• Non ci sono risultati.

REPUBBLICA ITALIANA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "REPUBBLICA ITALIANA"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Pubblicato il 03/08/2016

N. 04387/2016 REG.PROV.CAU.

N. 08479/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Il Presidente ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8479 del 2016, proposto da:

Soc. Eli Lilly Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Izzo C.F. ZZIRFL48E31F162X, Diego Vaiano C.F. VNADGI67T23F839N, Francesco Cataldo C.F. CTLFNC81P03H224E, con domicilio eletto presso Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Aifa-Agenzia Italiana del Farmaco, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Piemonte, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Regione Emilia Romagna, Regione Toscana, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Regione Sicilia, Regione Trentino Alto Adige, Regione Valle D'Aosta non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordine di pagamento per il ripiano della spesa farmaceutica territoriale rivolto alla ricorrente

attraverso l'avviso pubblicato sul sito web dell'AIFA in data 8/7/16 sul governo della spesa

farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013/2014/2015, concernente "modalità

operative di attuazione dell'art. 21, co. 2 e 10, del d.l. n. 113/2016";

(2)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod.

proc. amm.;

Visto il decreto monocratico n. 4213 del 2016, che ha disposto la provvisoria sospensione della contestata determinazione AIFA nella parte in cui impone alla ricorrente il versamento della somma richiesta entro il 25/07/2016;

Vista l’istanza con cui l’AIFA ha chiesto la revoca/modifica del suddetto decreto ai sensi dell’art.

56 c.p.a.;

Avuto presente che sussistono le ragioni – sotto l’aspetto di un equo bilanciamento dei contrapposti interessi – per disporre la modifica del decreto de quo e che conseguentemente può essere disposta la sospensione della gravata determinazione dell’AIFA limitatamente alla parte in cui impone alla ricorrente il versamento di somme maggiori rispetto a quelle da quest’ultima iscritte e accantonate nel proprio bilancio per le causali indicate nella contestata deliberazione

P.Q.M.

Accoglie la citata istanza di modifica del citato decreto presidenziale di cui sopra, con conseguente obbligo in capo alla ricorrente di versare entro 5 gg. dalla comunicazione a mezzo pec del presente decreto, le somme già iscritte nel proprio bilancio per le causali indicate nella contestata deliberazione dell’AIFA.

Resta ferma la fissazione della camera di consiglio del 14 settembre 2016 per la decisione della domanda cautelare;

Il presente decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti a mezzo pec.

Così deciso in Roma il giorno 2 agosto 2016.

Il Presidente

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

Riferimenti

Documenti correlati

In premessa è stato delineato il mandato della legge finanziaria regionale che ora, quale strumento essenziale per la manovra 2003-2005 contenente rifinanziamenti, definanziamenti

Se, infatti, la legge elettorale che il Consiglio regionale dovesse approvare avrà ottenuto la sola maggioranza assoluta dei voti espressi, il referendum potrà essere indetto se

In questo programma ricadono gli interventi di incremento della lunghezza dei binari di stazione al fine di incrementare la lunghezza dei treni che possono circolare sulla linea.

b) le modalita' di intervento congiunto operativo volto alla ricerca di persone disperse. La convenzione e' sottoscritta dai soggetti coinvolti per le parti di competenza.

11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)). La Regione promuove

b) siano in possesso della ricevuta del versamento all'unione del contributo giornaliero, determinato dalla giunta regionale in misura non inferiore a 5 euro. Il versamento

• Le risorse comunitarie che saranno attivate a favore della Regione Liguria ammontano a 23 M€. • Sommate alla corrispondente quota statale ( 28 M€ ) e regionale ( 9 M€

--- Regolamento per la disciplina delle funzioni amministrative della Commissione comunale competente in materia di classificazione delle strutture ricettive e delle case