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PREMIO DI RISULTATO & PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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Academic year: 2022

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(1)

PREMIO DI RISULTATO &

PREVIDENZA

COMPLEMENTARE

(2)

DI COSA PARLEREMO

LA CONTRATTAZIONE NELLA

STORIA DI SOLIDARIETÀ VENETO

LE NOVITÀ LEGISLATIVE:

FACCIAMO I CONTI

OPPORTUNITÀ DI

CONTRATTAZIONE

(3)

LA CONTRATTAZIONE NELLA STORIA DI

SOLIDARIETÀ VENETO

(4)

UN ARGOMENTO CENTRALE

CENTRALITÀ DELLA CONTRATTAZIONE A

TUTTI I LIVELLI

(Nazionale, Territoriale, Aziendale)

(5)

LA BASE CONTRATTUALE SOLIDA

ACCORDO TERRITORIALE

BILATERALE

Parere di legittimità

Mattia Persiani Parere di legittimità Gino Giugni

«NULLA IMPEDISCE CHE LA FONTE ISTITUTIVA DI UN FONDO PENSIONE POSSA ESSERE ANCHE

UN CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE, SOTTOLINEANDO IL PRINCIPIO DI LIBERTÀ DI

SCELTA DEL SINGOLO LAVORATORE»

(6)

LA CONTRIBUZIONE

CHI STABILISCE LA CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE?

LA FONTE ISTITUTIVA

Nel caso di Solidarietà Veneto, la Fonte Istitutiva è l'Accordo dell'11 maggio 1999.

In merito alla contribuzione, stabilisce che:

Di conseguenza, la contribuzione prevista dai singoli CCNL è applicata, in egual

misura, anche al fondo pensione territoriale contrattuale.

(7)

LA CONTRIBUZIONE

Una posizione confermata anche dalla Covip stessa, in una risposta ad un quesito dell'agosto 2009

Da ciò discende che, ogni rinnovo contrattuale che preveda una modifica della contribuzione alla previdenza complementare contrattuale sia applicabile,

immediatamente, anche al fondo pensione territoriale, anche se non espressamente

citato nel testo del CCNL stesso.

(8)

ACCORDI AZIENDALI

Alcune aziende operanti nel settore del commercio hanno sottoscritto accordi collettivi in collaborazione con la rappresentanza dei dipendenti.

In questo modo la

contrattazione aziendale permette l’adesione a

Solidarietà Veneto quale fondo

pensione negoziale

(9)

NOVITÀ LEGISLATIVE:

FACCIAMO I CONTI

(10)

Il welfare diventa un elemento di gestione

dei rapporti con i lavoratori sempre più interessante

Welfare, P.d.r e Previdenza complementare

LEGGE DI STABILITÀ 2017

Erogare una parte della retribuzione in servizi anziché in forma monetaria

abbatte il cuneo contributivo e fiscale per datore e lavoratore

è una leva importante di engagement dei

dipendenti nella vita aziendale

(11)

Aumento. Busta, welfare o Fondo?

Azienda 100 dip. - RAL 26.000 €. - Valore € 3.000

Costo azienda

(1) (2) Aliquota complessiva INPS carico azienda al netto delle riduzioni: 29,36%

INPS carico azienda Lordo previdenziale

INPS carico dipendente

€ 3.000

€ 0

€ 0

€ 3.000

€ 3.300

€ 300

€ 0

€ 3.000

(2)

Contributo di Solidarietà ex Art. 16 D.Lgs. 252/05 (10%)

Lordo fiscale € 3.000 € 3.000

Fiscalità € 0 € 360 (3)

€ 3.880

€ 880

€ 3.000

€ 290

€ 2.710

€ 780

Netto lavoratore € 1.930 € 3.000 € 2.640

Diff. Costo azi-netto € 1.950 € 0 € 660

(1)

(3) Anzianità finale nel Fondo: 25. Aliquota di uscita 12%

in Welfare in Fondo P.

in busta

Aumento

(12)

Un’alternativa: il premio di risultato

PREVIDENZA

COMPLEMENTARE

POSSIBILITÀ DI DESTINARE IL PREMIO AL FONDO PENSIONE CONTRATTUALE NAZIONALE O TERRITORIALE SCELTO DAL LAVORATORE

- ACCORDO SINDACALE

- TETTO REDDITO: 80.000

(13)

LA LEGGE

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017‐2019. (16G00242)

(GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57)

Vigente al: 1‐1‐2017

Art.1

Comma 160. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;

b) al comma 184 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualita' in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182»;

c) dopo il comma 184 e' inserito il seguente:

«184‐bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:

a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;

(14)

Premio. Busta, welfare o Fondo?

Azienda 100 dip. - RAL 26.000 €. - Valore € 3.000

Costo azienda

(1) (2) Aliquota complessiva INPS carico azienda al netto delle riduzioni: 29,36%

INPS carico azienda Lordo previdenziale

INPS carico dipendente

€ 3.000

€ 0

€ 0

€ 3.000

€ 3.300

€ 300

€ 0

€ 3.000

(2)

Contributo di Solidarietà ex Art. 16 D.Lgs. 252/05 (10%)

Lordo fiscale € 3.000 € 3.000

Fiscalità € 0 € 0 (3)

€ 3.880

€ 880

€ 3.000

€ 290

€ 2.710

€ 270

Netto lavoratore € 2.440 € 3.000 € 3.000

Diff. C.azi - netto € 1.440 € 0 € 300

(1)

(3) Ipotizzato prelievo per Prestazione pensionistica complementare

in Welfare in Fondo P.

in busta

Aumento

(15)

OPPORTUNITÀ DI

CONTRATTAZIONE

(16)

OPPORTUNITA’

AUMENTARE IL VALORE PERCEPITO

DARE VALORE ALLA CONTRATTAZIONE

FIDELIZZARE I DIPENDENTI

(17)

FIDELIZZAZIONE DEI DIPENDENTI

Solidarietà Veneto propone

un’offerta previdenziale completa

grazie alle coperture assicurative in caso di:

INVALIDITÀ PERMANENTE DECESSO

COPERTURE ACCESSORIE

(18)

COME FUNZIONANO

INTEGRANO i mancati versamenti al fondo a seguito di invalidità o decesso dell’iscritto.

Versamenti

Decesso/Invalidità

Completamento del percorso nel fondo pensione

Agli eredi

POSIZIONE COMPLETA

(19)

COME FUNZIONANO

14% della REDDITO LORDO ANNUO

26.000 € RAL ETÀ DELL’EVENTO

40 ANNI

ISCRITTO

72.800 €

14% DEL CAPITALE ASSICURATO

PER OGNI ANNO FINO AL 60°

(20)

ACCORDI AZIENDALI: ESEMPIO 1

(21)

ACCORDI AZIENDALI: ESEMPIO 2

(22)

FIDELIZZAZIONE DEI DIPENDENTI

VALORE AGGIUNTO PER LA SINGOLA PERSONA E PER TUTTA LA SUA FAMIGLIA

100% WELFARE

LA CONTRATTAZIONE RAGGIUNGE DA VICINO LA SFERA

PERSONALE E NE CAPISCE LE NUOVE ESIGENZE

(23)

DARE VALORE ALLA CONTRATTAZIONE

NON PARLIAMO PIÙ DI SOLDI, MA DI

MODELLO DI VITA

(24)

DARE VALORE ALLA CONTRATTAZIONE

(25)

IL RUOLO DELLA COMPLEMENTARE

RITA

Ruolo sempre più decisivo

della previdenza complementare nell'impianto

di welfare del nostro Paese.

Legge 232/16

Art.1, commi 188-193

Con la RITA: utilizzi il tuo fondo pensione per anticipare la pensione e non subire

un'eccessiva riduzione della pensione INPS

(26)

LA RITA: LE CARATTERISTICHE

SIGNIFICATO REQUISITI

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

63 ANNI ETÀ (NON PIÙ DI 3 ANNI 7 MESI A PENS. VECCHIAIA 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE

PENSIONE INPS PREVISTA ALMENO 702

TEMPI

PERIODO SPERIMENTALE

OPZIONE ESERCITABILE

DAL 1° MAGGIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2018

NATURA GIURIDICA

QUALIFICAZIONE GIURIDICA AUTONOMA

SI COLLOCA AL DI FUORI DEL 252/2005

CHI LA PUO’

OTTENERE

Inclusi: lav. Sett. privato, autonomi, iscritti gestione separata.

Lavoratori del pubblico impiego.

Esclusi: assicurati presso le casse libero professionali

DECESSO MECCANISMO PREMORIENZA

(27)

LA RITA: COME FUNZIONA

EROGAZIONE DIRETTA DA PARTE DEL FONDO IMPORTO DETERMINATO DALL'ISCRITTO

IRREVOCABILITÀ DELLA SCELTA EROGAZIONE FRAZIONATA

PENSIONE ANTICIPATA

63 ANNI REQUISITO FORNERO

67 ANNI

PRESTAZIONE DAL FONDO PENSIONE

PENSIONE INPS + PRESTAZIONE RESIDUA F.P.

NECESSARIA «CERTIFICAZIONE APE»

TASSAZIONE AGEVOLATA

RISPARMIO GLI «INTERESSI» DELL’APE

CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO, MA…

(28)

UN POSSIBILE SCENARIO

Con la RITA: utilizzi il tuo fondo pensione per anticipare la pensione e non subire

un'eccessiva riduzione della pensione INPS

PENSIONE ANTICIPATA

63 ANNI REQUISITO FORNERO

67 ANNI

PRESTAZIONE

DAL FONDO PENSIONE PENSIONE INPS + PRESTAZIONE RESIDUA

FONDO PENSIONE

(29)

GRAZIE A TUTTI!

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