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APPENDICE 1

A.1. Quadro normativo delle leggi che si sono occupate di Edilizia Sovvenzionata

Testo unico n°89 1908.

Il Testo Unico n. 89/1908 pur non abbandonando la linea direttiva precedente, porta delle innovazioni al provvedimento del 1903 definito anche Legge Luzzatti. il regolamento in esecuzione della legge n. 89 stabilisce che le case popolari o economiche debbono soddisfare a tutte le condizioni di igiene e salubrità e richieste dai rispettivi regolamenti comunali di igiene e di edilizia, nei comuni dove manchino i predetti regolamenti si dovranno osservare le disposizioni dell’art. 69 della legge sanitaria:

le case di nuova costruzione non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del sindaco il quale l’accorderà sol quando sarà dimostrato:

a) Essere le mura convenientemente prosciugate b) Non esservi difetti di area e di luce

c) Essersi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sottosuolo e secondo le altre norme prescritte dal regolamento locale di igiene

d) Di essere le latrine, gli acquai, e gli scaricatori costruiti e collegati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni

e) Essere l’acqua potabile nei pozzi e in altri serbatoi o nelle condutture garantite da inquinamenti

f) Non esservi altro manifesta causa d’ insalubrità

g) Di esservi infine osservate le altre particolari prescrizioni che sulla materia fossero fatte dal sopra citato regolamento locale d’igiene.

I provvedimenti concessi dalla legge in favore delle case popolari si possono raggruppare in tre categorie:

a) Facilitazione di credito b) Agevolazioni fiscali

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Questi provvedimenti sono estesi dalla legge solo a determinate categorie di Enti, ai quali la legge stessa si riferisce e dai quali esige speciali condizioni, e cioè:

1. le società cooperative 2. le società di mutuo soccorso

3. le società di beneficenza che, senza mira di lucro, costruiscono alloggi per ricoverare i poveri ai fitti minimi

4. i corpi morali od istituti autonomi aventi per fine esclusivo di compiere operazioni per case popolari

5. i comuni

6. gli industriali e proprietari o conduttori di terre che costituisco case popolari per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori

Non vengono date precise indicazioni per le tipologie edilizie, come riferimento si potrà usare esempi trovati in varie pubblicazioni. Dal 1910 al 1918 in Itali non esistono iniziative legislative, normative, o interventi a livello sia generale che locale, nel campo dell’abitazione popolare paragonabili a quanto sta avvenendo in altri paesi europei. Gli Istituti Autonomi Case Popolari continuano però a svolgere i loro compiti sulla base del Testo Unico del 1908 e di successive normative raccolte in un Testo Unico nel 1908, successivamente aggiornato nel 1919.

Per la prima volta con la legge 15.6.1919 n. 1857, vengono distinte le case “popolari” da quelle “economiche”. Vengono definiti popolari gli alloggi che rimangono di proprietà indivisa ed inalienabile degli enti, autorizzati dalle leggi precedenti a contrarre mutui per la costruzione di case popolari, mentre vengono definite economiche le case costruite da cooperative per essere assegnate in locazione o in proprietà ai soci.

L’R.D.L. 30.8.1925 precisa i caratteri della case popolari:

devono essere costruite dagli enti indicati nel Testo Unico e rimanere in proprietà, inalienabile e indivisa dagli enti stessi; non devono essere costituite da più di tre vani oltre a cucina, ingresso, ripostiglio e avere latrina propria.

Devono avere un proprio accesso dalle scale, una presa d’acqua interna oltre a soddisfare le altre condizioni richieste dai regolamenti di igiene ed edilizi.

L’anno successivo (1926), la commissione, nominata dal ministero dell’Economia Nazionale, sancisce le norme per la costruzione delle abitazioni che vengono pubblicate in un opuscolo del Ministero dell’Economia Nazionale.

Si tratta di edifici di due o tre piani nei quali gli alloggi devono avere tutti l’ingresso indipendente, latrina direttamente illuminata e fornita di acqua corrente, cucina possibilmente in alcova. La rifinitura degli alloggi dovrà essere semplice, ma accurata. Per tutte le forniture di

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infissi apparecchi sanitari, balconi da cucina e lavandini, soglie e gradini, sarebbe consigliabile la standardizzazione. L’aspetto esterno dei fabbrica dovrà essere semplice.

Le Amministrazioni a ciò delegate dovranno avere avvertenza di prescegliere aree edificabili di facile fondazione e di costo limitato, già servite da mezzi di comunicazione, da fognature e condutture di acqua e luce, e preferibilmente prossime ai rifornimenti di materiale da costruzione; dovranno esserci e zone verdi con piante:

Nell’ottobre 1937 il Consorzio Nazionale fra gli Istituti Fascisti Autonomi per le Case Popolari, pubblica un nuovo volumetto che detta “norme di carattere generale per le costruzioni delle case popolari, che gli istituti provinciali dovranno eseguire in base alle istituzioni del Consorzio Nazionale”. Il libretto dovrà servire da guida per la scelta delle aree, per la disposizione degli edifici, per la conformazione dei quartieri e per i caratteri dei vari tipi costruttivi. Per la scelta delle aree e per la conformazione dei nuovi quartieri non vengono dettate particolari norme, ma vengono indicati criteri da osservare, quali: zone ben disposte, facilmente accessibili dai luoghi di lavoro, con ampia zona verde di protezione.

I quartieri dovrebbero risultare costituititi, nel loro insieme, come piccoli nuclei o centri satelliti, dotati di quanto può essere indispensabile alla vita familiare (negozi di genere alimentari e di prima necessità, possibilità di pronta assistenza sanitaria, ect.) evitando di dover far ricorso, alla vicina città. E’ perciò opportuno che questi quartieri sorgano ad una certa distanza dalla periferia cittadina e che, possibilmente da ogni lato siano circondati da terreni esclusivamente rurali. Per la formazione dei lotti fabbricabili il Consorzio Nazionale prevede una superficie di appezzamento per ogni alloggio dai 100 ai 500 metri quadrati e prescrive l’orientamento dei corpi di fabbrica nella direzione nord-sud, così da sfruttare al meglio l’irraggiamento solare. La distribuzione planimetrica delle abitazioni è studiata cercando di rendere semplice ed economica sia la costruzione che le opere di finitura.

La superficie dell’alloggio è la minima; le dimensioni dei singoli ambienti sono progettati sulla base di una razionale previsione del modo in cui saranno disposti i mobili e le suppellettili. Il numero e l’ampiezza dei vani che costituiscono gli alloggi vengono definiti volta per volta secondo del numero dei componenti della famiglia, delle possibilità finanziarie, del tipo di costruzione etc.

Il consorzio ricorda però che sono considerati “popolari” gli alloggi che non abbiano più di 3 stanze, oltre la cucina e gli accessori sono invece classificati “economici”; gli alloggi con un solo ambiente sono previsti solo in casi eccezionali.

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Testo Unico n. 1165 del 28/4/1938

Nel Testo Unico n. 1165 approvato con R.D. 28 aprile 1938, vengono raccolte le disposizioni emanate in precedenza articolandole in un testo molto ampio e complesso. Il testo di legge si compone di tre parti, nella prima delle quali si legge che ogni alloggio deve:

1. avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;

2. avere il proprio accesso dal ripiano della scala; 3. essere fornito di latrina propria;

4. essere provvisto di presa d’acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l’impianto di distribuzione dell’acqua potabile;

5. soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia.

La legge fissa i minimi di superficie:

Parametro Vano abitabile

Alloggio da: 1 vano + A 2 vani + A 3 vani + A 4 vani + A 5 vani +A - 65 m2 80 m2 95 m2 110 m2

Il R.D. può essere identificato come l’antefatto della normativa dimensionale italiana ed ha rappresentato il riferimento principale per tutti i programmi fino al 1947.

Viene data una nuova distinzione tra case popolari e case economiche: per case “popolari” si intendono quelle costruite dagli enti menzionati nel Testo Unico, per essere cedute in locazione e che rimangono di proprietà indivisa e inalienabile dagli enti stessi; devono avere non più di tre vani eccezionalmente cinque, oltre a cucina ed accessori e devono rispondere a tutti i requisiti dei regolamenti di igiene vigenti nei singoli Comuni e dal Testo Unico delle leggi sanitarie 27.7.1934 “Dell’igiene degli ambienti urbani e rurali delle abitazioni”. I regolamenti completamente inadeguato dal punto di vista igienico. Si tratta cioè di regolamenti ancora lontani dalle nuove elaborazioni urbanistiche, in particolare quelle relative al “quartiere” fondato su un

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nuovo rapporto fra spazio esterno e fabbricati e su serie verifiche per garantire condizioni abitative realmente igieniche e funzionali.

Per “case economiche” si intendono quelle costruite dai suddetti enti per essere cedute in affitto o in proprietà e che possono avere fino a 10 vani oltre agli accessori.

Il Decreto Legge n. 399 del 8/5/1947

Il D.L. n. 399 del 8.5.1947, provvidenze direttive ad agevolare la ripresa delle costruzioni edilizie, all’art. 4 torna a prevedere il caso di alloggi da un vano; fissa i minimi di superficie utili:

Parametro Stanza Alloggio da: 1 vano + A 2 vani + A 3 vani + A 4 vani + A 5 vani + A 40 m2 50 m2 65 m2 80 m2 110 m2 Legge 2.7.1949 n. 408

“Disposizione per l’incremento delle costruzioni edilizie”. In relazione ai criteri delle case popolari la legge n. 408 modifica il Testo unico considerando popolari quelle costruite dagli enti e società indicate fra gli enti mutuari. Non è più rilevante la destinazione della casa, se cioè venga assegnata in locazione o in proprietà. Le prescrizioni circa le caratteristiche degli alloggi popolari prevedono un numero di vani non inferiore a due e non superiore a cinque (il Testo Unico del 1938 preveda non più di tre, eccezionalmente cinque vani) oltre gli accessori. Le altre caratteristiche rimangono invariate, mentre sono fornite indicazioni sulla superficie utile dell’alloggio:

Parametro Vano contabile =

n. vani utili + 2 Alloggio da: 1 vano + A 2 vani + A 3 vani + A - 65 m2 80 m2

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4 vani + A 5 vani + A

95 m2 110 m2

La superficie può essere aumentata per le famiglie composte da più di sette membri nell’ordine di m2 16 per ogni persona in più oltre la settima.

Il Piano I.N.A.-Casa (primo settennio) legge n°43 del 28/2/1949

Con la legge 28.2.1949 n. 43 è varato un piano settennale che si propone di incrementare l’occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori.

Il Comitato di attuazione controlla l’impiego dei fondi, predispone il piano di costruzione degli alloggi e ne vigila l’attuazione.

Presso l’I.N.A viene costituita una gestione autonoma denominata I.N.A. –Casa, con il compito di dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato. La gestione I.N.A.-Casa è posta sotto la vigilanza del ministero del Lavoro e Previdenza Sociale.

Per la costruzione degli alloggi il Comitato può incaricare l’ I.N.A., l’I.N.P.S., le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, lo I.N.C.I.S., gli I.A.C.P. o altri enti di diritto pubblico, oltre consorzi e cooperative di produzione e di lavoro.

Con l’entrata in vigore di questa legge, vennero dettati <<criteri di costruzione>> che guidarono i progettisti nella ricerca di insediamenti per tutto il territorio nazionale. Le preoccupazioni principali furono:

- evitare il blocco chiuso (caserma monotone); - limiti di densità ed altezze degli edifici; - orientamento;

- minimi di superficie e funzionamento dell’alloggio; - curare in modo particolare gli spazi condominiali.

La formulazione di queste esperienze e il reperimento degli spazi collettivi per servizi, costituiscono un notevole passo avanti.

L’I.N.A.-Casa localizza gli insediamenti in aree agricole prossime al centro urbano o comunque in condizioni tali da non rendere pressante la carenza dei servizi collettivi. Una novità è quella che dà la possibilità di costruzione di alloggi, anche ai lavoratori e alle cooperative, aziende o gruppi di aziende che provvedano ad anticipare una parte del costo.

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Gli standard dimensionali degli alloggi furono stabilita con il D.P.R. n. 436 del 4.7.1949 ove all’art. 39 viene fissato il coefficiente medio di affollamento = due persone per vano utile:

Parametro Vano utile

Alloggio da: 1 vano + A 2 vani + A 3 vani + A 4 vani + A 5 vani + A 30 – 35 m2 45 – 50 m2 65 – 70 m2 75 – 90 m2 90 – 110 m2

Per far si chi i progettisti avessero un orientamento preciso vennero raccolti ottantuno schemi distributivi di alloggi considerati per la distribuzione e presentazione di progetti. Tali schemi comprendono solo due tipologia edilizie: la casa multipla in linea con due alloggi per piano sia isolata che continua e la casa a schiera. L’esclusione di altri schemi chiarisce subito come l’I.N.A.-Casa si avvii verso soluzioni architettoniche correnti.

L’opuscolo indica i criteri per la scelta e l’utilizzazione delle aree, l’estensione idonea per assicurare uno sviluppo organico dei quartieri, le cautele da seguire per accertare la natura dei terreni, ect. Particolari prescrizioni che riguardano le distanze fra gli edifici, le altezze, l’esclusione di cortili. Per quanto riguarda la composizione degli alloggi sottolinea: la necessità di assicurare sempre due esposizioni, un locale di soggiorno, dei locali di disimpegno, logge-balconi, camere da letto con non più di due letti, un’illuminazione elevata e una esposizione favorevole.

Nel 1949 l’I.N.A.-Casa bandisce un concorso nazionale grazie al quale nel 1950 costituisce un primo albo di progettisti tra i quali troviamo molti esponenti di picco dell’architettura italiana del tempo. I risultati del concorso vengono pubblicati, nel 1950, nel secondo opuscolo-guida, intitolato “Suggerimenti esempi e norme per la progettazione urbanistica”, insieme a progetti tipo elaborati dall’Ente. Tale opuscolo corredato di immagini e suggerimenti, prefigura larga parte della futura produzione architettonica dell’I.N.A.-Casa. Nell’opuscolo si legge anche: l’ambiente naturale, di per se stesso vario, irregolare ed episodico, non si presta ad accogliere composizioni urbanistiche rigidamente geometriche, soprattutto in zone non pianeggianti. È quindi opportuno, oltre che per ragioni economiche e costruttive, adeguarsi all’andamento del terreno. Gli elementi edilizi dovrebbero essere disposti in modi da costruire ambienti architettonici raccolti e da creare scorci prospettici gradevoli componendoli col verde e con linee

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del paesaggio… il ritorno all’uso del colore, tipico nella tradizione architettonica italiana, è consigliabile in ogni caso, ma particolarmente nelle costruzioni che sorgeranno fuori dai centri cittadini…. Anche i materiali edilizi, se opportunamente trattati, possono essere usati secondo le loro specifiche caratteristiche cromatiche, per personalizzare l’architettura dei singoli edifici…. Si avrà cura di pensare i tipi edilizi in modo tale che possano essere uniti in serie continua, ovvero spezzata, oppure usati anche isolatamente, articolando inoltre la composizione con elementi volumetrici sia continui che sfasati, e variando opportunamente il numero dei piani.

Legge 10.8.1950 n. 715

Con l’approvazione della legge n. 715 “Costituzione di un fondo per l’incremento edilizio destinato a sollecitare l’attività edilizia privata per la concessione di mutui per la costruzione di case di abitazione”, vengono rivisti gli indici massimi degli alloggi:

Parametro Vano utile

Alloggio da: 1 vano + A 2 vani + A 3 vani + A 4 vani + A 5 vani + A - 65 m2 80 m2 95 m2 110 m2

Per quanto riguarda le condizioni tecniche le case dovevano:

1. avere non meno di due vani e non più di cinque vani abitabili, oltre i locali accessori (cucina, bagno, latrina, ripostiglio, ingresso);

2. avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala; 3. essere fornito di latrina propria;

4. essere provvisto di presa d’acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l’impianto di distribuzione di acqua potabile;

5. soddisfare altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene edilizia.

Legge 9.8.1954 n. 640

“Provvedimenti per l’eliminazione delle abitazioni malsane”.

Prevede solo alloggi da due a te vani eccezionalmente quattro. Stabilisce gli indici massimi come segue:

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Parametro Vano utile Alloggio da: 1 vano + A 2 vani + A 3 vani + A 4 vani + A 5 vani + A - 34 m2 42 m2 50 m2 -

Il Piano I.N.A.-Casa (secondo settennio) legge n°1148 del 28/2/1956

Alla scadenza del primo piano settennale del Piano I.N.A.-Casa, la legge n. 1148 proroga per altri sette anni, con alcune modificazioni, i provvedimenti della legge n. 43. anche nelle amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici possono costruire direttamente gli alloggi per i propri dipendenti oltre alle aziende e alle cooperative, secondo quanto era previsto dalla legge del 1949. è in questi anni che si ha il passaggio nei grandi centri urbani dai “nuclei edilizi” ai “quartieri autonomi”. Tali quartieri nascono su aree non ancora urbanizzate nelle quali gli alloggi, già in fase progettuale vengono integrati da tutti i servizi collettivi. Si assiste così ad un processo di allentamento verso la periferia con aumentate difficoltà degli utenti. La legge indicava che gli interventi venissero inquadrati in piani urbanistici organici a largo raggio; purtroppo il concetto di centro residenziale autonomo integrato dai servizi, che si poneva come premessa per l’evoluzione delle esigenze, rimane solo una promessa, come testimoniano ancora oggi alcune areee vuote, squallide e fatiscenti.

L’opuscolo, guida per l’esame dei progetti delle costruzioni I.N.A.-Casa da realizzare nel secondo settennio pubblicato nel 1956, suggeriva tipi di alloggi e relative dimensioni da realizzare. Eliminati gli alloggi composti da un unico vano utile, vennero fissate le superficie minime utili degli alloggi come segue:

- Alloggi da 2 stanze ed accessori 50 m2; - Alloggi da 3 stanze ed accessori 70 m2; - Alloggi da 4 stanze ed accessori 90 m2; - Alloggi da 5 stanze ed accessori 110 m2.

Oltre alle superfici minime fissò anche diverse modalità e criteri per la costruzione de3gli alloggi:

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- l’altezza dei piani da pavimento a pavimento resta di m. 3,30 salvo il caso che per esigenze climatiche particolari sia opportuno ridurla;

- le rampe delle scali comuni dovranno avere larghezza minima di cm. 110 e le alzate dei gradini non potranno superare i cm. 17; per le rampe delle case a schiera è consentita una larghezza minima di cm. 95;

- gli alloggi dovranno avere almeno due disposizioni, preferibilmente opposte;

- ogni alloggio dovrà essere costruito da un locale di soggiorno, da una o più stanze e accessori, questi ultimi comprenderanno la cucina, il bagno, l’ingresso, i disimpegni, almeno un ripostiglio ed eventuali vani per armadi a muro;

- si dovrà prevedere una adeguata attrezzatura per il servizio, singolo o collettivo, di lavatura e stenditura dei panni;

- ogni stanza da letto dovrà essere provvista ad accogliere non più di due letti per adulti, oltre ad una culla in quelle matrimoniali;

- gli edifici non dovranno dare luogo a cortili chiusi;

- nel caso di abitazioni che non abbiano direttamente accesso ad orto-giardino è prescritta la dotazione di una loggia-balcone di dimensioni sufficienti per lo svolgimento di alcune funzioni di vita all’aperto.

L’opuscolo sottolinea che è preferibile non costruire a piano terra, se le condizioni suddette non possono verificarsi. Val meglio in tal casi, sfruttare i locali terreni per altri usi (rimesse per motorette, locali che servano da cantinati…). pp. 29 suggeriva tra l’altro l’uso di ingressi separati da tutti gli latri ambienti, cucine-pranzo separata dai soggiorni,soggiorni non attraversabili per accedere agli altri ambienti della casa; camere matrimoniali con superfici utili di 15-16 metri quadri, gabinetti contenenti vasca da bagno, tazza, bidet e lavabo nonché il postoli posto e gli attacchi per lo scaldabagno ed eventualmente quello per lavatrici elettriche. L’opuscolo inoltre affrontò molto dettagliatamente la progettazione dei singoli ambienti (cucine, soggiorni, camere, gabinetti…) suggerendo per ognuno di essi modifiche e suggerimenti legati alle preferenze emerse dall’indagine effettuata.

Legge 18.4.1962 n. 167

“Dimensione per favorire l’acquisizione di aree edificabili per l’edilizia economica e popolare”, i cui scopi erano:

- contenere l’incidenza del costo delle aree fabbricabili sul costo di costruzione a vano, eliminando la speculazione fondiaria;

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- superare la frattura tra amministrazioni comunali e gli enti preposti all’edilizia economica e popolare, nei riguardi dei piani di sviluppo della città.

Lo strumento con il quale la legge si prefiggeva di raggiungere questi scopi era il “piano di zona”. I comuni, alcuni obbligatoriamente (quelli con popolazione superiore ai 50.000 ab. O che siano capoluoghi di provincia), altri in via facoltativa, erano chiamati a redigere piani <<delle zone da destinare alle costruzioni di alloggi a carattere economico e popolare, nonché alle opere complementari urbane e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico>>. Per i comuni che già hanno adottato il P.R.G., il piano predisposto in base alla legge n. 167 ne costituisce una variante, per gli altri comuni esso deve essere compreso in un piano di fabbricazione. Esso si pone come strumento valido per l’armonico sviluppo delle città, con la formazione di quartieri socialmente equilibrati, mediante il coordinameto tra attività pubblica ed attività privata nel settore dell’edilizia.

Per l’attuazione del Piano, il Comune espropriava le aree sulla base di programmi annuali. Acquistate le aree il Comune doveva provvedere alle opera di urbanizzazione previste dal piano di zona (la rete stradale, la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico nonché ad edifici pubblici e di culto), e quindi immettere nel mercato le aree urbanizzate facenti parte del demanio comunale, cedendo la proprietà o il diritto di superficie a enti e privati che si impegnavano a costruire case economiche e popolari in conformità delle previsioni del piano. Le rimanenti aree non incluse nel demanio comunale, erano rese disponibili per enti, istituti e cooperative aventi per scopo la costruzioni di case popolari.

La legge n. 167 è il primo strumento urbanistico che possa permettere fin dall’inizio di progettare e costruire città a scala umana, ovvero tale da permettere all’uomo di vivere in un contesto urbano civile, dotato di tutte le attrezzature e servizi proporzionali e legati allo sviluppo del piano insediativo.

Legge 14.2.1963 n. 60

Con questa legge si sopprime l’I.N.A.-Casa, se ne liquida il patrimonio e si costituisce un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, alla cui predisposizione provvederà un comitato centrale. È la legge istitutiva della Gescal (Gestione case per i lavoratori). Gli elementi qualificanti di questa legge sono:

a) istituzioni di un programma decennale di costruzioni b) inquadramento del programma in un piano finanziario

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c) formulazione di un programma diviso in piano inteso ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie alloggi inseriti in quartieri muniti di requisiti necessari alla civile convivenza

d) accentuazione dell’interesse per le attrezzature (spazi verdi, ogni provvidenza ritenuta necessaria ad assicurare approvvigionamenti, attività spirituali, ricreative e sociali…) e) reperimento di aree idonee

f) partecipazione degli utenti alla funzionalità degli impianti. Il Servizio Sociale collabora con le famiglie degli assegnatari ad individuare le esigenze e le soluzioni relative alla vita comunitaria con speciale riferimento alle attrezzature ed ai servizi di quartiere.

La ricerca, elaborata dal Centro Studi Gescal nel 1964 intitolata “Prima relazione sugli standards edilizi” doveva servire per mettere in luce qualitativamente e quantitativamente, gli elementi necessari a soddisfare i bisogni dell’uomo connessi alla vita all’interno di un alloggio. I limiti di tale studio si evidenziano leggendo la relazione. In mancanza di indicazioni sistematiche della cultura contemporanea, di verifiche sperimentali documentate ed approfondite e nell’impossibilità di affrontare subito nuove ricerche sull’argomento nei limiti di tempo e con gli strumenti e mezzi a disposizione, si è stabilito di accettare, in prima ipotesi, come valida la tipologia edilizia corrente in Italia (Tipo A e Tipo B). tale tipologia è già stata sperimentata e diffusa nella passata esperienza dell’I.N.A.-Casa. Inoltre si è stabilito di assumere i criteri distributivi correnti ed accettati di norma dalla passata gestione I.N.A.-Casa. Da tali affermazioni si coglie la continuità culturale tra l’esperienza I.N.A.-Casa e quella Gescal, che sono state anche accomunate da identici apparati decisionali e burocratici.

TIPO A

1. m2 65 (+4) vani letto m2 25

Pranzo – soggiorno opposto alla cucina Cucina adiacente alla sala;

2. m2 70 (+4) vani letto m2 30

pranzo – soggiorno opposto alla cucina cucina adiacente alla scala;

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3. m2. 75 (+4) vani letto m2 34

pranzo – soggiorno opposto alla cucina cucina adiacente alla scala;

4. m2 75 (+4) vani letto m2 38

pranzo – soggiorno opposto alla cucina cucina adiacente alla scala;

TIPO B

5. m2 80 (+5) vani letto m2 34

Pranzo – soggiorno opposto alla cucina cucina adiacente alla sala;

6. m2 80 (+5) vani lettom238

pranzo – soggiorno opposto alla cucina cucina adiacente alla scala;

7. m2. 90 (+6) vani letto m2 38

pranzo – soggiorno opposto alla cucina cucina adiacente alla scala;

8. m2 100 (+6) vani letto m2 46

pranzo – soggiorno opposto alla cucina cucina adiacente alla scala;

9. m2 100 (+7) vani letto m2 42

Pranzo – soggiorno opposto alla cucina Cucina adiacente alla sala;

10. m2 110 (+7) vani letto m2 50

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cucina adiacente alla scala;

11. m2110 (+8) vani letto m246

pranzo – soggiorno opposto alla cucina cucina adiacente alla scala;

12. m2120 (+8) vani letto m254

pranzo – soggiorno opposto alla cucina cucina adiacente alla scala;

Dal primo lavoro del Centro Studi fu estratta la normativa tecnica della Gescal approvata dal consiglio superiore dei LL.PP. pubblicata nel 1964 col titolo “Norme tecniche di esecuzione delle costruzioni, con speciale riferimento alla progettazione”. La normativa modifica in modo sostanziale le superfici dell’alloggio le quali vengono incrementate. Le superfici utili degli alloggi raggruppati dalle norme in quattro tipi (A,B,C,D) venivano fissate in m264, 80, 96 e 112 rispettivamente per alloggi composti di 2,3,4 e 5 vani utili. Si trattava di “valori base” sui quali, in sede di programmazione di intervento, erano possibili variazioni da contenersi in eccesso o in difetto entro limiti del 5%.

L’altezza di piano minima, da pavimento a pavimento veniva individuata in tre metri, mentre relativamente alla esposizione degli alloggi, alle distanze fra i corpi di fabbrica, ai cortili, ai vincoli del piano terreno, alle scale comuni, le raccomandazioni sono simili se non identiche a quelle dell’I.N.A.-Casa. Altri elementi di novità presenti nella normativa tecnica della Gescal si ebbero con i suggerimenti che favorivano la produzione industriale dei componenti e degli elementi edilizi. A fondamento di ciò la normativa assume un modulo base M (M = 10 cm) rispetto al quale dovranno adattarsi <<multimoduli>> e <<sottomoduli>>.

Gli “standards residenziali” vengono definiti per garantire delle dotazioni minime di spazio e di attrezzature sia di natura edile che urbanistica e per consentire nelle applicazioni pratiche, criteri di omogeneità e possibilità di comparazioni.

La circolare ministeriale si propone di uniformare la diversità termologia. Il parametro <<stanza>> sostituirà il parametro <<vano utile>> finora adottato. Anche i <<vani convenzionali>> o <<legali>> cui richiamatala legge 14.2.1963 n. 60 sono successivamente individuati con il parametro <<stanza>>. Di norma saranno considerate <<stanze>> tutti quei vani, compresa la cucina che, arieggiati ed illuminati direttamente abbiano una superficie netta maggiore od uguale ad 8 mq e consentano l’agilità di un letto per adulti.

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Viene stabilita con esattezza la gamma tipologica degli alloggi, identificando alcune esigenze da porre alla base delle progettazioni; in sostanza la circolare limita la scelta ad alcuni alloggi tipo che si possono così riassumere:

Tipo 1 – alloggio composto da:

1 stanza + pranzo soggiorno + cucina (oltre 8 m2) + bagno + disimpegni. Tipo 2 – alloggio composto da:

1 stanza + pranzo soggiorno + stanza pluriuso (8+12 m2) + cucina (meno di 8 m2) + bagno +

disimpegni.

Tipo 3 - alloggio composto da:

2 stanza + pranzo soggiorno + cucina (oltre 8 m2) + bagno + disimpegni. Tipo 4 - alloggio composto da:

2 stanza + pranzo soggiorno + stanza pluriuso (8+12 m2) + cucina (meno di 8 m2) + bagno + disimpegni.

Tipo 5 - alloggio composto da:

3stanza + pranzo soggiorno + cucina (oltre 8 m2) + bagno + locale igienico + disimpegni. Tipo 6 - alloggio composto da:

3 stanza + pranzo soggiorno + stanza pluriuso (8+12 m2) + cucina (meno di 8 m2) + bagno + locale igienico + disimpegni.

Tipo 7 - alloggio composto da:

4 stanza + pranzo soggiorno + cucina (oltre 8 m2) + bagno + locale igienico + disimpegni. Tipo 8 - alloggio composto da:

4 stanza + pranzo soggiorno + stanza pluriuso (8+12 m2) + cucina (meno di 8 m2) + bagno + locale igienico + disimpegni.

Legge 22.10.1971 n. 865 detta “legge per la casa”.

In fase di attuazione della legge n. 167 non furono conseguiti gli scopi prefissi, sia per quanto riguarda l’acquisizione delle aree sia sia per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. La causa principale fu la mancanza di fondi disponibili. Con la nuova legge ci si proponeva di eliminare gli inconvenienti riscontrati nella legge n. 167.

In particolare la nuova norma prevedeva:

- una nuova struttura organizzativa per il coordinamento dell’intervento pubblico, prima frazionato nei molti enti preesistenti ed ora nelle mani del CER – Comitato per l’Edilizia Residenziale, il quale riceve tutti i fondi pubblici stanziati per l’edilizia economica e popolare, e programma l’attività con le regioni e gli enti locali;

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- nuovi criteri di indennizzo (successivamente dichiarati incostituzionali con una sentenza della C.C. n. 5 del 1980);

- finanziamento della produzione abitativa e dei costi di urbanizzazione.

La legge per la casa richiede forza e vigore alla 167 per la realizzazione dei piani di zona, trovò tuttavia delle difficoltà in sede di attuazione. Le difficoltà sono imputabili alla lentezza burocratica, alla crisi finanziaria degli enti e all’aumento dei prezzi. Oltre a queste difficoltà in questo periodo matura un nuovo atteggiamento culturale che tende a rivalutare il patrimonio esistente ee i vecchi centri storici e a frenare la costruzione di nuovi insediamenti. La soluzione del problema della casa si sposta quindi dal non costruito al costruito.

Decreto Ministeriale della Sanità 1975

Vengono messi a punto nuovi standards di superficie minima degli alloggi. Questo decreto stabilisce una serie di criteri per la determinazione delle condizioni minime di abitabilità:

- ogni abitante ha diritto ad una superficie minima di 14 m2per le prime 4 persone, e di 10 m2, per ogni utente in soprannumero;

- le stanze da letto per una persona devono avere una superficie minima di 9 m2, quelle per 2 persone, di 14 m2;

- ogni alloggio deve essere dotato di un ambiente di soggiorno di almeno 14 m2.

Come si può osservare per alloggi destinati a nuclei familiari con più di 4 persone, l’aumento dello spazio per la zona notte e la maggiore incidenza dei servizi e dei disimpegni vanno a scapito dello spazio destinato alla zona giorno che spesso risulta sotto dimensionata.

L’altezza minima dei locali adibiti ad abitazione è fissata pari a m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Fissa la temperatura media dell’aria interna degli alloggi tra i 18° ed i 20° C. Stabilisce i requisiti igienico – sanitari a cui devono rispondere gli alloggi:

tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a ia servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani – scala e ripostigli, debbono fruire di illuminazione naturale, diretta, adeguata alla destinazione di uso. Per ciascun locale d’abitazione l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. È comunque da

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assicurare l’aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti …) prima che si diffondano. Il posto di cottura deve comunicare ampiamente con il soggiorno e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

La stanza deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica. Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all’esterno è proibita l’istallazione di apparecchi a fiamma libera. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo. I materiali per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un’adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque istallati nel fabbricato, rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

Con la circolare Bucalossi del 1976 si inizia il passaggio progressivo da una normativa tradizionale caratterizzata da indici semplicemente quantitativi ad un insieme di satndards qualitativi.

Legge 8.8.1977 n. 513

La legge 513 non introduce innovazioni rivoluzionarie ma: si limita a ridurre mediamente del 15% la superficie utile degli alloggi; a disciplinare i rapporti tra superficie utile e volume edificato; a precisare alcune norme tecniche per consentire l’adozione di soluzioni tecniche che consentano la riduzione dei costi.

Le soluzioni tecniche degli alloggi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) altezza virtuale non superiora a m 4,50 calcolata come rapporto tra mc totali vuoto per pieno dell’edificio e la somma delle superfici utili abitabili degli alloggi

b) superficie utile minima degli alloggi consentita non inferiore a mq 45 e massima non superiore a mq 95 (tab. seguente)

c) altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori degli alloggi, misurate tra pavimento e soffitto, non superiore a m 2,70 per gli ambienti abitativi ed in non meno di m 2,40 per i vani accessori.

Soggiorno Pranzo annesso Cucina annessa Camera doppia 14 m2 5 m2 (valore minimo) 4 m2 (valore indicativo) 14 m2

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Camera singola Bagno con wc Spazio eccedente i 45 mq Indice di capacità 2/2 - 4 m2 4 m2 -

All’interno delle limitazioni imposte dalla legge 513 le Regioni hanno così stabilito le superfici utili e il tipo di servizio in relazione alla dimensione dei nuclei familiari: l?emilia Romagna ad esempio ha stabilito 5 tipi di alloggi e ad ogni alloggio corrisponde in numero delle camere da letto, la superficie interna utile, il numero dei vani convenzionali e la dotazione di servizi igienici:

Alloggio tipo N. camere da letto N. persone Superficie utile m2. N. vani convenzionali Dotazione servizi 45 60 75 90 105 1 1-2 2-3 3-4 4-5 1-2 3-4 4-5 5-6 7-8 45 60 75 90 105 3 4 5 6 7 b. r. b. b. incr. b. + l.i. b. + b.r.

Il numero variabile di camere da letto previsto per ciascun tipo di alloggio (colonna 2) consente di scegliere tra le varie soluzioni tipologiche che prevedano, in alternativa, camera monopetto, spazio pluriuso, camera biletto sdoppiabile in due unità autonome; il numero delle persone alloggiabili in ciascun tipo di alloggio è determinato indicativamente in relazione alle possibilità alternative di cui sopra.

Le superfici utili riportate nella colonna 4n vanno intese quali superfici utili nette interne dell’alloggio comprese glòi spazi destinati ad eventuali armadi a muro, ma escluso ogni altro spazio esterno all’alloggio vero e proprio come logge e balconi, nonché cantine, autorimesse e simili. Per tali superfici (colonna 4) sono consentite variazioni in più fino al 2% ed in meno fino al 5%; per i soli alloggi tipo 45 non è fissato alcun limite per le variazioni in meno.

La delibera inoltre specifica dettagliatamente le dotazioni minime di servizi igienici, (colonna 6) come segue:

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- <<b. incr.>> - servizio igienico incrementato, articolato in due locali dei quali uno contenente WC, bidet, lavabo, l’altro contenente vasca normale e lavabo;

- <<l. i.>> - locale igienico supplementare, dotato di WC, bidet, lavabo;

- <<b. r.>> - bagno ridotto, dotato di WC, bidet, lavabo e vasca ridotta o doccia.

Dovrà essere sempre previsto in ciascun alloggio uno spazio per la lavatrice con relativi attacchi e scarichi, da collocarsi nell’ambito dei servizi igienici, nonché per lavastoviglie nella cucina. La Regione Toscana ha fissato solamente le superfici massime calcolate in m247,65,75,85,95 per

alloggi destinati rispettivamente a 2,3,4,5, (ed altre) persone.

La Regione Lombardia ha previsto unicamente specifici standards di m245, 45, 65, 85 e 95 rispettivamente per alloggi contenenti 2, 2 (+1), 4, 6, 7 posti letto. Ha stabilito che per ogni tipo di alloggio dovrà essere assicurata una dotazione minima di apparecchi igienici uguale o superiore a quella indicata nella tabella che segue:

La Regione Lombardia oltre a specificare le prescrizioni della 513, le integra con una complessa serie di indicazioni distributive, tipologiche che cominciano a fissare con rigore alcune caratteristiche di una condizione abitativa aggiornata.

La regione Lazio, si differenzia dalle iniziative citate, nella normativa propone una serie di tipologie e di organismi edilizi molto definiti. Le superifici minime e massime degli alloggi, in relazione al numero convenzionale dei vani e di abitanti sono determinate secondo la tebella che segue: Tipo A C B D E F Vani convenzionali Utenti convenzionali Tipologia letti Dotazione servizi Igienici 3.5 2 45 L2 B 5 3.5 65/70 21.2 B+li(ev) 4.5 2.5 57/70 L2+L1 B 6 4.5 75/80 2L2+L1 B+li 6.5 5.5 81/86 3L2 B+b 7 6.5 90/95 3L2+L1 B+b

Gli schemi tipologici degli alloggi e degli organismi edilizi sono indicati nelle figure che seguono:

Legge 5.8.1978 n. 457

La legge n. 457 si pone due obiettivi:

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- Recepire il nuovo momento culturale con il apssaggio al “recupero”: si istituiscono nuovi strumenti urbanistici, le “zone di recupero” ed i “piani di recupero”

Il piano decennale per l’edilizia economica predispone:

- Un nuovo assetto organizzativo: assegna allo Stato, nella figura del CER, i compiti di indirizzo, di coordinamento e di programmazione, mentre assegna alle Regioni i compiti attuativi;

- Un nuovo sistema di mutui edilizi che tende ad incentivare l’edilizia agevolata; - La definizione di standard abitativi, fissando:

• Limiti massimi di costo e superficie dell’alloggio – m2 95+18 - , per la cessione di mutui agevolati;

• Norme tecniche, in parte definite dalla stessa legge (altezza virtuale e altezza dei vani) ed in parte rimandate al CER.

- Il supporto di un adeguato complesso di finanziamenti che preveda la produzione di circa 80.000 alloggi all’anno fra nuovi insediamenti e recupero del patrimonio edilizio esistente. Utilizzando lo strumento del piano decennale, lo Stato circa sia di aumentare la produzione degli alloggi, sia di realizzare alloggi che sia veramente economici. Molto importante si rivela anche il coinvolgimento dell’impresa privata attraverso la concessione di mutui agevolati e attraverso la maggiore stabilità conferita da un programma decennale.

L’altro elemento caratteristico della legge 457/78 è quelle relativo al recupero del patrimonio edilizio esistente. Le norme relative a questa parte della legge riguardano:

- L’istituzione di specifici strumenti urbanistici, i “piani di recupero” da individuare all’interno delle “zone di recupero“;

- La definizione degli interventi; - Le agevolazioni creditizie.

Per quanto riguarda i nuovi strumenti urbanistici, la normativa prevede, da parte dei Comuni, l’individuazione di “zone di recupero“ ove per le condizioni di degrado si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente. All’interno di queste zone è prevista la formazione di “ piani di recupero“, piani particolareggiati con procedura di approvazione limitate all’ambito comunale.

Di particolare importanza la definizione degli i interventi relativi al patrimonio edilizio esistente (art. 31), interventi di:

- Manutenzione ordinaria; - Manutenzione straordinaria;

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- Ristrutturazione edilizia; - Ristrutturazione urbanistica.

L’insieme di queste norme rappresenta una grande novità nell’ambito degli interventi legislativi in materia di interventi nel tessuto esistente della città. La normativa precedente era condizionata dallo strumento del piano particolareggiato, difficile sia da formare che da attuare ed era comunque uno strumento “di tipo passivo”, che si basava cioè su una seri e di vincoli. Il nuovo strumento, il piano di recupero, è più semplice da formare, non si basa su divieti e cerca di incentivare gli interventi. L’Ente Pubblico infatti individua quegli interventi che ritiene necessario e che possono essere realizzati dall’iniziativa pubblica o privata usufruendo anche di agevolazioni.

Gli intenti della legge 457 sono vanificati dalla legge 15/12/1980 n. 25 che prevede provvedimenti urgenti per l’edilizia e che vanificano quindi i principi della normativa precedente. La crescente necessità di alloggi ha portato all’adozione di un provvedimento d’urgenza che non teneva conto dei metodi della programmazione. La legge 457 non ha dati i risultati sperati, i piani di recupero prodotti non sono molti ha però generato degli studi e dei dibattiti che hanno permesso, in ambito urbanistico, l’affermarsi della “cultura del recupero” e nell’ambito dell’industria delle costruzioni, ha portato alla sperimentazione relativamente al risparmio energetico.

Individuata una nuova linea di sviluppo della città, in termini di recupero oltre che di sviluppo additivo, è necessario individuare non solo una nuova metodologia ma anche un nuovo sistema di gestione. È nell’ambito della gestione che diventa fondamentale la progettazione con il coinvolgimento del privato.

In riferimento al tema dell’edilizia residenziale pubblica, due sono i provvedimenti specifici che, con le nuove normative che regolano l’attività, introducono e istituzionalizzano il nuovo rapporto pubblico/privato:

- La legge 17 febbraio 1992 n. 179 “Norme per l’Edilizia residenziale pubblica”;

- La legge 4 dicembre 1993 n. 493 “Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei provvedimenti in materia edilizia ”.

La legge n. 179 del 1992

La legge 179/92 prevede lo strumento del “programma integrato di intervento“, finalizzato alla riqualificazione urbana e ambientale.

(22)

1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio e ambientale i comuni promuovono la formazione dei “programmi integrati“ caratterizzati:

- dalla presenza di pluralità di funzioni (residenziale pubblica e privata, non residenziale, di servizio, a destinazione speciale);

- dall’integrazione di diverse tipologie di intervento (nuova costruzione, recupero, aree o immobili non compresi nel piano di recupero);

- da una dimensione tale da incidere sulla organizzazione urbana; - dal possibile concorso di più operatori;

- dalla possibile confluenza di risorse finanziari pubbliche e private.

2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio, possono presentare al comune programmi integrati di zone in tutto o in parte edificate, o da destinare a nuova edificazione, al fine della loro riqualificazione urbana e ambientale;

3. Per la realizzazione di programmi integrati, la legge prevede finanziamenti per le regioni e contributi da parte dello Stato.

La regolamentazione dei programmi integrati di intervento è affidata alla Regioni. A questo proposito la Regione Toscana con lenuove norme per il governo del territorio - legge n. 5 16/01/1995 e seguenti – ha considerato il piano regolatore come elemento costitutivo del Piano Regolatore Generale che infatti risulta composta (art. 23):

- Dal “piano strutturale“;

- Dal “regolamento urbanistico“;

- Dal “programma integrato di intervento“.

La legge n. 493 del 1993

La legge 493/93 definisce una nuova categoria di intervento: il programma di recupero urbano. Dalla stessa definizione emerge che la riqualificazione è ricercata alle diverse scale di intervento: - A livello urbano, con una edificazione di completamento e di integrazione dei complessi

urbanistici esistenti non che con l’inserimento di elementi di arredo urbano;

- A livello edilizio, coprendo carenze spesso emergenti nei complessi di edilizia residenziale pubblica.

La legge prevede che i programmi di recupero urbano – PRU – siano proposti al Comune da soggetti pubblici privati anche associati tra loro. È importante sottolineare come l’intervento del privato, che era già possibile nei programmi integrati di intervento, sia ora essenziale per la realizzazione dei programmi di recupero urbano. Questo rapporto tra pubblico e privato per la

(23)

realizzazione di interventi nel tessuto urbano esistente viene così concretizzato e istituzionalizzato.

La normativa prevede che i PRU:

- devono essere prevalentemente rivolti alla realizzazione di interventi di completamento e integrazione degli insediamenti di edilizia presidenziale pubblica;

- devono essere localizzati nell’area definita per l’intervento;

- sono promossi dal Comune o presentati al Comune degli IACP, da enti pubblici locali, da imprese di costruzione, da cooperative, da consorzi di soggetti pubblici o privati;

- nel caso che le proposte siano incontrato con gli strumenti urbanistici vigenti, i Comuni per l’approvazione del programma possono promuovere un <<accordo di programma>>.

Legge n. 560 del 1993

I programmi di sviluppo dell’edilizia presidenziale pubblica hanno avuto un notevole impulso della legge 560/93 che ha previsto la possibilità per le Regioni, di formulare piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nei limiti compresi tra il 50 e il 75 % degli immobili alienabili.

Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1998

Tale decreto riveste un ruolo importante nell’ambito del recupero e del miglioramento dello sviluppo della città dal punto di vista ambientale; si tratta dello strumento con cui vengono definiti i “programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio“ - PRUSST. All’art. 1 prevede finanziamenti destinati alla promozione, alla partecipazione e alla realizzazione di programmi di riqualificazione urbano e di sviluppo sostenibile del territorio. I PRUSST hanno l’obiettivo (art. 2) di avviare una sperimentazione sulle azioni amministrative e sui moduli operativi più efficaci per attivare i finanziamenti per gli interventi nelle aree urbane che saranno previsti nel quadro comunitario di sostegno.

In questo quadro gli interventi di edilizia residenziale pubblica, tesi al superamento del degrado e al recupero ambientale, possono rappresentare un elemento fondamentale per la riqualificazione fisica e sociale a livello urbano e contribuire quindi allo sviluppo qualitativo della città.

(24)

Con la delibera G.R. n.620 del 28/06/2004

Con tale decreto si stabilisce lo scioglimento delle A.T.E.R. e il passaggio degli immobili alle nuove figure Provinciali. Per la Provincia di Pisa segnaliamo la nascita di A.P.E.S. (Azienda Pisana di Edilizia Popolare).

A.2. Quadro normativo esistente utilizzato in materia energetica

UNI 10347, Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Energia termica scambiata tra una tubazione e l’ambiente circostante – Metodo di calcolo UNI 10348, Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di riscaldamento – Metodo di calcolo

UNI 10349, Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici UNI 10351, Materiali da costruzione – Conduttività termica e permeabilità al vapore

UNI 10355, Murature e solai – Valori della resistenza termica e metodo di calcolo UNI EN 410, Vetro per edilizia – Determinazione delle caratteristiche luminose e solari delle vetrate

UNI EN 673, Vetro per edilizia – Determinazione della trasmittanza termica (valore U) - Metodo di calcolo

UNI EN 832, Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento – Edifici residenziali

UNI EN 13789, Prestazione termica degli edifici – Coefficiente di perdita di calore per trasmissione – Metodo di calcolo

UNI EN ISO 6946, Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodo di calcolo

UNI EN ISO 7345, Isolamento termico – Grandezze fisiche e definizioni

UNI EN ISO 10077-1, Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica – Metodo semplificato

UNI EN ISO 10077-2, Prestazione termica di finestre, porte e chiusure – Calcolo della trasmittanza termica – Metodo numerico per i telai

(25)

superficiali – Metodi generali di calcolo

UNI EN ISO 10211-2, Ponti termici in edilizia – Calcolo dei flussi termici e delle temperature superficiali – Ponti termici lineari

UNI EN ISO 13370, Prestazione termica degli edifici – Trasferimento di calore attraverso il terreno – Metodi di calcolo

UNI EN ISO 13786, Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo

UNI EN ISO 13790, Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento

UNI EN ISO 14683, Ponti termici nelle costruzioni edili – Trasmittanza termica lineare – Metodi semplificati e valori di progetto

UNI EN ISO 15927-1, Prestazione termoigrometrica degli edifici – Calcolo e presentazione dei dati climatici – Medie mensili dei singoli elementi meteorologici

- Legge n. 10/91 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”

- D.P.R. 412/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”. - D.P.R. 551/99 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”. - D. Lgs 31 marzo 1998 N. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59." - D. Lgs 19 agosto 2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al

rendimento energetico nell'edilizia”

- D. Lgs 29 dicembre 2006, n.311 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto

legislativo 19agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia”. Entrato in vigore dal 2 febbraio a integrare il D.Lgs 192/2005 come recepimento della direttiva 2002/91/CE (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD).Il decreto si applica sia alle nuove costruzioni che a quelle esistenti.

(26)

L’edilizia sovvenzionata deve sottostare ad altri regolamenti come le norme tecniche per la realizzazione degli interventi di edilizia agevolata convenzionata di cui alla L.R. n. 48/1988 modificata con L.R. n. 28/1991, per il calcolo delle superfici convenzionali.

La legge n.67 dell’ 11/3/1988 nell’allegato B possiamo trovare specifiche tecniche di progettazione degli standard abitativi per l’edilizia sovvenzionata e le procedure di approvazione del progetto e somministrazione dei fondi.

(27)

APPENDICE 2

2.1. Output di calcolo

MODELLO 1

Tipo di generatore caldaia Valore ammissibile

Valore calcolato Verifica Prestazione energetica climatizzazione

invernale (kWh/m²)

Rendimento globale medio stagionale ηg Rendimento utile 100% Pn ηu100 Rendimento utile 30% Pn ηu30

81,26 69,81 % 87,21 % 84,81 % 29,61 83,50 % 92,30 % 95,40 % Sì Sì Si Sì

Caratteristiche termiche strutture opache (W/m²K)

Valore ammissibile

Valore calcolato Verifica M4 muro esterno PROGETTO

P1 pavimento su terreno S1 controsoffitto 0.468 0.468 0.416 0.374 0.451 0.387 Sì Sì Si

Caratteristiche termiche componenti finestrate (W/m²K)

Valore ammissibile

Valore calcolato Verifica F10 finestra 100x100 E progetto F11 finestra 70x140 D progetto F13 finestra 80x210 H progetto F7 finestra 140x140 C prog F8 portafinestra 140x240 A progetto F9 finestra 90x140 B progetto 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 1.610 1.630 1.590 1.610 1.580 1.600 Sì Sì Si Sì Sì Sì

(28)

MODELLO 2

Tipo di generatore caldaia Valore ammissibile

Valore calcolato Verifica Prestazione energetica climatizzazione

invernale (kWh/m²)

Rendimento globale medio stagionale ηg Rendimento utile 100% Pn ηu100 Rendimento utile 30% Pn ηu30

81,26 69,81 % 87,21 % 84,81 % 22.37 90.4 % 106.8 % 107.7 % Sì Sì Si Sì

Caratteristiche termiche strutture opache (W/m²K)

Valore ammissibile

Valore calcolato Verifica M4 muro esterno PROGETTO

P1 pavimento su terreno S1 controsoffitto 0.468 0.468 0.416 0.374 0.451 0.387 Sì Sì Si

Caratteristiche termiche componenti finestrate (W/m²K)

Valore ammissibile

Valore calcolato Verifica F10 finestra 100x100 E progetto F11 finestra 70x140 D progetto F13 finestra 80x210 H progetto F7 finestra 140x140 C prog F8 portafinestra 140x240 A progetto 9 finestra 90x140 B progetto 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 1.610 1.630 1.590 1.610 1.580 1.600 Sì Sì Si Sì Sì Sì MODELLO 3

(29)

Tipo di generatore caldaia Valore ammissibile

Valore calcolato Verifica Prestazione energetica climatizzazione

invernale (kWh/m²)

Rendimento globale medio stagionale ηg Rendimento utile 100% Pn ηu100 Rendimento utile 30% Pn ηu30

81,26 69,81 % 87,21 % 84,81 % 44.62 83.5 % 92,30 % 95,40 % Sì Sì Si Sì

Caratteristiche termiche strutture opache (W/m²K) Valore ammissibile Valore calcolato Verifica M4 muro esterno PROGETTO

P1 pavimento su terreno S1 controsoffitto 0.468 0.468 0.416 0.467 0.451 0.485 Sì Sì Si

Caratteristiche termiche componenti finestrate (W/m²K)

Valore ammissibile

Valore calcolato Verifica F10 finestra 100x100 E progetto F11 finestra 70x140 D progetto F13 finestra 80x210 H progetto F7 finestra 140x140 C prog F8 portafinestra 140x240 A progetto 9 finestra 90x140 B progetto 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 2.190 2.210 2.180 2.210 2.190 2.180 Sì Sì Si Sì Sì Sì MODELLO 4

Tipo di generatore caldaia Valore ammissibile

Valore calcolato Verifica Prestazione energetica climatizzazione

invernale (kWh/m²)

(30)

Rendimento globale medio stagionale ηg Rendimento utile 100% Pn ηu100 Rendimento utile 30% Pn ηu30

70.01 % 92.67 % 98.67 % 88.30 % 106.8 % 107.7 % Sì Si Sì

Caratteristiche termiche strutture opache (W/m²K)

Valore ammissibile

Valore calcolato Verifica M4 muro esterno PROGETTO

P1 pavimento su terreno S1 controsoffitto 0.468 0.468 0.416 0.467 0.451 0.485 Sì Sì Si

Caratteristiche termiche componenti finestrate (W/m²K)

Valore ammissibile

Valore calcolato Verifica F10 finestra 100x100 E progetto F11 finestra 70x140 D progetto F13 finestra 80x210 H progetto F7 finestra 140x140 C prog F8 portafinestra 140x240 A progetto 9 finestra 90x140 B progetto 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 3.120 2.210 2.190 2.210 2.180 2.210 2.180 Sì Sì Si Sì Sì Sì

Figura

Tabella 1- Caratteristiche impiantistiche.

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