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ha pronunciato la presente ORDINANZA

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Pubblicato il 15/12/2017

N. 12431/2017 REG.PROV.COLL.

N. 11061/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11061 del 2017, proposto da:

Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Ministero della Salute, in persona

del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale

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dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione, del decreto del MIUR n. 2496 del 25.9.2017, con il quale il Ministero ha decretato l'accreditamento provvisorio e/o il mancato accreditamento di alcune delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Messina e, di conseguenza, ha disposto l'approvazione in via provvisoria, ovvero la mancata approvazione, dell'integrazione del

Regolamento didattico di Ateneo relativa all'inserimento e/o il riordino delle predette Scuole di Specializzazione;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, tra i quali:

i) il decreto interministeriale del Ministero della Salute e del MIUR 13.6.2017 n. 402, recante la “Definizione degli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”;

ii) i pareri resi dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica nelle adunanze del 27.7.2017, del 31.7.2017, del 5.9.2017, del 7.9.2017 e del 18.9.2017 con riferimento all'accreditamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Messina, conosciuti soltanto per estremi per essere gli stessi citati nel DM 2496/2017;

iii) il decreto interministeriale del Ministero della Salute e del MIUR del 23.9.2017 con

il quale, su proposta dell'Osservatorio Nazionale, è stato disposto l'accreditamento

provvisorio o il mancato accreditamento di alcune Scuole di Specializzazione di area

sanitaria dell'Università degli Studi di Messina, conosciuto soltanto per estremi per

essere lo stesso citato nel DM 2496/2017;

(3)

iv) le “Indicazioni operative in tema di trasferimenti degli specializzandi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria non accreditate”, trasmesse dal MIUR con nota prot.

n. 28656 del 16.10.2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell’Università degli Studi Magna Graecia - Catanzaro e del Ministero della Salute;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori: Avv. F. Cintioli per parte ricorrente, Avvocato dello Stato D. Di Giorgio per parte resistente;

CONSIDERATO che, allo stato, sono carenti gli elementi documentali necessari per poter comprendere le ragioni che, in concreto, sono state poste a fondamento del decreto del MIUR n. 2496 del 25.9.2017 (doc. 1 ric.), con cui il Ministero ha negato l’accreditamento nei confronti di numerose scuole di specializzazione di area sanitaria dell’Università degli Studi di Messina;

RITENUTO che l’acquisizione della documentazione è necessaria per la comprensione

della effettiva materia del contendere, non solo ai fini cautelari ma, ancor prima, ai fini

dell’affermazione o meno della competenza per territorio di questo Tribunale

considerato che il predetto decreto, il quale costituisce il principale provvedimento

impugnato, produce effetti diretti e immediati che appaiono riferibili e limitati al solo

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ambito organizzativo e ordinamentale dell’Ateneo messinese, con riguardo alla disciplina delle scuole di specializzazione in oggetto;

RITENUTO, pertanto, di dover differire ogni pronunciamento (anche sulla competenza di questo TAR) al momento dell’acquisizione dei documenti già domandati dall’Università ricorrente, con la richiesta di accesso agli atti prot. n. 81486 del 9.11.2017 (doc. 15 ric.) ai cui contenuti il Collegio rinvia “per relationem”;

RITENUTO di ordinare al MIUR di provvedere al deposito, presso la segreteria sezionale, della documentazione elencata nell’istanza di accesso “de qua” entro e non oltre il termine di gg. 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza;

Considerato peraltro che, con riferimento ai rischi di pregiudizio irreparabile paventati nel corso dell’odierna discussione dal procuratore di parte ricorrente, in effetti la nota del MIUR prot. n. 28656 del 16.10.2017 (doc. 3 ric.) sembra integrare un parere che non comporta un obbligo legale o un vincolo cogente in termini assoluti a carico dell’Università alla concessione dei nulla-osta al trasferimento ad altra Scuola che siano domandati dagli specializzandi, giacché non può negarsi in termini assoluti il riconoscimento in capo all’Ateneo di un potere di valutazione discrezionale, da esperire caso per caso, anche in funzione e considerazione della tutela degli interessi pubblici e della continuità dei servizi di sua pertinenza;

Ritenuto, con le precisazioni che precedono, di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2018, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

ordina all’Amministrazione di depositare la documentazione di cui in motivazione

entro il termine perentorio sopra specificato. Fissa per il prosieguo la camera di

consiglio del giorno 24 gennaio 2018, ore di rito.

(5)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente Silvio Lomazzi, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Claudio Vallorani Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO

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