N. 00209/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00271/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Testo completo
N. 00209/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00271/2013 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)
ORDINANZA
Documenti correlati
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara Accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l’efficacia dell’atto impugnato
g) in particolare, il Presidente ha rappresentato alle parti la possibilità che, in attesa della pubblicazione della sentenza ai sensi del citato art. 60, sia emessa al termine della
1592/1933, e che la questione della misura e proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità del fatto attiene al merito della discrezionalità
Visto l’atto introduttivo del giudizio, con il quale si chiede l’annullamento: a) del d.m. 18 giugno 2013 del Ministro della salute, che disciplina la sperimentazione del
Infatti l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato determinerebbe l’obbligo del comune di Treviso di riesaminare la questione, esercitando nuovamente il
Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2018/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado ai soli fini della
Farmindustria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Diego Vaiano e Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso l’avv.. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere
Si chiede, pertanto, al Ministero suddetto, nella persona del dirigente apicale competente, che sarà individuato dal Ministro del medesimo dicastero, di predisporre in materia