• Non ci sono risultati.

ha pronunciato la presente ORDINANZA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "ha pronunciato la presente ORDINANZA"

Copied!
3
0
0

Testo completo

(1)

N. 00112/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00219/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2015, proposto da:

Manuela Mucci, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Domenico Crescente, Nicola Gasparro, con domicilio eletto presso Tar Pescara Segreteria in Pescara, Via Lo Feudo 1;

contro

Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Bosco, con domicilio eletto presso Maria Di Tillio in Pescara, Via C.Battisti, 229;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione n. 89 del 3 luglio 2015 con la quale il Direttore Generale della ASL di Chieti-Lanciano-Vasto, in attuazione il Decreto n. 10/2015 di riorganizzazione dei punti nascita regionali, ha disposto la sospensione di ricovero per nascite e diagnosi ostetriche e malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile presso il P.O. di Ortona.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

(2)

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl N. 2 Lanciano-Vasto-Chieti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori gli avv.ti Nicola Gasparro e Francesco Crescente per la ricorrente e l'avv. Antonella Bosco per la ASL resistente;

Ritenuto che presenti profili di fondatezza il motivo con cui si deduce che il provvedimento, nella parte in cui dispone la sospensione dei ricoveri anche relativamente a DRG che esulano dell’ambito ostetrico e perinatale, non trova fondamento nei presupposti atti commissariali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l’efficacia dell’atto impugnato nella parte in cui dispone la sospensione dei ricoveri relativi alle

“malattie e disturbi dell’apparato riproduttivo femminile”;

Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 3 dicembre 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere

(3)

Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 24/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Riferimenti

Documenti correlati

Le conseguenze dell’interpretazione letterale della norma in esame sono state approfondite e chiaramente esplicitate, sia nel documento ITACA (Istituto per la Trasparenza degli

– i motivi imperativi di interesse generale, proprio perché tali, generali, appunto, di cui alla normativa invocata dal Comune (d.l. 148/2011 e della legge 27/2012), non si

- ne consegue ulteriormente che la possibilità del rimborso delle spese legali è da escludersi qualora vi sia conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione,

1592/1933, e che la questione della misura e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto attiene al merito della discrezionalità

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e di Commissione Valutazione Istanze di

impugnato, appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge n. 68 del 1999, residenti nella Regione Campania, da destinare a strutture ed istituti della provincia di

c) del verbale in data 21 marzo 2019, con il quale la conferenza di servizi convocata ex art. 509/1997 per l'esame comparativo della domanda di concessione presentata dalla ricorrente

per l’Abruzzo – Sezione staccata di Pescara o di altro magistrato eventualmente delegato, per la parte d'impegno nell'Ufficio del processo, ovvero del magistrato formatore