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La riforma dell’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie professionali. Decreto Legislativo n.38 del 23/2/2000.

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La riforma dell’Assicurazione contro gli Infortuni e le Malattie professionali. Decreto Legislativo n.38 del 23/2/2000.

Avv. Ciro Carola*

Sulla Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 2000 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 contenente “disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali” che è entrato in vigore il 16 marzo 2000.

Il decreto legislativo è stato adottato dal Consiglio dei Ministri in forza della delega contenuta nell’art. 55 della legge n.144 del 17/5/1999.

I numerosi interventi della Corte Costituzionale e della giurisprudenza di legittimità hanno reso necessaria una rivisitazione del testo unico d.p.r. 1124/65 peraltro già modificato da alcuni importanti interventi legislativi.

Le innovazioni introdotte sono state precedute da tavoli di concertazione fra i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro, dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Inail) e del Governo.

L’evoluzione del concetto di danno alla persona iniziata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.184/86 e sfociata nell’elaborazione giurisprudenziale del danno biologico che ha legato il risarcimento del danno non solo alla diminuzione patrimoniale del soggetto, ma anche alla diminuzione cellulare del bene salute e ai suoi riflessi nei rapporti interpersonali, non poteva non riguardare anche i lavoratori, in una visione più ampia e completa dell’art.32 della Costituzione per le lesioni e le malattie contratte in dipendenza dal rapporto di lavoro.

La trasformazione tecnologica registrata nel corso di questo secolo, che ha inciso sullo stesso concetto di lavoro come tradizionalmente inteso, determinando l’ingresso di nuove categorie di lavoratori e processi produttivi inimmaginabili pochi anni fa, ha reso necessario che il legislatore si facesse carico della tutela psico-fisica di questi soggetti.

La ratio ispiratrice della nuova normativa trae spunto dall’idea ormai prevalente che va maturando, per cui il lavoratore, senza alcuna discriminazione di ruolo e tipo di lavoro svolto, deve essere sempre tutelato quando per ragione della propria attività abbia riportato un infortunio o contratto una malattia professionale.

Tale tutela si estende temporalmente e territorialmente, oltre l’orario e oltre il luogo ove si svolge l’attività produttiva, al tragitto che il lavoratore compie per recarsi e tornare dal lavoro e dal luogo ove viene consumato il pasto, quando questo non è disponibile sul posto di lavoro (infortunio in itinere).

Il decreto legislativo n.38 sotto questo profilo segna una svolta epocale anche se non porta alla radicale auspicata modifica del sistema con l’estensione della copertura assicurativa a tutti i lavoratori e a tutti i lavori svolti.

Tuttavia la riforma riguarda circa 2.000.000 di nuovi assicurati: i dirigenti, i parasubordinati, gli sportivi.

La Corte delle leggi aveva già ampiamente inciso sulla normativa vigente, riconoscendo con le sentenze n.69 del 19/12/85, n.152 del 17/12/69, n.134 del 16/7/67, n.108 del 24/5/77 dovuta la tutela a numerose categorie: agli artigiani che lavorano all’esterno, agli agenti delle imposte di consumo, ai piazzisti, ai commessi viaggiatori e ai religiosi.

Recentemente la tutela è stata riconosciuta anche alle casalinghe per i lavori domestici.

L’ampliamento della tutela con l’estensione della copertura assicurativa a nuovi soggetti e nuove attività protette ha comportato una verifica del prelievo e del sistema di finanziamento e quindi una revisione della tariffa.

* G.O.A. Tribunale Civile di Torino.

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L’imposizione contributiva assume, tuttavia, aspetti più elastici, premiando, con la creazione di incentivi, quelle aziende che adottano le misure di prevenzione dirette a garantire la sicurezza dei posti di lavoro.

Per attuare le strategie della prevenzione viene disposto il riordino del Casellario Centrale infortuni, che consente di seguire l’andamento degli infortuni e della malattie professionali, al fine di concertare con gli altri Enti gli interventi nei settori più a rischio.

L’estensione della riforma e le problematiche connesse, ancora in fase di evoluzione, essendo in corso l’emanazione dei provvedimenti di attuazione, se non permettono una completa disamina di tutti gli aspetti della nuova normativa, consentono una breve lettura delle norme specificatamente contenute nel dlg.

Il capo I del dlg negli artt. dall’1 al 3 individua quattro gestioni separate nell’ambito della gestione Industria e precisamente quella:

Industria, artigianato, terziario; in quest’ultimo settore sono comprese le attività commerciali, turistiche, professionali, artistiche, servizi finanziari e le attività ausiliarie di queste.

Nella gestione “altre attività” sono comprese quelle svolte da enti pubblici, banche, assicurazioni e servizi tributari appaltati.

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero del Tesoro, su delibera del consiglio di amministrazione dell’Inail, fermo restando la necessità dell’equilibrio dell’intera gestione, adotterà, con decreto, distinte tariffe di premi, tenendo presente l’andamento infortunistico.

Con analogo decreto sono introdotte per i lavoratori autonomi artigiani speciali forme e livelli tariffari che consentono a tali lavoratori, in considerazione anche delle misure adottate per migliorare il livello di sicurezza, una maggiore flessibilità di scelta fra le varie forme assicurative.

Gli artt. dal 4 al 7 introducono l’ampliamento della tutela assicurativa ai Dirigenti, agli sportivi, fra questi anche i calciatori, ed ai lavoratori parasubordinati.

Per questi ultimi lavoratori il premio è posto per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del lavoratore.

Il termine per la denuncia è stato fissato al 15 aprile 2000.

Il capo II negli artt. dal 9 al 13 comporta una vera e propria rivoluzione, non meno importante dell’estensione della tutela a nuovi soggetti lavoratori.

Tali disposizioni, che incidono sulla materia delle prestazioni, sono dettate da un lato dalla necessità di dare certezza e definitività alle prestazioni stesse, per cui la rettifica per errore è consentita all’Istituto entro il termine di dieci anni dalla comunicazione del provvedimento errato, salvo i casi di dolo o colpa grave, e dall’altro dall’esigenza di migliorare le prestazioni assicurative.

Le novità più importanti riguardano:

La rivalutazione annuale delle rendite, calcolata sulla base dell’effettiva variazione dei prezzi al consumo intervenuta rispetto all’anno precedente per le famiglie di operai ed impiegati;

il riconoscimento dell’infortunio in itinere con la tutela del lavoratore durante il normale percorso dall’abitazione al luogo di lavoro e fra luoghi di lavori se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e durante il percorso per recarsi alla mensa e farvi ritorno se l’azienda non fornisce il servizio mensa;

il riconoscimento del danno biologico per gli infortuni che comportano un’inabilità superiore al 6%.

Per le inabilità superiori al 6 e inferiori al 16 la liquidazione è effettuata in conto capitale nella misura indicata nella “tabella indennizzo danno biologico”, mentre per quelle a partire dal 16%

viene liquidata una rendita commisurata alla retribuzione dell’assicurato, alla percentuale d’inabilità e ai coefficienti di cui all’apposita tabella detta appunto “tabella dei coefficienti”.

Il decreto ministeriale comprendente tali tabelle, che doveva essere adottato entro il 16 aprile u.s., non è stato ancora emesso.

È prevista, inoltre, la revisione periodica delle Malattie professionali.

A tale scopo viene istituita una commissione permanente, formata da membri del Ministero del Lavoro, del Tesoro, dell’Istituto Superiore di Sanità, del CNR, dell’IPSMA, dell’ISPSL, dell’INPS,

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dell’INAIL, dell’Istituto Italiano di Medicina Speciale, che valuterà ed integrerà periodicamente l’elenco delle malattie di origine professionale.

Il capo III contiene disposizioni in materia di snellimento delle procedure e conferisce il potere al consiglio di amministrazione dell’INAIL di adottare delibere, soggette all’approvazione del Ministero del Lavoro e del Tesoro, volte a semplificare e a snellire le procedure e la disciplina delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Dall’entrata in vigore del dlg i datori di lavoro dovranno comunicare il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati, il che comporterà in sostanza l’obbligo dell’immediata denuncia dei lavoratori.

Il capo IV artt.1522 riordina e amplia le funzioni e i compiti del Casellario Centrale Infortuni, al quale possono accedere gli Istituti che esercitano l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e gli enti che esercitano congiuntamente o disgiuntamente l’assicurazione contro i rischi di infortunio e l’assicurazione contro i rischi derivanti dalla circolazione di automezzi soggetti al controllo dell’ISVAP.

Il Casellario è titolare della banca dati relativi agli infortuni professionali e non, ed alle malattie professionali e svolge l’attività di archiviazione dei dati, provvede alla loro elaborazione con integrazione e raccordo con le altre banche dati di natura previdenziale.

La presidenza sia del Casellario che del comitato di gestione è affidata al rappresentante del Ministero del Lavoro.

Il capo V agli artt.23 e 24 prevede per il triennio 1999-2001 interventi a sostegno:

delle piccole e medie imprese e dei settori dell’agricoltura e dell’artigianato per l’attuazione di programmi e adeguamento delle strutture alle normative di igiene e sicurezza in attuazione del dlg 696/94;

di progetti volti a favorire la informazione e la formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro;

di progetti formativi e di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonché dei progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole ed artigiane obbligate a mantenere in servizio o ad assumere invalidi sul lavoro.

Il capo VI negli artt. dal 25 al 28 contiene una prima normativa diretta al riordino dell’assicurazione Infortuni sul lavoro in agricoltura.

Essa prevede l’obbligo a carico:

del datore di lavoro della denuncia degli operai agricoli assunti a tempo determinato;

del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato per i lavoratori agricoli autonomi;

l’intensificazione della lotta all’evasione contributiva con controlli ispettivi nelle aziende sulla base dell’andamento infortunistico di concerto con l’INPS;

la realizzazione di una banca dati per i rischi in agricoltura.

Per realizzare l’equilibrio di gestione in questo settore per gli anni 2001/2005, è preventivato un incremento contributivo dovuto dai lavoratori autonomi, mentre dal 2001 aumentano del 12,5% le aliquote dovute per i lavoratori agricoli dipendenti.

Una rivoluzione epocale, dunque, che comporta una modernizzazione del concetto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Nel 1999 sono stati denunciati all’INAIL 872.902 infortuni sul lavoro in cui sono morti 1065 lavoratori e nei primi cinque mesi del 2000 gli incidenti mortali sono aumentati del 6,3%, come è emerso nel convegno del 10/7 u.s. dedicato al Caso Severo “Icmesa 24 anni dopo”.

L’ampliamento della sicurezza e della prevenzione di cui si fa carico il dlg n. 38 costituisce un concreto strumento per la tutela del lavoratore prima e dopo l’infortunio, ma costituisce, anche, l’occasione per la sensibilizzazione del mondo del lavoro per la formazione di una cultura della vita sul posto di lavoro.

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