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PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE NORME DI ATTUAZIONE. Art. 1 Limiti territoriali

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PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I – Disposizioni generali.

Art. 1

Limiti territoriali

L’intero territorio amministrativo del Comune di Rotello è assoggettato alle prescrizioni contenute nella presente Variante al Programma di Fabbricazione, di cui le Norme di Attuazione in oggetto, insieme alla relazione tecnica, alle tavole grafiche, alla tabella dei tipi edilizi e ad ogni altro allegato, costituiscono parte integrante.

Art. 2

Applicazione del nuovo P.d.F.

Ai sensi della legge 17 agosto 1942 n. 1150 modificata con legge 6 agosto 1967 n.

765 e con legge 28/01/1977 n. 10, e legge 28/02/1985 n. 47, e T.U. del 06/06/2001 n.380, la disciplina urbanistica del territorio comunale viene regolata dalle presenti norme che sono parte integrante del Regolamento Edilizio.

CAPO II – Attuazione del piano.

Art. 3

Norme di attuazione

Le presenti norme dettano le prescrizioni a carattere normativo e programmatico per l’attuazione delle indicazioni dello strumento urbanistico generale nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente.

Art. 4

Modalità di attuazione del nuovo P.d.F.

La variante al P.d.F. si attua in due modi: attraverso l’intervento urbanistico diretto e attraverso l’intervento urbanistico preventivo.

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Nelle zone ove è previsto l’intervento edilizio diretto, l’edificazione è autorizzata con il rilascio del permesso a costruire.

L’intervento urbanistico preventivo consiste nella formazione ed approvazione di piani urbanistici attuativi che devono seguire le procedure previste per i piani particolareggiati o per le lottizzazioni convenzionate.

Restano valide le disposizioni impartite dal T.U. sull’edilizia del 06/06/2001 n. 380 relative alla regolamentazione dell’attività edilizia consentita attraverso le D.I.A.

Gli obblighi derivanti dalle presenti norme sono validi anche per gli interventi condotti dalle Amministrazioni Pubbliche e dagli Enti Pubblici in genere, nel rispetto dell’art. 29 della legge 17/08/42 n. 1150.

CAPO III – Suddivisione del territorio comunale in zone.

Art. 5

Il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee come risulta dalle tavole grafiche facenti parte della Variante al P.d.F., secondo quanto disposto dall’art. 7 della Legge Urbanistica 17/08/42 n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.M. 02/04/68.

Ciascuna zona, come in dettaglio ai successivi articoli è soggetta a particolari norme e prescrizioni che stabiliscono un uso del territorio differenziato.

La classificazione delle zone omogenee è la seguente:

1) ZONA A – Centro storico.

2) ZONA B

B1 – Residenziale edificata.

B2 – Residenziale di completamento.

3) ZONA C

C1 – Residenziale di espansione intensiva.

C2 – Residenziale di espansione estensiva.

C3 – Residenziale - Commerciale, Artigianale e Servizi ricettivi.

C4 – Piano di localizzazione alternativa – Sisma 2002.

4) ZONA D

D1 – Aree artigianali destinate ad attività produttive.

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D2 – Aree destinate alla piccola e media industria.

D3 – Zona industriale (Centrale AGIP).

5) ZONA E – Zona agricola.

6) ZONA F

F1.1 – Zona destinata a parco attrezzato.

F1.2 – Zona destinata a verde pubblico.

F1.3 - Zona destinata a verde privato.

F2 – Zona destinata ad attrezzature tecniche e tecnologiche.

F3 – Zona di rispetto cimiteriale.

F4 – Viabilità esistente e di progetto.

F5 – Zona destinata ad attrezzature scolastiche.

F5.1 – Zona destinata ad attrezzature scolastiche prefabbricate nel Piano di localizzazione alternativa.

F6 – Zona destinata ad impianti sportivi.

F6.1 – Zona destinata ad impianti sportivi - Palestra nel Piano di localizzazione alternativa F7 – Zona destinata ad interesse generale e religioso.

F8 – Zona destinata a parcheggi pubblici.

F9 – Zona destinata alla Protezione Civile per il primo intervento.

Art. 6 ZONA A – Centro storico.

Tale zona comprende salvo rare eccezioni, gli immobili che pur privi di rilevante valore architettonico, storico ed artistico, rappresentano per la loro organizzazione urbanistica o per il loro riferimento con la storia politico, militare, letteraria e culturale, esempi caratteristici della tipologia edilizia degli antichi borghi urbani.

In tale zona l’attività edilizia sarà rivolta prevalentemente alla conservazione, manutenzione e risanamento dell’esistente attraverso un adeguamento delle condizioni igienico - sanitarie dei fabbricati.

La densità edilizia e fondiaria non deve superare quella preesistente.

Per eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e in nessun caso superare i 5 mc/mq.

Vengono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché interventi di restauro e di risanamento conservativo, oltre ad interventi di ristrutturazione edilizia, che riguardino opere interne a singole unità immobiliari.

Viene altresì consentito solo il mantenimento delle destinazioni d’uso residenziali.

Gli interventi edilizi ammessi sono in accordo con la legge n. 457/85.

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Interventi consentiti:

a) Interventi di manutenzione ordinaria: quelli riguardanti le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei singoli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

b) Interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici per le quali è di base la conoscenza delle tecnologie tradizionali, sia della struttura che della tipologia del fabbricato stesso; nonché tutte le opere necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d’uso.

c) Interventi di restauro e risanamento conservativo: riguarda gli edifici da conservare integralmente e da modificare solo con i metodi di restauro. Sono interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dall’esigenza d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

Le opere possibili nella zona A, in buona sostanza, sono quelle volte alla conservazione del patrimonio edilizio attraverso il restauro conservativo e il risanamento igienico edilizio, la riparazione o la sostituzione delle finiture degli edifici, l’esecuzione di opere di consolidamento, modifiche per il rinnovo di parti anche strutturali o per integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici.

Art. 7 Zona B

La zona B è stata suddivisa in due sottozone:

B1 – Residenziale edificata.

B2 – Residenziale di completamento.

La zona B1 residenziale edificata coincide con la perimetrazione del Piano di Recupero adottato dall’Amministrazione Comunale nel 1990. A tale piano attuativo

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si rimanda sia per la precisa definizione dei limiti di zona, sia per quanto concerne le norme specifiche a cui sono soggetti gli interventi.

In tale zona residenziale completamente edificata, i tipi di intervento consentiti sono gli stessi già descritti per la zona A, oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, secondo quanto riportato nel Piano di Recupero che fissa specifici interventi per le singole unità immobiliari. E’ beninteso che oltre alle presenti norme, per tutti gli interventi di demolizione e ricostruzione andranno rispettate tutte le prescrizioni delle vigenti norme sismiche ai fini del rispetto delle distanze.

Interventi consentiti:

a) Interventi di manutenzione ordinaria: quelli riguardanti le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture dei singoli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

b) Interventi di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici per le quali è di base la conoscenza delle tecnologie tradizionali, sia della struttura che della tipologia del fabbricato stesso; nonché tutte le opere necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche di destinazione d’uso.

c) Interventi di restauro e risanamento conservativo: riguarda gli edifici da conservare integralmente e da modificare solo con i metodi di restauro. Sono interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dall’esigenza d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

d) Interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

e) Interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

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La zona B2, che individua la zona residenziale di completamento è già parzialmente edificata.

In essa è possibile intervenire con edificazione per residenze, per negozi di prima necessità, esercizi pubblici, uffici pubblici e privati, studi professionali e botteghe artigiane a condizione che siano compatibili con la normativa igienico – sanitaria vigente.

Dovrà essere inoltre riservata al coperto o allo scoperto una superficie destinata a parcheggio nella misura indicata nella tabella dei tipi edilizi allegata, alla quale dovranno uniformarsi tutti gli altri parametri.

Art. 8 Zona C

La zona C destinata alla nuova edificazione per fini residenziali è stata suddivisa in cinque sottozone:

C1 – Residenziale di espansione intensiva.

C2 – Residenziale di espansione estensiva.

C3 – Residenziale – Commerciale, Artigianale e Servizi ricettivi.

C4 – Piano di localizzazione alternativa – Sisma 2002.

Tutte le zone sono destinate ad intervento diretto e/o urbanistico preventivo, cioè subordinato all’approvazione di uno strumento urbanistico preventivo.

Per strumento urbanistico preventivo sono intese le lottizzazioni da osservare attraverso gli indici e le prescrizioni stabilite nella tabella dei tipi edilizi.

Per tutte le zone valgono le dotazioni minime necessarie agli standard urbanistici per la cui verifica si rimanda alla relazione allegata alle presenti norme.

Sono classificate zone C1 le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali che si trovano a ridosso delle zone di completamento e nelle quali è attuata nei modi descritti una edificazione intensiva.

In tale zona, attraverso gli indici e le prescrizioni riportate nella tabella dei tipi edilizi, è attuata una edificazione di tipo intensivo.

L’attuazione della lottizzazione a seguito di adozione del nuovo strumento urbanistico da parte del C.C. dovrà osservare le procedure e le prescrizioni relative alla zona C1 , fermo restando il plano-volumetrico di progetto e le relative cubature.

Sono classificate zone C2 le aree destinate a nuovi insediamenti residenziali, che ricadono in zone più periferiche rispetto al centro edificato.

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In tali zone attraverso gli indici e le prescrizioni riportate nella tabella dei tipi edilizi, è attuata una edificazione di tipo estensivo.

Sono classificate zone C3 quelle per le quali è già stata attuata una edificazione parziale a carattere artigianale e commerciale ma che ha avuto per vocazione territoriale maggior intervento di tipo residenziale. In questa gli indici consentiti sono uguali alla zona C1. In tale zona sono consentiti interventi edilizi di tipo residenziale con attività artigianali e commerciali di tipo non molesto, nonché attività ricettive di tipo turistico, alberghiero e di ristorazione.

In zona C4 sono localizzati gli interventi attuati col Piano di Localizzazione Alternativa a seguito del sisma del 2002 e in variante allo strumento urbanistico precedente.

In tale area già in corso di edificazione sono consentiti interventi diretti nel rispetto degli indici riportati nella tabella dei tipi edilizi allegata.

All’interno delle zone C1 e C2 è possibile ai sensi dell’articolo 51 della legge 22/10/71 n. 865 reperire aree per interventi di edilizia economica e popolare nella misura non inferiore al 40% di tutta l’area destinata alle zone C1 e C2, per sopraggiunte esigenze e a seguito di approvazione del Consiglio Comunale.

La scelta di localizzazione di tali aree è lasciata libera all’Amministrazione Comunale.

Gli interventi urbanistici preventivi seguono le seguenti norme particolari riguardanti gli interventi senza obbligo di lottizzazione ma convenzionati.

a) E’ previsto l’intervento diretto dei singoli privati o riuniti in consorzio in “lotti unitari o comparti di attuazione” definiti nella tavola di azzonamento del piano.

E’ possibile l’intervento contestuale su più lotti unitari a condizione che i lotti risultino contigui anche se divisi dalla viabilità, ma che formino un processo insediativo che fa riferimento alla medesima rete di servizi ed infrastrutture.

b) I lotti di intervento sono attuati secondo gli schemi di viabilità ed organizzazione planovolumetrica definiti nella tavola di azzonamento di piano (Tav. n. 9).

c) Lievi aggiustamenti planovolumetrici potranno essere autorizzati senza incorrere in varianti in relazione ad un più puntuale rilievo planoaltimetrico della zona.

d) I lotti di intervento sono sempre subordinati alla preventiva adozione da parte del Consiglio Comunale del piano urbanistico preventivo che comprende la disciplina per l’attuazione delle infrastrutture (strade, rete idrica-fognante, illuminazione), la planimetria su base catastale che individua le aree pubbliche e private e lo schema di convenzione che oltre a normalizzare gli interventi stessi riporta i termini e modalità per la concessione delle aree pubbliche.

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Tale convenzione, va stipulata con il proprietario o i proprietari dei terreni interessati, prima che abbiano provveduto al frazionamento degli stessi secondo il planovolumetrico di progetto.

e) L’attuazione di un lotto unitario d’intervento può essere autorizzata a condizione che venga sempre garantita l’accessibilità diretta dei suoli da aree o strade pubbliche.

Ove questo non fosse possibile anche utilizzando suoli privati non compresi nel lotto unitario di cui, però, deve essere dimostrata la disponibilità con atto scritto da allegare alla richiesta.

Le superfici impegnate saranno assoggettate allo stesso regime convenzionale delle altre aree, comprese nel lotto unitario di intervento.

f) Le superfici necessarie alla accessibilità di un lotto unitario e non comprese in questo, concorrono, nel caso insistano a loro volta in un altro lotto unitario, o zona omogenea, alla formazione della dotazione di aree pubbliche del lotto unitario a cui appartengono.

g) E’ facoltà dell’Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, predisporre un piano di priorità per l’attuazione dei singoli lotti unitari, è facoltà inoltre del Sindaco, ai sensi della legge 865/71 art. 22 notificare ai proprietari delle aree ricadenti nei lotti unitari, l’invito a mettersi d’accordo per una modificazione dei confini fra le diverse proprietà quando ciò sia necessario per l’attuazione delle previsioni del P.d.F..

Decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica per dare prova del raggiunto accordo il Comune può procedere alla espropriazione delle fasce relative alla viabilità indispensabili per attuare le previsioni del piano.

h) Per il rilascio delle singole concessioni relative ai fabbricati ricadenti in ciascun lotto unitario è indispensabile oltre a quanto stabilito al punto b) del presente articolo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

h1) La costruzione è consentita solo entro le sagome dimensionate, che rappresentano il massimo ingombro planimetrico entro cui possono essere organizzati i volumi di progetto.

Il volume di ciascuna sagoma è determinato dalla superficie della sagoma stessa, completa di tutti gli elementi dimensionali (larghezza, lunghezza, altezza).

Possono derogare da tale ingombro i volumi relativi alle scale ed ascensori, nonché le superfici riguardanti gli aggetti e i balconi nel rispetto delle distanze dai confini.

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h2) Entro le sagome assegnate la costruzione dei singoli edifici è soggettata ai parametri dettati negli articoli successivi, al rispetto delle norme dettate dal R.E.

e dalle norme generali allegate al P.d.F.

h3) La edificabilità è sempre subordinata alla realizzazione, limitatamente al lotto o più lotti unitari interessati, delle opere di urbanizzazione primaria nella misura necessaria ad assicurare la funzionalità ed agibilità d’intervento.

Il completamento delle opere dovrà avvenire contestualmente al completamento della costruzione stessa.

h4) L’esecuzione delle opere relative ai servizi (strade, rete idrica e fognante, elettrificazione) è subordinata all’approvazione da parte dell’amministrazione comunale dei singoli progetti esecutivi.

h5) Il progetto delle singole costruzioni presentato in conformità a quanto richiesto dal R.E. dovrà contenere tutti quegli elementi atti a definire in modo puntuale l’intervento edilizio di cui si chiede la concessione anche in relazione con le aree pubbliche o private immediatamente prossime.

In particolare il progetto dovrà prevedere la sistemazione delle aree esterne con l’indicazione della piantumazione e con particolare attenzione alla fascia in prossimità di aree pubbliche.

I fabbricati saranno progettati ed eseguiti tenendo presente che tutti i lotti hanno la stessa importanza sia per l’unità e la coerenza architettonica di ogni edificio che per l’armonia dell’intero quartiere di cui esso fa parte.

Si potranno rilasciare singole concessioni solo in seguito all’approvazione di un progetto generale riguardante l’intera schiera.

h6) Nelle tavole sono state riportate le sagome planimetriche perfettamente ubicate in relazione alla viabilità esistente, ai distacchi, complete delle relative dimensioni.

Sia i dati planimetrici che quelli volumetrici sono da considerarsi come massimi assoluti.

Le altezze massime sono sempre riferite a monte delle unità immobiliari partendo dalla quota terreno sistemato alla linea di gronda del fabbricato.

h7) I materiali e le tecnologie da impiegare nelle singole costruzioni, chiaramente definiti nella progettazione dovranno essere correlati col paesaggio circostante ed il resto dell’abitato.

Il tecnico preposto dovrà chiedere gli elaborati necessari a tale scopo.

L’edificazione delle case a schiera sarà utilizzato nel rispetto assoluto in quanto a materiali e toni cromatici, di tutti gli altri elementi costituenti la schiera.

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h8) Le coperture degli elementi di fabbrica a schiera dovranno essere costituite da due falde di tetto di pendenza massima pari al 35% con le linee di gronda corrispondenti ai lati corti della sagoma della singola unità immobiliare.

Il manto delle stesse falde sarà realizzato in cotto (coppi, tegole, portoghesi, romane, olandesi) in conformità al resto delle unità immobiliari costituenti l’intera schiera.

Per la copertura degli elementi isolati oltre alla copertura a tetto (padiglione e/o falde) con manto in cotto potrà, in casi particolari, consentirsi la copertura piana purchè armonizzata con il restante contesto edilizio.

Dalle sagome delle coperture potranno sporgere i soli comignoli che dovranno uniformarsi alle caratteristiche ambientali.

h9) Gli aggetti (balconi, sporti, gronde, ecc.), non potranno sporgere oltre i m 1.20 dal contorno delle sagome riportate nelle tavole di azzonamento.

Limitatamente agli edifici isolati, saranno consentite, all’esterno delle sagome, costruzioni di scale aperte a servizio delle residenze e portici aperti.

Non sono ammesse verande di nessun genere.

h10) Per il parametro esterno possono essere usati i seguenti materiali:

mattone, intonaco civile o componenti prefabbricati sempre che non siano usati limitatamente ad un solo elemento di fabbrica.

I colori esterni saranno rispettosi dell’ambiente circostante senza creare brusche dissonanze con le costruzioni limitrofe.

Si dovrà tener conto, comunque, della tavolozza generale dei colori, predisposta dall’Ufficio Tecnico del Comune.

Si potranno consentire elementi in c.a. a vista.

h11) I parapetti di eventuali balconi saranno in muratura o ringhiere metalliche costituiti da semplici elementi verniciati con colori scuri.

h12) Gli infissi esterni saranno in legno naturale o verniciato o in profilo metallico verniciato analogamente agli elementi oscuranti o di protezione e P.V.C.

E’ ammesso l’alluminio anodizzato elettrocolore.

h13) La recinzione delle aree private in prossimità di spazi pubblici o strade sarà costituita da un muretto alto 0.70 m dal piano campagna sistemato o dal marciapiede, di blocchi di cemento splittato, fondati su un bauletto di cemento armato o muretti in c.a. a vista.

Tale muretto della larghezza di 0.60 m dovrà configurarsi come una vasca fioriera continua in cui sarà obbligo piantare essenze rampicanti.

I cancelli per l’ingresso ai garage saranno cernierati a 2 colonne di altezza non superiore a m 2 realizzati in pietra o mattoni o c.a.

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h14) La pavimentazione degli spazi non destinati a verde dovrà essere realizzata con battuto di cemento, lastrame di pietre o mattoni escludendo il manto d’asfalto.

h15) Le aree destinate a verde d’arredo dovranno comprendere oltre alla piantumazione d’essenze e di piante da fiori, la realizzazione di panchine e piazzole.

Le spese per l’impianto e la manutenzione delle opere e dei giardini sono a carico dei proprietari.

Con apposita convenzione o semplice disciplinare da redigersi prima che venga concessa l’abitabilità, verranno stabiliti criteri di ripartizione degli oneri posti a carico dei proprietari interessati, i quali, in caso di inadempienza riconoscono espressamente al Comune il diritto di intervenire per la esecuzione a loro spese, delle opere consortili di impianto e manutenzione.

h16) La destinazione delle singole costruzioni, nelle zone C1 e C2 è quella residenziale.

Saranno consentite modestissime attività artigianali e locali commerciali compatibili con la residenza stessa.

h17) La destinazione delle singole costruzioni, nella zona C3 è quella residenziale, commerciale artigianale e per servizi ricettivi, con esclusione di attività artigianali di tipo molesto.

h18) Per le destinazioni d’uso delle singole costruzioni nella zona C4 si rimanda a quanto previsto nel Piano attuativo di Localizzazione Alternativa elaborato a seguito dell’evento sismico del 2002.

Art. 9 Zona D

La zona D è stata suddivisa in:

D1 – Artigianale e commerciale.

D2 – Industriale (piccola e media industria).

D3 – Industriale (Centrale AGIP).

La zona D1 localizzata in area periferica rispetto al centro urbano è destinata ad insediamenti produttivi di tipo artigianale, commerciale e per servizi. Possono essere costruiti edifici riservati alle aziende o ai laboratori con annessi uffici ed alloggi per custode, laboratori di ricerca, magazzini, officine, autorimesse, esposizioni, ecc.

purchè di tipo artigianale, industriale e commerciale.

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La zona D2 individuata in località Piano Palazzo, come da precedente variante al piano approvata è destinata più specificatamente alla piccola e media industria. E’

riservata alla realizzazione di edifici, impianti produttivi di tipo industriale e artigianale ed attività connesse, nel rispetto dei seguenti parametri:

Rapporto di copertura massimo ½ mq/mq;

Altezza massima 11 m; sono consentite maggiori altezze per quelle opere particolari legate al ciclo produttivo;

Distanze dai fabbricati maggiore o uguale ad H, minimo 10 m in presenza di pareti finestrate, 0,00 m per pareti non finestrate.

Distanze dai confini uguale a ½ H, minimo 5,00 m oppure 0,00 m con pareti non finestrate;

Distanze dalle strade esistenti, maggiore o uguale a 10 m.

In questa zona sono altresì consentite abitazioni di servizio per un volume minimo di 200 mc e massimo non superiore a 600 mc per ogni singola iniziativa, rispettando i rapporti riportati nella tabella dei tipi edilizi.

L’edificazione è possibile previa predisposizione, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di un piano urbanistico attuativo (PIP, PL) esteso all’intera zona o a comparti di estensione minima pari a 20.000 mq.

Le aree per standard secondo il D.M. 2/4/1968, dovranno essere pari o superiori al 10% dell’intera zona o dei comparti interessati tra i quali vi dovrà essere opportuna interrelazione. Per gli insediamenti commerciali le aree per standard devono rispettare le qualità previste dall’articolo 5 del D.M. 2/4/1968.

Per tutte le altre prescrizioni riguardanti la zona D2 si rimanda alla tabella dei tipi edilizi allegata alla presenti norme.

Sempre in località Piano Palazzo è presente la centrale dell’Agip SpA denominata

“Centro Olio Torrente Tona” perimetrata come zona D3 nella quale sono consentiti solo interventi che mirano alla conservazione o all’adeguamento tecnologico degli insediamenti esistenti, e gli interventi che prevedano aumenti di volumetria per le sole destinazioni accessorie, come indicato nelle prescrizioni della tabella dei tipi edilizi.

Art. 10 Zona E – Agricola.

La zona agricola è destinata prevalentemente all’esercizio dell’attività agricola annessa con l’agricoltura. Saranno consentite le costruzioni a servizio delle aziende agricole fino alla cubatura massima prevista dal D.M. 2 aprile 1968.

Per costruzioni a servizio delle aziende agricole si intendono:

le case coloniche, le stalle, i granai, i silos, le attrezzature rurali, i locali per la conduzione del fondo depositi e ricoveri in genere, oltre alle residenze padronali e per gli addetti.

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Le costruzioni dovranno rispettare i distacchi dalle sedi stradali, conformi a quanto stabilito dal D.M. 1 aprile 1968.

Entro i limiti di questa potranno essere ammesse, previa approvazioni da parte del Consiglio Comunale, le iniziative rivolte alla realizzazione di attrezzature di tipo agricolo – industriale quali ad esempio: allevamenti, essiccatoi, ecc.

La distanza tra attrezzature per allevamenti e le residenze, anche preesistenti, non potrà essere inferiore a ml. 150, salvo disposizioni che prevedono distanze maggiori.

Sentita la C.E. possono essere insediate piccole attività di distribuzione al pubblico quali bar, trattorie tipiche, pizzerie ed attività connesse al turismo rurale.

Per quanto concerne il rapporto di copertura, le distanze dai confini e gli altri parametri da rispettarsi entro i limiti di questa zona, occorre fare riferimento ai valori riportati nella tabella dei tipi edilizi allegata, facente parte integrante del presente testo di norme.

Art. 11

Zona F - Attrezzature ed impianti di interesse generale.

La zona F comprende le aree desinate ad attrezzature pubbliche ed impianti di interesse generale.

Tale zona è costituita da tredici sottozone contraddistinte ognuna da un numero:

F1.1 – Zona destinata a parco attrezzato.

F1.2 – Zona destinata a verde pubblico.

F1.3 – Zona destinata a verde privato.

F2 – Attrezzature tecnologiche.

F3 – Zona cimiteriale.

F4 – Viabilità esistente e di progetto.

F5 – Attrezzature scolastiche.

F5.1 – Attrezzature scolastiche prefabbricate nel Piano di localizzazione alternativa.

F6 – Impianti sportivi.

F6.1 – Impianti sportivi – Palestra nel Piano di localizzazione alternativa.

F7 – Attrezzature di interesse generale e religioso.

F8 – Parcheggi pubblici.

F9 – Zona per la Protezione Civile per il primo intervento.

F1 – Zone destinate al verde.

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Le zone di cui al presente titolo sono destinate alla conservazione del verde esistente o attrezzato, attraverso la creazione di parchi urbani e arredi vari per la pratica dello sport, comprese nel perimetro urbano.

F1.1 – Parco attrezzato.

In tale area è ammesso l’intervento urbanistico preventivo approvato ed adottato dal Consiglio Comunale stesso, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

E’ vietata qualsiasi costruzione ad eccezione delle attrezzature per il gioco dei bambini e per il godimento del verde, nonché chioschi per il ristoro.

Si fa obbligo di un indice di piantumazione come da tabella allegata, che prevede essenze particolari idonee ai luoghi stessi, alla giacitura e alla destinazione d’uso dell’area.

L’eventuale attività di rimboschimento è sottoposto alla sorveglianza del Corpo Forestale.

F1.2 – Verde pubblico.

Sono ammessi solo interventi finalizzati alla cura del verde. In queste zone sono comprese anche le aree a verde di rispetto stradale e quelle risultanti da standard urbanistici nelle zone di espansione. E’ vietata qualsiasi costruzione ad eccezione delle attrezzature per il gioco dei bambini e per il godimento del verde, nonché chioschi per il ristoro. Sono altresì consentiti muri di contenimento del terreno, recinzioni, stradine pedonali in terra battuta o lastricati, piazzali, panchine, arredi e quanto altro occorra per l’allestimento del verde.

F1.3 – Verde attrezzato privato.

Comprende aree risultanti da processi di formazione del tessuto urbano e dall’attuazione di lottizzazione approvate oltre che dalla zonizzazione di previsione della allegata variante.

Sono ammessi solo interventi finalizzati alla cura del verde o attività agricola con particolari limitazioni alla edificazione, come da prescrizioni nella tabella dei tipi edilizi.

F2 – Attrezzature tecnologiche.

Comprende le aree destinate a servizi tecnologici comunali.

L’attività edilizia riguarda esclusivamente la conservazione, nonchè manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti necessari per tale scopo.

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F3 – Zona cimiteriale.

E’ definita l’area destinata a cimitero comprensiva di una fascia di rispetto di m. 100.

E’ previsto un ampliamento del cimitero a destra e a sinistra dell’attuale fascia larga m. 40 sui due lati contrapposti. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità.

Tale ampliamento è però subordinato alla stesura del piano regolatore cimiteriale o di altra successiva delibera consiliare.

Possono essere autorizzati gli interventi necessari per l’accesso di persone e di mezzi di trasporto.

F4 – Viabilità esistente e di progetto.

Le zone destinate alla viabilità comprendono parti di territorio destinate alla viabilità esistente ed alla viabilità prevista dallo strumento urbanistico e secondo le nuove norme del codice della strada e secondo la nuova riclassificazione delle arterie da parte della Provincia.

CARATTERISTICHE MINIME DELLA VIABILITA’

Categ. Denominazione Parcheggi Attraversamenti

Pedonali Ambiente Accesso Veicoli

Accesso Pedonale

1 Primarie No Regolamentato Fascia di

rispetto 40 ml Ogni 100 ml Alle sole abitazioni

2 Secondarie Regolamentato Regolamentato 10 ml dal

ciglio Ogni Zona Alle sole abitazioni

3 Locale Libero Libero 10 ml dal ciglio Continuo Continuo

4 Interna Libero Libero Usualmente

Libero Continuo Continuo

Per quanto riguarda il dimensionamento delle sedi stradali di nuova realizzazione previste nel progetto del nuovo Programma di Fabbricazione, si prevedono le tipologie n° 3 e n° 4 descritte nella tabella di seguito riportata, che contiene le caratteristiche di strade di quartiere e strade locali.

(17)

Denominazione Tipo di carreggiate

A

Larghezza delle corsie

(m)

B

Numero di corsie per senso di

marcia

C

Larghezza minima

dello spartitraffico

(m)

D

Larghezza della corsia

di emergenza

(m)

E

Larghezza delle banchine

(m)

F

Larghezza minima

dei marcia-

piedi (m)

G

Larghezza minima delle fasce

di pertinenza

(m) H

1) Strade primarie

A senso unico, separate da spartitraffico

3.50 2 o più 1.60

(con barriere)

3.00 1.00 - 20

2) Strade di scorrimento

Separate ovunque possibile

3.25 2 o più 1.10

(con barriere)

- 0.50 3.00 15

3) Strade di quartiere

Ad unica carreggiata

in doppio senso

3.00 1 o più 0.50

(eventual- mente a

raso)

- 0.50 4.00 12

4) Strade locali Ad unica carreggiata

in doppio senso

2.75 1 o più - - 0.50 3.00 5

F5 – Attrezzature scolastiche.

Comprende le aree vincolate per l’insediamento delle strutture scolastiche per l’infanzia e per la scuola dell’obbligo nell’osservanza degli artt. 3 e 4 del D.M.

02.02.1968 n. 1444 ed aree di servizio di pertinenza scolastica.

Per tali aree di edificabilità è regolamentata oltre che dalle norme generali in materia scolastica, dalle seguenti prescrizioni:

1) In dette zone sono ammessi gli interventi edilizi diretti.

2) In ogni caso, l’intervento deve riguardare l’intera superficie della zona e deve essere effettuato nel rispetto dei parametri di cui alla tabella dei tipi edilizi.

Inoltre, parte dell’area sarà destinata a verde attrezzato di pertinenza scolastica, nella misura del 30%.

La superficie destinata a parcheggi deve essere un’area inferiore al 10% dell’area totale dell’intervento.

F5.1 – Attrezzature scolastiche prefabbricate

Comprende l’area destinata dal Piano di localizzazione alternativa, a seguito del sisma del 2002, per l’insediamento di un complesso scolastico. Per gli indici e i parametri si rimanda alla tabella dei tipi edilizi allegata.

(18)

F6 – Impianti sportivi.

Comprende una area che ingloba l’attuale campo di calcio. In tali aree sono ammessi esclusivamente impianti ricreativo-sportivi, nonché attrezzature per il tempo libero, quali chioschi, ritrovi, oltre ai parcheggi in numero adeguato alla potenzialità ricettiva degli impianti.

F6.1 – Impianti sportivi – Palestra.

Corrisponde all’area su cui è stata realizzata la palestra come previsto dal Piano di localizzazione alternativa a seguito del sisma del 2002. Per gli indici e i parametri si rimanda alla tabella dei tipi edilizi allegata.

F7 – Attrezzature di interesse generale e religioso.

Comprendono aree vincolate agli insediamenti per le attività sociali, culturali, assistenziali e sanitarie. Alcune previsioni individuate già oggetto di progettazione restano acquisite mentre per le nuove previsioni è ammesso l’intervento edilizio diretto ed i progetti di tali strutture dovranno ricadere nella griglia di riferimento riportata in planimetria.

Per la edificabilità su tali zone valgono le norme specifiche per le singole destinazioni, ed i parametri riportati nella tabella dei tipi edilizi allegata.

F8– Parcheggi pubblici.

Dette aree sono soggette al vincolo assoluto di inedificabilità

Le aree di sosta e parcheggio relative agli insediamenti esistenti alla data di adozione della variante del P.d.F., sono indicati graficamente nelle planimetrie di piano.

Nelle varie zone di destinazione di uso diverse da quelle residenziali, debbono essere previsti parcheggi aggiuntivi ad uso pubblico nelle misure sottoindicate:

1 – negozi, un posto vettura per ogni 25 mq di superficie utile di negozio;

2 – alberghi, un posto vettura per ogni 2 posti letto;

3 – ristoranti, un posto vettura per ogni 4 coperti;

4 – magazzini per il commercio al dettaglio, un posto vettura per ogni 200 mq utili.

Per posto vettura si intende una superficie praticabile agli autoveicoli di dimensioni minime di ml 2.50 x 5.00 escluse le corsie di accesso. Vanno inoltre previsti gli spazi necessari per la sosta, la manovra ed il parcheggio degli autoveicoli, per tutte le nuove costruzioni e ricostruzioni nella quantità specificata all’art. 41 sexsies della L.

(19)

U. n. 1150 del 17.08.1942 legge 765/67 art .18 D.M. 1444/68 legge 122/89 e successive modifiche ed integrazioni.

F9 – Protezione Civile per il primo intervento.

Tale area è destinata alla Protezione Civile per favorire il primo intervento in qualunque caso di calamità naturale di generica necessità.

Questa, presenta una facilità di accesso e una dislocazione centrale di facile raggiungimento rispetto all’abitato, nonché caratteristiche orografiche favorevoli per qualsiasi utilizzo.

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