la guida del veicolo, egli diventa responsabile in solido col conducente per le violazioni da questo commesse. In nessun caso, comunque, il locatore-proprietario è obbligato in solido con il conducente per il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria.

Nonostante questa particolare ripartizione della responsabilità solidale, sotto il profilo procedurale, nei casi previsti dall'art. 201 (notificazione delle violazioni per le quali non si è proceduto a contestazione immediata), l'organo accertatore è tenuto a notificare il verbale con gli estremi della violazione al soggetto obbligato in solido "quale risulta dai pubblici registri". Visto, tuttavia, che dalle risultanze del PRA il proprietario del veicolo è il locatore (colui che ha locato il veicolo e titolare della licenza di autonoleggio) e che, ovviamente, dai pubblici registri non risulta il locatario, la prima notifica del verbale è diretta solo al locatore (proprietario del veicolo) a cui spetta l'onere di indicare, sulla base del registro-giornale che deve tenere, se ed a chi era stato locato il veicolo al momento del fatto indicato.

Questa indicazione fornita dal noleggiatore è sufficientemente attendibile per l'organo di polizia visto che le imprese di autonoleggio hanno l'obbligo di identificare ogni utente trascrivendone gli estremi di identificazione in apposito registro (vidimato e numerato dall'autorità di PS e che, in quanto ritenuto atto pubblico destinato a fare pubblica fede, è da reputarsi idoneo strumento di identificazione del locatario). Inoltre il locatario è comunque sempre individuabile in modo certo ed attendibile anche attraverso il contratto di locazione che egli sottoscrive al momento dell'acquisizione del veicolo e con cui si assume la responsabilità della circolazione dello stesso.

Nella prassi perciò il noleggiatore, ricevuta la notifica del verbale, si esonera da ogni responsabilità solidale fornendo gli estremi di identificazione del locatario all'organo di polizia che ha accertato la violazione (mediante consegna di una copia del registro -giornale). Ai fini della prescrizione dei termini per la notifica, dal momento in cui l'organo di polizia riceve la notizia relativa ai dati del locatario, ricominciano a decorrere altri 90 giorni (art. 201 CDS) per la notifica a quest'ultimo.

Da segnalare, infine, che:

lo stesso art. 196 precisa che nel caso dei ciclomotori risponde l'intestatario del contrassegno di identificazione (che in genere è il proprietario) con ciò contraddicendo l'impostazione data per gli altri veicoli locati, nè d'altronde potrebbe essere diversamente non avendosi in questo caso certezze documentali in ordine all'utilizzatore;

ai sensi dell'art. 94, c. 4-bis, CDS, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, per periodi superiori a 30 giorni, è obbligatoria una comunicazione finalizzata al solo aggiornamento dell'Archivio Nazionale Veicoli, senza necessità di aggiornare la carta di circolazione / DU.

(14)

(7)

(8)

(9) (10)

(11)

La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipulazione del contratto. La ricevuta attestante l'assolvimento di detto obbligo non deve essere tenuta a bordo del veicolo (v. inPratica 1701.5);

dal 1° gennaio 2020, nei casi di locazione a lungo termine, in deroga al principio generale secondo cui il pagamento della tassa di proprietà è a carico del proprietario del veicolo, la responsabilità esclusiva passa al soggetto utilizzatore del veicolo, che si ritiene essere colui che è annotato nell'Anagrafe nazionale dei veicoli. La responsabilità solidale da parte del proprietario del veicolo si applica solo qualora la società di noleggio a lungo termine utilizzi il pagamento cumulativo (v. inPratica 0211.3).

L'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente, che in passato era regolamentata dall'art. 86 TULPS e dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione (RD 6.5.1940, n. 635) è attualmente disciplinata dal DPR 19.12.2001 n. 481 - Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli senza conducente - il cui art. 1 ha previsto che l'attività in questione sia sottoposta a DIA (Denuncia di inizio attività) da presentarsi ai sensi dell'art. 19 legge 7.8.1990, n. 241, al comune nel cui territorio si trova la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio è presente ogni singola articolazione commerciale dell'impresa stessa. L'istituto della DIA è stato successivamente modificato dal DLG 26.3.2010, n. 59, che ha sostituto, per molte attività, tra cui quella in esame, la DIA con la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).

Nonostante il passaggio dalla DIA alla SCIA, si è del parere che non siano venuti meno gli adempimenti di cui all'art. 2 DPR n. 481/2001 (in quanto norma specifica di regolamentazione dell'attività) secondo cui il comune, ricevuta la SCIA, la trasmette entro cinque giorni al Prefetto il quale, nei successivi sessanta giorni, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività nei casi di assenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11, c. 2, TULPS e per motivate esigenze di pubblica sicurezza (in quest'ultimo caso anche successivamente a tale termine). Qualora sospenda o vieti l'attività, il prefetto è tenuto a dare comunicazione del provvedimento alla Direzione della Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine di consentire un controllo sulle carte di circolazione dei veicoli di proprietà dei soggetti nei cui confronti è stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo rilasciate.

Data la natura dell'attività, si ritiene inoltre che:

chi la esercita debba possedere, oltre a determinati requisiti oggettivi (ad es. la disponibilità dei veicoli immatricolati a tale scopo, locali per il rimessaggio degli stessi in regola con le norme urbanistiche, igienico-sanitarie, antincendio in base al DPR n. 151/2011, ecc.) anche precisi requisiti soggettivi (ad es. i requisiti morali di cui al Codice delle Leggi Antimafia e agli artt. 11, 92 e 131 TULPS, l'iscrizione nel registro delle imprese, il permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extra UE);

colui che ha effettuato la SCIA debba esercitare personalmente l'attività (è ammesso l'esercizio da parte di un rappresentante a condizione che lo stesso possegga i requisiti previsti e risulti anche dalla SCIA);

debba essere tenuto un registro delle operazioni di locazione, opportunamente numerato e vidimato dal comune, in cui sono riportati i dati relativi a nome, cognome del locatario, targa, marca modello tipo e colore del veicolo, ora del ritiro ed ora della restituzione dello stesso. Il locatario, inoltre, deve essere compiutamente identificato a mezzo di valido documento d'identità personale.

Una particolare modalità di svolgimento dell'attività in esame, che si è andata affermando in questi ultimi anni, è l'attività di noleggio di autoveicoli senza conducente in modalità telematica, attraverso un sito internet, sulla cui ammissibilità sono sorti dubbi. In particolare, la questione che si pone in questi casi è l'assenza di una sede fissa per la ricezione del pubblico e la consegna del veicolo. A tal riguardo, il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver sentito il Ministero delle infrastrutture e trasporti, che si è dichiarato estraneo alla materia (in effetti la competenza sarebbe del Ministero dell'interno), con risoluzione 27.5.2014 n. 101242, ne ha sostanzialmente decretato l'ammissibilità sulla base della considerazione che nella disciplina vigente non sussiste alcun divieto di indicare quale sede legale dell'azienda la residenza del titolare, con ciò ritenendo possibile l'utilizzo di una rimessa di terzi e la consegna del veicolo al domicilio del locatario. Sulla questione si impongono due considerazione di segno opposto:

l'art. 1 DPR n. 481/2001 prevede che la SCIA sia presentata non solo al comune nel cui territorio c'è la sede legale dell'impresa ma anche al comune nel cui territorio si trova ogni sua singola articolazione commerciale, con ciò lasciando supporre l'esistenza di una sede operativa fissa;

il rispetto della varie prescrizioni cui si è fatto sopra cenno (presenza del titolare della SCIA o di un suo rappresentante autorizzato, corretta tenuta di un registro delle operazioni, ecc.) escluderebbe particolari problemi di ordine e sicurezza pubblica anche se la sede dell'attività coincidesse con la residenza del titolare.

Lo prevede l'art. 87, c. 5, CDS, il quale rimanda, per la disciplina di dettaglio, a direttive del Ministero delle infrastrutture e trasporti, emanate con DM 4.7.1994 e con la circolare della Direzione generale MCTC n. 3/95. In seguito, il comma 7 dell'art. 12 DM 1.12.2006 n. 316 ha previsto che il predetto DM 4.7.1994 non trova più applicazione relativamente ai servizi di linea interregionali di competenza statale, per i quali la soluzione alternativa prospettata è l'autobus di rinforzo di cui all'art. 12 del citato DM n. 316/2006.

V. art. 85 CDS e, relativamente agli autobus, la legge 11.8.2003 n. 218.

La legge n. 21/1992 non disciplina l'attività di noleggio con conducente degli autobus che, perciò, è regolata dall'art. 85 CDS e dalla legge 11.8.2003 n. 218.

L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale (art. 5 legge n. 218/2003). In alcune regioni, le norme regionali hanno stabilito che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è sostituita dalla SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990 (ad es. regione Lombardia e Puglia). Le licenze di noleggio di autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla legge 11.8.2003 n. 218, conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui al citato art. 5 legge 11.8.2003 n. 218.

La carta di circolazione / DU dell'autobus immatricolato per noleggio con conducente è rilasciata sulla base della predetta autorizzazione o licenza. Anche in questo caso l'attività dell'ufficio della motorizzazione implica una valutazione soltanto tecnica, circoscritta alla verifica dei requisiti prescritti dalla legge, e non si estende quindi all'accertamento dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio dell'Autorizzazione.

L'attività di noleggio con conducente non costituisce esclusivamente "servizio privato" e può quindi essere assunta anche dalle imprese municipalizzate di trasporto.

In ordine alla possibilità delle predette imprese di utilizzare veicoli presi in locazione da altre imprese autorizzate ad effettuare NCC di autobus, ai sensi dell'art.

84, c. 3-bis, CDS si rimanda ad altra parte (v. inPratica 1004.3.1).

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività ha presupposti e regolamentazione differenti a seconda che si riferisca ad autobus o a veicoli differenti da essi:

l'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale (v. art. 5 legge 11.8.2003 n. 218);

l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con veicoli diversi dagli autobus, elencati all'art. 85, c. 2, CDS, è invece rilasciata dall'Amministrazione comunale del territorio in cui ha sede l'impresa (v. art. 8, c. 1, legge 15.1.1992 n. 21).

Il noleggio con conducente si distingue dalla locazione senza conducente anche perché in esso non c'è la consegna del veicolo al cliente, che perciò non risponde in caso di suo danneggiamento o furto. Il noleggio con conducente si distingue poi nettamente dal servizio di linea (v. art. 87 CDS) soprattutto perché quest'ultimo opera per destinazioni prestabilite, su itinerari autorizzati, con offerta indifferenziata al pubblico e, generalmente, nel rispetto di un orario prefissato:

caratteri questi che non si riscontrano nel noleggio con conducente, la cui prestazione non è obbligatoria né incontra limiti territoriali e di orari.

Più tenue, invece, è la differenza col servizio di piazza (taxi) dal quale il noleggio con conducente si dovrebbe distinguere per:

stazionamento del veicolo in rimessa, anziché sul suolo pubblico,

ricevimento delle richieste di prestazione nella sede del vettore anziché ai posteggi pubblici, prestazione di servizio non obbligatoria,

prezzo lasciato alla libera contrattazione delle parti.

In quanto autoveicoli per trasporti specifici di persone: v. in proposito art. 85, c. 2, lettera f) e DM 17.12.1987.

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