• Non ci sono risultati.

MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE MARCHE)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE MARCHE) "

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

XI LEGISLATURA

1

REGIONE MARCHE Assemblea legislativa

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA STATUTARIA

Approvata dall’Assemblea legislativa regionale a maggioranza assoluta nella seduta del 9 novembre 2021, n. 44

MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1 (STATUTO DELLA REGIONE MARCHE)

__________

Nota: prima deliberazione

pdl n. 75

(2)

XI LEGISLATURA

2

Art. 1

(Modifica all’articolo 21 della legge statutaria 1/2005)

1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Re- gione Marche), le parole “al Parlamento” sono sosti- tuite dalle seguenti: “alle Camere”.

IL PRESIDENTE F.to Dino Latini

Riferimenti

Documenti correlati

PUBBLICATA NEL BURM N.. 7, COMMA 5 - CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO “RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI” NELL’AMBITO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Nel terzo articolo, si propone di regolamentare la nomina dei membri della Giunta da parte del Presidente della Giunta regionale prevedendo che tale organismo

 È stata spedita una lettera ai Comuni di Colli al Metauro, Fiastra, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Terre Roveresche, Trecastelli, Valfornace e Vallefoglia (Protocollo

(Guardie ecologiche volontarie) della provincia di Pesaro e Urbino, il nucleo vigilanza WWF (Guardie fauna ambiente zoofila) e.. l'Università di Urbino - Dipartimento

· sviluppo della sezione dedicata “PRENOTAZIONE VACCINAZIONE ANTI-COVID 19 PER LA POPOLAZIONE sul proprio sito aziendale (http://www.asurmarche.it) in cui sono riportati

territoriali ) presentano annualmente alla Regione una proposta di programma contenente, tra l’altro, la descrizione dettagliata degli interventi, specificandone i relativi costi

di costituire il Comitato per il controllo e la valuta- zione delle politiche previsto dall’articolo 34 bis della legge statutaria 8 marzo 2005, n.1 (Statuto della Re-

a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l’istruzione e la