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COMUNE DI CAGLIARI Ufficio ICI

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COMUNE DI CAGLIARI Ufficio ICI

REGOLAMENTO PER

L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

Delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 30.03.2006

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Titolo I

Regole generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina l’applicazione nel territorio del comune di Cagliari dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 2

Determinazione delle aliquote e delle maggiori detrazioni

1. Entro i termini di legge, la Giunta comunale stabilisce le aliquote relative all’ICI con apposita deliberazione.

2. Le aliquote devono essere determinate in misura non inferiore al minimo né superiore al massimo previsti dalla normativa vigente, salvo deroghe di legge, e possono essere diversificate nel rispetto di tali limiti.

3. Con lo stesso provvedimento indicato nel comma 1 la Giunta comunale determina le detrazioni per gli immobili detenuti a titolo di abitazione principale dai contribuenti che si trovano in particolari condizioni di disagio economico – sociale, nonché le condizioni per potere usufruire delle detrazioni medesime.

Articolo 3

Abitazione principale

1. Costituisce fattispecie di abitazione principale l’abitazione posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, anche se parzialmente locata, nei casi in cui il contribuente ivi abbia la residenza anagrafica e/o la dimora abituale, come individuata nella dichiarazione dei redditi.

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2. Vengono altresì considerate abitazioni principali:

a) l’abitazione posseduta nel territorio del Comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti non locata ovvero occupata da parenti entro il primo grado, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale;

c) l’abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a residenza e dimora abituale dal socio assegnatario;

d) l’abitazione concessa in locazione con patto di futura vendita e riscatto da parte dell'Istituto autonomo case popolari a contribuente che ivi abbia la residenza anagrafica e la dimora abituale;

e) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale di godimento da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Articolo 4

Determinazione del valore delle aree fabbricabili

1. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal loro valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, allo scopo di ridurre l’insorgenza di contenzioso, il Comune, con specifico provvedimento, determina periodicamente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale, per zone omogenee.

2. I valori approvati dall’Organo deliberante valgono fino a successiva formale modifica o variazione. I valori medesimi costituiscono la base per gli accertamenti relativi agli anni precedenti, tenuto conto della loro evoluzione storica, qualora in relazione agli stessi anni non sia stato adottato un provvedimento di determinazione dei valori per zone omogenee.

3. Non si fa luogo ad accertamento del maggiore valore di un’area fabbricabile nel caso in cui l'imposta dovuta risulti tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello stabilito nel provvedimento indicato nel comma 1 del presente articolo.

4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore di un’area fabbricabile in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, non si procederà in alcun caso a rimborso.

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Articolo 5

Fabbricati parzialmente costruiti e fabbricati collabenti

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all’imposta in base al valore imponibile dell’area sulla quale sono edificati o risultano in corso di edificazione, fino al loro definitivo accatastamento e l’attribuzione in atti del classamento catastale.

2. I fabbricati che risultano censiti in catasto come “UNITA’ COLLABENTI”

sono soggetti all’imposta in base al valore imponibile dell’area di sedime, determinato anche computando il volume delle unità collabenti sovrastanti.

Titolo II

Riduzioni, esenzioni ed agevolazioni

Articolo 6

Le pertinenze dell’abitazione principale

1. Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti e qualsiasi altra pertinenza di un'abitazione principale classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7, destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, usufruiscono dell’aliquota ridotta prevista per quest’ultima, purché la titolarità e l'utilizzo dell’abitazione principale e delle pertinenze siano imputabili allo stesso soggetto o soggetti contitolari e purché le pertinenze siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

2. La detrazione per l’abitazione principale viene in ogni caso applicata una sola volta e viene portata in diminuzione dal totale dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le pertinenze.

Articolo 7

Estensione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale

1. Vengono equiparate all’abitazione principale, ai soli fini dell’applicazione dell’aliquota:

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a) l’abitazione concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale.

b) l’abitazione concessa in locazione quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/1998, nonché risulti regolarmente registrato.

2. Per poter usufruire dell’agevolazione di cui al precedente comma, occorre presentare al Comune apposita comunicazione alla quale dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.

445/2000.

3. Tale comunicazione, redatta, preferibilmente, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dal soggetto passivo dell’imposta e deve contenere, l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita, della percentuale di possesso e dell’indirizzo dell’immobile o degli immobili per i quali si chiede l’agevolazione, nonché la data di decorrenza dell’evento. Per la fattispecie di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, la comunicazione deve inoltre contenere i dati anagrafici e la relazione di parentela del soggetto al quale l’abitazione viene concessa in comodato.

4. La comunicazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

5. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune la cessazione dei presupposti per potere usufruire dell’agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

6. Nel caso di mancata o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano le sanzioni stabilite dal comma 3 dell’art. 14 del Decreto legislativo 504/1992.

Articolo 8

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. I fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, comunque dotati di classamento e rendita catastale, sono assoggettati all’imposta, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità, nella misura del 50% dell’ammontare dovuto in base all’imponibile catastale, fermo restando che in caso di inagibilità perdurante per oltre due anni è obbligo del soggetto passivo di imposta provvedere alla denuncia catastale per l’attribuzione al proprio immobile del classamento di “unità collabente”.

2. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente, i soggetti passivi d’imposta interessati provvederanno a specifica comunicazione mediante compilazione di apposito stampato da presentare nel periodo compreso fra il 2 Maggio ed il 31 Ottobre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che ha determinato la inutilizzabilità dell’immobile. In tale comunicazione, alla quale dovrà essere allegata l’eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 3 del successivo art. 9, saranno indicate tutte le notizie utili in relazione alla pretesa decorrenza della segnalata inagibilità. Contestualmente, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1 del successivo articolo 9, ove non vi si

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abbia già provveduto antecedentemente, gli stessi soggetti dovranno formulare richiesta di accertamento tecnico di inagibilità da parte del Servizio Tributi.

3. I soggetti passivi d’imposta di cui al comma precedente dovranno altresì presentare analoga comunicazione nel periodo compreso fra il 2 Maggio ed il 31 Ottobre dell’anno successivo a quello in cui vengano a cessare le cause di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i per la/e quale/i abbiano fruito della riduzione di imposta di cui al presente articolo.

4. La mancata o tardiva presentazione delle comunicazioni prescritte ai precedenti commi 2 e 3 comporterà la applicazione delle sanzioni di cui all’art.

14, comma 3 del D. Lgs. 504/92.

5. Ove entro due anni dalla decorrenza indicata nella comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo non vengano a cessare le cause di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i dichiarate/accertate inagibili ai fini ICI, le stesse saranno considerate collabenti e l’eventuale rendita catastale rimasta in atti per omessa presentazione della prescritta variazione catastale non costituirà più parametro valido per la determinazione dell’imponibile ICI, che verrà sottoposto a stima dal Servizio Tributi sulla base del valore di mercato delle medesime unità immobiliari.

Articolo 9

Verifica dell’inagibilita’ o inabitabilita’

1. Nel caso in cui l’inagibilità dei fabbricati di cui al precedente articolo 8 non abbia costituito oggetto di verifica/certificazione da parte degli Enti preposti, il titolare dell’immobile, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 1, secondo e terzo periodo, del Decreto legislativo 504/1992, dovrà richiedere al Servizio Tributi accertamento tecnico specificamente finalizzato alla certificazione a fini fiscali della inagibilità e/o inidoneità all’uso della unità immobiliare per la quale intende avvalersi del diritto alla riduzione dell’imposta.

2. Per le finalità di cui al comma precedente è istituita presso il Servizio Tributi struttura tecnica di accertamento, tenuta ad eseguire i controlli richiesti entro 30 gg. dal ricevimento dell’istanza del Contribuente, completa di ricevuta di versamento di importo fisso, dovuto a titolo di rimborso spese e diritti, determinato, in sede di prima applicazione, nella misura di € 50,00 e che verrà aggiornato annualmente con la Deliberazione di Giunta comunale di approvazione delle aliquote.

3. In alternativa, l’inagibilità temporanea, e comunque sussistente da non oltre due anni, dovrà essere oggetto di tempestiva dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte dei soggetti passivi d’imposta, che provvederanno a presentarla in allegato alla comunicazione di cui al comma 2 del precedente articolo 8.

In sede di verifica l’Amministrazione potrà richiedere al contribuente copia della documentazione probante lo stato di inagibilità oggetto di dichiarazione, essendo comunque il contribuente tenuto a citarne gli estremi.

4. Qualora la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al precedente comma 3 venga presentata dal contribuente oltre il termine perentorio del 31 Ottobre dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento che ha determinato la inutilizzabilità dell’immobile, ovvero dell’anno successivo a quello di constatazione della inagibilità da parte di Enti terzi, la invocata riduzione di imposta potrà essere riconosciuta, comunque per un periodo non superiore a due anni, in base alla documentazione esistente in atti, contestualmente sarà applicata però al contribuente la sanzione di cui all’art. 14, comma 3 del D. Lgs.

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504/92, per mancata/ritardata presentazione della comunicazione prescritta dal precedente articolo 8.

Articolo 10

Riduzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di enti territoriali

1. Per gli immobili posseduti dallo Stato e dagli altri soggetti indicati dall’art. 7, comma 1, lettera a), del D.Lgs 504/1992, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, secondo quanto risultante dal classamento catastale, l’aliquota ordinaria dell’ICI è ridotta al quattro per mille.

2. I soggetti sopra elencati, per usufruire della riduzione suddetta, devono presentare al Comune apposita comunicazione specificante l'elenco degli immobili non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione di detti beni immobili.

3. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere presentata, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui gli immobili sono stati acquisiti.

4. I soggetti indicati nel primo comma hanno altresì l’obbligo di comunicare al Comune, la cessione, a qualsiasi titolo, di diritti sugli immobili per i quali sussiste la riduzione, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessione.

5. Nel caso di mancata o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni di cui ai commi 7 e 8 dell’art. 12 del presente regolamento.

Articolo 11

Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali

1. L'esenzione dall'ICI, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.

504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, compete, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale, a titolo di proprietà o altro diritto previsto dall’art. 3 del D.Lgs 504/1992, ovvero concessi all’Ente non commerciale a titolo gratuito, in forza di un contratto regolarmente registrato.

2. Il diritto all'esenzione dovrà essere oggetto di apposita comunicazione alla quale dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell’anno successivo in cui siano stati conseguiti i requisiti prescritti per il diritto all’esenzione.

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3. La comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere, in relazione all’immobile o agli immobili per i quali si chiede l’esenzione, l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita, dell’indirizzo.

4. La perdita dei requisiti richiesti per usufruire dell’esenzione, dovrà essere comunicata entro il termine stabilito dal comma 2 del presente articolo.

5. Nel caso di mancata o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano le sanzioni stabilite dal comma 3 dell’art.

14 del Decreto legislativo 504/1992.

Titolo III

Comunicazione di variazione

Articolo 12

Comunicazione di variazione

1. L’obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, stabilito dall'articolo 10, comma 4, del D.Lgs 504/1992, non sussiste.

2. I contribuenti hanno l’obbligo di comunicare gli acquisti, cessazioni e modificazioni di soggettività passiva verificatisi in un determinato anno di imposta.

3. La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo redatta, preferibilmente, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dal soggetto passivo dell’imposta e deve indicare i dati anagrafici del contribuente, il suo domicilio e codice fiscale; inoltre deve contenere l’esatta individuazione, anche catastale, dell’unità o delle unità immobiliari interessate e deve essere presentata, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello in cui l’evento si è verificato .

4. Per gli immobili indicati nell’art. 1117, n° 2, del codice civile, cui è attribuita o attribuibile un’autonoma rendita catastale, la comunicazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi in essa contenuti.

6. L’omissione della comunicazione viene sanzionata nel seguente modo:

a) se correlata ad un omesso o parziale versamento, con una sanzione pari a Euro 300,00 per ogni unità immobiliare;

b) non correlata ad un omesso o parziale versamento, con una sanzione pari a Euro 104,00 per ogni unità immobiliare.

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7. La presentazione della comunicazione oltre il termine stabilito dal comma 3 del presente articolo, viene sanzionata nel seguente modo:

a) se correlata ad un omesso o parziale versamento, con una sanzione pari a Euro 180,00 per ogni unità immobiliare;

b) non correlata ad un omesso o parziale versamento, con una sanzione pari a Euro 104,00 per ogni unità immobiliare.

8. In relazione agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, non sussiste in capo all’erede e ai legatari l’obbligo di presentare la comunicazione.

9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, si applicano i termini previsti dall’art. 10, comma 6, del D.Lgs 504/1992.

Titolo IV

Versamenti, accertamenti e rimborsi

Articolo 13 Versamenti

1. Con modalità da definire con delibera di Giunta, i versamenti da eseguire a fini ICI, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, possono essere effettuati, in aggiunta o in sostituzione al pagamento tramite il concessionario della riscossione, sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune, nonché tramite sistema bancario, ovvero con altro mezzo di pagamento consentito dalla legge.

2. I versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri possono considerarsi regolarmente effettuati, purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e purché l’avvenuto versamento sia stato comunicato al Comune.

Articolo 14

Attività di accertamento

1. Sono abolite le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati.

2. Il Comune emette motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell’imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione.

3. Tutti i servizi comunali, ivi comprese le società partecipate dal comune in possesso di dati necessari all’espletamento delle attività accertative, sono tenuti a fornire qualsiasi documentazione cartacea od informatica necessarie all’esercizio corretto del potere di accertamento, ivi compresi i necessari

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collegamenti informatici alle rispettive banche dati, ai fini dell’interesse superiore dell’Ente e per garantire il corretto gettito, nel rispetto dei principi di equità fiscale e di salvaguardia della correttezza delle entrate.

Articolo 14 bis

Accertamento con adesione

1. Ricorrendo le condizioni di Legge e Regolamentari, il contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento ICI può, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell’avviso stesso e anteriormente all’impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, presentare istanza di accertamento con adesione indicando i motivi di doglianza e trasmettendo la documentazione fondamento delle proprie osservazioni.

2. Il Funzionario Responsabile ICI, sulla base delle motivazioni esposte dal contribuente, esaminata la documentazione allegata all’istanza, si pronuncerà sulla ammissione a definizione concordata dell’accertamento, sospendendo, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, i termini di impugnazione dell’atto di addebito, nonché quelli fissati per il pagamento delle somme poste a carico del contribuente.

3. Ove il Funzionario Responsabile ICI non ravvisi a base degli addebiti posti a carico del contribuente elementi di natura discrezionale, e dunque soggetti a valutazione concordabile, ovvero allorché l’istanza di concordato in adesione presentata dal contribuente risulti priva di dettagliata motivazione o supportata da documentazione non pertinente, l’Ufficio provvederà a notificare all’istante motivata comunicazione di diniego, dalla cui ricezione riprenderanno a decorrere i sopra detti termini di cui al comma 1.

Articolo 14 ter

Attivita’ tecnica di preaccertamento

1. Per l’efficace perseguimento degli obiettivi di equità impositiva e lotta all’elusione ed evasione fiscale, la Struttura Tecnica istituita presso il Servizio Tributi effettuerà attività di preaccertamento ICI sulla scorta e mediante confronto della documentazione depositata presso gli archivi catastali e presso i Servizi comunali preposti alla Gestione del Territorio (Ufficio Piano Regolatore, Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Condono).

2. I Responsabili di tali Servizi assicureranno il regolare ed agevole accesso del personale del Servizio Tributi alla documentazione in possesso degli Uffici inquadrati nella propria struttura. D’intesa con il Dirigente del Servizio Tributi, renderanno inoltre disponibili in rete i dati essenziali relativi ai soggetti ed agli immobili oggetto di istanze di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie, di approvazioni di progetti di lottizzazione, di progetti preliminari finalizzati all’ottenimento di parere preventivo ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento Edilizio.

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Articolo 15

Limiti di esenzione per accertamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l’ufficio comunale dovrebbe porre in essere per pervenire alla riscossione, non si procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva del tributo o della sanzione tributaria, qualora l’ammontare della somma dovuta sia inferiore ad Euro 15,00.

2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

3. Non si procede al rimborso di somme di importo inferiore ad Euro 15,00.

Art. 16

Interessi per la riscossione e i rimborsi

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 13/05/1999 n° 133, si applicano gli interessi moratori per la riscossione e per il rimborso dell’ICI nella misura stabilita per i tributi erariali, per tutti i rapporti tributari per i quali sussiste potere di accertamento e/o obbligo di rimborso, anche per i periodi d’imposta precedenti quello in cui entra in vigore il presente regolamento.

Art. 17 Compensazione

1. L’obbligazione tributaria concernente l’ICI può essere estinta tramite compensazione ogniqualvolta sussistano i presupposti stabiliti dagli articoli 1241 e seguenti del codice civile.

2. La compensazione di cui al comma precedente è autorizzata dall’ufficio ICI su istanza del contribuente interessato.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 18 Abrogazione

Il presente regolamento abroga integralmente il regolamento comunale sull’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera consiliare 21 aprile 2004, n° 25.

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Articolo 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006.

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