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71 del 21 novembre 1995 Oggetto: Erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi del lavoro

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 71 del 21 novembre 1995

Oggetto: Erogazione integrativa di fine anno ai grandi invalidi del lavoro. Anno 1995.

Il Consiglio di amministrazione in data 30 ottobre c.a. ha deliberato gli importi relativi all'erogazione integrativa di fine d'anno da corrispondere ai grandi invalidi del lavoro, tali alla data del 15 novembre 1995, in occasione delle festività natalizie del corrente anno, importi che sono stati incrementati sulla base della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta nel periodo 1993-1994 pari al 3,93%.

Il provvedimento è stato adottato nell'ottica di una tutela sempre più adeguata alle specifiche esigenze della categoria dei grandi invalidi, tenuto conto che le misure della prestazione in discorso sono rimaste immutate dal 1991 a motivo delle previsioni legislative di emergenza orientate al contenimento della spesa pubblica e attinenti non solo al settore previdenziale ma anche a quello assistenziale.

L'erogazione di fine d'anno, pertanto, dovrà essere corrisposta alla categoria dei grandi invalidi come sopra individuata, nelle misure appresso specificate:

a) L. 352.000 ai grandi invalidi con necessità di assistenza personale continuativa;

b) L. 284.000 negli altri casi;

c) L. 81.000 per ciascun figlio dei grandi invalidi indicati sub a) e b) purché di età non superiore ai 12 anni alla data del 31 dicembre 1995.

L'incremento del 3,93% è stato applicato anche al limite di reddito annuo cui è correlata l'erogazione del beneficio in argomento. Pertanto detto limite di reddito (da riferirsi agli introiti percepiti nel 1994) cui sono subordinate le corresponsioni previste alle precedenti lettere a) e b) è stabilito in L. 27.387.000, elevabile di L. 1.344.000 per ogni familiare a carico.

Il pagamento della somma di cui alla lettera c) prescinde dall'entità del reddito dei grandi invalidi e viene pertanto effettuato indipendentemente da questo.

Ai fini della corresponsione della prestazione in questione, per quanto non modificato dalle presenti istruzioni, si confermano criteri e modalità fissati con la precedente circolare n. 51/1991.

Resta fermo che ad erogazioni effettuate e comunque entro e non oltre il 31 marzo 1996, le Direzioni regionali ed interregionali, l'Ispettorato provinciale di Bolzano e la Sede regionale di Aosta faranno conoscere a questa Direzione generale - Servizio per la Gestione delle Funzioni Assicurative - l'ammontare delle spese sostenute da ciascuna Unita dipendente nonché il numero dei beneficiari della prestazione (suddivisi tra grandi invalidi, grandi invalidi con a.p.c. e figli).

ISTRUZIONI CONTABILI

Le somme corrisposte dovranno essere contabilizzate al capitolo 603 "Interventi per la vita di relazione ed il reinserimento sociale a carico della speciale gestione grandi invalidi del lavoro", sottoconto 02

"Erogazioni integrative di fine anno".

Le Unita interessate dovranno porre la massima cura affinché le registrazioni delle operazioni nella "fase di competenza" vengano effettuate entro il 31 dicembre 1995.

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