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UNIVERSITA DEGLI STUDI LA SAPIENZA

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Academic year: 2022

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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA”

REGOLAMENTO PER L

ELEZIONE DEI

RAPPRESENTANTI DELLE

6

MACROAREE SCIENTIFICO

-

DISCIPLINARI NEL SENATO ACCADEMICO

(2)

INDICE

ART. 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI ART. 2 CORPO ELETTORALE

ART. 3 COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

ART. 4 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE ART. 5 OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE

ART. 6 ACCESSO AI SEGGI ART. 7 MODALITADI VOTO ART. 8 CASI DI NULLITA

ART. 9 TERMINE DELLE VOTAZIONI E CHIUSURA DEI SEGGI ART. 10 COMMISSIONE DI SCRUTINIO

ART. 11 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

ART. 12 PROCEDURA PER LINDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DA NOMINARE ART. 13 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI

ART. 14 PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

ART. 15 ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI ART. 16 AGGIORNAMENTO DELLE MACROAREE

ART. 17 ESCLUSIVITADECLARATORIA MACROAREE ART. 18 QUORUM

ART. 19 NORME TRANSITORIE E FINALI

Allegato 1: Elenco dei raggruppamenti scientifico-disciplinari

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ART. 1

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni dei rappresentanti delle macroaree previste dall’art. 11, comma 4d dello Statuto, sono indette, con decreto rettorale, almeno novanta giorni prima dell’inizio dell’anno accademico, e rese note:

a) mediante affissione dell’avviso elettorale all’albo ufficiale del Rettorato, presso le Facoltà e i Dipartimenti;

b) mediante pubblicazione sul sito web dell’Università;

c) mediante trasmissione a tutto l’elettorato attivo interessato tramite posta elettronica.

Il decreto rettorale fissa il numero dei rappresentanti da eleggere da parte dei docenti e le modalità delle elezioni.

ART. 2 CORPO ELETTORALE

1. Il corpo elettorale attivo per ogni macroarea è unico ed è costituito da tutti i docenti di ruolo

a) Professori ordinari e straordinari, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR 382/80,

b) Professori associati (confermati e non confermati) e Incaricati stabilizzati ai sensi dell’art. 4 del D.L. 1/10/1973 n. 580 convertito nella legge 30/11/1973 n. 766 e successive modificazioni, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR 382/80,

c) Ricercatori (confermati e non confermati) e personale equiparato ai sensi del D.P.R. 382/80, della L. n. 341/90 e della L. n. 370/99, anche se in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt. 12, 13, 14 e 17 del DPR 382/80,

di cui all’art. 1 comma I, dello Statuto che afferiscono ai raggruppamenti scientifico - disciplinari definiti nella tabella allegata (all.1) per ogni macroarea che viene così a formare un “collegio” elettorale.

2. L’elettorato passivo spetta ai docenti delle categorie a) b) e c) che abbiano già optato per il regime a tempo pieno ovvero si trovino in regime di tempo definito, ma che all’atto della presentazione della candidatura ufficiale abbiano dichiarato, in caso di elezione, di optare per il regime di impegno a tempo pieno.

Dall’elettorato passivo sono esclusi coloro che si trovino in regime di aspettativa obbligatoria di cui agli artt, 12, 13, 14 e 17 del DPR 382/80.

L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sul sito web dell’Università e contestuale deposito presso l’ufficio incaricato delle procedure elettorali almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni.

Hanno diritto al voto anche coloro i quali, pur non essendo inclusi negli elenchi,

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comprovino, con un attestato rilasciato dall’Ufficio competente, la loro appartenenza al corpo elettorale.

ART. 3

COMPOSIZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

I componenti dei seggi elettorali sono nominati con decreto rettorale.

I seggi sono composti da:

a) Un presidente scelto fra i professori di ruolo

b) Due membri scelti fra le varie categorie dei docenti

c) Un segretario scelto fra il personale tecnico-amministrativo

Ciascun Preside propone non oltre il venticinquesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, i nomi dei docenti che compongono il seggio elettorale. Nei cinque giorni successivi il Rettore provvede alle relative nomine.

L’ufficio di presidente, di membro e di segretario è obbligatorio. In caso di impedimento o mancata presentazione di uno o più componenti del seggio il Rettore provvede con suo decreto alla necessaria integrazione, sentito il Preside di Facoltà.

In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulta essere candidato alle elezioni.

Le funzioni del presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal vice-presidente nominato dal presidente stesso

Le operazioni del seggio elettorale sono valide sempreché risultino presenti almeno due componenti, tra i quali il presidente o il vice-presidente.

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE

Possono essere presentate candidature tra il 1° settembre ed il venticinquesimo giorno precedente il primo giorno delle votazioni con dichiarazione sottoscritta che deve essere resa, presso l’Ufficio Elettorale, ad un delegato del Rettore. (Per la tornata elettorale dell’ottobre 2003 il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato al 13/10/2003 – v. delibera S.A. 18/9/2003)

Di dette candidature si darà pubblicità:

a) mediante trasmissione, presso le Facoltà e i Dipartimenti, dell’avviso elettorale nel quale sarà indicato l’elenco dei candidati, divisi per macroarea, disposti in ordine alfabetico;

b) mediante pubblicazione dell’avviso di cui al punto a) sul sito web dell’Università;

c) mediante trasmissione dell’avviso di cui al punto a), tramite posta elettronica, a tutto l’elettorato attivo interessato

La propaganda elettorale inizia non prima di quindici giorni da quello fissato per le votazioni e termina comunque alle ore 13,00 del giorno che precede il primo dei due giorni indicati per le operazioni elettorali.

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Per coloro che dovessero risultare eletti non avendo presentato la propria candidatura secondo le modalità del precedente comma, la dichiarazione di accettazione dell’elezione dovrà essere resa entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati elettorali, congiuntamente alla dichiarazione di trovarsi in regime di tempo pieno ovvero di optare per il regime di tempo pieno.

ART. 5

OPERAZIONI DI VOTO E COMPITI DEL SEGGIO ELETTORALE

Alle ore 16 del giorno precedente il primo dei due giorni indicati per le votazioni, i seggi vengono costituiti con l’insediamento del presidente e degli altri componenti.

Si procede quindi alle operazioni preparatorie delle votazioni, provvedendo comunque a vistare un congruo numero di schede.

Al termine di dette operazioni il presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendo mezzi di segnalazioni di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell’ordine o di personale responsabile all’uopo designato.

Alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l’integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.

Le operazioni di voto si svolgono nei due giorni indicati nel decreto rettorale che indice le elezioni, in modo che i seggi restino aperti:

a) Il primo giorno dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

b) Il secondo giorno dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

L’orario di apertura dei seggi siti nel Policlinico, al fine di agevolare il diritto al voto del personale turnante è, invece, il seguente:

a) Il primo giorno dalle ore 9,00 alle ore 22,00;

b) Il secondo giorno dalle ore 7,00 alle ore 14,00.

Qualora tutti gli elettori iscritti nelle liste di un seggio elettorale risultino aver votato nel primo dei due giorni indicati nel decreto rettorale per le votazioni, il presidente provvede a sigillare l’urna, a chiudere il seggio come previsto nei commi precedenti rinviando alle ore 14,30 del giorno successivo le operazioni conclusive di cui al successivo articolo 9.

ART. 6 ACCESSO AI SEGGI

Ai seggi possono accedere gli elettori iscritti ad essi, i funzionari dell’Ufficio Elettorale e i componenti della Commissione Elettorale Centrale

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ART. 7

MODALITADI VOTO

Ogni elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza nominativa con l’indicazione del cognome e, in caso di omonimia, anche del nome del candidato. Se ulteriormente necessario può essere indicata la data di nascita.

ART. 8

CASI DI NULLITA

Sono dichiarate nulle le schede che non consentono la chiara identificazione del candidato prescelto, ovvero contengono modalità di identificazione del candidato diverse da quelle indicate nell’articolo precedente

ART. 9

TERMINE DELLE VOTAZIONI E CHIUSURA DEI SEGGI

Alle ore 14.30 del secondo giorno delle votazioni, presso ciascun seggio, si procede al computo delle schede votate.

Il relativo verbale, firmato da tutti i membri del seggio, viene inviato immediatamente, tramite un componente del seggio medesimo, alla commissione di scrutinio di cui al successivo articolo 10 del presente regolamento cui vengono inviate, altresì, in plichi separati, e sigillati, le schede votate e quelle non votate.

La Commissione di Scrutinio e la Commissione Elettorale Centrale provvederanno agli ulteriori adempimenti successivamente descritti nel presente regolamento.

ART.10

COMMISSIONE DI SCRUTINIO

Per le elezioni del personale docente nel Senato Accademico è istituita, con decreto rettorale, una Commissione di scrutinio composta da:

a) Due professori ordinari o straordinari, fra i quali il Rettore nomina il presidente;

b) Tre professori associati o ricercatori;

c) Due funzionari amministrativi

che opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

La Commissione di Scrutinio verifica che il numero delle schede inviate dai seggi corrisponda a quanto dichiarato nei relativi verbali, rilascia una dichiarazione liberatoria e pone nelle relative urne le schede ricevute.

Dopo aver accertato il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 23 dello Statuto, effettua lo scrutinio delle schede e redige processo verbale da cui devono risultare il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e il numero dei voti ricevuti da ciascuno dei candidati. Infine trasmette il tutto, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale Centrale.

Il Presidente può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio delle schede al giorno successivo a quello in cui la Commissione prende in carico le schede stesse. In tal caso provvede ad adottare le idonee misure di sicurezza,

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tra cui l’apposizione di sigilli ai plichi eventualmente aperti. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso ai locali ed appone mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura.

Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all’uopo designato.

ART. 11

COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

Presso il Rettorato è istituita, con decreto rettorale, una Commissione Elettorale Centrale composta da:

a) Due professori ordinari o straordinari, tra i quali il Rettore nomina il presidente;

b) Due professori associati o ricercatori;

c) Due funzionari amministrativi

che rimane in carica per un triennio dalla data di nomina.

La Ripartizione Affari Generali fornirà un congruo numero di dipendenti con compiti di segreteria.

La Commissione Elettorale Centrale opera in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Spetta alla Commissione Elettorale Centrale decidere sulle contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio.

La Commissione Elettorale Centrale si pronuncia sui risultati delle elezioni;

redige i verbali delle attività svolte che trasmette al Rettore con le schede elettorali che allega perché siano conservate per la durata in carica degli organi eletti.

ART. 12

PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DA NOMINARE 1. Ognuna delle tipologie di Facoltà di cui all’art. 11 comma 3c dello Statuto (nel

seguito indicate come Facoltà) deve avere un numero di docenti eletti compreso tra 1 e 3.

2. Nel caso in cui non vi siano rappresentanti di qualche Facoltà nelle terne dei docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni delle diverse macroaree, sarà comunque eletto il docente che avrà ottenuto la percentuale di preferenze maggiore con l’esclusione, nella stessa macroarea in cui è presente, del docente che appartiene ad una Facoltà che ha già, comunque, una rappresentanza e che ha ottenuto il minor numero di voti.

3. Concluse le operazioni di voto la Commissione Elettorale Centrale:

a. per ogni macroarea conta il numero delle preferenze attribuite a ciascun soggetto e calcola il peso relativo (%) dei voti ottenuti dagli stessi sul complesso dei voti validi della stessa macroarea.

b. Per ogni Facoltà provvede a stilare la graduatoria dei votati secondo

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il peso relativo (%) dei voti ottenuti sul complesso dei voti validi della macroarea di appartenenza.

c. Per ogni macroarea individua i tre soggetti più votati in assoluto.

Successivamente la Commissione Elettorale Centrale verifica che nessuna Facoltà abbia nelle varie macroaree più di tre eletti e che tutte le Facoltà abbiano almeno un eletto. A tal fine procede nel seguente modo:

a. Constata se vi siano Facoltà che, nel complesso delle macroaree, abbiano più di tre eletti. In caso affermativo esclude coloro che possiedono le percentuali individuali minori, provvedendo a scalare il soggetto successivo in graduatoria nella macroarea di appartenenza.

b. Appura se vi siano Facoltà che, nel complesso delle macroaree, non abbiano ottenuto alcun rappresentante; individua all’interno di queste Facoltà il più votato nelle liste di cui al punto 2. del comma precedente e provvede ad inserire il suo nominativo nella macroarea di appartenenza, depennando dagli eletti il docente che appartiene ad una Facoltà che abbia, già, comunque, una rappresentanza e che abbia ottenuto il minor numero di voti all’interno della macroarea.

c. Opera, infine, la verifica generale delle condizioni previste dal Regolamento e conclude le operazioni di scrutinio.

In ogni macroarea risultano eletti i tre docenti che hanno raccolto il maggior numero di preferenze, senza alcuna riserva per categoria di docenza, ma nel rispetto dei vincoli riportati nel presente articolo.

ART. 13

PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI

I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi pubblici con manifesti entro quindici giorni dalle elezioni.

Entro cinque giorni successivi possono essere proposti ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale, che decide entro cinque giorni dal termine di presentazione, sentito il primo firmatario di essi e, qualora lo ritenga necessario, i membri dei seggi elettorali.

Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro cinque giorni può essere proposto ricorso al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

ART. 14

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Il Rettore proclama gli eletti con proprio decreto entro dieci giorni successivi alla scadenza dei termini previsti dal precedente articolo per la proposizione dei ricorsi ovvero per la pronuncia degli organi competenti a decidere sui ricorsi stessi.

I componenti elettivi del Senato Accademico durano in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.

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ART. 15

ESERCIZIO DEL MANDATO ED EVENTUALI SOSTITUZIONI

L’inizio del mandato coincide con l’inizio dell’anno accademico immediatamente successivo alla data delle elezioni.

Il docente che cessasse dal suo incarico, verrà sostituito con Decreto Rettorale da quello che lo segue per numero di preferenze, nel rispetto dei vincoli di rappresentanza delle Facoltà previsti nell’art. 12, anche in deroga del numero di eletti per ogni macroarea.

Il docente subentrante rimarrà in carica fino alle successive elezioni e potrà essere rieletto una sola volta.

In caso di impossibilità di procedere alla sostituzione del docente che cessa dal suo incarico, si procederà all’indizione di nuove elezioni

ART. 16

AGGIORNAMENTO DELLE MACROAREE

La definizione e la composizione delle macroaree sarà verificata dal Senato Accademico ogni due tornate elettorali.

ART. 17

ESCLUSIVITA' DECLARATORIA MACROAREE

La definizione e la composizione delle macroaree di cui alla tabella allegata è utilizzabile esclusivamente ai fini dell’art. 11 comma 4d dello Statuto.

ART. 18 QUORUM

Per quanto concerne i rappresentanti delle macroaree , nel caso in cui non sia stato raggiunto nella prima tornata elettorale il quorum del 30% dei partecipanti – previsto dall’art. 23, comma 1, dello Statuto le votazioni saranno ripetute per una sola volta entro 90 giorni; in caso di ulteriore non validità , la rappresentanza di categoria mancherà per l’intera durata del Senato Accademico.

ART. 19

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per la tornata elettorale dell’ottobre 2003 il termine ultimo per l’indizione delle elezioni, previsto dall’art. 1 del presente regolamento, è fissato al 30° giorno antecedente il primo giorno di votazione.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

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ALLEGATO 1

Macroaree scientifico-disciplinari

Macroarea 1

Scienze matematiche - MAT (ex A) Scienze informatiche - INF (ex K05B) Scienze fisiche - FIS (ex B)

Scienze chimiche -CHIM (ex C tranne C01B) Scienze della Terra - GEO (ex D)

Macroarea 2

Ingegneria civile e architettura - ICAR (ex H) Ingegneria industriale - ING-IND (ex I)

Ingegneria dell’Informazione ING-INF (ex K tranne K05 B)

Macroarea 3

Sc. dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche - L-ANT, L-ART, L-FIL-LETT,L-LIN, L-OR (ex L)

Scienze storiche, filosofiche e pedagogiche - M-STO, M-DEA, M-GGR, M-FIL, M-PED, M-EDF (ex M tranne M10/M11)

Scienze Sociali- SPS/07 – SPS/12 (ex Q 5)

Macroarea 4

Scienze economiche - SECS-P (ex CO1B+C) + AGR (senza AGR/12 ex GO) Scienze giuridiche - IUS (ex N)

Scienze politiche - SPS tranne SPS/07-SPS/12 (ex Q tranne Q5)

Macroarea 5

Scienze statistiche - SECS - S (ex S)

Scienze biologiche - BIO (ex E)+AGR/12 (exG06B) Scienze Bio-mediche - MED/01 - MED/08 (ex F01-F06) Scienze Psicologiche - MPSI (ex M10/M11)

Macroarea 6

Scienze Cliniche - MED/09 –MED 41 (exF07-F21)

Scienze di Sanità Pubblica - MED42- MED 51 (ex F22-23) Scienze Veterinarie - VET (ex V32B)

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