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ha pronunciato la presente ORDINANZA

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Testo completo

(1)

N. 00181/2014 REG.PROV.CAU.

N. 09042/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9042 del 2013, proposto da:

Universita' degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

contro

Michele Toscano, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Versace, Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo studio Tedeschini, in Roma, largo Messico, n. 7; 

nei confronti di

Azienda Policlinico Umberto I, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE III, n. 04499/

2013, resa tra le parti, concernente dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO –

ROMA, SEZIONE III, n. 4499/2013, resa tra le parti, concernente la sanzione

(2)

disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un anno – m.c.p.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Michele Toscano;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli avvocati Pugliano, Tedeschini e dello Stato Basilica;

Considerato, ad un primo esame, che l’appello appare assistito da fumus boni iuris, considerato che i fatti oggetto di sanzione sono strettamente circoscritti alla denuncia di falsificazione di firma, espressa in forma non dubitativa (riferendosi il prof. Toscano “all’evidenza dell’allegato programma operatorio”), di cui alla lettera del 27 marzo 2013, rivolta dal prof. Toscano ai danni del dott. Greco, mentre il “sembrerebbe” si riferisce alle motivazioni del disposto trasferimento della paziente;

considerato che la sanzione ed il procedimento disciplinare hanno avuto ad oggetto la contestazione della violazione dell’art. 3, comma 4, del regolamento, che non sembra contrastare con gli artt. 87/89 del R.D. 1592/1933, e che la questione della misura e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto attiene al merito della discrezionalità amministrativa;

P.Q.M.

(3)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente Bruno Rosario Polito, Consigliere Angelica Dell'Utri, Consigliere Silvestro Maria Russo, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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