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Quadro Normativo

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Academic year: 2022

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Organo: INAIL - DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 7 del 27 gennaio 2006.

Oggetto:Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico in agricoltura. Addizionale sui contributi assicurativi per l’anno 2003.

Quadro Normativo

• Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 13: Danno biologico, principi generali del nuovo sistema d’indennizzo, introduzione di apposita addizionale sui premi e contributi assicurativi.

• Decreto ministeriale del 12 luglio 20001 : Approvazione di “tabella di menomazioni”; “tabella indennizzo danno biologico”; “tabella dei coefficienti”; relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

• Delibera del Commissario Straordinario n. 790 del 7 ottobre 2003: “Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 – art. 13. Determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli 2000-2005 per la copertura degli oneri relativi al danno biologico”.

• Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 27 aprile 2004: “Determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli Inail, per la copertura del danno biologico, per gli anni 2000, 2001, 2002”.

• Circolare n. 64 del 9 settembre 2004: “Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico in agricoltura. Addizionale sui contributi assicurativi: anni 2000, 2001 e 2002”.

• Delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione n. 261 dell’1 giugno 2005: “Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 – articolo 13. Determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per la copertura degli oneri relativi al danno biologico per l’anno 2003”.

• Decreto ministeriale dell’8 agosto 20052 : “Determinazione dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli Inail per l’anno 2003, per la copertura degli oneri relativi al danno biologico”.

PREMESSA

Anche per l’agricoltura è prevista l’applicazione della disciplina indennitaria per il riconoscimento del

“danno biologico”, inteso, in via provvisoria ed ai soli fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come “la lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale, della persona”.

Per la copertura degli oneri relativi al “danno biologico”, è stata stabilita una specifica addizionale sui premi e sui contributi assicurativi 3 . La determinazione della misura e delle modalità di corresponsione è disposta con decreto ministeriale.

Al riguardo, si ricorda che con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 , è stata introdotta per gli anni 2000-2001 e 2002 un’addizionale sui contributi agricoli Inail.

Per gli anni successivi invece, su espresso parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dovrà essere applicata l’aliquota di specifica competenza di ciascun anno.

MISURA DELL’ADDIZIONALE

L'addizionale da applicare sui contributi assicurativi agricoli per l’anno 2003 è pari a 3,93% (tre virgola novantatre per cento) del contributo assicurativo dovuto per il medesimo anno 2003 5 .

Per completezza d’informazione, si ricorda che per gli anni 2000, 2001, 2002, tale addizionale è stata determinata nella misura di 1,42% (uno virgola quarantadue per cento) del contributo assicurativo dovuto per gli stessi anni 6 .

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE

La procedura per l’applicazione dell’addizionale per danno biologico in agricoltura, calcolata come sopra specificato, sarà interamente gestita dall’INPS. A questo Istituto compete, infatti, la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi del settore agricolo, nonché il conseguente versamento all’INAIL della quota parte relativa all’assicurazione antinfortunistica.

Allegato: 1

(2)

______________________________

1.Pubblicato su G.U. n. 172 del 25 luglio 2000 (Suppl. ord. n. 119) 2.Pubblicato sulla G.U. del 2 dicembre 2005 - Serie Generale n. 281 - 3.Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 13

4.Decreto del Ministero del Lavoro del 27 aprile 2004 (pubblicato sulla G.U. del 6 luglio 2004 - Serie Generale n. 156).

5.Allegato 1: Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 agosto 2005 (G.U. del 2 dicembre 2005 - Serie Generale n. 281)

6.Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 27 aprile 2004 (G.U. del 6 luglio 2004 - Serie Generale n. 156)

IL DIRETTORE GENERALE Dr. Maurizio CASTRO

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