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Economia dei gruppi e bilancio consolidato Anno accademico 2013/2014. Il bilancio consolidato

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(1)

“Economia dei gruppi e bilancio consolidato”

Anno accademico 2013/2014

Il bilancio consolidato

Organizzazione del processo di consolidamento: la definizione dell’area di consolidamento e i diversi metodi di consolidamento

Francesca Ghezzi

(2)

Organizzazione del processo di consolidamento

Le fasi del processo di consolidamento sono le seguenti:

1) definizione dell’area di consolidamento

2) sulla base dell’area di consolidamento, per ogni società inclusa nell’area vengono definite le metodologie di consolidamento (consolidamento integrale, proporzionale o valutazione con il metodo del patrimonio netto)

3) rettifiche di preconsolidato: l’omogeneizzazione dei principi contabili

4) sommatoria dei bilanci singoli delle società

5) elisione dei conti patrimoniali e economici intercompany

6) eliminazione dall’attivo delle partecipazioni nelle società consolidate posseduta dalla società consolidante

7) determinazione delle riserve di consolidato e del risultato consolidato

(3)

1 – La definizione dell’area di consolidamento

L’area di gruppo rappresenta quella porzione dello “spazio economico”

nella quale è dato osservare lo svolgimento dei processi economici e di combinazione dei processi volti a conseguire le finalità poste da un dato soggetto economico. All’interno dell’area di gruppo si definisce una sub area denominata area di consolidamento che comprende le unità dell’area di gruppo tra le quali è possibile percepire un maggior grado di coesione nello svolgimento dell’attività economica.

Per area di consolidamento si intendono tutte le imprese i cui bilanci

d’esercizio devono essere inclusi nel bilancio consolidato, o meglio, i

cui bilanci d’esercizio devono essere presi in considerazione per la

redazione del bilancio consolidato.

(4)

Il quadro normativo nazionale : L’insieme delle imprese che

costituiscono l’area di gruppo viene identificato secondo criteri oggettivi

ancorati alle relazioni formali di controllo e dipendenza, in cui rileva un

legame di natura partecipativa. L’area di consolidamento, come

sottoinsieme dell’area di gruppo, viene a essere delimitata attraverso

un’esplicita definizione di casi di esclusione obbligatoria e facoltativa

delle imprese controllate.

(5)

Per definire l’area di consolidamento è necessario individuare all’interno del gruppo aziendale:

a) le società:

- controllate - collegate

- e quelle soggette a comune controllo

b) verificare all’interno del gruppo aziendale eventuali casi di esonero per alcune società controllate

c) verificare all’interno del gruppo di cause di esclusione obbligatorie

per alcune società controllate

(6)

Le controllate escluse dall’area di consolidamento.

Il decreto legislativo 127/1991 identifica quattro casi per i quali può essere esercitata la facoltà di esclusione di una controllata dal consolidamento analitico.

1. irrilevanza ai fini della rappresentazione;

2. la presenza di restrizioni significative all’esercizio del controllo, 3. eccessiva onerosità nel reperimento delle informazioni

4. temporaneità del controllo.

(7)

Irrilevanza ai fini della rappresentazione : controllata che risulti

irrilevante ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della

situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del

gruppo. Le valutazioni sull’irrilevanza della controllata si deve fare

facendo riferimento a parametri quantitativi quali il totale dell’attivo, del

patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici, garanzie, impegni,

contratti e ogni altra informazione che, se portata a conoscenza di terzi,

potrebbe essere suscettibile di modificare la lettura della situazione

economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo nel suo complesso.

(8)

ATTENZIONE : Non si può far riferimento a soli elementi quantitativi

nella valutazione di esclusione ma si devono prendere in considerazioni

anche altri aspetti più prettamente qualitativi che potrebbero indurre a

non escludere un’impresa per irrilevanza, quali, per esempio, la

posizione strategica che la stessa assume all’interno del gruppo

(9)

La presenza di restrizioni significative all’esercizio del controllo:

L’ipotesi riguarda il caso di una capogruppo che non è più nelle condizioni di esercitare la sua azione di governo economico sulla consociata e tale restrizione riguarda una delle caratteristiche fondamentali del controllo sotto il profilo economico, e cioè la possibilità di esercitarlo in modo effettivo: non può essere considerato, ai fini dell’esclusione, il solo rischio del verificarsi della restrizione

La restrizione che la normativa richiama deve avere la caratteristica

della “gravità” e deve essere “duratura” nel senso che la situazione

(10)

presenti un’alta probabilità a perdurare nel tempo così da rendere pregiudicata in maniera stabile la possibilità di controllo.(es. procedure concorsuali, restrizioni di natura politica, sequestro conservativo ,azioni di pegno usufrutto...)

Impossibilità di ottenere le informazioni. Le difficoltà alle quali fa

riferimento la normativa definite “estremamente limitate” ed

“eccezionali” sono due e sono :

- di carattere temporale, ovvero la mancanza di un’adeguata

tempestività nella disposizione delle informazioni in tempi

(11)

- di carattere oneroso qualora i costi risultino sproporzionati, se valutati in rapporto ai benefici informativi che ne conseguono, allora la consociata può essere esclusa dal consolidamento. Tali spese devono potersi considerare veramente eccessive e ingiustificate, anche con riferimento all’abituale costo di ottenimento delle informazioni rispetto alla fattispecie concreta.

Azioni o quote detenute a scopo di successiva alienazione. In

quest’ultimo caso, sono presenti le condizioni che assicurano l’influenza

dominante sulla controllata, e dunque i presupposti per un esercizio

effettivo del controllo. Tuttavia, lo scopo economico della

(12)

partecipazione è di realizzare una speculazione anziché di un

investimento di lungo periodo. Lo scopo di alienazione deve essere

immediato (ossia, presente al momento dell’acquisto della

partecipazione) e non eventuale; conseguentemente, la partecipazione

deve essere iscritta nell’attivo circolante

.

(13)

Le diverse procedure di consolidamento

Una volta individuata l’area di consolidamento e il rapporto esistente tra le società controllate e la controllante (controllo, collegamento, comune controllo) è necessario definire la metodologia di consolidamento da adottare.

Sostituzione della partecipazione con il pro quota delle attività, passività, dei ricavi e dei costi della

società partecipata Società a controllo a congiugnto

(joint venture)

Metodo integrale

Metodo sintetico

Metodo proporzionale Tipologia di legame con la società

capogruppo Metodo di consolidamento

Società controllata

Società collegata

Sostituzione della partecipazione con il 100%

delle attività, delle passività, dei ricavi e dei costi della società controllata

Mantenimento della partecipazione che viene adeguata all'andamento della società collegata

(14)

Le uniformità necessarie per la redazione del bilancio consolidato

Le premesse indispensabili per l’effettuazione del processo di consolidamento dei dati di bilancio delle società del gruppo riguardano l’omogeneità dei seguenti elementi:

1. data di riferimento dei bilanci;

2. schemi di bilancio;

3. criteri di valutazione delle poste di bilancio

Inoltre la redazione del bilancio consolidato necessita di un’adeguata

organizzazione del processo di consolidamento dei dati necessari.

(15)

La data di riferimento dei bilanci

L’art 30 del DLgs 127/91 fissa il seguente principio generale :

“ La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di bilancio dell’esercizio dell’impresa controllante”

Il comma secondo del medesimo articolo consente che la data di riferimento del bilancio consolidato coincida con la data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse.(da motivare in NI)

Il terzo comma infine prevede che qualora la data di chiusura dell’esercizio di

un’impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio

consolidato, questa impresa è inclusa in base ad un bilancio annuale intermedio,

riferito alla data del bilancio annuale consolidato.

(16)

Rispetto alla normativa italiana il principio cantabile internazionale di riferimento - IAS 27 – pur stabilendo che i bilanci della capogruppo e delle sue controllate, utilizzati nella redazione del bilancio consolidato, debbano essere redatti alla stessa data, qualora ciò non si verifichi, non obbliga la società con data diversa alla predisposizione di un bilancio purché:

la differenza tra la data di chiusura dell’esercizio della controllata e quello della capogruppo non sia superiore a tre mesi;

la durata degli esercizi ed eventuali differenze nelle date di chiusura devono essere le medesime di esercizio in esercizio;

devono essere considerati gli effetti di operazioni o fatti significativi intervenuti

nell’arco temporale tra la chiusura del bilancio della controllata e la data di

riferimento del consolidato.

(17)

La sintesi delle disposizioni viene rappresentata nella tabella sottostante

Principio IAS/IFRS (I AS 2, pa r 22 e 23)

No rmativa e principi conta bili nazionali (art

30 d.lgs 12 7/91 e principio co ntabile n.17 pa r 6.2 e 6 .3 )

Da ta di riferimento

Utilizzo di bilanci av enti da ta differente

Data di chiusura d el b ilancio della

capo gru ppo . In caso d i mancata

coincidenza è necessaria la redazio ne d i u n bilancio in termedio, ma

so lo se la differenza temporale è su eriore a

tre mesi

Data d i chiusu ra del b ilancio della capog rup po . Opp ure data coincidente co n quella della magg ior

parte d elle società del gru ppo o d elle più imp ortanti. In cas o di man cata coin cid enza è fatto

ob bligo di red igere u n bilan cio in termed io.

Possibile, p urchè la differenza temp orale no n superi tre mesi e si tenga co nto degli even ti significativi accaduti tra

le d ue d ate

No n amm esso

(18)

Schemi di bilancio - omogeneità

I bilanci da consolidare vanno predisposti con schemi omogenei (art 32 DLgs 127/91)

Tale omogeneità può essere ottenuta attraverso le seguenti vie:

1. armonizzazione delle rilevazioni contabili all’interno del gruppo, attraverso l’utilizzo di un unico piano dei conti in tutte le società;

2. rettifiche preliminari ai bilanci delle varie società del gruppo al fine di renderli consolidabili.

La via 2 suddivide il lavoro amministrativo in due fasi e cioè:

(19)

elaborazione del bilancio d’esercizio di ciascuna società in via autonoma;

omogeneizzazione degli schemi, ai fini della redazione del bilancio

consolidato.

(20)

Criteri di valutazione - omogeneità

L’omogeneità dei criteri di valutazione può essere osservata nei seguenti aspetti:

1. uniformità dei criteri di valutazione (art 34 DLgs 127/91);

2. scelta dei criteri di valutazione ( art 35 DLgs 127/91).

Uniformità dei criteri di valutazione:

Gli elementi dell’attivo e del passivo devono essere valutati con criteri

uniformi, a tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi

valutati con criteri difformi.

(21)

L’indicata regola prevede due eccezioni:

la difformità valutativa è irrilevante;

la conservazione dei criteri difformi risulta idonea a realizzare

l’obbiettivo della rappresentazione veritiere e corretta

(22)

Scelta dei criteri di valutazione ( art 35 DLgs 127/91):

I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d’esercizio dell’impresa che redige il bilancio consolidato.

Possono essere utilizzati criteri diversi, purché ammessi dagli art. 2423 e

seg. del c.c., motivando la scelta in NI

(23)

Il consolidamento integrale delle società controllate

Comporta la sommatoria di tutti i valori dell’attivo e del passivo patrimoniale dei ricavi e dei costi, indipendentemente dalle percentuali di possesso.

La metodologia in esame comporta:

sommatoria delle poste attive e passive dello stato patrimoniale e del conto economico (formazione del bilancio aggregato)

elisione dei conti reciproci patrimoniali ed economici

eliminazione della partecipazione a fronte del capitale netto della partecipata evidenza del risultato d’esercizio non di competenza del gruppo

redazione del bilancio consolidato

(24)

Il consolidamento integrale delle società controllate

Esempio

Partiamo da un gruppo formato da

che presentano i seguenti bilanci individuali

A

B

80%

(25)

Società A Società B

STATOPATRIMONIALE STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni 1000 Patrimonio netto 2000 Immobilizzazioni 1500 Capitale sociale 2000

Risultato 500 Risultato 2000

Partecipazione in B 1600

Rimanenze di magazzino 1500 TFR 1500 Rimanenze di magazzino 2000 TFR 1500

Crediti 3900 Fondi rischi 500 Crediti 5500 Debiti 3000

Crediti verso B 500 Debiti 4000 Debiti verso A 500

CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO

Costi 2500 Ricavi 3000 Costi 2000 Ricavi 4000

di cui ricavi verso B 600 di cui costi verso A 600

Utile 500 Utile 2000

(26)

Sommatoria delle poste attive e passive dello stato patrimoniale e del conto economico (formazione del bilancio aggregato)

Bilancio di A Bilancio di B Bilancio aggregato

ATTIVO

Immobilizzazioni 1000 1500 2500

Partecipazione in B 1600 0 1600

Rimanenze di magazzino 1500 2000 3500

Crediti 3900 5500 9400

Crediti verso B 500 0 500

PASSIVO

Capitale Sociale 2000 2000 4000

Capitale di terzi 0 0 0

Risultato 500 2000 2500

TFR 1500 1500 3000

Fondi rischi 500 0 500

Debiti 4000 3000 7000

Debiti verso A 500 500

RICAVI

Ricavi 3000 4000 7000

COSTI

(27)

Elisione dei conti patrimoniali ed economici reciproci

Una volta individuate le poste credito/debito e costi/ricavi reciproche è necessario eliminarle.

Si devono effettuare le seguenti scritture:

1) Debiti di B verso A a Crediti di A verso B 500

2) Ricavi di A verso B a Costi di B verso A 600

(28)

Eliminazione della partecipazione a fronte del capitale netto della partecipata

La società controllata possiede un capitale sociale di € 2.000 che però non risulta essere completamente di A in quanto la partecipazione risulta essere all’80%. La società A “ha comprato”

l’80% del capitale di B pagandolo 1.600.

Il 20% del capitale sociale di B si dice essere di competenza “dei terzi” e nel bilancio consolidato è necessario evidenziare tale voce.

Il capitale sociale è da scomporre 1.600 di competenza del gruppo (“acquistato da A”)

400 di competenza di terze parti 2.000 Totale

Scrittura

Capitale Sociale di B 2000 a Partecipazione in B 1600

Capitale di terzi 400

(29)

Evidenza del risultato d’esercizio non di competenza del gruppo

Bisogna evidenziare il fatto che il risultato economico del periodo conseguito da B non risulta completamente di competenza della società controllata A e quindi del gruppo .

Utile d'esercizio a Utile di terzi 400

(30)

Redazione del bilancio consolidato con il metodo integrale

Bilancio di A Bilancio di B Bilancio aggregato Eliminazione dei rapporti reciproci

Eliminazione della partecipazione in B

Bilancio Consolidato

ATTIVO

Immobilizzazioni 1000 1500 2500 2500

Partecipazione in B 1600 0 1600 -1600 0

Rimanenze di magazzino 1500 2000 3500 3500

Crediti 3900 5500 9400 9400

Crediti verso B 500 0 500 -500 0

PASSIVO

Capitale Sociale 2000 2000 4000 -2000 2000

Capitale di terzi 0 0 0 400 400

Risultato 500 2000 2500 -400 2100

Risultato di terzi 0 0 0 400 400

TFR 1500 1500 3000 3000

Fondi rischi 500 0 500 500

Debiti 4000 3000 7000 7000

Debiti verso A 500 500 -500 0

RICAVI

Ricavi 3000 4000 7000 7000

COSTI

(31)

Le caratteristiche dell’integrazione integrale

L’insieme dello stato patrimoniale e del conto economico della capogruppo aumentano del totale stato patrimoniale e conto

economico delle società controllate

Viene evidenziato il patrimonio netto di competenza di terzi per la quota non in possesso del gruppo

Viene evidenziato il risultato d’esercizio per la quota non in possesso

del gruppo

(32)

Eliminazione della partecipazione – Partecipazione totalitaria

D.lgs. 127/91 art 33.

- Costo = PN partecipata - NO DIFFERENZA

- Costo > PN partecipata - DIFFERENZA POSITIVA

• Attribuzione alle attività e passività

• Differenza di consolidamento (avviamento)

• Riduzione riserva consolidamento

- Costo < PN partecipata – DIFFERENZA NEGATIVA

• Attribuzione alle attività ed alle passività

• Riserva da consolidamento

• Fondo rischi da consolidamento

(33)

Il consolidamento proporzionale delle società sottoposte a controllo congiunto

Esempio

Partiamo da un gruppo formato da A e B

che presentano i seguenti bilanci individuali

A

B

50%

C

50%

(34)

Stato Patrimoniale Stato Patrimoniale

Attivo immobilizzato 1.000 Capitale Sociale 3.500 Attivo immobilizzato 2.500 Patrimonio netto 3.000

Partecipazioni in B 1.500 Risultato d'esercizio 2.500 Rimanenze di magazzino 1.500 Risultato d'esercizio -1.000

Rimenenze di magazzino 2.500 TFR 1.500 Crediti commerciali 8.000 TFR 2.500

Crediti commerciali 5.500 Debiti comerciali 5.000 Crediti commerciali verso A 1.500 Debiti commerciali 4.500

Cassa e banche 6.500 Debiti commerciali verso B 1.500 Banca c/c 3.500

Crediti finanziari verso B 1000 Altre passività 4.000 Debiti finanziari verso A 1.000

Conto Economico Conto Economico

Costi 2.500 Ricavi 4.500 Costi 3.000 Ricavi 2.500

Interessi attivi verso B 500 Interessi passivi verso A 500

Risultato d'esercizio 2.500 Risultato d'esercizio -1.000

Società A Società B

(35)

Sommatoria delle poste attive e passive dello stato patrimoniale e del conto economico (formazione del bilancio aggregato)

Bilancio di A Bilancio di B Bilancio aggregato ATTIVO

Attivo immobilizzato 1.000 1.250 2250

Partecipazione in B 1.500 0 1500

Rimanenze di magazzino 2.500 750 3250

Crediti commerciali 5.500 4000 9500

Cassa e banche 6.500 0 6500

Crediti finanziari verso B 1000 0 1000

Crediti commerciali verso A 0 750 750

PASSIVO

Capitale Sociale 3.500 1500 5000

Capitale di terzi 0 0 0

Risultato 2.500 -500 2000

TFR 1.500 1250 2750

Fondi rischi 0 0 0

Debiti commerciali 5.000 2250 7250

Debiti commerciali verso B 1.500 0 1500

Altre passività 4.000 0 4000

Banca c/c 0 1750 1750

Debiti finanziari verso A 0 500 500

RICAVI

Ricavi 4.500 1250 5750

Interessi verso B 500 0 500

COSTI

Costi 2.500 1500 4000

Interessi verso A 250 250

UTILE 2.500 -500 2.000

Si noti come le poste attive, passive di ricavo e di costo di B siano state aggregate per la quota parte di controllo congiunto (50%)

(36)

Elisione dei conti patrimoniali ed economici reciproci

Una volta individuate le poste credito/debito e costi/ricavi reciproche è necessario eliminarle.

Si devono effettuare le seguenti scritture:

1) Debiti finanziari di B verso A a Crediti finanziari di A verso B 500

2) Debiti comm. di A verso B a Crediti comm. di B verso A 750

3) Interessi att. verso B a Interessi pass. verso A 250

2) Ricavi di B verso A a Costi di A verso B 600

(37)

Eliminazione della partecipazione a fronte del capitale netto pro quota della partecipata

La società controllata possiede un capitale sociale di € 1.500 pari al 50% totale.

Scrittura

Capitale Sociale a Partecipazione 1500

Relativamente al risultato di esercizio nessuna scrittura di consolidato è necessaria in

quanto avendo già acquisito pro quota i dati, l’utile/perdita esposta corrisponde già a quanto

di competenza del gruppo.

(38)

Le caratteristiche dell’integrazione proporzionale

L’insieme dello stato patrimoniale e del conto economico della capogruppo viene aumentato della quota proporzionale dello stato patrimoniale e del conto economico della società sottoposta a comune controllo

Non viene evidenziato alcun patrimonio netto di terzi in quanto l’acquisizione proporzionale del patrimonio rappresenta già quella di competenza del gruppo

L’eliminazione dei rapporti economici e patrimoniali

infragruppo sono elisi per la quota parte di possesso della società

sottoposta a comune controllo.

(39)

Il consolidamento con il metodo del patrimonio netto per le società collegate

Nozione di collegamento:

• Influenza notevole – art 2359 c.3

• Presunzione – 20% dei voti

- 10% dei voti se quotata

Art.36, co. 3 del D.lgs. 127/91:

• Una società collegata è iscritta nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto ( consolidamento sintetico).

IAS 28:

• Consolidamento sintetico

(40)

Caratteristiche generali:

la valutazione con il metodo del patrimonio netto (consolidamento sintetico) comporta gli stessi effetti economici e patrimoniali di un procedimento di consolidamento, ossia esso produce nel bilancio dell’azienda che lo applica gli stessi effetti che si otterrebbero con il bilancio consolidato redatto con il metodo del consolidamento integrale

infatti tale metodo viene anche definito come “consolidamento

sintetico” in quanto riflette su un’unica voce (partecipazioni) gli

effetti che, in un bilancio consolidato redatto secondo il

consolidamento integrale, sarebbero spalmati su più voci.

(41)

Esempio

A possiede una partecipazione

collegata in B e valuta la partecipazione con il “metodo del patrimonio netto”

i cui bilanci sono i seguenti

A

B

20%

(42)

STATO PATRIMONIALE STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni 1000 Capitale Sociale 2000 Immobilizzazioni 1500 Capitale sociale 2000

Risultato 500 Risultato 2000

Partecipazione in B 400

Rimanenze di magazzino 1500 TFR 300 Rimanenze di magazzino 2000 TFR 1500

Crediti 3900 Fondi rischi 500 Crediti 5500 Debiti 3000

Crediti verso B 500 Debiti 4000 Debiti verso A 500

CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO

Costi 2500 Ricavi 3000 Costi 2000 Ricavi 4000

di cui ricavi verso B 600 di cui costi verso A 600

Utile 500 Utile 2000

Società A Società B

A si trova a rettificare il valore della partecipazioni in B per effetto dell’aumento del patrimonio netto per la quota di utile a questa spettante

Quota di utile di B di competenza di A € 2.000*20% = € 400

A effettuerà sinteticamente una scrittura sulla voce partecipazione come segue:

Partecipazione 400 a Proventi da partecipazioni 400

(43)

Il bilancio finale di A risulterà per cui il seguente:

STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni 1000 Capitale Sociale 2000

Risultato 900

Partecipazione in B 800

Rimanenze di magazzino 1500 TFR 300

Crediti 3900 Fondi rischi 500

Crediti verso B 500 Debiti 4000

CONTO ECONOMICO

Costi 2500 Ricavi 3000

di cui ricavi verso B 600

Proventi da partecip. 400

Utile 900

Società A

NB in caso di perdita la rettifica della voce partecipazione a conto economico sarebbe stata negativa

(44)

Esempio - omogeneità

Partiamo da un gruppo formato da A e B

che presentano i seguenti bilanci individuali

A

100%

B

(45)

Bilancio di A Bilancio di B ATTIVO

Immobilizzazioni 1.000 1.500

Partecipazione in B 1.600 0

Rimanenze di magazzino 1.500 2.000

Crediti commerciali 3.900 5.500

Crediti verso B 500 0

Altri crediti 0 300

Ratei e risconti attivi 1.000 0

PASSIVO

Capitale Sociale 2.000 2.000

Risultato 500 1.800

TFR 1.500 1.500

Fondi rischi 500 300

Debiti 4.000 2.700

Debiti verso A 0 500

Ratei e risconti passivi 1.000 500

RICAVI

Ricavi 3.200 3.700

Rimanenze 800 600

COSTI

Costi -2.500 -1.700

Ammortamenti -500 -500

UTILE ANTE IMPOSTE 1.000 2.100

Imposte -500 -300

UTILE NETTO 500 1.800

(46)

Informazioni a disposizione:

a) la capogruppo valuta il proprio magazzino al costo secondo il metodo FIFO (principio per il consolidato). La controllata valuta il magazzino al costo medio ponderato. La valutazione a costo medio ponderato comporta una maggiore valutazione per B di € 500

b) La controllante A applica per gli i propri impianti un’aliquota di ammortamento del 20%. Per la medesima categoria di beni la controllata B applica un’aliquota di ammortamento al 25%. Il maggior ammortamento di B viene quantificato in € 400.

c) La capogruppo considera le vendite di determinati contratti di assistenza come “ricavi a canone”, riscontando parte della vendita nell’esercizio successivo. La controllata, essendo una società prettamente commerciale, considerando i contratti di manutenzione (acquistati da terzi e rivenduti) come “bene merce”, e contabilizza i ricavi per intero nell’esercizio di effettuazione della vendita. Le vendite effettuate da B per questa tipologia sono pari a € 1.000. Da un ricalcalo l’adeguamento dei principi contabili a quelli della capogruppo comporta la contabilizzazione di minori ricavi per € 300.

d) La controllatane A ha concluso un contenzioso definendo al vertenza e l’importo da pagare con un terzo riclassificando parte del fondo nei debiti. La controllata B seppur trovandosi nella medesima situazione (definizione dell’importo del contenzioso) ha mantenuto l’importo stimato pari a € 300 nel fondo rischi.

(47)

Le situazioni sopra riportato comportano le seguenti scritture di omogeneizzazione.

A)

Rimanenze (C/E) a Rimanenze (SP) 500

B)

F.do ammortam. imp. a Ammortamento imp. 400

(48)

C)

Ricavi di vendita Risconti passivi 300

D)

Fondo rischi a Debiti diversi 300

(49)

Bilancio di A Bilancio di B Scritture di omogeneizzazione

Bilancio aggregato

ATTIVO

Immobilizzazioni 1.000 1.500 400 2.900

Partecipazione in B 1.600 0 1.600

Rimanenze di magazzino 1.500 2.000 -500 3.000

Crediti commerciali 3.900 5.500 9.400

Crediti verso B 500 0 500

Altri crediti 0 300 300

Ratei e risconti attivi 1.000 0 1.000

PASSIVO

Capitale Sociale 2.000 2.000 4.000

Capitale di terzi 0 0 0

Risultato 500 1.800 1.900

TFR 1.500 1.500 3.000

Fondi rischi 500 300 -300 500

Debiti 4.000 2.700 300 7.000

Debiti verso A 0 500 500

Ratei e risconti passivi 1.000 500 300 1.800

RICAVI

Ricavi 3.200 3.700 -300 6.600

Rimanenze 800 600 -500 900

COSTI

Costi -2.500 -1.700 -4.200

Ammortamenti -500 -500 400 -600

UTILE ANTE IMPOSTE 1.000 2.100 2.700

Imposte -500 -300 -800

UTILE NETTO 500 1.800 1.900

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