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COMUNE DI PUGLIANELLO (Provincia di Benevento) Via G. Pitò, 15 Cap Tel. 0824/ Fax 0824/ comune di

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COMUNE DI PUGLIANELLO

(Provincia di Benevento)

Via G. Pitò, 15 – Cap. 82030 Tel. 0824/946588 Fax 0824/946587 E-Mail : comune di puglianello@libero.it

AVVISO PUBBLICO

PER L’ACCESSO AL FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA’ 2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Legge 31 Agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, istitutivo della misura a sostegno della morosità incolpevole;

Visto il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 luglio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 228 del 23.09.2021, con il quale si è proceduto al riparto della dotazione del Fondo per l’anno 2021, assegnando alla Regione Campania l’importo complessivo di € 5.576.799,61;

Precisato che il predetto Decreto Ministeriale, al fine di rendere più agevole l’utilizzo delle risorse assegnate al Fondo inquilini morosi incolpevoli, ha ampliato la platea dei beneficiari del contributo del Fondo anche a soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020 e ai soggetti titolari di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente;

Dato atto che con delibera di Giunta Regionale n. 568 del 07/12/2021, pubblicata sul BURC n. 114 del 13/12/2021, la RegionCampania ha aggiornato le linee Guida regionali in materia di sostegno alla locazione.

Dato atto che la Regione Campania, in esecuzione delle richiamate linee guida in materia di sostegno alla locazione aggiornate con la D.G.R. n. 568 del 07/12/2021, ha determinato di ampliare la platea dei beneficiari del contributo in oggetto indicando ai Comuni le specifiche disposizioni da osservare nella predisposizione dell’avviso pubblico per l’anno 2021;

Viste la Circolare della Regione Campania n.0558602/2021 e la successiva circolare integrativa n. 642360/2021 entrambe dirette a fornire indicazioni sulla misura indicata in

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oggetto;

Precisato, altresì, che in via sperimentale ed esclusivamente per l’anno 2021 potranno accedere al contributo in argomento tutti i soggetti che siano destinatari anche solo di una lettera di diffida trasmessa per raccomandata a.r. o a mezzo pec, con data anteriore al 30/06/2021;

Dato atto che restano fermi tutti i requisiti già previsti per l’accesso al fondo e che il contributo concesso non è cumulabile con il c.d. Reddito di Cittadinanza e pertanto il Comune successivamente all’erogazione del contributo, comunicherà all’Inps la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto;

Dato atto che con propria determinazione del 01.02.2022 si è proceduto ad approvare l’avviso pubblico e la modulistica per la concessione del contributo agli inquilini morosi incolpevoli titolari di contratto di locazione;

RENDE NOTO

che con il presente avviso il Comune di Puglianello intende individuare gli inquilini morosi che siano in possesso dei requisiti e della condizione di incolpevolezza, ed erogare il contributo messo a disposizione dalla Regione Campania.

L’avviso comunale è pubblicato con la modalità di “avviso aperto” al fine di acquisire le istanze dei soggetti richiedenti che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive delle linee guida aggiornate con D.G.R. n. 568 del 07/12/2021.

Il presente Avviso non comporta alcun vincolo per il Comune, essendo l’intervento di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli subordinato all’effettiva erogazione delle risorse da parte della Regione Campania e condizionato dalla concreta destinazione del contributo dichiarata nella domanda da parte del richiedente.

ARTICOLO 1

CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA’ INCOLPEVOLE

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale può essere dovuta ad una delle seguenti cause, riferite al richiedente ovvero ad uno dei componenti del nucleo

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familiare residente nell’alloggio, sia esso lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito da crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale, dovute a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:

• perdita del lavoro per licenziamento;

• accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;

• cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;

• mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;

• malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare, che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;

• la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;

• cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

• diminuzione della capacità reddituale dovuta al peggioramento della condizione economica generale con particolare riferimento a condizioni di precarietà lavorativa e/o di separazione legale;

ARTICOLO 2

REQUISITI PER L’ ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono presentare richiesta di contributo coloro che alla data di pubblicazione del presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) reddito I.S.E. del nucleo familiare non superiore a € 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00 calcolati ai sensi del D.P.C.M. N. 159/2013 e s.m.i.;

b) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

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c) essere titolare di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica ( sono esclusi gli immobili appartenenti alle categoria A1, A 8 e A9);

d) essere residente da almeno un anno nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio;

e) avere la cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure, nei casi di cittadini non appartenenti alla UE, possedere un regolare titolo di soggiorno ai sensi del T.U. D. Lgs 286/98 e ss.mm.ii.;

f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare;

g) coloro che, seppur non destinatari di un provvedimento esecutivo di sfratto, fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d) e) ed f), presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell’emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%, certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020;

h) coloro che, seppur non destinatari di un provvedimento esecutivo di sfratto, siano destinatari anche solo di una lettera di diffida trasmessa per raccomandata a.r o per pec, con data anteriore al 30/06/2021;

i) presenza di una situazione di morosità incolpevole di cui al precedente articolo 1;

ARTICOLO 3

CRITERI PREFERENZIALI

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

1. ultrasettantenne;

2. minore;

3. con invalidità accertata per almeno il 74%;

4. in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per progetti assistenziali individuali;

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ARTICOLO 4

FINALITA’ DEI CONTRIBUTI

Il Comune concederà i contributi, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Campania a) fino ad un massimo di € 8.000,00 per sanare la morosità incolpevole accertata dal

Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile;

Il contributo potrà essere erogato direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l’intervenuto accordo tra le parti e l’estinzione del giudizio eventualmente in corso.

b) fino ad un massimo di € 6.000,00 per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole;

Il contributo potrà essere erogato al proprietario previa sua richiesta che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell’alloggio.

c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;

d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00;

I contributi di cui alle suindicate lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Il contributo potrà essere erogato al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e le spese sostenute e comunque ad avvenuto rilascio dell’immobile.

In ogni caso l’importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole non può superare € 12.000,00;

I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con il c.d.

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reddito di cittadinanza. Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art 1 del DM 30 Luglio 2021, i Comuni successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all’INPS la lista dei locatari che hanno fruito del contributo ai fini dell’eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.

L’importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per le destinazioni identificate dalle lett. a), b), c),d) sopra indicate.

In caso di decesso successivo alla presentazione della domanda, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della legge n.392/1978. in mancanza, il contributo sarà versato agli eredi individuati in base alla disciplina civilistica.

Si precisa che qualora la Regione Campania non dovesse provvedere ad assegnare al Comune di Puglianello le somme necessarie a finanziare il sostegno alla morosità incolpevole, l’istante, seppur in condizioni di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Puglianello.

ARTICOLO 5

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l’esclusione:

1. dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal richiedente, ai sensi del D.P.C.M.

159/2013 e s.m.i., debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;

2. dichiarazione ISE ed ISEE ordinario o corrente in corso di validità;

3. contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente, purché entro la data del 31/12/2021;

4. certificato di famiglia storico;

5. copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo (se ricorre la fattispecie);

6. copia della lettera di diffida per sfratto trasmessa per raccomandata a.r. o per pec con

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data anteriore al 30/06/2021(se ricorre la fattispecie);

7. dichiarazione del proprietario dell’immobile ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (utilizzando gli allegati B e C);

8. documentazione comprovante la perdita o sensibile diminuzione della capacità reddituale ovvero: copia lettera di licenziamento, di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici, attestazione di cessazione di attività libero-professionali o imprese registrate;

9. eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare resa dal medico curante o ASL di appartenenza (se ricorre la fattispecie) ;

10. certificato di residenza storico;

11. eventuale verbale attestante condizione di invalidità non inferiore al 74%(se ricorre la fattispecie);

12. eventuale copia sentenza di separazione legale (se ricorre la fattispecie);

13. per i cittadini non appartenenti all’ Unione Europea, copia permesso di soggiorno ai sensi del Testo Unico D.lgs n.286 del 25/07/1998 e ss.mm.ii.

14. ogni altra documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art 2 del presente avviso.

Il Servizio Sociale, per il tramite dell’assistente sociale del Consorzio dei servizi sociali e socio sanitari ambito C08, procederà all’istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e si riserva, anche in fase istruttoria, di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni incomplete ai sensi della legge 241/90.

Eventuali dichiarazioni incomplete non sanate nei termini per il perfezionamento dell’istruttoria non potranno essere valutate e saranno, per l’effetto, escluse.

ARTICOLO 6

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Il presente avviso è attivato mediante procedura a sportello, richiesta dalla Giunta Regionale Campania.

Le domande saranno registrate e valutate in base all’ordine cronologico di presentazione.

La domanda di partecipazione deve essere presentata unicamente dal titolare del contratto di locazione, pena la non ammissione.

Essa deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e

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47 del DPR n.445/2000, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, disponibili presso il Servizio Sociale, o scaricabili dal sito istituzionale del Comune www.comune.puglianello.bn.it.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata in uno dei seguenti modi:

1) consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente, sito in Via G. Pitò n. 15 nel rispetto dell’orario di apertura al pubblico del medesimo.

2) tramite raccomandata a/r che dovrà essere spedita in busta chiusa recante l’esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura: Avviso Pubblico per morosità incolpevole – Annualità 2021 ed indirizzata al Comune di Puglianello – Settore Servizi Sociali – Via G. Pitò n.15 (si precisa che farà fede, in tal caso, non la data del timbro postale ma la data di acquisizione al protocollo generale dell’Ente e che l’amministrazione declina qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali disguidi imputabili al servizio postale);

3) a mezzo PEC all’indirizzo puglianello@pec.cstsannio.it, (in tal caso la regolare presentazione delle istanze sarà comprovata dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del richiedente, di propria casella di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato né l’invio mediante PEC non propria. La domanda di partecipazione e la documentazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere allegata come documento in formato pdf e recare la firma autografa o digitale, ivi compreso il documento di identità.

Le domande presentate dai richiedenti saranno accolte fino alla disponibilità dei fondi messi a disposizione dalla Regione Campania.

ARTICOLO 7

CONTROLLI E SANZIONI

Il Comune attiverà le procedure più idonee per garantire l’attuazione degli adempimenti in materia di controlli e sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

L’attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari dovrà avvenire, oltre che con l’invio alla Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi degli stessi, anche avvalendosi dei sistemi informativi/telematici da attivare con appositi sistemi informativi/telematici con collegamento alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate e di altri Enti della Pubblica Amministrazione.

In caso di accertamento di false dichiarazioni sarà disposta la decadenza del beneficio provvedendo al recupero della somma erogata e alla denuncia d’ufficio all’autorità giudiziaria.

Il Comune adotterà le misure necessarie per comunicare alla Prefettura di Benevento – Ufficio Territoriale del Governo- l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l’accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

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I beneficiari del contributo dovranno depositare al Comune di Puglianello la documentazione comprovante l’avvenuto utilizzo del contributo entro 40 giorni dall’erogazione dello stesso.

ARTICOLO 8

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati di cui il Comune di Puglianello entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni dettate dal regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e comunque utilizzate esclusivamente per le finalità del presente avviso. Il titolare del trattamento è il Comune di Puglianello.

ARTICOLO 9

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è l’avv. Margherita Giordano

ARTICOLO 10 INFORMAZIONI

Il presente bando, unitamente allo schema di domanda avrà idonea pubblicità nei confronti della cittadinanza, in particolare tramite: - pubblicazione sul sito istituzionale del Comune; - all’albo Pretorio Comunale. Per informazioni nella compilazione della domanda l’ufficio dei servizi sociali è disponibile, negli orari d’ufficio (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00), i seguenti contatti telefonici: 0824 946588 e all’indirizzo di posta elettronica:

puglianello@pec.cstsannio.it.

ARTICOLO 11 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso pubblico si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme legislative, regolamentari e contrattuali nazionali, allo statuto ed ai regolamenti del Comune di Puglianello

Il Responsabile del Servizio Avv. Margherita Giordano

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