Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE Via Ricasoli, 60 – 50122 Firenze
CF. 94251650480 REP. N.__________________
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
L’anno duemilaventi, il giorno _______(____) del mese di ______________,
TRA
Cecilie Hedwig Mathilde Ursula Hollberg (C.F. HLLCLH67D66Z112W), nata a Soltau (Germania) il 26/04/1967, la quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse della GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE, e che risulta legittimata alla stipula del presente atto ai sensi del Decreto n. 342 del 05 maggio 2020, (infra affidante)
E
___________, con sede in ______________, ___________________ n. _____________
(Partita I.V.A. ___________- C.F. _____________) in persona del legale rappresentante, _________________il ______________ domiciliato per la carica ove sopra (infra affidatario),
PREMESSO
- che, con delibera n. ____del _______2020, la Galleria dell’Accademia di Firenze procedeva all’indizione di un’indagine preliminare di mercato volta all’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio di tesoreria, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) con durata quinquennale, a decorrere dall’1 (primo) Gennaio 2021;
- che all'esito dell'espletamento della richiamata procedura è stato disposto, con determina n. ___ del _________2020, l’affidamento dell’appalto per il servizio in oggetto in favore di________________;
GA-AFI|25/09/2020|DETERMINA 57 - Allegato Utente 3 (A03)
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- che, pertanto, questa Amministrazione intende affidare l’appalto del servizio di Tesoreria e disciplinarne le condizioni secondo quanto previsto nel presente contratto;
Tutto ciò premesso, tra i predetti comparenti, si conviene e stipula quanto segue.
ART. 1 PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
1. Questa Amministrazione affida a____________, che accetta e assume, il servizio di Tesoreria in favore della Galleria dell’Accademia di Firenze, consistente nell'espletamento del complesso di operazioni connesse alla gestione finanziaria del Amministrazione medesimo, da svolgersi secondo quanto previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Oneri (infra Capitolato), che viene qui richiamato, a formarne parte integrante e sostanziale, seppur non materialmente allegato.
ART. 3
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Il servizio affidato dovrà essere espletato ai sensi dell'art. 1 della legge 29.10.1984, n.
720 di istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici, dei relativi decreti attuativi, dell’art. 12 del DPR n. 240/2003 e dell'art. 50 del D.P.R. 27.2.2003, n. 97.
2. Nell'espletamento del servizio dovranno, pertanto, osservarsi le previsioni richiamate al primo comma del presente articolo, come pure ogni modifica o integrazione delle stesse che dovesse successivamente intervenire nel corso della durata del presente affidamento.
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OPERAZIONI ESCLUSE DAL SERVIZIO
Restano escluse dal servizio affidato singole operazioni espressamente sottratte alla gestione autonoma dell’Amministrazione da specifiche disposizioni normative.
ART. 5
OPERAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO AFFIDATO
L’affidatario deve provvedere all'espletamento delle seguenti operazioni, che costituiscono l'oggetto essenziale del servizio ad esso affidato:
a) riscossione delle assegnazioni annuali disposte dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in favore della Galleria dell’Accademia di Firenze;
b) riscossione dei proventi derivanti all’affidante dallo svolgimento delle sue attività e di altre somme o proventi comunque destinate/i al Amministrazione o ad esso affidate/i per scopi particolari;
c) pagamento delle spese stanziate in bilancio;
d) custodia dei titoli o dei valori di spettanza dell’affidante o comunque affidati al medesimo a titolo di deposito.
e) fornitura, su richiesta dell’Amministrazione, di n. 2 (due) carte nominative, eventualmente anche della tipologia prepagate – ricaricabili, per agevolare l’adempimento delle operazioni che si rendono necessarie nella gestione quotidiana dell’attività della Galleria dell’Accademia d Firenze.
2. L’affidatario effettua le operazioni di cui al primo comma seguendo le modalità di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto e nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato.
ART. 6 RISCOSSIONI
1. L’affidatario esegue le operazioni di incasso con le modalità fissate nell'art. 6 del
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Capitolato, provvedendo ai versamenti delle somme riscosse nelle contabilità speciali accese presso la Tesoreria Provinciale dello Stato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04.08.2009.
2. In particolare, le entrate sono riscosse dal affidatario mediante reversali di incasso che devono contenere gli elementi indicati all'art. 6, comma terzo, del Capitolato e che devono essere sottoscritte dal Direttore della GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE o da altro soggetto a ciò delegato ai sensi dell'art. 8 del Capitolato.
ART. 7
GIACENZE DI CASSA
1. Alle giacenze di cassa costituite presso l’affidatario per il periodo anteriore al loro trasferimento sulle contabilità speciali accese presso la Tesoreria Provinciale dello Stato viene applicato il tasso di interesse creditore offerto in sede di procedura pari a EURIBOR 3M/365 senza applicazione di alcun spread.
2. L’affidatario accredita gli interessi attivi in favore della Galleria dell’Accademia di Firenze secondo la normativa vigente.
ART. 8 PAGAMENTI
1. L’affidatario esegue i pagamenti disposti dalla Galleria dell’Accademia di Firenze secondo quanto previsto all'art. 7 del Capitolato e all'art. 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04.08.2009.
2. I pagamenti sono effettuati in base a mandati emessi da questa Amministrazione che devono contenere quanto richiesto all'art. 7, comma terzo, del Capitolalo ed essere sottoscritti dal Direttore o da altro soggetto a ciò delegato, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato.
3. L’affidatario non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari ai
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sensi dell'art. 7, comma sesto, del Capitolato o che non siano muniti della firma di cui all'art. 8 del Capitolato.
4. Salvo i casi di urgenza segnalati dall’Amministrazione, i mandati sono ammessi al pagamento entro il giorno lavorativo successivo a quello della consegna all’affidatario.
5. Il Servizio di tesoreria è esercitato dall’affidatario senza addebito di commissioni.
ART. 9
CONDIZIONI DI VALUTA
1. Le operazioni di riscossione e pagamento sono portate a credito e debito della Galleria dell’Accademia di Firenze secondo le valute offerte in sede di procedura, pari a _____/, salvo che la normativa speciale applicabile disponga diversamente.
2. I pagamenti sono addebitati sulle contabilità speciali dell’Amministrazione lo stesso giorno del pagamento.
ART. 10
AMMINISTRAZIONE DI TITOLI E VALORI
1. L’affidatario si impegna a custodire e amministrare gli eventuali titoli e valori di proprietà dell’Amministrazione che vengano immessi, previa delibera del competente organo della Galleria dell’Accademia di Firenze, su specifico deposito amministrato o che vengano comunque depositati da terzi, a titolo di cauzione, in favore dell’affidante.
ART. 11
ANTICIPAZIONI DI CASSA
1. L’affidatario è tenuto a mettere a disposizione della Galleria dell’Accademia di Firenze, su sua richiesta, anticipazioni di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi due titoli di bilancio di entrata dell’Ente, accertate nel consuntivo dell’ultimo anno precedente.
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2. Le anticipazioni verranno estinte a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale del 04.08.2009, secondo quanto previsto all'art. 10, quarto comma, del Capitolato, ovvero, in ipotesi di cessazione del servizio, a norma dell'art. 10, quinto comma, del Capitolato.
3. Sulle somme anticipate saranno riconosciuti al affidatario interessi decorrenti dalla data di effettivo utilizzo delle stesse. Detti interessi verranno calcolati in base al tasso offerto in sede di gara pari a euribor 3 mesi + ________ (_____).
4. L’Amministrazione procede alla liquidazione degli interessi passivi secondo la normativa vigente, in seguito al riscontro dei dati risultanti dall'apposito riassunto scalare.
ART. 12
GARANZIE FIDEIUSSORIE
1. L’affidatario è tenuto a rilasciare, su richiesta dell’Amministrazione, garanzie fideiussorie a favore di terzi, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dalla Galleria dell’Accademia di Firenze.
2. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente all’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente articolo 11.
ART. 13
UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO
1. L’ affidatario è tenuto a fornire all’affidante, previa sua espressa richiesta, due carte nominative, eventualmente anche della tipologia prepagate – ricaricabili, che saranno associate alle coordinate IBAN del conto acceso presso l’affidatario stesso ai fini del servizio di tesoreria oggetto del presente contratto.
2. Tali carte consentiranno, entro i limiti ed i massimali di importo prestabiliti, di:
- compiere operazioni tramite il circuito di pagamento internazionali VISA e/o MASTERCARD (marchi riportati sulla carta stessa);
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- prelevare denaro contante presso tutti gli sportelli ATM abilitati al circuito internazionale VISA e/o MASTERCARD, digitando il codice segreto (c.d. Codice P.I.N. “Personal Identification Number”);
- effettuare pagamenti tramite internet e terminali elettronici (POS), sia in Italia che all’estero, installati presso esercenti convenzionati con il circuito internazionale VISA e/o MASTERCARD;
- effettuare ricariche su telefonia cellulare dei principali operatori, presso gli sportelli automatici ATM che consentono tale operatività ovvero tramite il canale internet banking dell’affidatario;
- ricevere/effettuare bonifici presso le filiali del affidatario o tramite il suo canale internet banking mediante le coordinate IBAN associate alla carta;
- Effettuare altre operazioni eventualmente concordate tra le parti.
ART. 14
UTILIZZO DI STRUMENTAZIONE DIGITALE
1. L’affidatario dovrà garantire lo svolgimento delle operazioni di pagamento e riscossione, di visualizzazione dei movimenti bancari, di trasmissione di documenti ed atti e tutte le altre operazioni bancarie oggetto del presente Capitolato mediante l’utilizzo di strumenti telematici – digitali integralmente sostitutivi della documentazione cartacea.
ART. 15
CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO
1. Per lo svolgimento del servizio di tesoreria all’affidatario verrà riconosciuto all’affidatario un corrispettivo annuale netto pari ad euro _____ (diconsi euro_____/00)
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ART.16
SEDE DELL’AFFIDATARIO E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 1. La sede del affidatario è stabilita presso l’indirizzo comunicato entro 10 gg dalla stipula del contratto, all’interno del territorio del Comune di Firenze.
2. Potrà procedersi ad un trasferimento della sede del affidatario solo previo specifico atto aggiuntivo al presente contratto.
3. Il servizio verrà svolto nel rispetto dell'orario di lavoro.
ART. 17
RAPPORTI CON LA GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE
L’affidatario incarica uno dei propri addetti, assegnato allo sportello della sede dell’affidatario medesimo, situata in _________________, di curare i rapporti con la Galleria dell’Accademia di Firenze e di relazionare a essa in merito all'espletamento del servizio affidato.
1. L’affidatario comunica per iscritto all’Amministrazione, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, il nominativo dell'addetto di cui al primo comma del presente articolo e di un suo sostituto in caso di assenza e si impegna a comunicare tempestivamente all’affidante ogni eventuale modifica nell'individuazione di detti soggetti.
Se previsto nell’offerta, l’affidatario indicherà eventualmente anche il nominativo dell’operatore in grado di svolgere tutte le attività necessarie all’adempimento del servizio oggetto di questo contratto in modo autonomo rispetto alla sede centrale dell’Istituto bancario eventualmente situata in altra città.
3. Amministrazione e affidatario concorderanno, mediante corrispondenza, nel corso dell'espletamento del servizio, le specifiche tecniche per la generalizzazione dell'uso della firma digitale e per l'istituzione del mandato e reversale informatici.
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ART. 18
DOCUMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE, VERIFICHE SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E RESA DEL CONTO
1. L’affidatario rilascia alla Galleria dell’Accademia di Firenze, ai sensi dell'art. 6, comma quarto, del Capitolato Speciale, regolari quietanze che documentano l'avvenuto incasso e l'accreditamento delle somme riscosse sulle contabilità speciali del Amministrazione medesimo presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.
2. L’affidatario documenta, altresì, l'effettuazione dei pagamenti, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del Capitolato.
3. La trasmissione di atti e documenti dall’affidatario all’Amministrazione è regolata a norma dell'art. 16 del Capitolato.
4. La Galleria dell’Accademia di Firenze ha diritto di richiedere all’affidatario qualsiasi informazione inerente il servizio. L’affidatario è obbligato a fornire, in qualsiasi momento, laddove richieste, la prova documentale degli incassi e dei pagamenti effettuati nonché l'indicazione degli estremi di qualsiasi pagamento eseguito.
5. L’affidatario, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all’Amministrazione il rendiconto della gestione annuale del servizio.
ART. 19
OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO
1. L’affidatario dichiara di accettare, come accetta, l'affidamento del servizio di Tesoreria in favore della GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE, che si obbliga a eseguire secondo le condizioni risultanti dal presente contratto e dal Capitolato a essa allegato, che dichiara di conoscere e quindi di accettare
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integralmente.
L’affidatario si obbliga, altresì, a svolgere il servizio affidatogli nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme di contabilità nazionali in vigore durante l'esecuzione del presente contratto e da tutte le prescrizioni di leggi, regolamenti e circolari facenti riferimento al servizio di Tesoreria e Cassa degli Istituti dotati di autonomia del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, impegnandosi in particolare ad adeguare l'organizzazione del servizio a esso affidato alle eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire durante l'esecuzione del presente contratto.
2. L’affidatario si impegna, inoltre, a garantire un'adeguata organizzazione e qualità del servizio e a provvedere all'espletamento del medesimo con personale qualificato e in possesso di esperienza pluriennale nel servizio di tesoreria.
3. L’affidatario si obbliga a uniformare la gestione del servizio ai sistemi contabili e alle procedure informatizzate già utilizzate dall’Amministrazione, impegnandosi a provvedere, a proprie spese, alla realizzazione di ogni collegamento informatico necessario.
4. Ove richiesto da questa Amministrazione, l’affidatario si impegna, inoltre, ad attivare e gestire, secondo un calendario che verrà stabilito di comune accordo con la Galleria dell’Accademia di Firenze, e senza oneri a carico di quest'ultima, il servizio di e-commerce con procedure informatiche residenti sul portale della Galleria dell’Accademia di Firenze medesima.
5. L’affidatario si obbliga, infine, a effettuare, al momento della sua cessazione del servizio, tutte le operazioni contabili necessarie al fine di pervenire alla resa del conto di cui al comma quinto dell'art. 17 del presente contratto, e a depositare presso la sede
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dell’Amministrazione tutta la documentazione inerente la gestione del servizio, ovvero, su richiesta di quest’ultima, a trasferire detta documentazione al affidatario subentrante.
ART. 20
RESPONSABILITÀ DELL’AFFIDATARIO
1. L’affidatario risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio dei danni causati all’Amministrazione o a terzi nello svolgimento del servizio affidatogli.
2. Fermo restando quanto previsto al primo comma, l’affidatario risponde della regolarità delle operazioni di pagamento eseguite, dell'estinzione degli ordini di pagamento, delle giacenze di cassa limitatamente al periodo anteriore al loro trasferimento nelle contabilità speciali presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, nonché dei titoli e dei valori da esso custoditi ed amministrati.
3. L’affidatario resta responsabile di tutte le operazioni compiute e di quelle omesse fino all'approvazione del conto consuntivo da parte del competente organo della Galleria dell’Accademia di Firenze.
ART. 21
OBBLIGHI A CARICO DELLA GALLERIA DELL’ACCADEMIA DI FIRENZE 1. La Galleria dell’Accademia di Firenze si impegna a trasmettere all’affidatario, entro dieci giorni dalla stipula del presente contratto, le firme autografe del Direttore e dei funzionari direttivi delegati dal competente organo della Galleria dell’Accademia di Firenze a sottoscrivere le reversali di incasso e i mandati di pagamento in caso di assenza o di impedimento del primo (trattandosi, prevalentemente, di reversali di incasso e di mandati di pagamento generati attraverso file telematici, le firme potranno essere apposte anche con modalità digitale).
2. L’Amministrazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’affidatario le
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eventuali variazioni delle persone legittimate alle sottoscrizioni di cui al presente articolo.
Dette variazioni impegneranno l’affidatario dal giorno successivo alla loro comunicazione.
ART. 22
DURATA DEL CONTRATTO
1. La durata del contratto è di anni cinque a decorrere dall’1 (primo) Gennaio 2021, non rinnovabili.
2. L’affidatario si impegna comunque a proseguire il servizio, su semplice richiesta dell’Amministrazione, oltre il termine indicato al primo comma, fino a che non sia efficace il nuovo contratto di Tesoreria o Cassa.
3. Nel caso in cui prosegua il servizio a norma del secondo comma, l’affidatario continuerà a rispondere del proprio operato fino al momento dell'efficacia del nuovo contratto di Tesoreria o Cassa.
ART. 23
REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE
1. Le spese di stipulazione e di eventuale registrazione del presente contratto ed ogni altra spesa conseguente sono a carico dell’affidatario.
ART. 24
DIVIETO DI SUBAPPALTO,
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
1. È vietato all’affidatario subappaltare, in tutto o in parte, il servizio a esso affidato a norma del presente contratto.
2. È vietato all’affidatario cedere il presente contratto, ovvero cedere, in tutto o in parte, crediti a esso eventualmente derivanti dall'esecuzione del presente contratto, quali interessi
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sulle anticipazioni di cui all'art. 10 e/o quali commissioni sulle garanzie fideiussorie di cui all'art. 11.
ART. 25
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. Nel caso in cui ravvisi una grave inosservanza del presente contratto e/o delle norme di legge vigenti in materia, l’Amministrazione provvederà a diffidare l’affidatario ad adempiere ai suoi obblighi entro un termine perentorio.
2. Qualora l’affidatario non adempia entro il termine fissato a norma del primo comma, l’Amministrazione potrà, a proprio insindacabile giudizio, risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1453 del c.c.
3. Resta fermo in ogni caso il diritto dell’Amministrazione alla refusione delle spese eventualmente sostenute ed al risarcimento dei danni subiti.
4. Nel caso di cui al secondo comma, all’affidatario non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio e per la risoluzione del contratto.
5. Resta salva l’applicazione di quanto disposto all’art. 108 D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 26
FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE
1. All’Amministrazione è riconosciuta la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., nei casi seguenti:
a) qualora, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, venga a cessare per l’Amministrazione l'obbligo giuridico di provvedere al servizio oggetto dell’affidamento;
b) qualora, secondo l'insindacabile giudizio dell’Amministrazione, il servizio prestato dal affidatario nei primi tre mesi di attività non risponda in modo soddisfacente alle esigenze dell’Amministrazione.
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2.Nelle ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, all’affidatario non spetta alcun genere di risarcimento per la cessazione anticipata del servizio, né la refusione delle spese da esso a qualsiasi titolo sostenute.
3. Resta salva l’applicazione di quanto disposto all’art. 109 D.lgs. 50/2016.
ART. 27
ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Per gli effetti del presente contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, Amministrazione e affidatario eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nelle premesse del presente contratto.
ART. 28
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’affidatario è designato quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 976/2016 in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio disciplinato dal presente contratto.
2. L’affidatario si impegna a trattare i dati personali che gli saranno comunicati dall’Amministrazione nel rispetto della normativa vigente e per le sole finalità previste dal servizio ad esso affidato, nonché a garantire la riservatezza dei medesimi.
ART. 29 FORO COMPETENTE
1. La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e affidatario sarà deferita alla competente magistratura ordinaria del Foro di Firenze.
ART. 30 RINVIO
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1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le previsioni del Capitolato e le disposizioni di cui alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano la materia, in particolare art. 1 della legge 29.10.1984, n. 720 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, nonché le circolari adottate in materia dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. Le modifiche alla normativa di cui al primo comma del presente articolo che verranno adottate nel corso della durata del presente contratto troveranno immediata applicazione.
Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.
Letto, confermato e sottoscritto:
per l’Amministrazione per l’Affidatario
Per accettazione integrale ed incondizionata delle norme e clausole contenute nel presente Contratto
(Data, timbro e firma)