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INFORMATIVA - TASI 2015 Tributo Servizi Indivisibili

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(1)

COMUNE DI PESCANTINA

Provincia di Verona

Servizio Tributi

INFORMATIVA - TASI 2015

Tributo Servizi Indivisibili

SCADENZE DI VERSAMENTO

Il versamento della TASI è effettuato in autoliquidazione dai contribuenti utilizzando il modello F24 o l’apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

L’importo del tributo per l'anno 2015 dovrà essere versato in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno (acconto), mentre la seconda rata (saldo) do - vrà essere versata entro il 16 dicembre 2015, con riferimento alle aliquote e detrazioni approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione N° 48 del 03/08/2015.

Resta facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno 2015.

Le Delibere, le Aliquote ed i Regolamenti Comunali, oltre che dal sito istituzionale, sono consultabili on-line dal seguente link:

http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm

Tutte le restanti informazioni, programmi di calcolo, informative, modulistica, dichiarazioni, modello F/24 per versamento e materiale di approfondimento

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ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2015

- ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA, AD ECCEZIO- NE DI QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9;

- UNITA' IMMOBILIARE, E RELATIVE PERTINENZE, POSSEDUTA A TI- TOLO DI PROPRIETA' O DI USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITA- RI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI LOCATA;

- UNA SOLA UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DAI CITTADINI ITA- LIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI AL- L'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE), GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, A TITOLO DI PRO- PRIETA' O DI USUFRUTTO IN ITALIA, A CONDIZIONE CHE NON RI- SULTI LOCATA O DATA IN COMODATO D'USO;

- UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETÀ INDIVISA, ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELA- TIVE PERTINENZE DEI SOCI ASSEGNATARI;

- FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD ALLOGGI SOCIALI COME DEFINITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI;

- CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE, A SEGUITO DI PROV- VEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIOGLI- MENTO O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO;

FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IM- PRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA FINTAN- TO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI;

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMEN- TALE DI CUI AL COMMA 8 DELL’AR- TICOLO 13 DEL DE- CRETO-LEGGE N. 201 DEL 2011;

- TUTTI I FABBRICATI, AREE EDIFICABILI E TERRENI ASSOGGETTATI AD ALIQUOTA IMU DEL 1,06 PER CENTO;

- UNITÀ IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO E CLASSIFICATA NELLE CATEGO- RIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 , NONCHÉ PER LE RELATIVE PER- TINENZE ED ASSOGGETTATE AD ALIQUOTA I.M.U. DEL 0,6 PER CENTO;

- ABITAZIONI CONCESSE IN CO- MODATO GRATUITO TRA GE- NITORI E FIGLI ED ASSOGGET- TATE AD ALIQUOTA I.M.U. DEL 0,66 PER CENTO;

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- UNICA UNITÀ IMMOBILIARE POSSEDUTA, E NON CONCESSA IN LO- CAZIONE, DAL PERSONALE IN SERVIZIO PERMANENTE APPARTE- NENTE ALLE FORZE ARMATE E ALLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINA- MENTO MILITARE E DA QUELLO DIPENDENTE DELLE FORZE DI POLI- ZIA AD ORDINAMENTO CIVILE, NONCHÉ DAL PERSONALE DEL COR- PO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DAL PERSONALE APPARTE- NENTE ALLA CARRIERA PREFETTIZIA, PER LA QUALE NON SONO RI- CHIESTE LE CONDIZIONI DELLA DIMORA ABITUALE E DELLA RESI- DENZA ANAGRAFICA.

ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA ALIQUOTA

“ 0,33 “ per cento “ 0,25 “ per cento “0,1 “per cento “ 0 “ per cento

DETRAZIONI

abitazioni principali e unità immobiliari ad esse assimilate € 25,00 fino ad una rendita catastale, della sola abitazione, inferiore o uguale ad € 500,00

abitazioni principali possedute da soggetti che si trovino in condizioni di accertata indigenza, quali titolari di pensione sociale o minima, non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e persone assistite permanentemente dal Comune, previa attestazione dell’Ufficio Servizi Sociali da presentare all’Ufficio Tributi entro il 31/12/2015

fino a concorrenza del tributo dovuto, per abitazioni con rendita fino a € 400,00

abitazioni principali possedute da soggetti che hanno inserite nel proprio stato famiglia persone portatrici di handicap con invalidità del 80%, a condizione che venga presentata, all’ufficio tributi, entro il 31/12/2015, dichiarazione attestante il diritto alla detrazione. A tale dichiarazione dovrà essere allegata certificazione medica attestante il grado di invalidità.

Non sono tenuti a presentare alcuna dichiarazione i contribuenti che l'abbiano presentata nel 2014 e per i quali non siano intervenute variazioni.

fino a concorrenza del tributo dovuto, per abitazioni con rendita fino a € 1.000,00

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Esempio CALCOLO TASI (abitazione principale)

RENDITA CATASTALE RIVALUTAZIONE RENDITA CATASTALE DEL 5%

APPLICAZIONE DEL MOLTIPLICATORE PER DETERMINARE LA BASE

IMPONIBILE

APPLICAZIONE ALIQUOTA TASI STABILITA DAL COMUNE

PER CALCOLARE LA TASI LORDA ANNUA

APPLICAZIONE QUOTA DI POSSESSO PER CALCOLARE L’IMPORTO TASI DA

VERSARE

Passaggio 1 Passaggio 2 Passaggio 3 Passaggio 4 Passaggio 5

Prendiamo la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale

aggiornata esempio :

R.C. € 500 Categoria A/2

Rivalutiamo la rendita catastale del 5 % calcolo da effettuare :

(500 x 5/100)+500 = € 525

Calcoliamo ora la base imponibile moltiplicando la rendita catastale rivalutata, derivante dal passaggio 2 (nel caso € 525), per il moltiplicatore previsto per la categoria catastale specifica per i motto indicati

calcolo da effettuare

525 x 160 (cat. A/2) = € 84.000

Applichiamo ora l’aliquota TASI deliberata dal Comune

moltiplicando la Base Imponibile, derivante dal passaggio 3, per l’Aliquota TASI Esempio : Aliquota 3,3 per mille

calcolo da effettuare

€ 84.000 x 0,0033 = € 277,00

Applichiamo ora la percentuale di possesso, partendo dall’importo della TASI lorda come derivante da passaggio 4

Esempio : € 277,00

- Possessori e Occupanti n. 2 (moglie e marito)

- Quota di possesso 50% ciascuno - Detrazione: € 25,00 totale

calcolo da effettuare

1) € 277,00 x 50% possesso = € 138,60 – 12,50 = € 126,10

IMPOSTA TASI DA VERSARE

€ 126,00

(in n. 2 rate da € 63,00 ciascuna oppure in unica soluzione di € 126,00 entro il 16 giugno)

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CHI DEVE VERSARE IL TRIBUTO - TASI

Definizione: “ CHI POSSIEDE o DETIENE a qualsiasi titolo fabbricati, compresa abitazione principale, ed aree edificabili “.

RIPARTIZIONE DEL TRIBUTO “TASI”

tra OCCUPANTE e POSSESSORE

Per le ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE, come definite ai fini IMU, OCCUPATE DA UN SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare, anche solamente in quota parte, OCCUPANTE E POSSESSORE “COINCIDONO”, pertanto il versamento TASI dovrà essere effettuato “in solido” (al 100%) dal possessore e occupante dell’immobile, trattandosi di un’unica obbligazione tributaria.

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE E

DICHIARAZIONE TASI

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 13, comma 2 D.L. 201/2011 - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

PERTINENZE

DELL’ABITAZIONE Nella misura massima di 1

pertinenza per ciascuna delle Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie,

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pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione TASI, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell’imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi.

DICHIARAZIONE TASI

Entro il 30 GIUGNO DELL’ANNO SUCCESSIVO

alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU.

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CODICE COMUNE

VERSAMENTO MODELLO F24

PESCANTINA G481

CODICI TRIBUTO TASI VERSAMENTO MODELLO F24

DESCRIZIONE TRIBUTO CODICE TRIBUTO

TASI – tributo per i servizi indivisibili su abita- zione principale e relative pertinenze – art. 1,

c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3958

TASI – tributo per i servizi indivisibili per fab- bricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c.

639, L. n. 147/2013 e succ. modif. 3959

TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ.

modif. 3961

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