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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

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Academic year: 2022

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Ministero dell’Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO

MODULARIO Ambiente - 6

Mod. 6

“Immissione in natura della specie non autoctona Trissolcus japonicus quale Agente di Controllo Biologico del fitofago Halyomorpha halys ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4”

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,

“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102

“Regolamento recante ulteriori modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernete l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020 “Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all’allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e per l’immissione di specie e di popolazioni non autoctone”.

VISTO il Regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

CONSIDERATA l’istanza n. prot PG/2020/0364692 del 15/05/2020 di Regione Emilia-Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento, corredata da uno studio del rischio, predisposto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 5 per l’immissione in natura della specie Trissolcus japonicus quale Agente di Controllo Biologico del fitofago Halyomorpha halys

CONSIDERATI i rilevanti danni alle produzioni agricole con gravi ricadute di tipo economico e sociale;

m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.INTERNA.0042967.09-06-2020

(2)

DATO ATTO che le strategie di difesa integrata delle produzioni adottate non sono riuscite a controllare il fitofago Halyomorpha halys;

ACQUISITA la delibera n. 79/2020 del 1 giugno 2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, che ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all’istanza di autorizzazione all’immissione in deroga di Trissolcus japonicus;

SENTITO il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

SENTITO il Ministero della salute

DECRETA:

ARTICOLO 1

1. È rilasciata l’autorizzazione a Regione Emilia-Romagna, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lombardia, Regione Piemonte, Regione Veneto, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento, per l’immissione in natura della specie Trissolcus japonicus quale Agente di Controllo Biologico del fitofago Halyomorpha halys.

2. L’immissione è effettuata dalle Regioni e Province autonome di cui al comma 1 del presente atto, esclusivamente all’interno dei territori di loro competenza.

3. Le Regioni e Province autonome attuano un monitoraggio post-rilascio per valutare gli effetti dell’immissione della specie non autoctona e predispongono un’integrazione dello studio del rischio che tenga conto delle indicazioni di cui al comma 3 della delibera n. 79/2020 del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente.

4. Gli esiti preliminari del monitoraggio e l’integrazione dello studio del rischio saranno trasmessi al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro dicembre 2020.

5. La presente autorizzazione ha validità per l’anno 2020 e potrà essere rinnovata all’esito della valutazione della documentazione di cui al comma 3 del presente atto.

“Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.”

ZAGHI CARLO MINISTERO DELL'AMBIENTE Direttore Generale 09.06.2020 13:13:59 UTC

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